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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Pennica Salvatore e Principato Dalila, giusta procura alle- gata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. Salvago Rosa, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 21 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 22 febbraio 2023, Parte_1
premettendo di avere - in data 14 febbraio 1995 – contratto matrimonio con
Per_
, dalla cui unione sono nate due figlie ed , mag- Controparte_1 Per_1
giorenni, ma non economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio tenute dal
, il quale l'avrebbe più volte vessata e ingiuriata, compromettendo il CP_1
suo stato di salute psico-fisico e costringendola ad allontanarsi dalla casa co- niugale.
Ha chiesto, inoltre, la previsione a carico di entrambi i coniugi di contri- buire al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno men- sile di importo complessivo pari ad euro 600,00 da suddividere in pari quota, la previsione a carico del di corrisponderle un assegno di mantenimen- CP_1
to in suo favore pari ad euro 600,00, lo scioglimento della comunione tra i coniugi con assegnazione alla medesima della casa coniugale e conseguente onere a suo carico di corrispondere a la metà del valore ve- Controparte_1
nale dell' immobile, la divisione delle somme depositate presso il conto cor- rente cointestato n. 0000300250850, nonché la condanna del a corri- CP_1
- 2 - sponderle un assegno una tantum pari ad euro 5.000,00 a compensazione sia delle spese di affitto sostenute dalla medesima a partire dal mese di novembre
2021, sia di quelle sostenute per l'acquisto di un'automobile.
Costituitosi con comparsa, depositata il 2 maggio 2023, Controparte_1
ha aderito alla domanda principale, ma ha contestato la domanda di addebito, deducendo che la , a partire dal 2021, avrebbe cominciato a manife- Pt_1
stare segni di insofferenza nei confronti del marito e della vita coniugale, tanto da decidere volontariamente di allontanarsi.
Inoltre, ha domandato che venisse previsto l'obbligo a carico di entrambi i coniugi di contribuire in pari quota al mantenimento delle figlie, rimaste a vivere con il medesimo presso la casa coniugale, eccependo l'inammissibilità della domanda di divisione e della domanda risarcitoria-compensativa.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708
c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 29 giugno 2023, Parte_2
ha insistito sulla richiesta di addebito della separazione al marito, pre-
[...]
cisando che quest'ultimo nel corso del matrimonio non sarebbe stato in grado di arginare le ingerenze della propria famiglia di origine, in particolare, della madre.
Inoltre, ha chiesto l 'assegnazione parziale della casa coniugale o, in su- bordine, nel caso di assegnazione in favore del , di tenerne conto in via CP_1
compensativa ai fini della quantificazione dell'importo dell'assegno di mante- nimento in proprio favore, nonché la previsione a suo carico dell'obbligo di
- 3 - contribuire al mantenimento delle figlie versando direttamente alle medesime la somma complessiva di euro 300,00 (150,00 per ciascuna).
Con comparsa, depositata il 3 novembre 2023, ha insi- Controparte_1
stito su quanto già dedotto.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter
c.p.c. dell'11 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi con- trari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere- dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito dero- gare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale dero- ga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di prov- vedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro manteni-
- 4 - mento.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come le allegazioni di parte ricor- rente in ordine alle presunte condotte del resistente contrarie ai doveri na- scenti dal matrimonio siano rimaste sfornite di un adeguato supporto proba- torio, stante l'inammissibilità di alcuni capitoli di prova orale articolata, miran- ti a far esprimere al teste valutazioni e l'irrilevanza di altri capitoli di prova, che, quand'anche ammessi, non avrebbero dimostrato che la convivenza sa- rebbe divenuta intollerabile perché il consentiva alla propria madre di CP_1
ingerirsi nella vita coniugale.
Parimenti, la produzione documentale, ossia la certificazione rilasciata dalla dott.ssa e lo stralcio di una conversazione whatapp tra i coniu- Per_3
gi, non dimostra gli assunti della . Pt_1
Pertanto, va rigettata la domanda di addebito proposta da Parte_3
.
[...]
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto dispo- sto con ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023, evidenziando l'inammissibilità delle nuove allegazioni e della documentazione allegata negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Pertanto, per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi e della circostanza che le fi-
Per_ glie ed siano rimaste a vivere con il padre presso la casa coniu- Per_1
gale, va confermato l'obbligo posto a carico di di Parte_1
corrispondere a , a titolo di mantenimento delle figlie, un as- Controparte_1
segno mensile di importo pari ad euro 350,00, di cui 150,00 per di Per_1
Per_ cui non è stata dimostrata l'indipendenza economica, ed € 200,00 per ,
- 5 - studentessa universitaria, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 40 % delle spese straordinarie so- stenute nell'interesse delle figlie.
Non merita accoglimento la richiesta avanzata dalla di versare Pt_1
direttamente alle figlie la somma prevista per il loro mantenimento, in assenza di consenso espresso del genitore convivente.
L'uso della casa coniugale va assegnato al e alle figlie, con lui con- CP_1
viventi, evidenziando, a tal proposito, che sebbene sia incontestato che la fi-
Per_ glia frequenti l'Università a Messina, tuttavia, la stessa periodicamente fa rientro presso la casa coniugale, continuando a vivere con il padre.
Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla Pt_1
in suo favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il ricono- scimento del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussistenza di una disparità economica tra le parti, che la circostanza che uno dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in co- stanza di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente pos- sibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N.
5061/2006 e n. 6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, in assenza di elementi di novità, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi e preso atto della sussistenza di uno squilibrio reddituale, dal momento che il , come si evince dalle CP_1
dichiarazioni dei redditi in atti, può contare su un reddito complessivo supe- riore rispetto alla , anche per le provvigioni relative alla sua attività di Pt_1
agente di commercio (cfr. verbale d'udienza del 23 maggio 2023), mentre la
- 6 - , insegnante, ha uno stipendio mensile di circa 1400,00 euro ed è Pt_1
gravata anche dal pagamento di un canone di locazione mensile, considerata, altresì, la lunga durata del matrimonio, celebrato nel 1995, va previsto l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro
[...]
350,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande avanzate dalla ricor- rente volte ad ottenere lo scioglimento della comunione sulla casa coniugale e sulle somme detenute presso un contro corrente, e a ottenere la condanna del al pagamento di una somma di denaro, trattandosi di domande sogget- CP_1
te al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata ad [...], il [...], e , nato ad [...], il Controparte_1
12 novembre 1967, i quali hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Aragona, anno
1995, parte II, Serie A, numero 3; rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
- 7 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al man- Parte_1
tenimento delle figlie ed , corrispondendo a Per_1 CP_2 Parte_4
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di euro 350,00
[...]
Per_ euro, di cui 150,00 per e 200,00 per , rivalutabili secondo gli in- Per_1
dici Istat, oltre al 40 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
assegna l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con lui Controparte_1
conviventi; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro Parte_1
350,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi cinque giorni di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 654 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Pennica Salvatore e Principato Dalila, giusta procura alle- gata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentato e di- Controparte_1
feso dall'avv. Salvago Rosa, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione e risposta resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. conclusioni del 21 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 22 febbraio 2023, Parte_1
premettendo di avere - in data 14 febbraio 1995 – contratto matrimonio con
Per_
, dalla cui unione sono nate due figlie ed , mag- Controparte_1 Per_1
giorenni, ma non economicamente indipendenti, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio tenute dal
, il quale l'avrebbe più volte vessata e ingiuriata, compromettendo il CP_1
suo stato di salute psico-fisico e costringendola ad allontanarsi dalla casa co- niugale.
Ha chiesto, inoltre, la previsione a carico di entrambi i coniugi di contri- buire al mantenimento delle figlie mediante il versamento di un assegno men- sile di importo complessivo pari ad euro 600,00 da suddividere in pari quota, la previsione a carico del di corrisponderle un assegno di mantenimen- CP_1
to in suo favore pari ad euro 600,00, lo scioglimento della comunione tra i coniugi con assegnazione alla medesima della casa coniugale e conseguente onere a suo carico di corrispondere a la metà del valore ve- Controparte_1
nale dell' immobile, la divisione delle somme depositate presso il conto cor- rente cointestato n. 0000300250850, nonché la condanna del a corri- CP_1
- 2 - sponderle un assegno una tantum pari ad euro 5.000,00 a compensazione sia delle spese di affitto sostenute dalla medesima a partire dal mese di novembre
2021, sia di quelle sostenute per l'acquisto di un'automobile.
Costituitosi con comparsa, depositata il 2 maggio 2023, Controparte_1
ha aderito alla domanda principale, ma ha contestato la domanda di addebito, deducendo che la , a partire dal 2021, avrebbe cominciato a manife- Pt_1
stare segni di insofferenza nei confronti del marito e della vita coniugale, tanto da decidere volontariamente di allontanarsi.
Inoltre, ha domandato che venisse previsto l'obbligo a carico di entrambi i coniugi di contribuire in pari quota al mantenimento delle figlie, rimaste a vivere con il medesimo presso la casa coniugale, eccependo l'inammissibilità della domanda di divisione e della domanda risarcitoria-compensativa.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provisori ed urgenti ex art. 708
c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 29 giugno 2023, Parte_2
ha insistito sulla richiesta di addebito della separazione al marito, pre-
[...]
cisando che quest'ultimo nel corso del matrimonio non sarebbe stato in grado di arginare le ingerenze della propria famiglia di origine, in particolare, della madre.
Inoltre, ha chiesto l 'assegnazione parziale della casa coniugale o, in su- bordine, nel caso di assegnazione in favore del , di tenerne conto in via CP_1
compensativa ai fini della quantificazione dell'importo dell'assegno di mante- nimento in proprio favore, nonché la previsione a suo carico dell'obbligo di
- 3 - contribuire al mantenimento delle figlie versando direttamente alle medesime la somma complessiva di euro 300,00 (150,00 per ciascuna).
Con comparsa, depositata il 3 novembre 2023, ha insi- Controparte_1
stito su quanto già dedotto.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter
c.p.c. dell'11 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno del- le difese reciproche oltre che la mancata opposizione della resistente.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si- tuazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi con- trari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere- dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito dero- gare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale dero- ga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di prov- vedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro manteni-
- 4 - mento.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come le allegazioni di parte ricor- rente in ordine alle presunte condotte del resistente contrarie ai doveri na- scenti dal matrimonio siano rimaste sfornite di un adeguato supporto proba- torio, stante l'inammissibilità di alcuni capitoli di prova orale articolata, miran- ti a far esprimere al teste valutazioni e l'irrilevanza di altri capitoli di prova, che, quand'anche ammessi, non avrebbero dimostrato che la convivenza sa- rebbe divenuta intollerabile perché il consentiva alla propria madre di CP_1
ingerirsi nella vita coniugale.
Parimenti, la produzione documentale, ossia la certificazione rilasciata dalla dott.ssa e lo stralcio di una conversazione whatapp tra i coniu- Per_3
gi, non dimostra gli assunti della . Pt_1
Pertanto, va rigettata la domanda di addebito proposta da Parte_3
.
[...]
Per il resto, in assenza di elementi di novità, va confermato quanto dispo- sto con ordinanza presidenziale del 30 maggio 2023, evidenziando l'inammissibilità delle nuove allegazioni e della documentazione allegata negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Pertanto, per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi e della circostanza che le fi-
Per_ glie ed siano rimaste a vivere con il padre presso la casa coniu- Per_1
gale, va confermato l'obbligo posto a carico di di Parte_1
corrispondere a , a titolo di mantenimento delle figlie, un as- Controparte_1
segno mensile di importo pari ad euro 350,00, di cui 150,00 per di Per_1
Per_ cui non è stata dimostrata l'indipendenza economica, ed € 200,00 per ,
- 5 - studentessa universitaria, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 40 % delle spese straordinarie so- stenute nell'interesse delle figlie.
Non merita accoglimento la richiesta avanzata dalla di versare Pt_1
direttamente alle figlie la somma prevista per il loro mantenimento, in assenza di consenso espresso del genitore convivente.
L'uso della casa coniugale va assegnato al e alle figlie, con lui con- CP_1
viventi, evidenziando, a tal proposito, che sebbene sia incontestato che la fi-
Per_ glia frequenti l'Università a Messina, tuttavia, la stessa periodicamente fa rientro presso la casa coniugale, continuando a vivere con il padre.
Venendo, adesso, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla Pt_1
in suo favore, va rammentato, innanzitutto, che tra le condizioni per il ricono- scimento del diritto al mantenimento nella fase della separazione rilevano sia la sussistenza di una disparità economica tra le parti, che la circostanza che uno dei due coniugi non sia titolare di adeguati redditi propri, cioè di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in co- stanza di matrimonio, inteso come standard di vita reso oggettivamente pos- sibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (cfr. Cass. N.
5061/2006 e n. 6699/2009).
Tanto chiarito, nel caso di specie, in assenza di elementi di novità, tenuto conto della comparazione reddituale dei coniugi e preso atto della sussistenza di uno squilibrio reddituale, dal momento che il , come si evince dalle CP_1
dichiarazioni dei redditi in atti, può contare su un reddito complessivo supe- riore rispetto alla , anche per le provvigioni relative alla sua attività di Pt_1
agente di commercio (cfr. verbale d'udienza del 23 maggio 2023), mentre la
- 6 - , insegnante, ha uno stipendio mensile di circa 1400,00 euro ed è Pt_1
gravata anche dal pagamento di un canone di locazione mensile, considerata, altresì, la lunga durata del matrimonio, celebrato nel 1995, va previsto l'obbligo in capo a di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro
[...]
350,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande avanzate dalla ricor- rente volte ad ottenere lo scioglimento della comunione sulla casa coniugale e sulle somme detenute presso un contro corrente, e a ottenere la condanna del al pagamento di una somma di denaro, trattandosi di domande sogget- CP_1
te al rito ordinario e non legate a un vincolo di connessione “forte”, ai sensi dell'art. 40 c.p.c. (cfr. Cassazione, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defini- tivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata ad [...], il [...], e , nato ad [...], il Controparte_1
12 novembre 1967, i quali hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Aragona, anno
1995, parte II, Serie A, numero 3; rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
- 7 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al man- Parte_1
tenimento delle figlie ed , corrispondendo a Per_1 CP_2 Parte_4
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di euro 350,00
[...]
Per_ euro, di cui 150,00 per e 200,00 per , rivalutabili secondo gli in- Per_1
dici Istat, oltre al 40 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie;
assegna l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con lui Controparte_1
conviventi; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della stessa di euro Parte_1
350,00, rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi cinque giorni di ogni mese;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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