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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4878/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ELENA ANTONIETTA MOSCHELLA, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio.
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. PIETRO SALVATORE BAFARO, presso il cui studio CP_1 ha eletto domicilio.
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
Nel merito: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in L'Avana (Cuba) il 6 ottobre 2003 registrato presso il Comune di Torino atto 271 uff. 1 parte 2 serie c anno 2003 e riconosciuto in Italia
- Ordinare al Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze;
- affidare il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla medesima Per_1 CP_1 altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute);
pagina 1 di 4 - disporsi che il padre possa incontrare e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, secondo la volontà del figlio minore e compatibilmente con i suoi impegni e Per_1 interessi;
- Disporre che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno di Pt_1
€ 400,00, (€ 200,00 ciascuno dei figli) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15 marzo 2016 che qui deve intendersi integralmente richiamato.
- Spese compensate.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
L'AVANA(CUBA), il 06/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
271 parte 2, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/07/2000 maggiorenne ma economicamente non Persona_2 autosufficiente e il 30/08/2009. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/10/2021.
Con ricorso depositato il 15/03/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 7/11/2024 si costituiva in giudizio la signora , non opponendosi alla CP_1 domanda di scioglimento del matrimonio.
Avanti al giudice delegato in data 09/12/2024 le parti venivano sentite con i rispettivi difensori e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale.
All'udienza del 13/02/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di integrare le conclusioni, posto che nulla era stato previsto in punto affidamento del minore Per_3
Le parti integravano le conclusioni nel termine loro assegnato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. In particolare il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, in conferma di quanto già disposto in sede di separazione;
conseguentemente manterrà la residenza e dimora abituale presso la sig.ra Quanto al regime di visita, il Per_3 CP_1 minore potrà incontrare il padre secondo accordi tra i genitori ovvero secondo la volontà di Per_3 tenuto conto dell'età dello stesso. In punto mantenimento, le parti chiedono la conferma di quanto già previsto in separazione.
Compensa le spese di lite in ragione dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati
[...] CP_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla medesima Per_1 CP_1 altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore ex art. 337 quater c.c. e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, secondo la volontà del figlio minore e compatibilmente con i suoi impegni e Per_1 interessi;
DISPONE che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno di Pt_1
€ 400,00, (€ 200,00 ciascuno dei figli) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15 marzo 2016 che qui deve intendersi integralmente richiamato.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4878/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ELENA ANTONIETTA MOSCHELLA, Parte_1 presso il cui studio ha eletto domicilio.
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. PIETRO SALVATORE BAFARO, presso il cui studio CP_1 ha eletto domicilio.
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta:
Nel merito: - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in L'Avana (Cuba) il 6 ottobre 2003 registrato presso il Comune di Torino atto 271 uff. 1 parte 2 serie c anno 2003 e riconosciuto in Italia
- Ordinare al Comune di Torino di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze;
- affidare il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla medesima Per_1 CP_1 altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute);
pagina 1 di 4 - disporsi che il padre possa incontrare e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, secondo la volontà del figlio minore e compatibilmente con i suoi impegni e Per_1 interessi;
- Disporre che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno di Pt_1
€ 400,00, (€ 200,00 ciascuno dei figli) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15 marzo 2016 che qui deve intendersi integralmente richiamato.
- Spese compensate.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
L'AVANA(CUBA), il 06/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
271 parte 2, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 13/07/2000 maggiorenne ma economicamente non Persona_2 autosufficiente e il 30/08/2009. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/10/2021.
Con ricorso depositato il 15/03/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 7/11/2024 si costituiva in giudizio la signora , non opponendosi alla CP_1 domanda di scioglimento del matrimonio.
Avanti al giudice delegato in data 09/12/2024 le parti venivano sentite con i rispettivi difensori e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
L'istruttoria si svolgeva mediante indagine psicosociale.
All'udienza del 13/02/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di integrare le conclusioni, posto che nulla era stato previsto in punto affidamento del minore Per_3
Le parti integravano le conclusioni nel termine loro assegnato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c. In particolare il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, in conferma di quanto già disposto in sede di separazione;
conseguentemente manterrà la residenza e dimora abituale presso la sig.ra Quanto al regime di visita, il Per_3 CP_1 minore potrà incontrare il padre secondo accordi tra i genitori ovvero secondo la volontà di Per_3 tenuto conto dell'età dello stesso. In punto mantenimento, le parti chiedono la conferma di quanto già previsto in separazione.
Compensa le spese di lite in ragione dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati
[...] CP_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla medesima Per_1 CP_1 altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore ex art. 337 quater c.c. e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, secondo la volontà del figlio minore e compatibilmente con i suoi impegni e Per_1 interessi;
DISPONE che il Sig. corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno di Pt_1
€ 400,00, (€ 200,00 ciascuno dei figli) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolate dal “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del 15 marzo 2016 che qui deve intendersi integralmente richiamato.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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