CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG ZO;
udito il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Sandro Furfaro del Foro di Locri e l’Avvocato Luca Cianferoni del Foro di Roma, i quali, in difesa di ER, insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, previa riqualificazione della condotta ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a AN ER per avere partecipato alla associazione ‘ndranghetista denominata «cosca RO», operante nella provincia di Reggio Calabria, in Italia e all’Estero, descritta nella imputazione provvisoria. 2. Nei due atti di ricorso e nei motivi nuovi presentati dai difensori di ER si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di Penale Sent. Sez. 6 Num. 156 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 30/10/2025 2 partecipazione al gruppo criminale. Si osserva che l’ordinanza recepisce acriticamente i contenuti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e non riesce a individuare un effettivo ruolo operativo attribuibile a ER, non desumibile dai contenuti delle conversazioni intercettate (dalle quali, anzi, si evince che egli fu estraneo al danneggiamento di un’autovettura inizialmente attribuitogli) e fondandosi su assunti e su dichiarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziaria privi di riscontro. Si rimarca che dalle intercettazioni delle utenze telefoniche di ER e dalle telecamere di videosorveglianza collocate nel piccolo centro in cui vive non sono emersi dati che lo indichino come autore di fatti illeciti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione perché il Tribunale si è limitato a derubricare a mera partecipazione l’originaria contestazione a ER di un ruolo direttivo nella cosca dei RO senza però indicare in cosa sia consistita tale partecipazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricrso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. L’ordinanza impugnata ha illustrato l’esistenza e l’operatività (non contestate dal ricorrente) della cosca ‘ndranghetista «RO» (locale di Platì), composta principalmente da soggetti legati da rapporti familiari, e ha indicato i provvedimenti giudiziari sui quali si fonda la ricostruzione delle sue vicende, avvenuta anche tramite le dichiarazioni di alcuni collaboranti con l’Autorità giudiziaria (p. 6-11). Ha escluso che sussistano elementi per attribuire a ER il ruolo apicale attribuitogli nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, considerando che nei suoi confronti è stata annullata l’ordinanza cautelare che lo aveva indicato quale finanziatore e organizzatore della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 legata ai RO. Tuttavia, ha valutato che: comunque, i dati acquisti indicano che egli ha operato in tale associazione;
ha legami di parentela e affinità con soggetti appartenenti alla cosca;
il collaborante Domenico Agresta ha confermato, con articolate dichiarazioni, l’attivismo di ER (da lui riconosciuto in foto) nel settore degli stupefacenti, il riconoscimento di una dote superiore a quella di “padrino”, la carica di contabile nella locale di Platì (p. 15-16). Nell’ordinanza sono indicati dati di riscontro alle dichiarazioni del collaborante Agresta: la conversazione fra TO RO e TO SO in cui il secondo afferma che il primo è protetto dal ricorrente (con il soprannome di «Percia»), che è suo cognato (p. 19-21) e che, in occasione di un viaggio in Spagna, ER aveva 3 raccomandato di non parlare in automobile (p. 22); il coinvolgimento di ER nelle attività a sostegno di latitanti appartenenti alla cosca (p. 22-23). Il Tribunale ha dedicato una analisi approfondita agli incontri fra i fratelli RO e i fratelli TO nei quali i secondi si lamentano del comportamento di ER (in relazione a dei contrasti in corso gli si attribuiva di avere danneggiato delle automobili nel territorio di Natile da cui loro provenivano (p. 23-24) e contestava a ER di avere esteso le sue azioni al territorio di Natile indicandone specificamente alcune condotte per loro non accettabili, così da indurre GI RO a rassicurarli sul fatto che nel seguito ER li avrebbe rispettati, nonchè la successiva conversazione di TO RO con CO UN AL, nella quale i primo, mostrando di avere cambiato idea, affermò di avere accertato che suo nipote ER si era comportato correttamente così da doverlo difendere ritenendo le offese rivolte al nipote come rivolte a lui stesso (p. 25-28). Rispondendo alle argomentazioni difensive, volte a escludere la rilevanza ‘ndranghetista della questione, il Tribunale ha evidenziato che la vicenda relativa ai rapporti con i TO si innestava in precedenti dissidi connessi ad attività estorsive collegate ai lavori per la realizzazione di un metanodotto, così esprimendo contrasti legati agli equilibri di potere fra le cosche (p. 29-30). 2. Su queste basi, il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza di ER circa la sua partecipazione ─ sebbene con un ruolo non apicale ─ alla associazione criminale, traendoli ─ applicando pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità ─ dalle sue attività nel settore delle estorsioni e del commercio di sostanze stupefacenti, svolte seguendo le direttive dei fratelli RO. 3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG ZO UI Di TE 4
udita la relazione svolta dal Consigliere NG ZO;
udito il Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Sandro Furfaro del Foro di Locri e l’Avvocato Luca Cianferoni del Foro di Roma, i quali, in difesa di ER, insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, previa riqualificazione della condotta ex art. 416-bis, comma primo, cod. pen. ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a AN ER per avere partecipato alla associazione ‘ndranghetista denominata «cosca RO», operante nella provincia di Reggio Calabria, in Italia e all’Estero, descritta nella imputazione provvisoria. 2. Nei due atti di ricorso e nei motivi nuovi presentati dai difensori di ER si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso e con i motivi nuovi si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di Penale Sent. Sez. 6 Num. 156 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 30/10/2025 2 partecipazione al gruppo criminale. Si osserva che l’ordinanza recepisce acriticamente i contenuti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e non riesce a individuare un effettivo ruolo operativo attribuibile a ER, non desumibile dai contenuti delle conversazioni intercettate (dalle quali, anzi, si evince che egli fu estraneo al danneggiamento di un’autovettura inizialmente attribuitogli) e fondandosi su assunti e su dichiarazioni dei collaboranti con l’autorità giudiziaria privi di riscontro. Si rimarca che dalle intercettazioni delle utenze telefoniche di ER e dalle telecamere di videosorveglianza collocate nel piccolo centro in cui vive non sono emersi dati che lo indichino come autore di fatti illeciti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione perché il Tribunale si è limitato a derubricare a mera partecipazione l’originaria contestazione a ER di un ruolo direttivo nella cosca dei RO senza però indicare in cosa sia consistita tale partecipazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricrso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. L’ordinanza impugnata ha illustrato l’esistenza e l’operatività (non contestate dal ricorrente) della cosca ‘ndranghetista «RO» (locale di Platì), composta principalmente da soggetti legati da rapporti familiari, e ha indicato i provvedimenti giudiziari sui quali si fonda la ricostruzione delle sue vicende, avvenuta anche tramite le dichiarazioni di alcuni collaboranti con l’Autorità giudiziaria (p. 6-11). Ha escluso che sussistano elementi per attribuire a ER il ruolo apicale attribuitogli nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, considerando che nei suoi confronti è stata annullata l’ordinanza cautelare che lo aveva indicato quale finanziatore e organizzatore della associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 legata ai RO. Tuttavia, ha valutato che: comunque, i dati acquisti indicano che egli ha operato in tale associazione;
ha legami di parentela e affinità con soggetti appartenenti alla cosca;
il collaborante Domenico Agresta ha confermato, con articolate dichiarazioni, l’attivismo di ER (da lui riconosciuto in foto) nel settore degli stupefacenti, il riconoscimento di una dote superiore a quella di “padrino”, la carica di contabile nella locale di Platì (p. 15-16). Nell’ordinanza sono indicati dati di riscontro alle dichiarazioni del collaborante Agresta: la conversazione fra TO RO e TO SO in cui il secondo afferma che il primo è protetto dal ricorrente (con il soprannome di «Percia»), che è suo cognato (p. 19-21) e che, in occasione di un viaggio in Spagna, ER aveva 3 raccomandato di non parlare in automobile (p. 22); il coinvolgimento di ER nelle attività a sostegno di latitanti appartenenti alla cosca (p. 22-23). Il Tribunale ha dedicato una analisi approfondita agli incontri fra i fratelli RO e i fratelli TO nei quali i secondi si lamentano del comportamento di ER (in relazione a dei contrasti in corso gli si attribuiva di avere danneggiato delle automobili nel territorio di Natile da cui loro provenivano (p. 23-24) e contestava a ER di avere esteso le sue azioni al territorio di Natile indicandone specificamente alcune condotte per loro non accettabili, così da indurre GI RO a rassicurarli sul fatto che nel seguito ER li avrebbe rispettati, nonchè la successiva conversazione di TO RO con CO UN AL, nella quale i primo, mostrando di avere cambiato idea, affermò di avere accertato che suo nipote ER si era comportato correttamente così da doverlo difendere ritenendo le offese rivolte al nipote come rivolte a lui stesso (p. 25-28). Rispondendo alle argomentazioni difensive, volte a escludere la rilevanza ‘ndranghetista della questione, il Tribunale ha evidenziato che la vicenda relativa ai rapporti con i TO si innestava in precedenti dissidi connessi ad attività estorsive collegate ai lavori per la realizzazione di un metanodotto, così esprimendo contrasti legati agli equilibri di potere fra le cosche (p. 29-30). 2. Su queste basi, il Tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza di ER circa la sua partecipazione ─ sebbene con un ruolo non apicale ─ alla associazione criminale, traendoli ─ applicando pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità ─ dalle sue attività nel settore delle estorsioni e del commercio di sostanze stupefacenti, svolte seguendo le direttive dei fratelli RO. 3. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG ZO UI Di TE 4