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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.11.2025
Causa n. 1440 / 2024
GURI /MINISTERO DELL'INTERNO
Compare per la parte ricorrente l'Avv. Riccardo Scattolini in sostituzione
Avv. Invidia. Il procuratore di parte ricorrente conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AN GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN GE, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1440 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 04/07/2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. INVIDIA ANTONIO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
contumace
Motivi della decisione
Il presente giudizio è stato promosso con ricorso ex art. 442 c.p.c. da
[...]
, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Pt_1
sui figli minori e , avverso il Per_1 Persona_2 [...]
e la , al fine di ottenere l'annullamento del CP_1 Controparte_2
Decreto di Rigetto n. 29/2024 e il riconoscimento in proprio e per i figli dello speciale assegno vitalizio previsto in favore del coniuge e dei figli di vittima del terrorismo con invalidità permanente non inferiore al 50%.
1 La parte ricorrente deduce che la SI.ra Parte_2
coniuge di , riportò lesioni a seguito dell'attentato
[...] Parte_1
terroristico verificatosi il 9 settembre 2004 a Jakarta, in Indonesia. A seguito di tale evento, la SI.ra fu riconosciuta invalida permanente in misura Pt_2
pari al 65%, con verbale del Centro Militare di Medicina Legale di Padova del 6 ottobre 2005. Le è stato riconosciuto un assegno vitalizio di circa €
1.500,00.
Il SI. , nella sua qualità di coniuge della vittima (matrimonio Parte_1
contratto in data 23 novembre 2019) e genitore dei figli minori Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), ha Persona_2
presentato istanza per la corresponsione dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili previsto dall'art. 5, comma 3-quater della L. n. 206/2004 e dall'art. 1, comma 494 della L. n. 147/2013.
Tale istanza è stata oggetto di preavviso di rigetto (22 febbraio 2024) e successivo Decreto di Rigetto n. 29/2024 (5 giugno 2024) da parte del
. Il diniego è stato motivato dalla carenza dei requisiti Controparte_1
soggettivi in capo al richiedente , in ragione di una condanna Parte_1
irrevocabile del Tribunale di Verona (gennaio 2023) per lesione personale continuata e danneggiamento continuato. I Carabinieri di non hanno CP_2
ritenuto di poter escludere l'estraneità di ad ambienti di Parte_1
criminalità comune.
Il ricorrente impugna il Decreto di Rigetto n. 29/2024 per errata applicazione della legge e difetto di motivazione.
Il ricorrente sostiene di essere assolutamente estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. La condanna citata dal deriva da un CP_1
episodio circoscritto e occasionale, risalente al 22 gennaio 2022, in cui il ricorrente ha agito con l'unico scopo di difesa personale e per paura, senza
2 intenzione di causare lesioni, tanto che gli fu concessa la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente è persona perfettamente inserita nel contesto sociale e lavorativo.
Si censura il decreto per la carenza e l'insufficienza del supporto istruttorio, non essendosi compreso sulla base di quali elementi i Carabinieri non potessero escludere l'estraneità ad ambienti di criminalità comune.
Viene denunciata una violazione del principio di uguaglianza. L'art.
9-bis della L. n. 302/1990 estende il requisito di estraneità a tutti gli ambienti delinquenziali. Tuttavia, il ricorrente evidenzia una disparità tra le vittime di terrorismo sul territorio nazionale (non collegate a criminalità organizzata), per le quali è richiesto solo di non aver concorso all'atto o reati connessi, e le vittime di stragi mafiose (art. 1 comma 2 L. 302/1990), che devono dimostrare l'estraneità ad ambienti delinquenziali. Tale requisito è stato applicato in modo rigido al caso in esame (atto terroristico extranazionale).
Interpretando la norma in senso garantista, si dovrebbe consentire al richiedente di dimostrare che l'eventuale coinvolgimento sia occasionale e accidentale, come previsto per le vittime di stampo mafioso.
La parte ricorrente chiede di:
1. Annullare il Decreto di Rigetto n. 29/2024 del . Controparte_1
2. Dichiarare il Ministero tenuto al riconoscimento in favore del SI.
[...]
, e , dell'assegno vitalizio di € Pt_1 Per_1 Persona_2
1.033,00 mensili (debitamente perequato), con decorrenza dalla domanda.
3. Condannare il a corrispondere le relative prestazioni oltre CP_1
accessori, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1
dalla controparte. La SI.ra , all'epoca dei fatti (9 Parte_2
3 settembre 2004), fu ferita nell'attentato di Jakarta, e ottenne i benefici economici (assegno vitalizio e speciale elargizione) nel 2006/2007 in relazione alla percentuale di invalidità del 65%.
Relativamente alle domande di assegno vitalizio presentate da
[...]
(per sé e per i figli) nel 2019 e reiterate nel 2021, l'istruttoria ha Pt_1
rilevato: la necessità di acquisire la sentenza delle Autorità indonesiane sull'evento (atteso che il Tribunale di South Jakarta aveva dichiarato colpevoli quattro persone nel 2005 per atto di terrorismo), al fine di accertare l'inequivocabilità della matrice terroristica, con richiesta di supplemento istruttorio (al sollecitata a giugno 2024). Pt_3
L'informativa dei Carabinieri di del 27 marzo 2023 ha evidenziato CP_2
una condanna irrevocabile (12 gennaio 2023) per reato di lesione personale continuato e danneggiamento continuato. La successiva informativa del 20 luglio 2023, ha evidenziato che "questo Comando non ha elementi univoci e sufficienti per ritenere estraneo ad ambienti di criminalità Parte_1
comune".
La Commissione (16 ottobre 2024) ha espresso parere non favorevole per
, ritenendo carente il requisito soggettivo della certa estraneità Parte_1
ad ambienti e rapporti delinquenziali (art.
9-bis L. n. 302/1990).
Il ha quindi emesso il provvedimento di diniego n. 29/2024. CP_1
Il eccepisce l'infondatezza del ricorso e solleva eccezioni di CP_1
improcedibilità e prescrizione.
Il eccepisce la mancanza dei presupposti per il riconoscimento CP_1
dei benefici. Il certificato del Casellario Giudiziale e la nota dei Carabinieri, che dichiarano di non poter affermare l'estraneità del da ambienti Pt_1
malavitosi, rendono impossibile il riconoscimento dei benefici richiesti ai sensi dell'art.
9-bis della legge n. 302/1990.
4 Viene eccepita l'improcedibilità del ricorso proposto dai figli ( ed Per_1
) per carenza della previa domanda amministrativa ai sensi Persona_2
del D.P.R. 243/2006.
In merito alla richiesta di ratei degli assegni, il argomenta che essi CP_1
non potranno decorrere che dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, ossia dal 2021. La domanda è considerata condicio sine qua non per il riconoscimento dei benefici.
In via preliminare, si eccepisce l'avvenuta prescrizione (totale o parziale) delle pretese. L'attentato è del 2004 e l'istanza per gli ulteriori indennizzi è stata formulata solo nel 2021. Il diritto rivendicato non è né indisponibile né imprescrittibile e deve essere assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.). Poiché l'istanza di riconoscimento dei benefici è stata presentata solo il 12 luglio 2021, quando erano già decorsi i dieci anni dall'entrata in vigore della L. n. 266/2005 (01 gennaio 2006), la pretesa è irrimediabilmente prescritta. In subordine, anche a voler riconoscere lo status, gli assegni periodici risulterebbero prescritti fino al 12 luglio 2011.
La , nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_2
decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio e pertanto
è stata dichiarata contumace.
Il Giudice sentita la parte ricorrente all'udienza del 30.1.2025, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dall'attore e all'udienza del 6.5.2025 è stato sentito un testimone. Il giudice ha rinviato per discussione all'udienza del
6.11.2025 all'esito della quale è stata pronunciata sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
1.L'eccezione di improcedibilità è infondata.
5 La parte ricorrente ha allegato (doc. 1) la domanda di concessione dei benefici oggetto di causa, che risulta testualmente presentata in proprio e anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori e . Per_1 Persona_2
2.L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è infondata.
L'azione di accertamento dello status di vittima del dovere e categorie equiparate è ritenuta imprescrittibile e irrinunciabile dalla costante giurisprudenza della Cassazione. Sono soggetti a prescrizione decennale le singole prestazioni ovvero i ratei di prestazioni.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate nel merito
L'art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 prescrive che "
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno
2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".
In seguito, la legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014) ha previsto all'art. 1, commi 494 e 495, che: "494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
6 legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal 1°gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
L'art. 9 bis della Legge n. 302/1990, stabilisce che "le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali" sono richieste per la concessione dei benefici nei confronti di tutti i soggetti destinatari.
I requisiti soggettivi la cui carenza è ostativa al riconoscimento dei benefici, sono i seguenti:
Il richiedente deve essere estraneo alla commissione degli atti terroristici o criminali che hanno causato l'invalidità, ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
7 È richiesta inoltre la certa estraneità del soggetto agli ambienti e ai rapporti delinquenziali.
In merito al secondo requisito, l'Amministrazione resistente e la
Commissione Consultiva hanno adottato una interpretazione estensiva della locuzione "ambienti e rapporti delinquenziali," ritenendo che l'estraneità debba sussistere non solo rispetto agli ambienti di terrorismo e criminalità organizzata, ma anche rispetto agli ambienti delinquenziali di criminalità comune.
Nel caso di specie la carenza del requisito soggettivo è stata accertata nei confronti del sig. , coniuge della vittima, sebbene egli fosse Parte_1
risultato estraneo agli ambienti e rapporti delinquenziali di terrorismo e criminalità organizzata.
I motivi specifici che hanno condotto al parere non favorevole della
Commissione Consultiva (seduta del 16 ottobre 2024) e al conseguente diniego ministeriale (provvedimento n. 29/2024 del 5 giugno 2024) sono stati i seguenti.
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di non ha potuto fornire CP_2
"elementi univoci e sufficienti per ritenere estraneo ad Parte_1
ambienti di criminalità comune". L'impossibilità di affermare l'estraneità del richiedente da ambienti malavitosi rende, a giudizio della parte resistente, impossibile il riconoscimento dei benefici.
Le risultanze istruttorie acquisite hanno evidenziato la sussistenza di condotte ostative, tra cui:
Una condanna irrevocabile (Tribunale di Verona, irrevocabile il 12 gennaio
2023) per i reati di lesione personale continuato e danneggiamento continuato, per i fatti commessi il 22 gennaio 2022.
8 Un procedimento penale pendente (n. 3698/21 RU) presso la Procura della
Repubblica di per danneggiamento, minaccia e interruzione di un CP_2
ufficio o servizio pubblico commessi il 3 maggio 2021.
Una segnalazione per lesioni personali e danneggiamento risalente al 6 marzo 2022.
Un'ulteriore segnalazione in data 1° giugno 2023 per minaccia (art. 612 c.p.) con procedimento penale in "Iscrizione".
L'Amministrazione ha dunque ritenuto che la commissione di tali reati di criminalità comune denoti la contiguità o la vera e propria frequentazione di ambienti malavitosi, integrando la mancanza dei requisiti soggettivi.
La valutazione espressa dall'Amministrazione resistente non è condivisibile.
Per quanto riguarda il precedente penale sopra citato, il si è CP_1
limitato a produrre il certificato del casellario allegato alla nota della
(doc. 4 ). In mancanza di ulteriori specificazioni sulla CP_2 CP_1
natura del reati oggetto di imputazione, si deve ritenere attendibile quanto dichiarato dal ricorrente: si tratta di un procedimento concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti e relativo ad una “lite” avvenuta in un parcheggio. Inoltre risulta iscritto un procedimento con MAP in corso a seguito di litigio verbale con il suocero (cfr. interrogatorio libero del ricorrente udienza del 30.1.2025). La sentenza di patteggiamento ha concesso la sospensione condizionale della pena, avendo verosimilmente ritenuto che l'imputato si sarebbe astenuto in futuro dal commettere altri reati.
Tali precedenti nascono quindi da occasionali diverbi e non certamente il valore di episodi sintomatici della appartenenza o contiguità con gli ambienti della delinquenza comune ovvero organizzata.
9 Il teste a riferito di avere rapporti di lavoro e personali con il ricorrente Tes_1
e altri suoi parenti. Il teste ha riferito di una persona dedita al lavoro e che si comporta correttamente sia con i lavoratori che con i clienti. Il teste, idraulico artigiano, ha riferito di avere fatto diversi lavori nei cantieri con il ricorrente e di essere stato sempre regolarmente pagato. Anche i parenti del ricorrente lavorano nel settore edile e risultano essersi fatti una posizione in Italia solo “lavorando duramente”
Si deve ritenere pertanto che il ricorrente ha dimostrato che, a fronte di precedenti penali nascenti da episodi di contrasto con estranei o con familiari, egli conduce con la propria famiglia una normale condotta di vita fondata sul lavoro e del tutto antitetica rispetto alle logiche proprie degli ambienti della delinquenza comune.
Peraltro anche il Comando Provinciale Carabinieri non ha affermato l'esistenza di tali legami con gli ambienti delinquenziali, ma si è limitato a comunicare di non potere escluderli (doc. 5 ) CP_1
In conclusione si deve pertanto ritenere che il ricorrente ha fornito la prova della sua estraneità rispetto agli ambienti e alle modalità di vita tipici della delinquenza organizzata o comune.
3.Il ricorrente e i figli minori hanno quindi diritto alla provvidenza richiesta
Come si è detto, lo status di vittima del terrorismo e quello di appartenente ai ceti equiparati non è soggetto a prescrizione.
La parte ricorrente ha chiesto il pagamento della prestazione dalla domanda amministrativa presentata via PEC il 28.12.2020. La decorrenza per l'assegno richiesto deve essere fatta risalire al momento in cui il ricorrente ha acquisito la qualità di coniuge (23/11/2019) e per quanto riguarda i figli alle rispettive date di nascita ( nato il [...] e Per_1 Persona_2
nata il [...]).
[...]
10 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto co dell'attività svolta e del valore indeterminabile della causa. Si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite con la Controparte_2
rimasta contumace
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso dichiarare il tenuto al riconoscimento in CP_1
favore di , e , dell'assegno Parte_1 Per_1 Persona_2
vitalizio di € 1.033,00 mensili (perequato nella misura di legge), con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) Condanna l'amministrazione convenuta a erogare ai ricorrenti la prestazione ed a versare i ratei maturati e non corrisposti oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al saldo
3) Condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 4.638 per compensi, € 43 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
4) Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la CP_2
.
[...]
Verona, 25.11.2025
IL GIUDICE
AN GE
11
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.11.2025
Causa n. 1440 / 2024
GURI /MINISTERO DELL'INTERNO
Compare per la parte ricorrente l'Avv. Riccardo Scattolini in sostituzione
Avv. Invidia. Il procuratore di parte ricorrente conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. AN GE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AN GE, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1440 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 04/07/2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. INVIDIA ANTONIO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
contumace
Motivi della decisione
Il presente giudizio è stato promosso con ricorso ex art. 442 c.p.c. da
[...]
, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Pt_1
sui figli minori e , avverso il Per_1 Persona_2 [...]
e la , al fine di ottenere l'annullamento del CP_1 Controparte_2
Decreto di Rigetto n. 29/2024 e il riconoscimento in proprio e per i figli dello speciale assegno vitalizio previsto in favore del coniuge e dei figli di vittima del terrorismo con invalidità permanente non inferiore al 50%.
1 La parte ricorrente deduce che la SI.ra Parte_2
coniuge di , riportò lesioni a seguito dell'attentato
[...] Parte_1
terroristico verificatosi il 9 settembre 2004 a Jakarta, in Indonesia. A seguito di tale evento, la SI.ra fu riconosciuta invalida permanente in misura Pt_2
pari al 65%, con verbale del Centro Militare di Medicina Legale di Padova del 6 ottobre 2005. Le è stato riconosciuto un assegno vitalizio di circa €
1.500,00.
Il SI. , nella sua qualità di coniuge della vittima (matrimonio Parte_1
contratto in data 23 novembre 2019) e genitore dei figli minori Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]), ha Persona_2
presentato istanza per la corresponsione dello speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili previsto dall'art. 5, comma 3-quater della L. n. 206/2004 e dall'art. 1, comma 494 della L. n. 147/2013.
Tale istanza è stata oggetto di preavviso di rigetto (22 febbraio 2024) e successivo Decreto di Rigetto n. 29/2024 (5 giugno 2024) da parte del
. Il diniego è stato motivato dalla carenza dei requisiti Controparte_1
soggettivi in capo al richiedente , in ragione di una condanna Parte_1
irrevocabile del Tribunale di Verona (gennaio 2023) per lesione personale continuata e danneggiamento continuato. I Carabinieri di non hanno CP_2
ritenuto di poter escludere l'estraneità di ad ambienti di Parte_1
criminalità comune.
Il ricorrente impugna il Decreto di Rigetto n. 29/2024 per errata applicazione della legge e difetto di motivazione.
Il ricorrente sostiene di essere assolutamente estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. La condanna citata dal deriva da un CP_1
episodio circoscritto e occasionale, risalente al 22 gennaio 2022, in cui il ricorrente ha agito con l'unico scopo di difesa personale e per paura, senza
2 intenzione di causare lesioni, tanto che gli fu concessa la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente è persona perfettamente inserita nel contesto sociale e lavorativo.
Si censura il decreto per la carenza e l'insufficienza del supporto istruttorio, non essendosi compreso sulla base di quali elementi i Carabinieri non potessero escludere l'estraneità ad ambienti di criminalità comune.
Viene denunciata una violazione del principio di uguaglianza. L'art.
9-bis della L. n. 302/1990 estende il requisito di estraneità a tutti gli ambienti delinquenziali. Tuttavia, il ricorrente evidenzia una disparità tra le vittime di terrorismo sul territorio nazionale (non collegate a criminalità organizzata), per le quali è richiesto solo di non aver concorso all'atto o reati connessi, e le vittime di stragi mafiose (art. 1 comma 2 L. 302/1990), che devono dimostrare l'estraneità ad ambienti delinquenziali. Tale requisito è stato applicato in modo rigido al caso in esame (atto terroristico extranazionale).
Interpretando la norma in senso garantista, si dovrebbe consentire al richiedente di dimostrare che l'eventuale coinvolgimento sia occasionale e accidentale, come previsto per le vittime di stampo mafioso.
La parte ricorrente chiede di:
1. Annullare il Decreto di Rigetto n. 29/2024 del . Controparte_1
2. Dichiarare il Ministero tenuto al riconoscimento in favore del SI.
[...]
, e , dell'assegno vitalizio di € Pt_1 Per_1 Persona_2
1.033,00 mensili (debitamente perequato), con decorrenza dalla domanda.
3. Condannare il a corrispondere le relative prestazioni oltre CP_1
accessori, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1
dalla controparte. La SI.ra , all'epoca dei fatti (9 Parte_2
3 settembre 2004), fu ferita nell'attentato di Jakarta, e ottenne i benefici economici (assegno vitalizio e speciale elargizione) nel 2006/2007 in relazione alla percentuale di invalidità del 65%.
Relativamente alle domande di assegno vitalizio presentate da
[...]
(per sé e per i figli) nel 2019 e reiterate nel 2021, l'istruttoria ha Pt_1
rilevato: la necessità di acquisire la sentenza delle Autorità indonesiane sull'evento (atteso che il Tribunale di South Jakarta aveva dichiarato colpevoli quattro persone nel 2005 per atto di terrorismo), al fine di accertare l'inequivocabilità della matrice terroristica, con richiesta di supplemento istruttorio (al sollecitata a giugno 2024). Pt_3
L'informativa dei Carabinieri di del 27 marzo 2023 ha evidenziato CP_2
una condanna irrevocabile (12 gennaio 2023) per reato di lesione personale continuato e danneggiamento continuato. La successiva informativa del 20 luglio 2023, ha evidenziato che "questo Comando non ha elementi univoci e sufficienti per ritenere estraneo ad ambienti di criminalità Parte_1
comune".
La Commissione (16 ottobre 2024) ha espresso parere non favorevole per
, ritenendo carente il requisito soggettivo della certa estraneità Parte_1
ad ambienti e rapporti delinquenziali (art.
9-bis L. n. 302/1990).
Il ha quindi emesso il provvedimento di diniego n. 29/2024. CP_1
Il eccepisce l'infondatezza del ricorso e solleva eccezioni di CP_1
improcedibilità e prescrizione.
Il eccepisce la mancanza dei presupposti per il riconoscimento CP_1
dei benefici. Il certificato del Casellario Giudiziale e la nota dei Carabinieri, che dichiarano di non poter affermare l'estraneità del da ambienti Pt_1
malavitosi, rendono impossibile il riconoscimento dei benefici richiesti ai sensi dell'art.
9-bis della legge n. 302/1990.
4 Viene eccepita l'improcedibilità del ricorso proposto dai figli ( ed Per_1
) per carenza della previa domanda amministrativa ai sensi Persona_2
del D.P.R. 243/2006.
In merito alla richiesta di ratei degli assegni, il argomenta che essi CP_1
non potranno decorrere che dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, ossia dal 2021. La domanda è considerata condicio sine qua non per il riconoscimento dei benefici.
In via preliminare, si eccepisce l'avvenuta prescrizione (totale o parziale) delle pretese. L'attentato è del 2004 e l'istanza per gli ulteriori indennizzi è stata formulata solo nel 2021. Il diritto rivendicato non è né indisponibile né imprescrittibile e deve essere assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.). Poiché l'istanza di riconoscimento dei benefici è stata presentata solo il 12 luglio 2021, quando erano già decorsi i dieci anni dall'entrata in vigore della L. n. 266/2005 (01 gennaio 2006), la pretesa è irrimediabilmente prescritta. In subordine, anche a voler riconoscere lo status, gli assegni periodici risulterebbero prescritti fino al 12 luglio 2011.
La , nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_2
decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio e pertanto
è stata dichiarata contumace.
Il Giudice sentita la parte ricorrente all'udienza del 30.1.2025, ha ammesso le prove testimoniali dedotte dall'attore e all'udienza del 6.5.2025 è stato sentito un testimone. Il giudice ha rinviato per discussione all'udienza del
6.11.2025 all'esito della quale è stata pronunciata sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
1.L'eccezione di improcedibilità è infondata.
5 La parte ricorrente ha allegato (doc. 1) la domanda di concessione dei benefici oggetto di causa, che risulta testualmente presentata in proprio e anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale dei figli minori e . Per_1 Persona_2
2.L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è infondata.
L'azione di accertamento dello status di vittima del dovere e categorie equiparate è ritenuta imprescrittibile e irrinunciabile dalla costante giurisprudenza della Cassazione. Sono soggetti a prescrizione decennale le singole prestazioni ovvero i ratei di prestazioni.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate nel merito
L'art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 prescrive che "
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno
2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".
In seguito, la legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio per il 2014) ha previsto all'art. 1, commi 494 e 495, che: "494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
6 legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-bis. A decorrere dal 1°gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni».
L'art. 9 bis della Legge n. 302/1990, stabilisce che "le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali" sono richieste per la concessione dei benefici nei confronti di tutti i soggetti destinatari.
I requisiti soggettivi la cui carenza è ostativa al riconoscimento dei benefici, sono i seguenti:
Il richiedente deve essere estraneo alla commissione degli atti terroristici o criminali che hanno causato l'invalidità, ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
7 È richiesta inoltre la certa estraneità del soggetto agli ambienti e ai rapporti delinquenziali.
In merito al secondo requisito, l'Amministrazione resistente e la
Commissione Consultiva hanno adottato una interpretazione estensiva della locuzione "ambienti e rapporti delinquenziali," ritenendo che l'estraneità debba sussistere non solo rispetto agli ambienti di terrorismo e criminalità organizzata, ma anche rispetto agli ambienti delinquenziali di criminalità comune.
Nel caso di specie la carenza del requisito soggettivo è stata accertata nei confronti del sig. , coniuge della vittima, sebbene egli fosse Parte_1
risultato estraneo agli ambienti e rapporti delinquenziali di terrorismo e criminalità organizzata.
I motivi specifici che hanno condotto al parere non favorevole della
Commissione Consultiva (seduta del 16 ottobre 2024) e al conseguente diniego ministeriale (provvedimento n. 29/2024 del 5 giugno 2024) sono stati i seguenti.
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di non ha potuto fornire CP_2
"elementi univoci e sufficienti per ritenere estraneo ad Parte_1
ambienti di criminalità comune". L'impossibilità di affermare l'estraneità del richiedente da ambienti malavitosi rende, a giudizio della parte resistente, impossibile il riconoscimento dei benefici.
Le risultanze istruttorie acquisite hanno evidenziato la sussistenza di condotte ostative, tra cui:
Una condanna irrevocabile (Tribunale di Verona, irrevocabile il 12 gennaio
2023) per i reati di lesione personale continuato e danneggiamento continuato, per i fatti commessi il 22 gennaio 2022.
8 Un procedimento penale pendente (n. 3698/21 RU) presso la Procura della
Repubblica di per danneggiamento, minaccia e interruzione di un CP_2
ufficio o servizio pubblico commessi il 3 maggio 2021.
Una segnalazione per lesioni personali e danneggiamento risalente al 6 marzo 2022.
Un'ulteriore segnalazione in data 1° giugno 2023 per minaccia (art. 612 c.p.) con procedimento penale in "Iscrizione".
L'Amministrazione ha dunque ritenuto che la commissione di tali reati di criminalità comune denoti la contiguità o la vera e propria frequentazione di ambienti malavitosi, integrando la mancanza dei requisiti soggettivi.
La valutazione espressa dall'Amministrazione resistente non è condivisibile.
Per quanto riguarda il precedente penale sopra citato, il si è CP_1
limitato a produrre il certificato del casellario allegato alla nota della
(doc. 4 ). In mancanza di ulteriori specificazioni sulla CP_2 CP_1
natura del reati oggetto di imputazione, si deve ritenere attendibile quanto dichiarato dal ricorrente: si tratta di un procedimento concluso con applicazione della pena su richiesta delle parti e relativo ad una “lite” avvenuta in un parcheggio. Inoltre risulta iscritto un procedimento con MAP in corso a seguito di litigio verbale con il suocero (cfr. interrogatorio libero del ricorrente udienza del 30.1.2025). La sentenza di patteggiamento ha concesso la sospensione condizionale della pena, avendo verosimilmente ritenuto che l'imputato si sarebbe astenuto in futuro dal commettere altri reati.
Tali precedenti nascono quindi da occasionali diverbi e non certamente il valore di episodi sintomatici della appartenenza o contiguità con gli ambienti della delinquenza comune ovvero organizzata.
9 Il teste a riferito di avere rapporti di lavoro e personali con il ricorrente Tes_1
e altri suoi parenti. Il teste ha riferito di una persona dedita al lavoro e che si comporta correttamente sia con i lavoratori che con i clienti. Il teste, idraulico artigiano, ha riferito di avere fatto diversi lavori nei cantieri con il ricorrente e di essere stato sempre regolarmente pagato. Anche i parenti del ricorrente lavorano nel settore edile e risultano essersi fatti una posizione in Italia solo “lavorando duramente”
Si deve ritenere pertanto che il ricorrente ha dimostrato che, a fronte di precedenti penali nascenti da episodi di contrasto con estranei o con familiari, egli conduce con la propria famiglia una normale condotta di vita fondata sul lavoro e del tutto antitetica rispetto alle logiche proprie degli ambienti della delinquenza comune.
Peraltro anche il Comando Provinciale Carabinieri non ha affermato l'esistenza di tali legami con gli ambienti delinquenziali, ma si è limitato a comunicare di non potere escluderli (doc. 5 ) CP_1
In conclusione si deve pertanto ritenere che il ricorrente ha fornito la prova della sua estraneità rispetto agli ambienti e alle modalità di vita tipici della delinquenza organizzata o comune.
3.Il ricorrente e i figli minori hanno quindi diritto alla provvidenza richiesta
Come si è detto, lo status di vittima del terrorismo e quello di appartenente ai ceti equiparati non è soggetto a prescrizione.
La parte ricorrente ha chiesto il pagamento della prestazione dalla domanda amministrativa presentata via PEC il 28.12.2020. La decorrenza per l'assegno richiesto deve essere fatta risalire al momento in cui il ricorrente ha acquisito la qualità di coniuge (23/11/2019) e per quanto riguarda i figli alle rispettive date di nascita ( nato il [...] e Per_1 Persona_2
nata il [...]).
[...]
10 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto co dell'attività svolta e del valore indeterminabile della causa. Si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite con la Controparte_2
rimasta contumace
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso dichiarare il tenuto al riconoscimento in CP_1
favore di , e , dell'assegno Parte_1 Per_1 Persona_2
vitalizio di € 1.033,00 mensili (perequato nella misura di legge), con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) Condanna l'amministrazione convenuta a erogare ai ricorrenti la prestazione ed a versare i ratei maturati e non corrisposti oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al saldo
3) Condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 4.638 per compensi, € 43 per rimborso contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
4) Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la CP_2
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[...]
Verona, 25.11.2025
IL GIUDICE
AN GE
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