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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 625/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to MASTROGIOVANNI CLAUDIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CATALDI MARCELLA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/04/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, anche con necessità di assistenza continua, non essendo ella in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medicolegale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni..
2) Conseguentemente, condannare l' , in persona del Presidente, quale CP_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell' in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed ex art. 10, co. 6, CP_2
D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., CP_1
C.so Garibaldi, n. 38, Salerno, al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento, compresi i ratei scaduti di tali benefici, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva.
3) Condannare l' in persona del Presidente, quale rappresentante legale CP_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed ex art. 10, co. 6, D.L. 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so Garibaldi, n. 38, CP_1
Salerno, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato costituito.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato / XXX depositato in data
12.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Demenza di Alzheimer di grado avanzato;
difficoltà alla deambulazione da rallentamento motorio e artrosi diffusa;
diabete mellito tipo 2 in labile compenso metabolico, incontinenza urinaria da stress in esito a remoto intervento di colpo perineo plastica;
glaucoma cronico in trattamento, ipertensione arteriosa.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente
Pag. 2 di 4 difficoltà gravi con necessita di assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita , nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal gennaio 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento Per_1 in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva,si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e in quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) accoglie il ricorso omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a [...] Parte_1
DI BULGHERIA (SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal gennaio 2023
Pag. 3 di 4 2) Compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 625/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to MASTROGIOVANNI CLAUDIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CATALDI MARCELLA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/04/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, anche con necessità di assistenza continua, non essendo ella in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medicolegale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni..
2) Conseguentemente, condannare l' , in persona del Presidente, quale CP_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell' in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed ex art. 10, co. 6, CP_2
D.L 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., CP_1
C.so Garibaldi, n. 38, Salerno, al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento, compresi i ratei scaduti di tali benefici, a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, e fino a quella dell'effettivo adempimento, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva.
3) Condannare l' in persona del Presidente, quale rappresentante legale CP_1 pro tempore, elettivamente domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed ex art. 10, co. 6, D.L. 30.09.2005, n. 203, così come modificato dall'art. 20, D.L. 1.7.2009, n. 78, presso la Sede Provinciale dell' di Salerno, in persona del Direttore p.t., C.so Garibaldi, n. 38, CP_1
Salerno, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato costituito.”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato / XXX depositato in data
12.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Demenza di Alzheimer di grado avanzato;
difficoltà alla deambulazione da rallentamento motorio e artrosi diffusa;
diabete mellito tipo 2 in labile compenso metabolico, incontinenza urinaria da stress in esito a remoto intervento di colpo perineo plastica;
glaucoma cronico in trattamento, ipertensione arteriosa.”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente
Pag. 2 di 4 difficoltà gravi con necessita di assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita , nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal gennaio 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento Per_1 in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva,si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase e in quella di ATP vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) accoglie il ricorso omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a [...] Parte_1
DI BULGHERIA (SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal gennaio 2023
Pag. 3 di 4 2) Compensa le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1
legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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