Articolo 15 della Legge 19 luglio 1940, n. 1098
Articolo 14Articolo 16
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29 agosto 1940
Art. 15.

Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.

Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonche' il piano finanziario sono approvati dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanita'.


Entrata in vigore il 29 agosto 1940