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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8682 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BRENDOLAN
STEFANO e BRENDOLAN MARGHERITA in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti MORETTO RICCARDO e BENEDETTI MONICA
in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e con l'intervento di
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BRENDOLAN STEFANO e
BRENDOLAN MARGHERITA in forza di procura allegata alla comparsa di intervento volontario;
intervenuta In punto: usucapione;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamato il contenuto dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta e della comparsa di intervento volontario nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale, il
Giudice osserva quanto segue.
L'attrice dapprima proprietaria e successivamente Parte_1 conduttrice dell'immobile a destinazione industriale sito in , via dell'Elettronica CP_1
n. 1, ha convenuto in giudizio il per sentire accertare e dichiarare Controparte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di essa attrice della piena ed esclusiva proprietà dell'area scoperta adibita a parcheggio adiacente l'immobile predetto
(di proprietà comunale e catastalmente identificata al Catasto Terreni del Comune di
, Foglio 194, particelle 411 e 428). In particolare, la società attrice sostiene CP_1 che tale area asfaltata sarebbe utilizzata come parcheggio dai propri dipendenti e clienti a partire dal 1982 e di aver provveduto nel 1996 a chiuderne l'unico accesso tramite l'installazione di una sbarra metallica che impedisce l'ingresso a terzi.
Costituendosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle domande proposte dalla società attrice, chiedendone il rigetto. In particolare, il : i) ha eccepito che l'area di cui è causa (avente un'estensione Controparte_1 inferiore rispetto a quella indicata da parte attrice poiché la particella n. 411 cadrebbe in parte su via dell'Elettronica e la particella n. 428 in parte su via della Meccanica) non sarebbe suscettibile di usucapione perché adibita a parcheggio pubblico in forza di convenzione di lottizzazione stipulata il 22.4.1977 e quindi si tratterebbe di opera di urbanizzazione facente parte del patrimonio indisponibile del che, ai sensi CP_1 dell'art. 828 c.c., non può essere sottratta alla sua destinazione se non nei modi previsti dalla legge;
ii) ha contestato che l'attrice abbia posizionato la sbarra metallica a chiusura dell'accesso al parcheggio poiché nell'area interessata dalla convenzione di lottizzazione, compreso il parcheggio di cui è causa, sarebbero state collocate diverse sbarre per motivi di igiene e sicurezza, al fine di evitare la sosta di camper e caravan, in forza dell'ordinanza n. 707 del 29.7.1999.
Il ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna Controparte_1 della società attrice al rilascio del piazzale e la rimozione della sbarra ivi posizionata
(domanda quest'ultima rinunciata in sede di comparsa conclusionale).
Con comparsa di intervento volontario è intervenuta altresì in giudizio la attuale proprietaria dell'immobile condotto in locazione dalla società Controparte_2 attrice, aderendo alle domande proposte da quest'ultima.
Ora, è noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà e gli altri diritti reali di godimento sui beni immobili si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. In generale, ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà di un bene immobile per usucapione è necessario un possesso ultraventennale continuato, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, che si esplichi attraverso il concreto esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione (corpus) conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, accompagnato dall'intenzione di comportarsi come proprietario del bene (animus possidendi), cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (Cass. 19196/2005)
Più in particolare, ai fini della qualificazione del possesso come pubblico,
è necessario che il potere di fatto sul bene sia acquistato ed esercitato in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (Cass.
17881/2013; Cass. 11624/2008) così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere. Inoltre, con riferimento al requisito dell'univocità, la pienezza e l'esclusività del possesso che lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva e alle utilità che secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento (Cass. 4807/1992).
È noto tuttavia che i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile degli enti locali (nella specie del ) non sono suscettibili di possesso Controparte_1 ad usucapionem. L'art. 828 c.c., in materia di beni costituenti il patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce, infatti, che “I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Ciò comporta che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente locale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene al soddisfacimento dell'interesse pubblico al quale è destinato.
In proposito va tuttavia osservato che, per giurisprudenza assolutamente pacifica, l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico ma dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine (Cass. 26402/2009)
e che “l'appartenenza di un terreno comunale al patrimonio indisponibile dell'ente (…) presuppone una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene, che può quindi essere oggetto di usucapione” (Cass.
17427/2023).
Ancor più in particolare, la giurisprudenza ha affermato al riguardo che “la cessione (nella specie, gratuita) di un terreno al stipulata in esecuzione di CP_1 una convenzione di lottizzazione, al fine di assicurare la possibilità di destinazione del bene a verde pubblico, prevista dal piano di lottizzazione, secondo le norme del piano regolatore generale, fa solo entrare il bene nel patrimonio del senza CP_1 attribuirgli caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo questa dipendere esclusivamente da una effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio” (Cass 8743/1997).
Ciò posto, nella specie è pacifico in fatto e adeguatamente documentato che l'area scoperta oggetto di causa (all'epoca diversamente identificata catastalmente)
è stata ceduta al con la convenzione di lottizzazione stipulata in Controparte_1 data 22.4.1977 tra il alcuni privati ed il per atto CP_3 Controparte_1
Notaio (n. 35337 rep. e n. 1186 racc., prodotto sub doc. 4 di parte Persona_1 convenuta) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (tra le quali l'art. 4, comma 1, lett. b) della legge n. 847/1964, include anche gli spazi destinati a parcheggio). In particolare, all'art. 16 della convenzione di lottizzazione si legge che i lottizzanti hanno ceduto a titolo gratuito al , tra le altre, le aree Controparte_1 distinte al foglio 194, particelle n. 124/d di 5.600 mq. e n. 127/e di 1.510 mq. (superfici esattamente corrispondenti a quella dei mappali di cui è causa, quali risultano dalle relative visure catastali, prodotte sub doc. 5 di parte convenuta, nelle quali è altresì indicata, quale atto di provenienza, la convenzione di lottizzazione del 22.4.1977).
I testi e , entrambi dipendenti del Testimone_1 Testimone_2 CP_3 da lungo tempo, hanno confermato inoltre (rispondendo sui capitoli 11 e 12
[...] della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 di parte convenuta) che i lavori di costruzione del parcheggio di cui è causa, adiacente lo stabilimento Parte_1 sono stati curati dal che ha affidato i lavori all'impresa Finotti s.a.s. CP_3
(come da documentazione prodotta sub docc. 14-20 di parte convenuta) e che, all'esito, i lavori sono stati regolarmente collaudati (si veda il verbale di approvazione del collaudo in data 10.11.1982, prodotto sub doc. 19 di parte convenuta, pure confermato dai testi e . Mentre il teste , dipendente Tes_1 Tes_2 Tes_3
AGSM dal 1982, ha confermato che l'area è altresì munita di illuminazione pubblica
(come da fotografie prodotte sub docc. 36 e 37 di parte convenuta) perché all'interno del parcheggio è presente un palo dell'illuminazione gestito da per conto CP_4 del e altri tre pali dell'illuminazione, sempre gestiti da , Controparte_1 CP_4 si trovano tra l'area di cui è causa e via dell'Elettronica, a servizio, oltre che della strada, del parcheggio.
Consta inoltre che, a seguito di tali lavori per la sua realizzazione, l'area è stata effettivamente adibita a parcheggio pubblico, accessibile cioè da chiunque avesse la necessità di parcheggiare in zona (e dunque anche e soprattutto da parte di clienti e dipendenti della il cui stabilimento è adiacente il parcheggio). Parte_1
Del resto, anche parte attrice sostiene di aver provveduto a chiuderne l'accesso con una sbarra metallica (peraltro solo in orario notturno e nei giorni festivi, essendo per il resto il parcheggio liberamente accessibile da chiunque) solo nel 1996 (e dunque a distanza di oltre dieci anni dal collaudo).
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, deve dunque ritenersi accertato che,
a seguito dell'acquisto della proprietà da parte del per effetto della richiamata CP_1 convenzione di lottizzazione del 1977, l'area di cui è causa è stata effettivamente adibita a parcheggio pubblico e destinata a pubblico servizio, e, conseguentemente,
è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente locale, con ogni conseguenza in ordine al regime giuridico ad essa applicabile. A prescindere, infatti, dall'astratta idoneità (tutta da verificare) delle condotte poste in essere dall'attrice
(quali confermate dai testi escussi) ad integrare gli estremi di un valido possesso ad usucapionem, nei termini sopra esposti, l'area oggetto di causa deve ritenersi soggetta al regime giuridico proprio dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune convenuto, con conseguente impossibilità di acquisto da parte di terzi per usucapione.
Le domande proposte dalla società attrice e dalla terza intervenuta vanno pertanto rigettate mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal , la società attrice, che vanta sull'area di cui è causa un Controparte_1 possesso non fondato su un valido titolo, va condannata a rilasciare la stessa al
. Controparte_1
In virtù della loro soccombenza, la società attrice e la terza intervenuta vanno condannate in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere al convenuto le CP_1 spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Va invece respinta la domanda di condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (che presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza ma anche quello soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente) perché, pur essendo la stessa totalmente soccombente, non si ravvisa l'ulteriore requisito del dolo o della colpa grave sottesi alla sua condotta processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da e Parte_1 Controparte_2
b) condanna a rilasciare l'area scoperta di cui è causa, Parte_1 identificata al Catasto Terreni del Comune di , Foglio 194, particelle n. 411 CP_1
e n. 428, in favore del;
Controparte_1
c) condanna e in solido a rifondere al Parte_1 Controparte_2
le spese processuali, che liquida in euro 14.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
d) rigetta la domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c.
Così deciso in Verona, il 18.2.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)