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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1852/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. BOSIO FRANCO che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. MARTINETTI ENRICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in CASTELLINO TANARO il
29.8.2009 optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri
1 dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 parte II, Serie B, dell'anno 2009; dal matrimonio sono nati i figli in data 23.7.2013, che la convivenza era diventata intollerabile e per- Per_1
tanto avevano deciso di separarsi rassegnando le seguenti conclusioni congiunte
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e con impegno reciproco a comunicare all'altro, entro e non oltre trenta giorni, l'eventuale cambio di residenza o domicilio, fermo restando che sino al raggiungimen- to della maggiore età il coniuge dove il minore dimora rimarrà comunque in un ambito facil- mente raggiungibile per permettere comunque la condivisione di . Per_1
il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affi- Persona_2
damento condiviso, con fissazione della residenza con la madre, secondo le seguenti disposi- zioni:
- con il padre resterà nei week-end alternati, dal venerdì e sino alla domenica alle ore 21.00, con pernottamento presso lo stesso genitore;
- in settimana, le parti convengono che, compatibilmente con i primari impegni, le attitudini ed i desideri del piccolo , e delle contingenti eIGenze lavorative ed extra-lavorative Per_1
di entrambi i genitori, questi ultimi saranno liberi di pianificare la permanenza del figlio con l'uno o l'altro genitore, possibilmente con equa distribuzione del tempo, mediante accordi raggiunti almeno sette giorni prima del periodo di riferimento;
mentre per il fine settimana, con il medesimo criterio appena delineato, i genitori potranno derogare alla disposizione di cui al punto che precede;
- i coniugi decideranno di volta in volta di comune accordo, entro il 10 maggio di ciascun an- no, il periodo di permanenza del minore presso i genitori per le vacanze estive, prevedendo un periodo di permanenza con ciascuno dei genitori di 15 giorni che, i genitori stessi, potranno convenire se consecutivi o divisi in due o più momenti. Verranno altresì concordati i periodi di permanenza del figlio per le vacanze invernali e/o pasquali e per le altre festività nazionali, in modo che questi trascorra le stesse ad anni alterni con la madre o il padre;
3. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , con decorrenza dal mese di ot- Pt_2 Pt_1
tobre 2023 ed entro il giorno 5 di ogni mese successivo, la somma pari ad Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, aggiornati annualmente in base alla variazione
ISTAT con primo aggiornamento l'anno successivo all'omologa del presente;
4. le spese straordinarie per il figlio, per la cui definizione e regolamentazione ci si rimanda integralmente al protocollo d'intesa 15.03.2016 del Tribunale di Torino, graveranno in egual misura in capo ai genitori, salvo per quanto riguarda le spese comunque inerenti e/o connesse alle attività sportive dello sci, del kart, del roller e del parkour svolte da , che verran- Per_1
no interamente sostenute dal Sig. Pt_2
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro
2 il venti di ogni mese successivo all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
I coniugi si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore, quando richiesto, i documenti fiscali relativi a spese deducibili per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
5. le parti convengono sin da ora che l'assegno unico e universale per i figli a carico, o altra misura sostitutiva, verrà percepito in via esclusiva dalla madre;
6. entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del pas- saporto (o documento equipollente), nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per il figlio minore, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con di- chiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
7. la IG.ra ha manifestato la propria volontà di individuare una nuova soluzione abita- Pt_1
tiva consona alle proprie eIGenze ed a quelle del figlio , come in effetti già indivi- Per_1
duata in Vicoforte (Cn) Via Cesare Trombetta n. 60/A. La stessa, pertanto, rimarrà presso l'abitazione coniugale fino a quando non le sia possibile trasferirsi nella nuova casa, così e come indicata in precedenza. Sino a che la IG.ra rimarrà presso l'immobile di Via Pt_1
della Fornace n. 1, e solo fino ad allora, la stessa si farà carico delle utenze inerenti al consu- mo della luce, dell'acqua e del gas a partire dal 1/11/2023; l'approvvigionamento della legna per la stagione autunnale-invernale 2023 è stato acquistato con provvista riveniente dal conto corrente attualmente ancora in comune tra i coniugi. Ogni altra spesa comunque legata al pre- detto bene immobiliare viene posta a carico del IG. Pt_2
8. al fine di risolvere definitivamente ogni eventuale questione economica e patrimoniale esi- stente tra i coniugi, il IG. si impegna sin da ora ad acquistare la quota di proprietà fa- Pt_2
cente capo alla IG.ra , pari ad ½, degli immobili siti in Vicoforte (Cn), Via della For- Pt_1
nace n. 1, catastalmente censiti al foglio 18, particella 464, subalterni 2 e 3, individuando sin da ora il valore di detto acquisto in Euro 85.000,00, che verrà versato alla IG.ra con Pt_1
le seguenti modalità:
- Euro 60.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario. Detta ci- fra è determinata a fronte di un anticipo già ricevuto dalla IG.ra in data 29.01.2024 di Pt_1
Euro 2.500,00, di Euro 10.000,00 ricevuto in data 14.04.2024, di Euro 10.000,00 ricevuto in data 04.06.2024 ed Euro 2.500,00 ricevuto in data 05.06.2024. Tale cifra allo stesso modo dovrà ancora essere adeguata a seguito della equa divisione delle giacenze ancora in essere sul fondo di investimento n° 18876 presente nella Banca Alpi Marittime e ad entrambi cointesta- to, in relazione alla giusta attribuzione delle spese e dei prelevamenti effettuati sul conto co-
3 mune a far data 1 ottobre 2023 e in relazione alle spese delle bollette sopra citate che già da qualche mese vengono pagate dal IG. Pt_2
- La cifra derivante sarà versata tramite bonifico al momento del rogito che se possibile sarà contestuale alla firma della separazione;
Il IG. inoltre, si fa carico integralmente del rimborso del debito derivante dal mutuo Pt_2
così e come da atto di mutuo con surrogazione del 22.02.2011 (rep. n. 23.935 – racc. n.
14.552), a decorrere dal rateo del mese di ottobre 2023, fino ad un massimo di 6 mensilità, li- berando e manlevando definitivamente la IG.ra a decorrere dalla mensilità nella quale Pt_1 la stessa lascerà l'immobile, nonché impegnandosi sin da ora ad accollarsi lo stesso in via esclusiva contestualmente al rogito di cui al paragrafo successivo.
L'esecuzione di detto impegno, da realizzarsi con successivo atto notarile con ogni beneficio previsto dalla legge n. 74 del 1987, art. 19 e costi comunque attinenti al rogito a carico del IG.
nonché a condizione che sia preventivamente omologata la presente separazione, av- Pt_2
verrà entro un mese dalla richiesta fatta in tal senso dalla IG.ra , e comunque non oltre Pt_1
ottobre 2024. Con la cessione della predetta quota, il IG. essendo ormai già intestatario Pt_2
di ogni utenza con addebito tramite RID bancario sul suo conto privato come pattuito al punto
7 dovrà ricevere il rimborso delle bollette sino a quando la IG.ra dimorerà presso Pt_1
l'abitazione.
9. i coniugi si impegnano, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricor- so, ovvero entro dieci giorni dall'esecuzione di ogni formalità attinenti alla assunzione del re- siduo debito derivante dal mutuo da parte del IG. a porre in essere tutte le formalità Pt_2 necessarie all'estinzione del conto corrente cointestato n. 0002/009/001555 in essere presso la
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A., nonché ad estinguere l'annesso deposito titoli n. 18876; le somme residue alla data di chiusura degli stessi saranno divise tra le parti tenendo conto della giusta attribuzione delle spese e dei prelevamenti effettuati sul conto comune a far data dal 19.08.2019 e in relazione alle spese delle bollette sopra citate che già da qualche mese vengono pagate dal IG. Pt_2
10. l'autovettura Audi A3 tg FR760EH resta in proprietà ed uso alla IG.ra ; Pt_1
11. i veicoli appartenenti al IG. restano in proprietà ed uso allo stesso con l'Ing. Pt_2 [...]
quanto alle moto, e in proprietà esclusiva l'autovettura Skoda Yeti targata EW Per_3
890NJ;
12. i coniugi dichiarano che ogni ulteriore e diversa reciproca pendenza economica e relativa a beni mobili è già stata regolamentata, pertanto gli stessi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;”
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien-
4 za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 11/04/1975 a CEVA (CN), Parte_1
E
, n. il 13/08/1979 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso, come sopra trascritte e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 16/01/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1852/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. BOSIO FRANCO che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. MARTINETTI ENRICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2
esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in CASTELLINO TANARO il
29.8.2009 optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri
1 dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 parte II, Serie B, dell'anno 2009; dal matrimonio sono nati i figli in data 23.7.2013, che la convivenza era diventata intollerabile e per- Per_1
tanto avevano deciso di separarsi rassegnando le seguenti conclusioni congiunte
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza e con impegno reciproco a comunicare all'altro, entro e non oltre trenta giorni, l'eventuale cambio di residenza o domicilio, fermo restando che sino al raggiungimen- to della maggiore età il coniuge dove il minore dimora rimarrà comunque in un ambito facil- mente raggiungibile per permettere comunque la condivisione di . Per_1
il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affi- Persona_2
damento condiviso, con fissazione della residenza con la madre, secondo le seguenti disposi- zioni:
- con il padre resterà nei week-end alternati, dal venerdì e sino alla domenica alle ore 21.00, con pernottamento presso lo stesso genitore;
- in settimana, le parti convengono che, compatibilmente con i primari impegni, le attitudini ed i desideri del piccolo , e delle contingenti eIGenze lavorative ed extra-lavorative Per_1
di entrambi i genitori, questi ultimi saranno liberi di pianificare la permanenza del figlio con l'uno o l'altro genitore, possibilmente con equa distribuzione del tempo, mediante accordi raggiunti almeno sette giorni prima del periodo di riferimento;
mentre per il fine settimana, con il medesimo criterio appena delineato, i genitori potranno derogare alla disposizione di cui al punto che precede;
- i coniugi decideranno di volta in volta di comune accordo, entro il 10 maggio di ciascun an- no, il periodo di permanenza del minore presso i genitori per le vacanze estive, prevedendo un periodo di permanenza con ciascuno dei genitori di 15 giorni che, i genitori stessi, potranno convenire se consecutivi o divisi in due o più momenti. Verranno altresì concordati i periodi di permanenza del figlio per le vacanze invernali e/o pasquali e per le altre festività nazionali, in modo che questi trascorra le stesse ad anni alterni con la madre o il padre;
3. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , con decorrenza dal mese di ot- Pt_2 Pt_1
tobre 2023 ed entro il giorno 5 di ogni mese successivo, la somma pari ad Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, aggiornati annualmente in base alla variazione
ISTAT con primo aggiornamento l'anno successivo all'omologa del presente;
4. le spese straordinarie per il figlio, per la cui definizione e regolamentazione ci si rimanda integralmente al protocollo d'intesa 15.03.2016 del Tribunale di Torino, graveranno in egual misura in capo ai genitori, salvo per quanto riguarda le spese comunque inerenti e/o connesse alle attività sportive dello sci, del kart, del roller e del parkour svolte da , che verran- Per_1
no interamente sostenute dal Sig. Pt_2
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro
2 il venti di ogni mese successivo all'altro genitore, che dovrà procedere al rimborso entro quindici giorni dalla richiesta.
I coniugi si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'altro genitore, quando richiesto, i documenti fiscali relativi a spese deducibili per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
5. le parti convengono sin da ora che l'assegno unico e universale per i figli a carico, o altra misura sostitutiva, verrà percepito in via esclusiva dalla madre;
6. entrambi i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del pas- saporto (o documento equipollente), nonché, nel caso in cui l'iniziativa provenga da uno solo di essi, l'assenso al rilascio del certificato di nascita per espatrio (c.d. carta bianca) e/o del passaporto per il figlio minore, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con di- chiarazione resa all'Autorità e comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
7. la IG.ra ha manifestato la propria volontà di individuare una nuova soluzione abita- Pt_1
tiva consona alle proprie eIGenze ed a quelle del figlio , come in effetti già indivi- Per_1
duata in Vicoforte (Cn) Via Cesare Trombetta n. 60/A. La stessa, pertanto, rimarrà presso l'abitazione coniugale fino a quando non le sia possibile trasferirsi nella nuova casa, così e come indicata in precedenza. Sino a che la IG.ra rimarrà presso l'immobile di Via Pt_1
della Fornace n. 1, e solo fino ad allora, la stessa si farà carico delle utenze inerenti al consu- mo della luce, dell'acqua e del gas a partire dal 1/11/2023; l'approvvigionamento della legna per la stagione autunnale-invernale 2023 è stato acquistato con provvista riveniente dal conto corrente attualmente ancora in comune tra i coniugi. Ogni altra spesa comunque legata al pre- detto bene immobiliare viene posta a carico del IG. Pt_2
8. al fine di risolvere definitivamente ogni eventuale questione economica e patrimoniale esi- stente tra i coniugi, il IG. si impegna sin da ora ad acquistare la quota di proprietà fa- Pt_2
cente capo alla IG.ra , pari ad ½, degli immobili siti in Vicoforte (Cn), Via della For- Pt_1
nace n. 1, catastalmente censiti al foglio 18, particella 464, subalterni 2 e 3, individuando sin da ora il valore di detto acquisto in Euro 85.000,00, che verrà versato alla IG.ra con Pt_1
le seguenti modalità:
- Euro 60.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario. Detta ci- fra è determinata a fronte di un anticipo già ricevuto dalla IG.ra in data 29.01.2024 di Pt_1
Euro 2.500,00, di Euro 10.000,00 ricevuto in data 14.04.2024, di Euro 10.000,00 ricevuto in data 04.06.2024 ed Euro 2.500,00 ricevuto in data 05.06.2024. Tale cifra allo stesso modo dovrà ancora essere adeguata a seguito della equa divisione delle giacenze ancora in essere sul fondo di investimento n° 18876 presente nella Banca Alpi Marittime e ad entrambi cointesta- to, in relazione alla giusta attribuzione delle spese e dei prelevamenti effettuati sul conto co-
3 mune a far data 1 ottobre 2023 e in relazione alle spese delle bollette sopra citate che già da qualche mese vengono pagate dal IG. Pt_2
- La cifra derivante sarà versata tramite bonifico al momento del rogito che se possibile sarà contestuale alla firma della separazione;
Il IG. inoltre, si fa carico integralmente del rimborso del debito derivante dal mutuo Pt_2
così e come da atto di mutuo con surrogazione del 22.02.2011 (rep. n. 23.935 – racc. n.
14.552), a decorrere dal rateo del mese di ottobre 2023, fino ad un massimo di 6 mensilità, li- berando e manlevando definitivamente la IG.ra a decorrere dalla mensilità nella quale Pt_1 la stessa lascerà l'immobile, nonché impegnandosi sin da ora ad accollarsi lo stesso in via esclusiva contestualmente al rogito di cui al paragrafo successivo.
L'esecuzione di detto impegno, da realizzarsi con successivo atto notarile con ogni beneficio previsto dalla legge n. 74 del 1987, art. 19 e costi comunque attinenti al rogito a carico del IG.
nonché a condizione che sia preventivamente omologata la presente separazione, av- Pt_2
verrà entro un mese dalla richiesta fatta in tal senso dalla IG.ra , e comunque non oltre Pt_1
ottobre 2024. Con la cessione della predetta quota, il IG. essendo ormai già intestatario Pt_2
di ogni utenza con addebito tramite RID bancario sul suo conto privato come pattuito al punto
7 dovrà ricevere il rimborso delle bollette sino a quando la IG.ra dimorerà presso Pt_1
l'abitazione.
9. i coniugi si impegnano, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricor- so, ovvero entro dieci giorni dall'esecuzione di ogni formalità attinenti alla assunzione del re- siduo debito derivante dal mutuo da parte del IG. a porre in essere tutte le formalità Pt_2 necessarie all'estinzione del conto corrente cointestato n. 0002/009/001555 in essere presso la
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c.p.A., nonché ad estinguere l'annesso deposito titoli n. 18876; le somme residue alla data di chiusura degli stessi saranno divise tra le parti tenendo conto della giusta attribuzione delle spese e dei prelevamenti effettuati sul conto comune a far data dal 19.08.2019 e in relazione alle spese delle bollette sopra citate che già da qualche mese vengono pagate dal IG. Pt_2
10. l'autovettura Audi A3 tg FR760EH resta in proprietà ed uso alla IG.ra ; Pt_1
11. i veicoli appartenenti al IG. restano in proprietà ed uso allo stesso con l'Ing. Pt_2 [...]
quanto alle moto, e in proprietà esclusiva l'autovettura Skoda Yeti targata EW Per_3
890NJ;
12. i coniugi dichiarano che ogni ulteriore e diversa reciproca pendenza economica e relativa a beni mobili è già stata regolamentata, pertanto gli stessi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;”
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien-
4 za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 11/04/1975 a CEVA (CN), Parte_1
E
, n. il 13/08/1979 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso, come sopra trascritte e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 16/01/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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