Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 APRILE 2025
N.R.G. 530/2025
All'udienza del 4 Aprile 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:30 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 19 Marzo 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite teams;
- L'Avv. Giovanna Suriano per per delega CP_1
dell'avv. Laganà, collegata tramite il proprio telefono mobile;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito
Alle ore 9:38, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:38 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,41;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
2 SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 4.04.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
530/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Parte_1
Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_2
in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro-
tempore, in proprio e quale mandatario di CP_3
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D.C.
Adornato, giusta procura notarile in atti;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura alle ore 14:39, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
3 Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento N. 094 2024 90095720 23/0, notificata in data 18 Novembre 2024 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito : N. 394 2016 0004433211 000; N. 394 2017
0003968901 000 e N. 394 2018 0003769031 000, di complessivi €. 12.969,94; dovuti all , sede di Reggio CP_1
Calabria a titolo di Contributi, afferenti alla gestione lavoratore agricolo.
eccepiva la prescrizione, del suddetto credito Parte_1
contributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n.
335/95.
Si costituiva in giudizio deducendo l'attualità del CP_1
credito e l'inammissibilità dell'opposizione.
La domanda è fondata per i motivi di seguito riportati.
Venendo all'eccezione di inammissibilità della domanda va detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione del credito, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi
4 (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie gli avvisi di addebito, risultano così notificati : 39420160004433211000, il 22.11.2016 –
39420170003968901000, il 04.01.2018 e
39420180003769031000, avviso notificato il 19.12.2018, pertanto, da tali date decorre il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n.
335/95.
Orbene, il primo atto di costituzione in mora è proprio l'intimazione opposta, pervenuta in data 18 Novembre
2024, quando il termine di prescrizione era già decorso, pur considerando la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
2) Condanna a rifondere in favore del ricorrente le CP_1
spese di lite che liquida in € 1.305,50, per onorari. €. 43,00 per spese, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Palmi, 4 Aprile 2025.
Il
G.O.P.
Dott.ssa
Maria D. Romeo
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