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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8034/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
ASSICURAZIONE SULLA VITA, pendente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Sant'Arpino (CE) il 17/09/1966, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via L. Settembrini n. 110, presso lo studio degli Avv.ti Prejanò Antonio (C.F. ) e C.F._2
Fiore Miriam (C.F. ), che lo rappresentano e difendono C.F._3 in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede in Milano (MI), alla Via Controparte_2
Cornalia n. 30, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Dante n.
89, presso lo studio degli Avv.ti Cupido Massimiliano (C.F.
) e Cupido Pierfrancesco (C.F. C.F._4 C.F._5 che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. CNP 1 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M. TT LU RE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla in Controparte_1 data 08/07/2021, esponeva che: Parte_1
- la stipulava quale contraente due Parte_2
Polizze Vita con la nominando quale Controparte_1 beneficiario;
Parte_1
- con sentenza n. 43/13, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il fallimento della Società;
- risultava una valorizzazione pari ad € 15.634,02 per la prima polizza ed €
29.022,80 per la seconda;
- l'attore chiedeva il riscatto delle polizze, ma la comunicava che per la polizza n. 2089654 era necessario che fossero versati i premi periodici dovuti per il primo anno, mentre la n. 2220019 era stata rescissa per il mancato pagamento dei premi relativi alla prima annualità;
- il diritto di credito si è affermato in capo al quale beneficiario Parte_1
delle polizze in seguito al “decesso” del contraente, la
[...]
in ragione della sua dichiarazione di fallimento;
Parte_2
- non opera dunque la clausola di cui all'art. 13 delle Condizioni di
Contratto, poiché la stessa trova applicazione “sempre che non si sia verificato il decesso dell'assicurato”.
Chiedeva, dunque all'adito Tribunale di:
“Accertare e dichiarare l'intervenuto “ decesso “ dell'Assicurato-Contraente,
[...] alla data del 21.03.2013, per effetto della Sentenza dichiarativa del Parte_2 fallimento n. 43/13, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.; Per l'effetto, accertare e dichiarare, in capo al beneficiario dei Contratti Assicurativi di cui alla Polizza n.
0020899654 – UNIPLAN, con decorrenza 27.01.2009 e Polizza n. 002220019–
UNIPLAN, con decorrenza dal 19.01.2010, Sig. , il diritto, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art.15 delle Condizioni di Contratto, di richiedere il riscatto delle stesse e la corresponsione di quanto maturato nella misura di 15.634,02, rispetto alla Polizza n.
0020899654 e di euro 29.022,80, rispetto alla Polizza n. 002220019, in ragione dei premi assicurativi già versati, ovvero della maggiore o minore somma che meglio verrà determinata in corso di causa anche a mezzo C.T.U;
Condannare la ovvero alla restituzione Controparte_1 CP_1 degli importi come sopra determinati, o meglio a determinarsi, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data di estinzione dei Contratti assicurativi sino al soddisfo”.
Con comparsa del 10/11/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio la deducendo che: Controparte_1
- va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attore, poiché il era indicato nelle polizze come “Assicurato” (trattandosi Parte_1
d'altronde di assicurazione sulla vita, che può essere stipulata solo da una persona fisica), mentre il “Contraente” e “Beneficiario Caso era la Pt_3
Parte_2
- è ragionevole che in caso di polizze vita sottoscritte quale contraente da una persona giuridica, come nel caso di specie, il Beneficiario Caso Morte sia lo stesso Contraente, ossia il soggetto che ha materialmente versato i premi;
- se infatti si volesse seguire la tesi attorea, il Beneficiario Caso Pt_3
coinciderebbe con il soggetto di cui si deve verificare il decesso affinché maturi il diritto alla liquidazione della prestazione assicurativa;
- non esistono ragioni logiche o giuridiche per parificare il decesso alla dichiarazione di fallimento di una società;
- parte attrice non ha prodotto le polizze di cui si definisce beneficiaria, ma solo alcune situazioni riepilogative del contratto prive di indicazioni in tal senso;
- in ogni caso non risultano versati i premi periodici relativi alla prima annualità, dunque i contratti si sono risolti;
- in ogni caso il riscatto delle polizze può essere richiesto solo dal
Contraente, ossia la non in proprio dal Parte_2
C. 3 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE Cicatiello, il quale peraltro è decaduto dalla carica di Amministratore
Unico in seguito alla dichiarazione di fallimento.
- la temerarietà della domanda giustifica una richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi secondo equità.
Ciò premesso, concludeva chiedendo di:
1) “Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore rigettando, per l'effetto ogni avversa domanda;
2) Rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata per tutte le ragioni esposte
3) Condannare l'attore al risarcimento dei danni da quantificarsi secondo equità
4) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, all'udienza del 13/11/2024, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice deduceva che la avrebbe Parte_2 Parte_2 stipulato “nella qualità di contraente” due polizze vita, nominando “quale beneficiario”
; intervenuto il fallimento della società, equiparabile secondo Parte_1 la tesi attorea alla morte della persona fisica, il avrebbe maturato il Parte_1 diritto di richiedere la liquidazione delle posizioni assicurative.
Orbene, in primo luogo, va rilevato come l'attore non abbia mai versato in atti le polizze sulle quali fonda la propria domanda, limitandosi ad allegare delle
“situazioni riepilogative” dalle quali nulla si evince in merito al contenuto del contratto assicurativo.
In proposito, pare opportuno osservare che l'art. 1888 c.c. sancisce che “il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto”, precisando altresì che
“l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto”.
C. 4 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE Nel caso di specie, l'attore ha laconicamente sostenuto di non essere in possesso delle polizze, chiedendo disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Impresa assicuratrice. A ben vedere, tuttavia, è lo stesso art. 1888
c.c. a precisare che “l'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza”; in proposito, l'attore non ha mai dimostrato - e, in realtà, neppure dedotto - di aver inviato alla Compagnia alcuna richiesta in tal senso, sicché già solo per tali ragioni la domanda deve essere senz'altro respinta.
Ad abundantiam, pur volendo seguire la tesi attorea, la domanda è infondata anche alla luce del rilievo secondo cui, in base al disposto dell'art. 1882 c.c., una persona giuridica può figurare quale contraente ed eventualmente come beneficiario di un contratto assicurativo, ma non può mai essere indicata quale soggetto assicurato, tant'è che la norma fa specificamente riferimento all'oggetto dell'assicurazione come collegato al verificarsi di eventi attinenti “alla vita umana”.
Tanto è facilmente comprensibile alla luce del fatto che, proprio in quanto persona giuridica, un'azienda non può essere soggetta ad infortuni o alla morte, nel senso fisico del termine. È altrettanto semplice anche comprendere per quale ragione un'azienda possa figurare quale contraente o beneficiario: nel primo caso si pone come il soggetto che investe un capitale per garantire la salute e/o l'incolumità di un collaboratore o di un socio di particolare rilevanza;
nel secondo caso, l'assicurazione è stipulata proprio al fine di non compromettere la normale prosecuzione dell'attività produttiva.
Nel caso in esame, l'azienda che ha presumibilmente investito un capitale, in qualità di contraente, assicurava il proprio futuro, figurando anche come beneficiario e tentando così di tutelarsi da un possibile evento sfavorevole per la prosecuzione dell'attività aziendale, quale la morte del soggetto assicurato che riveste un importante ruolo nell'organizzazione societaria.
In alcun caso, però, è ipotizzabile che sia la società stessa ad essere soggetto assicurato, come d'altro canto emerge ictu oculi già dal solo esame delle
C. 5 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE Condizioni Generali di Assicurazione prodotte dalla convenuta, nelle quali si fa riferimento a circostanze quali infortuni, malattie infettive, incidenti, pratica di attività sportive e numerose altre condizioni che evidentemente non possono riguardare una persona giuridica.
Da ultimo, va rilevato come con la prima memoria istruttoria l'attore sembra voler proporre una domanda parzialmente diversa rispetto a quanto inizialmente prospettato in citazione, argomentando che anche in caso di morte del contraente (cui ancora una volta, impropriamente, equipara la dichiarazione di fallimento) il beneficiario avrebbe diritto al riscatto della polizza vita. Solo in sede di comparsa conclusionale, poi, il precisa per la prima volta che Parte_1 in caso di morte prematura del contraente il beneficiario poteva richiedere di sostituirsi al contraente per l'assolvimento dei suoi oneri ovvero richiedere legittimamente il riscatto della polizza assicurativa.
Ebbene, tali assunti, oltre ad essere ancora una volta fondati sull'equipollenza tra morte della persona fisica e fallimento, sembrano alterare il thema decidendum introducendo una diversa causa petendi, rientrando dunque in una delle modificazioni della domanda non contemplate dall'art. 183 c.p.c., che consente solo precisazioni non sostanziali (cfr. sul punto anche SS.UU. n. 12310/15).
La proposizione al giudice di nuovi temi decisori non dedotti in origine integra un'ipotesi di mutatio libelli, vietata dal Codice di procedura e, dunque, deve essere considerata inammissibile.
Alla luce di quanto considerato, la domanda attorea deve essere respinta.
Infine, va disattesa anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. genericamente formulata dall'Assicuratrice convenuta.
La norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la
C. CNP 6 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M. TT LU RE malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte.
In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass. n. 3464/2017).
Posto che l'onere di allegare tali elementi è rimesso alla parte istante, nel caso in esame la a fondamento della denunziata temerarietà Controparte_1 della condotta di controparte, nulla ha dimostrato, sostenendo solo che la temerarietà della condotta di controparte andrebbe ravvisata nella circostanza per cui l'attore si è erroneamente qualificato come beneficiario ed ha parificato il fallimento di una società al decesso dell'assicurato.
La mera infondatezza della domanda, però, non giustifica la condanna, che necessita di elementi soggettivi ulteriori, ossia la malafede o la colpa grave. A parere di questo Giudice, le ragioni della Compagnia non sono corroborate da evidenze probatorie che dimostrino con chiarezza la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni concretamente subiti in ragione della condotta processuale del . Parte_1
Ne consegue il rigetto della domanda.
2. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D. M. n. 55/14 e s.m.i., secondo il criterio del petitum
(e quindi facendo applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.00,00), riconoscendo i parametri medi per tutte le fasi processuali espletate.
P.Q.M.
C. 7 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8034/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE SULLA VITA, pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_1 provvede:
1. rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. 8 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Controparte_3
N R G G M TT LU RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8034/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto
ASSICURAZIONE SULLA VITA, pendente
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Sant'Arpino (CE) il 17/09/1966, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via L. Settembrini n. 110, presso lo studio degli Avv.ti Prejanò Antonio (C.F. ) e C.F._2
Fiore Miriam (C.F. ), che lo rappresentano e difendono C.F._3 in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede in Milano (MI), alla Via Controparte_2
Cornalia n. 30, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Dante n.
89, presso lo studio degli Avv.ti Cupido Massimiliano (C.F.
) e Cupido Pierfrancesco (C.F. C.F._4 C.F._5 che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. CNP 1 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M. TT LU RE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla in Controparte_1 data 08/07/2021, esponeva che: Parte_1
- la stipulava quale contraente due Parte_2
Polizze Vita con la nominando quale Controparte_1 beneficiario;
Parte_1
- con sentenza n. 43/13, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il fallimento della Società;
- risultava una valorizzazione pari ad € 15.634,02 per la prima polizza ed €
29.022,80 per la seconda;
- l'attore chiedeva il riscatto delle polizze, ma la comunicava che per la polizza n. 2089654 era necessario che fossero versati i premi periodici dovuti per il primo anno, mentre la n. 2220019 era stata rescissa per il mancato pagamento dei premi relativi alla prima annualità;
- il diritto di credito si è affermato in capo al quale beneficiario Parte_1
delle polizze in seguito al “decesso” del contraente, la
[...]
in ragione della sua dichiarazione di fallimento;
Parte_2
- non opera dunque la clausola di cui all'art. 13 delle Condizioni di
Contratto, poiché la stessa trova applicazione “sempre che non si sia verificato il decesso dell'assicurato”.
Chiedeva, dunque all'adito Tribunale di:
“Accertare e dichiarare l'intervenuto “ decesso “ dell'Assicurato-Contraente,
[...] alla data del 21.03.2013, per effetto della Sentenza dichiarativa del Parte_2 fallimento n. 43/13, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.; Per l'effetto, accertare e dichiarare, in capo al beneficiario dei Contratti Assicurativi di cui alla Polizza n.
0020899654 – UNIPLAN, con decorrenza 27.01.2009 e Polizza n. 002220019–
UNIPLAN, con decorrenza dal 19.01.2010, Sig. , il diritto, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art.15 delle Condizioni di Contratto, di richiedere il riscatto delle stesse e la corresponsione di quanto maturato nella misura di 15.634,02, rispetto alla Polizza n.
0020899654 e di euro 29.022,80, rispetto alla Polizza n. 002220019, in ragione dei premi assicurativi già versati, ovvero della maggiore o minore somma che meglio verrà determinata in corso di causa anche a mezzo C.T.U;
Condannare la ovvero alla restituzione Controparte_1 CP_1 degli importi come sopra determinati, o meglio a determinarsi, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data di estinzione dei Contratti assicurativi sino al soddisfo”.
Con comparsa del 10/11/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio la deducendo che: Controparte_1
- va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attore, poiché il era indicato nelle polizze come “Assicurato” (trattandosi Parte_1
d'altronde di assicurazione sulla vita, che può essere stipulata solo da una persona fisica), mentre il “Contraente” e “Beneficiario Caso era la Pt_3
Parte_2
- è ragionevole che in caso di polizze vita sottoscritte quale contraente da una persona giuridica, come nel caso di specie, il Beneficiario Caso Morte sia lo stesso Contraente, ossia il soggetto che ha materialmente versato i premi;
- se infatti si volesse seguire la tesi attorea, il Beneficiario Caso Pt_3
coinciderebbe con il soggetto di cui si deve verificare il decesso affinché maturi il diritto alla liquidazione della prestazione assicurativa;
- non esistono ragioni logiche o giuridiche per parificare il decesso alla dichiarazione di fallimento di una società;
- parte attrice non ha prodotto le polizze di cui si definisce beneficiaria, ma solo alcune situazioni riepilogative del contratto prive di indicazioni in tal senso;
- in ogni caso non risultano versati i premi periodici relativi alla prima annualità, dunque i contratti si sono risolti;
- in ogni caso il riscatto delle polizze può essere richiesto solo dal
Contraente, ossia la non in proprio dal Parte_2
C. 3 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE Cicatiello, il quale peraltro è decaduto dalla carica di Amministratore
Unico in seguito alla dichiarazione di fallimento.
- la temerarietà della domanda giustifica una richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi secondo equità.
Ciò premesso, concludeva chiedendo di:
1) “Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore rigettando, per l'effetto ogni avversa domanda;
2) Rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata per tutte le ragioni esposte
3) Condannare l'attore al risarcimento dei danni da quantificarsi secondo equità
4) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, all'udienza del 13/11/2024, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Parte attrice deduceva che la avrebbe Parte_2 Parte_2 stipulato “nella qualità di contraente” due polizze vita, nominando “quale beneficiario”
; intervenuto il fallimento della società, equiparabile secondo Parte_1 la tesi attorea alla morte della persona fisica, il avrebbe maturato il Parte_1 diritto di richiedere la liquidazione delle posizioni assicurative.
Orbene, in primo luogo, va rilevato come l'attore non abbia mai versato in atti le polizze sulle quali fonda la propria domanda, limitandosi ad allegare delle
“situazioni riepilogative” dalle quali nulla si evince in merito al contenuto del contratto assicurativo.
In proposito, pare opportuno osservare che l'art. 1888 c.c. sancisce che “il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto”, precisando altresì che
“l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto”.
C. 4 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE Nel caso di specie, l'attore ha laconicamente sostenuto di non essere in possesso delle polizze, chiedendo disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Impresa assicuratrice. A ben vedere, tuttavia, è lo stesso art. 1888
c.c. a precisare che “l'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza”; in proposito, l'attore non ha mai dimostrato - e, in realtà, neppure dedotto - di aver inviato alla Compagnia alcuna richiesta in tal senso, sicché già solo per tali ragioni la domanda deve essere senz'altro respinta.
Ad abundantiam, pur volendo seguire la tesi attorea, la domanda è infondata anche alla luce del rilievo secondo cui, in base al disposto dell'art. 1882 c.c., una persona giuridica può figurare quale contraente ed eventualmente come beneficiario di un contratto assicurativo, ma non può mai essere indicata quale soggetto assicurato, tant'è che la norma fa specificamente riferimento all'oggetto dell'assicurazione come collegato al verificarsi di eventi attinenti “alla vita umana”.
Tanto è facilmente comprensibile alla luce del fatto che, proprio in quanto persona giuridica, un'azienda non può essere soggetta ad infortuni o alla morte, nel senso fisico del termine. È altrettanto semplice anche comprendere per quale ragione un'azienda possa figurare quale contraente o beneficiario: nel primo caso si pone come il soggetto che investe un capitale per garantire la salute e/o l'incolumità di un collaboratore o di un socio di particolare rilevanza;
nel secondo caso, l'assicurazione è stipulata proprio al fine di non compromettere la normale prosecuzione dell'attività produttiva.
Nel caso in esame, l'azienda che ha presumibilmente investito un capitale, in qualità di contraente, assicurava il proprio futuro, figurando anche come beneficiario e tentando così di tutelarsi da un possibile evento sfavorevole per la prosecuzione dell'attività aziendale, quale la morte del soggetto assicurato che riveste un importante ruolo nell'organizzazione societaria.
In alcun caso, però, è ipotizzabile che sia la società stessa ad essere soggetto assicurato, come d'altro canto emerge ictu oculi già dal solo esame delle
C. 5 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE Condizioni Generali di Assicurazione prodotte dalla convenuta, nelle quali si fa riferimento a circostanze quali infortuni, malattie infettive, incidenti, pratica di attività sportive e numerose altre condizioni che evidentemente non possono riguardare una persona giuridica.
Da ultimo, va rilevato come con la prima memoria istruttoria l'attore sembra voler proporre una domanda parzialmente diversa rispetto a quanto inizialmente prospettato in citazione, argomentando che anche in caso di morte del contraente (cui ancora una volta, impropriamente, equipara la dichiarazione di fallimento) il beneficiario avrebbe diritto al riscatto della polizza vita. Solo in sede di comparsa conclusionale, poi, il precisa per la prima volta che Parte_1 in caso di morte prematura del contraente il beneficiario poteva richiedere di sostituirsi al contraente per l'assolvimento dei suoi oneri ovvero richiedere legittimamente il riscatto della polizza assicurativa.
Ebbene, tali assunti, oltre ad essere ancora una volta fondati sull'equipollenza tra morte della persona fisica e fallimento, sembrano alterare il thema decidendum introducendo una diversa causa petendi, rientrando dunque in una delle modificazioni della domanda non contemplate dall'art. 183 c.p.c., che consente solo precisazioni non sostanziali (cfr. sul punto anche SS.UU. n. 12310/15).
La proposizione al giudice di nuovi temi decisori non dedotti in origine integra un'ipotesi di mutatio libelli, vietata dal Codice di procedura e, dunque, deve essere considerata inammissibile.
Alla luce di quanto considerato, la domanda attorea deve essere respinta.
Infine, va disattesa anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. genericamente formulata dall'Assicuratrice convenuta.
La norma richiamata sanziona la condotta di chi abusa degli strumenti processuali, cagionando danni alle altre parti per aver agito o resistito in giudizio senza esercitare quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per comprendere l'infondatezza della propria pretesa e le conseguenze dei propri atti processuali. Presupposti di tale ipotesi di responsabilità sono: la totale soccombenza della controparte;
la prova dell'elemento soggettivo, ossia la
C. CNP 6 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M. TT LU RE malafede o la colpa grave, intesa quale “stato soggettivo che si concreta nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda” (Cfr. Cass n. 2040/2018); la prova dell'elemento oggettivo, vale a dire dei pregiudizi subiti a causa della condotta processuale negligente della controparte.
In sostanza, il carattere temerario della lite “va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (cfr. Cass. n. 3464/2017).
Posto che l'onere di allegare tali elementi è rimesso alla parte istante, nel caso in esame la a fondamento della denunziata temerarietà Controparte_1 della condotta di controparte, nulla ha dimostrato, sostenendo solo che la temerarietà della condotta di controparte andrebbe ravvisata nella circostanza per cui l'attore si è erroneamente qualificato come beneficiario ed ha parificato il fallimento di una società al decesso dell'assicurato.
La mera infondatezza della domanda, però, non giustifica la condanna, che necessita di elementi soggettivi ulteriori, ossia la malafede o la colpa grave. A parere di questo Giudice, le ragioni della Compagnia non sono corroborate da evidenze probatorie che dimostrino con chiarezza la sussistenza tanto dell'elemento soggettivo della malafede o colpa grave, quanto dell'elemento oggettivo dei danni concretamente subiti in ragione della condotta processuale del . Parte_1
Ne consegue il rigetto della domanda.
2. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D. M. n. 55/14 e s.m.i., secondo il criterio del petitum
(e quindi facendo applicazione dello scaglione da € 26.001,00 ad € 52.00,00), riconoscendo i parametri medi per tutte le fasi processuali espletate.
P.Q.M.
C. 7 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8034/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ASSICURAZIONE SULLA VITA, pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza disattesa così
[...] Controparte_1 provvede:
1. rigetta la domanda avanzata da parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, Controparte_1 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. 8 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT LU RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Controparte_3
N R G G M TT LU RE