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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 65892 dell'anno 2022 vertente tra
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al
Viale degli Ammiragli n. 71, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Lo
Calzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'Avv. Laura Ribersani opposta-contumace
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
14 gennaio 2025 la parte opponente ha così precisato le conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi suesposti:
- Nel merito, previo diniego della concessione della provvisoria esecuzione, accertata l'assoluta carenza di legittimazione passiva della in persona del legale rapp.te p.t. e Parte_1 pertanto, l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., revocare l'opposto decreto
[...] ingiuntivo;
- Per i motivi suesposti condannare la in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore della Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. di tutti i danni ex
[...] art. 96 I comma c.p.c.;
- condannare altresì la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. ex art. 96 III comma c.p.c. alla refusione in favore della in persona del legale rapp.te p.t. di Parte_1 spese ed onorari del presente giudizio secondo equità da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- Condannare la in ogni caso, alla refusione Controparte_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15260/2022 emesso in data 25 agosto 2022, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di euro 7.417.60 oltre accessori Controparte_1 in forza della fattura n. 7 del 10 settembre 2019 di pari importo emessa a titolo di corrispettivo per lavori di smaltimento e rifacimento commissionati dall'ingiunta.
La società opponente anzitutto ha premesso che:
- nel ricorso per decreto ingiuntivo la aveva Controparte_1 asserito di avere svolto dei lavori in favore della Parte_1
, senza tuttavia specificare né l'entità dei lavori, né il
[...] luogo ove gli stessi erano stati svolti ed allegando a supporto delle proprie pretese, solo una fattura ed un altro documento totalmente illeggibile;
- già in precedenza la società ricorrente aveva avanzato richieste di pagamento dapprima in forza della fattura n. 6 del 25 luglio 2018 di € 7.320,00 e poi in forza della fattura n. 7 del 10 settembre 2019 di euro 7.417,60 che erano state entrambe contestate dalla
[...]
mediante comunicazioni inviate via PEC;
Parte_1
- al contrario di quanto asserito nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna opponente aveva sempre risposto alle richieste della anche in relazione alla stipula della Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita.
La in ogni caso ha eccepito il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva deducendo che:
- i lavori svolti dalla ricorrente, localizzati presso la sede della sita in Roma alla Via della Magliana n. Parte_1
1316, erano stati commissionati da altri e non dalla società opponente, la quale non era proprietaria dei locali medesimi, ma ne aveva solamente l'utilizzo;
- i lavori peraltro erano stati eseguiti all'esterno dei citati locali su porzioni immobiliari per le quali la società opponente non aveva alcun interesse;
- la richiesta di controparte era priva di qualsiasi documento sottoscritto e accettato dalla ed in particolare Parte_1 mancava un incarico di affidamento dei lavori, un preventivo e un capitolato dei lavori.
La ha quindi chiesto la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. per aver agito in via monitoria nella piena conoscenza e consapevolezza del difetto di legittimazione della società ingiunta.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la non si è Controparte_1 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'opponente ritenuta superflua.
All'udienza del 14 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la mediante il deposito Parte_1 di note a trattazione scritta, ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale senza repliche stante la contumacia di parte opposta.
***********
4. L'opposizione è fondata.
E' bene premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la prestazione di lavori, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili - idonei soltanto ai fini dell'emissione del decreto - costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. In particolare è onere dell'appaltatore o prestatore dell'opera, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esatto adempimento delle prestazioni, ma anche l'esistenza di un valido contratto e l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta risulta basata sulla fattura n. 7 del 10 settembre 2019 di importo pari ad euro 7.417,60 emessa dalla a carico della Controparte_1 Parte_1
La domanda è carente già sul piano assertivo in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo si fa genericamente riferimento a “lavori di smaltimento e rifacimento” non meglio precisati, senza alcuna indicazione sulla tipologia dei lavori svolti, né sulle circostanze di tempo e di luogo delle presunte prestazioni.
La carente allegazione degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria non è stata supplita neanche nel giudizio di opposizione rispetto al quale la è rimasta Controparte_1 contumace sottraendosi così alle censure mosse dalla società opponente.
Quest'ultima ha negato in radice l'esistenza del rapporto contrattuale con la società opposta, la quale aveva quindi l'onere di provare non soltanto l'avvenuta esecuzione dei lavori genericamente dedotti, ma anche la conclusione di un valido contratto con la Parte_1
Ebbene, la società opposta nella fase monitoria non ha prodotto alcun documento proveniente dalla società opponente come, ad esempio, una lettera di incarico o un preventivo di spesa o un capitolato accettato e sottoscritto da quest'ultima. La CP_1
si è limitata a produrre la fattura commerciale che, secondo
[...] quanto più volte chiarito dalla Suprema Corte, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15383/10; Cass. n. 9593/04), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 10.10.11, n.
20802).
Nel presente giudizio di opposizione la è Controparte_1 rimasta contumace, sicché l'onere della prova gravante su quest'ultima non può ritenersi evaso in relazione a tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria introdotta in sede monitoria.
Pertanto l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Dette spese devono essere distratte in favore del difensore dell'opponente che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata di cui al primo e al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. così come prospettato dalla società opponente nei confronti della la Controparte_1 quale, non essendosi costituita nel giudizio di opposizione, ha mostrato di desistere dalla pretesa creditoria originariamente azionata. Né vi è prova di un danno ulteriore subito dalla società opponente che non sia già compensato dalle spese di lite liquidate in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
15260/2022 emesso in data 25 agosto 2022 proposta dalla Parte_1 nei confronti della ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la a rifondere alla CP_1 CP_1 Parte_1
le spese processuali, liquidate in complessivi euro
[...]
5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte opponente.
Roma, lì 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 65892 dell'anno 2022 vertente tra
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al
Viale degli Ammiragli n. 71, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Lo
Calzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'Avv. Laura Ribersani opposta-contumace
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
14 gennaio 2025 la parte opponente ha così precisato le conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi suesposti:
- Nel merito, previo diniego della concessione della provvisoria esecuzione, accertata l'assoluta carenza di legittimazione passiva della in persona del legale rapp.te p.t. e Parte_1 pertanto, l'inesistenza di qualsiasi rapporto con la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., revocare l'opposto decreto
[...] ingiuntivo;
- Per i motivi suesposti condannare la in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. al risarcimento in favore della Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t. di tutti i danni ex
[...] art. 96 I comma c.p.c.;
- condannare altresì la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. ex art. 96 III comma c.p.c. alla refusione in favore della in persona del legale rapp.te p.t. di Parte_1 spese ed onorari del presente giudizio secondo equità da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- Condannare la in ogni caso, alla refusione Controparte_1 delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15260/2022 emesso in data 25 agosto 2022, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di euro 7.417.60 oltre accessori Controparte_1 in forza della fattura n. 7 del 10 settembre 2019 di pari importo emessa a titolo di corrispettivo per lavori di smaltimento e rifacimento commissionati dall'ingiunta.
La società opponente anzitutto ha premesso che:
- nel ricorso per decreto ingiuntivo la aveva Controparte_1 asserito di avere svolto dei lavori in favore della Parte_1
, senza tuttavia specificare né l'entità dei lavori, né il
[...] luogo ove gli stessi erano stati svolti ed allegando a supporto delle proprie pretese, solo una fattura ed un altro documento totalmente illeggibile;
- già in precedenza la società ricorrente aveva avanzato richieste di pagamento dapprima in forza della fattura n. 6 del 25 luglio 2018 di € 7.320,00 e poi in forza della fattura n. 7 del 10 settembre 2019 di euro 7.417,60 che erano state entrambe contestate dalla
[...]
mediante comunicazioni inviate via PEC;
Parte_1
- al contrario di quanto asserito nel ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna opponente aveva sempre risposto alle richieste della anche in relazione alla stipula della Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita.
La in ogni caso ha eccepito il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva deducendo che:
- i lavori svolti dalla ricorrente, localizzati presso la sede della sita in Roma alla Via della Magliana n. Parte_1
1316, erano stati commissionati da altri e non dalla società opponente, la quale non era proprietaria dei locali medesimi, ma ne aveva solamente l'utilizzo;
- i lavori peraltro erano stati eseguiti all'esterno dei citati locali su porzioni immobiliari per le quali la società opponente non aveva alcun interesse;
- la richiesta di controparte era priva di qualsiasi documento sottoscritto e accettato dalla ed in particolare Parte_1 mancava un incarico di affidamento dei lavori, un preventivo e un capitolato dei lavori.
La ha quindi chiesto la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e la condanna della al Controparte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. per aver agito in via monitoria nella piena conoscenza e consapevolezza del difetto di legittimazione della società ingiunta.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la non si è Controparte_1 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti senza l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'opponente ritenuta superflua.
All'udienza del 14 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la mediante il deposito Parte_1 di note a trattazione scritta, ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale senza repliche stante la contumacia di parte opposta.
***********
4. L'opposizione è fondata.
E' bene premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la prestazione di lavori, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili - idonei soltanto ai fini dell'emissione del decreto - costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. In particolare è onere dell'appaltatore o prestatore dell'opera, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l'esatto adempimento delle prestazioni, ma anche l'esistenza di un valido contratto e l'ammontare del corrispettivo pattuito.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell'onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata dall'opposta risulta basata sulla fattura n. 7 del 10 settembre 2019 di importo pari ad euro 7.417,60 emessa dalla a carico della Controparte_1 Parte_1
La domanda è carente già sul piano assertivo in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo si fa genericamente riferimento a “lavori di smaltimento e rifacimento” non meglio precisati, senza alcuna indicazione sulla tipologia dei lavori svolti, né sulle circostanze di tempo e di luogo delle presunte prestazioni.
La carente allegazione degli elementi posti a fondamento della pretesa creditoria non è stata supplita neanche nel giudizio di opposizione rispetto al quale la è rimasta Controparte_1 contumace sottraendosi così alle censure mosse dalla società opponente.
Quest'ultima ha negato in radice l'esistenza del rapporto contrattuale con la società opposta, la quale aveva quindi l'onere di provare non soltanto l'avvenuta esecuzione dei lavori genericamente dedotti, ma anche la conclusione di un valido contratto con la Parte_1
Ebbene, la società opposta nella fase monitoria non ha prodotto alcun documento proveniente dalla società opponente come, ad esempio, una lettera di incarico o un preventivo di spesa o un capitolato accettato e sottoscritto da quest'ultima. La CP_1
si è limitata a produrre la fattura commerciale che, secondo
[...] quanto più volte chiarito dalla Suprema Corte, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15383/10; Cass. n. 9593/04), per cui quando viene contestata in giudizio l'esistenza del credito o l'entità dello stesso, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esistenza e l'esatto ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 10.10.11, n.
20802).
Nel presente giudizio di opposizione la è Controparte_1 rimasta contumace, sicché l'onere della prova gravante su quest'ultima non può ritenersi evaso in relazione a tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria introdotta in sede monitoria.
Pertanto l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Dette spese devono essere distratte in favore del difensore dell'opponente che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata di cui al primo e al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. così come prospettato dalla società opponente nei confronti della la Controparte_1 quale, non essendosi costituita nel giudizio di opposizione, ha mostrato di desistere dalla pretesa creditoria originariamente azionata. Né vi è prova di un danno ulteriore subito dalla società opponente che non sia già compensato dalle spese di lite liquidate in suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
15260/2022 emesso in data 25 agosto 2022 proposta dalla Parte_1 nei confronti della ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la a rifondere alla CP_1 CP_1 Parte_1
le spese processuali, liquidate in complessivi euro
[...]
5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte opponente.
Roma, lì 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo