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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 30/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10116 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Quinto Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nella pregressa fase Persona_1
di A.T.P.O., e deducendo, in estrema sintesi, che la predetta ausiliaria aveva immotivatamente sottovalutato, pur a fronte delle osservazioni critiche formulate nel corso delle operazioni peritali, la gravità del complessivo quadro clinico di esso istante.
Sollecitata la rinnovazione delle operazioni, per il tramite di altro ausiliario, la parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accertare e riconoscere il diritto del sig.
[...]
allo status d'invalido civile nella misura del 74% con beneficio all'assegno di Pt_1 invalidità civile;
- “Voglia per l'effetto dichiarare che Il Sig. era in possesso dei Parte_1 requisiti per l'ottenimento dei benefici economici a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 74% con beneficio all'assegno di invalidità civile e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
- “Voglia dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte dell' in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, dell'assegno di invalidità civile maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge;
- “Condannare CP_ l' al pagamento di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del
30.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la C.T.U. nominata nel procedimento per A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita l'assistibile ed aver scrutinato la documentazione sanitaria versata in atti, diagnosticava, in capo a , “ESITI DI STABILIZZAZIONE INTERSPINOSA PER ASPORTAZIONE Parte_1
Co
DISCALE ESITI DI TVP ”, quantificando il relativo grado CP_2 Controparte_4
d'inabilità in misura pari al 68% (come tale, insufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, che, giusta la previsione di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 118/71, presuppone un'incapacità lavorativa generica pari o superiore al 74%).
Rispondendo alle osservazioni critiche di parte ricorrente, la predetta ausiliaria aveva, in estrema sintesi, affermato: che, all'anchilosi del rachide lombare (valutata con il codice 7010), non avrebbe potuto attribuirsi il codice 7001 (anchilosi del rachide totale), non essendo stata riscontrata alcuna limitazione o anchilosi cervicale;
che, contrariamente a quanto asserito dall'assistibile (secondo cui, a fronte di esami strumentali che avevano rilevato la presenza di
2 “alcune focalità ipodense poste nella sostanza bianca frontale bilaterale a patogenesi ipossico-vascolare cronica”, avrebbe dovuto utilizzarsi, quale codice di riferimento, quello contraddistinto dal n. 1101, previsto per “ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA
STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA
MEMORIA”), “il Sig di anni 58, non ha mostrato turbe della memoria, orientato nel Pt_1
tempo e nello spazio, senza deficit focali, pertanto non sono stati riscontrati e/o documentati segni e sintomi di una vasculopatia cerebrale cronica”; che, infine, il periziando si era presentato in carrozzina, indossando il busto ortopedico, senza che, tuttavia, fossero emersi
“deficit statico-dinamici da rendere impossibile la deambulazione” (cfr., in tal senso, la risposta alle osservazioni critiche, contenuta nella relazione depositata in data 18.9.2023 nel procedimento n. 9934/2022 R.G.L.).
2.3. Sennonchè, il C.T.U. officiato nel presente giudizio, rivalutando il complessivo quadro clinico del ricorrente ed opportunamente valorizzando le limitazioni funzionali incidenti sulla capacità di deambulazione, quali asseverate dalla documentazione sanitaria versata in atti
(cfr., in particolare, la relazione clinica della S.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza, redatta in data 15.7.2022), ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il Sig. è affetto da: “Instabilità statico-dinamica vertebrale in Parte_1
esito ad interventi multipli per ernia discale e artrodesi per instabilità L3-L5 con insufficienza arti inferiori. Esiti di Trombosi iliaco-femorale destro. Sindrome ansioso- depressiva grave”. La patologia fondamentale è quella degenerativa vertebrale. All'inizio operato di ernia del disco e poi rioperato altre tre volte, venne, infine, effettuata una artrodesi del tratto lombare. La conseguenza è sul piano antomopatologico il “blocco” del movimento rachideo non solo lombare. Il rachide va considerato come unità funzionale unico;
anche se il tratto cervicale è abbastanza libero nei movimenti, il tratto dorso-lombare
è funzionalmente rigido. In considerazione delle masse muscolari lunghe la motilità rachidea
è compromessa quasi in toto. Esiste una compromissione neuropatica periferica per cui al carico e nei tentativi di deambulazione si è rilevata una zoppia neurogena. Tale condizione clinica inficia le possibilità di movimento e soprattutto sensibile allo stress fisico contro resistenza. Da considerare gli esiti della TVP che condiziona le possibilità di sforzo e la sindrome ansioso depressiva grave così come diagnosticata” (cfr., pag. 5 della relazione di
C.T.U., a firma del dott. , depositata in data 13.11.2024). Persona_2
Sulla scorta di quanto sopra, l'ausiliario ha così concluso: “Il Sig. è affetto da: Parte_1
“Instabilità statico-dinamica vertebrale in esito ad interventi multipli per ernia discale e artrodesi per instabilità L3-L5 con insufficienza arti inferiori. Esiti di Trombosi iliaco-
3 femorale destro. Sindrome ansioso-depressiva grave” Per tali patologie riteniamo che, per quanto rilevato dalla documentazione e dalla visita medica, si possa considerare invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%. Circa l'epoca cui farla risalire riteniamo che vada dall'epoca della domanda perché patologia cronica e non ben valutata”.
Occorre pure dare atto che il C.T.U. ha specificato, in base alle tabelle approvate con D.M.
5/2/92 per ciascuna patologia, il codice di riferimento indicato, precisando il metodo di calcolo seguito per la determinazione della percentuale invalidante complessiva (si legga, in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 17.3.2025).
2.4. Orbene, le conclusioni innanzi rassegnate, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992
(che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto
a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Quinto, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10116/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (C.F.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione
4 dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24.5.2022); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Quinto;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 30/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10116 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Quinto Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71) e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nella pregressa fase Persona_1
di A.T.P.O., e deducendo, in estrema sintesi, che la predetta ausiliaria aveva immotivatamente sottovalutato, pur a fronte delle osservazioni critiche formulate nel corso delle operazioni peritali, la gravità del complessivo quadro clinico di esso istante.
Sollecitata la rinnovazione delle operazioni, per il tramite di altro ausiliario, la parte ricorrente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accertare e riconoscere il diritto del sig.
[...]
allo status d'invalido civile nella misura del 74% con beneficio all'assegno di Pt_1 invalidità civile;
- “Voglia per l'effetto dichiarare che Il Sig. era in possesso dei Parte_1 requisiti per l'ottenimento dei benefici economici a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 74% con beneficio all'assegno di invalidità civile e/o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
- “Voglia dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte dell' in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, dell'assegno di invalidità civile maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge;
- “Condannare CP_ l' al pagamento di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ L' ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Rinnovate le indagini peritali, per il tramite di altro ausiliario, all'esito dell'udienza del
30.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la C.T.U. nominata nel procedimento per A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita l'assistibile ed aver scrutinato la documentazione sanitaria versata in atti, diagnosticava, in capo a , “ESITI DI STABILIZZAZIONE INTERSPINOSA PER ASPORTAZIONE Parte_1
Co
DISCALE ESITI DI TVP ”, quantificando il relativo grado CP_2 Controparte_4
d'inabilità in misura pari al 68% (come tale, insufficiente ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile, che, giusta la previsione di cui all'art. 13, comma 1, L. n. 118/71, presuppone un'incapacità lavorativa generica pari o superiore al 74%).
Rispondendo alle osservazioni critiche di parte ricorrente, la predetta ausiliaria aveva, in estrema sintesi, affermato: che, all'anchilosi del rachide lombare (valutata con il codice 7010), non avrebbe potuto attribuirsi il codice 7001 (anchilosi del rachide totale), non essendo stata riscontrata alcuna limitazione o anchilosi cervicale;
che, contrariamente a quanto asserito dall'assistibile (secondo cui, a fronte di esami strumentali che avevano rilevato la presenza di
2 “alcune focalità ipodense poste nella sostanza bianca frontale bilaterale a patogenesi ipossico-vascolare cronica”, avrebbe dovuto utilizzarsi, quale codice di riferimento, quello contraddistinto dal n. 1101, previsto per “ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA
STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA
MEMORIA”), “il Sig di anni 58, non ha mostrato turbe della memoria, orientato nel Pt_1
tempo e nello spazio, senza deficit focali, pertanto non sono stati riscontrati e/o documentati segni e sintomi di una vasculopatia cerebrale cronica”; che, infine, il periziando si era presentato in carrozzina, indossando il busto ortopedico, senza che, tuttavia, fossero emersi
“deficit statico-dinamici da rendere impossibile la deambulazione” (cfr., in tal senso, la risposta alle osservazioni critiche, contenuta nella relazione depositata in data 18.9.2023 nel procedimento n. 9934/2022 R.G.L.).
2.3. Sennonchè, il C.T.U. officiato nel presente giudizio, rivalutando il complessivo quadro clinico del ricorrente ed opportunamente valorizzando le limitazioni funzionali incidenti sulla capacità di deambulazione, quali asseverate dalla documentazione sanitaria versata in atti
(cfr., in particolare, la relazione clinica della S.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale Casa
Sollievo della Sofferenza, redatta in data 15.7.2022), ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Il Sig. è affetto da: “Instabilità statico-dinamica vertebrale in Parte_1
esito ad interventi multipli per ernia discale e artrodesi per instabilità L3-L5 con insufficienza arti inferiori. Esiti di Trombosi iliaco-femorale destro. Sindrome ansioso- depressiva grave”. La patologia fondamentale è quella degenerativa vertebrale. All'inizio operato di ernia del disco e poi rioperato altre tre volte, venne, infine, effettuata una artrodesi del tratto lombare. La conseguenza è sul piano antomopatologico il “blocco” del movimento rachideo non solo lombare. Il rachide va considerato come unità funzionale unico;
anche se il tratto cervicale è abbastanza libero nei movimenti, il tratto dorso-lombare
è funzionalmente rigido. In considerazione delle masse muscolari lunghe la motilità rachidea
è compromessa quasi in toto. Esiste una compromissione neuropatica periferica per cui al carico e nei tentativi di deambulazione si è rilevata una zoppia neurogena. Tale condizione clinica inficia le possibilità di movimento e soprattutto sensibile allo stress fisico contro resistenza. Da considerare gli esiti della TVP che condiziona le possibilità di sforzo e la sindrome ansioso depressiva grave così come diagnosticata” (cfr., pag. 5 della relazione di
C.T.U., a firma del dott. , depositata in data 13.11.2024). Persona_2
Sulla scorta di quanto sopra, l'ausiliario ha così concluso: “Il Sig. è affetto da: Parte_1
“Instabilità statico-dinamica vertebrale in esito ad interventi multipli per ernia discale e artrodesi per instabilità L3-L5 con insufficienza arti inferiori. Esiti di Trombosi iliaco-
3 femorale destro. Sindrome ansioso-depressiva grave” Per tali patologie riteniamo che, per quanto rilevato dalla documentazione e dalla visita medica, si possa considerare invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%. Circa l'epoca cui farla risalire riteniamo che vada dall'epoca della domanda perché patologia cronica e non ben valutata”.
Occorre pure dare atto che il C.T.U. ha specificato, in base alle tabelle approvate con D.M.
5/2/92 per ciascuna patologia, il codice di riferimento indicato, precisando il metodo di calcolo seguito per la determinazione della percentuale invalidante complessiva (si legga, in tal senso, l'elaborato integrativo depositato in data 17.3.2025).
2.4. Orbene, le conclusioni innanzi rassegnate, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992
(che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n.
23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto
a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) seguono la soccombenza dell'
e si liquidano secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Quinto, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10116/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (C.F.: , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], è in possesso del requisito sanitario utile per l'erogazione
4 dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24.5.2022); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro
3.865,00, di cui euro 1.170,00 per la fase di A.T.P.O., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Donatella Quinto;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 30/04/2025
Il Giudice
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