Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16370
CASS
Sentenza 20 novembre 2002

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La disposizione dell'ultima parte del comma nono art. 4 D.L. 4 dicembre 1995, n. 515 - non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 608 del 1996 - , interpretata, conformemente al suo inequivoco tenore letterale, nel senso che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative ad una società per omissioni contributive derivanti dalla mancata corresponsione ai dipendenti degli emolumenti stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione (conseguente al condono) della situazione contributiva da parte del datore di lavoro ha effetto non soltanto per i contributi evasi ma anche per le differenze retributive omesse, consentendo in tal modo alla società di fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di un presunta disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che a tempo debito hanno adempiuto i propri obblighi nei confronti dei dipendenti e dell'ente previdenziale sottraendo risorse economiche alla propria attività, trattandosi di disparità di mero fatto, non collegate alla "ratio" della legge impugnata, con la quale si è inteso assicurare, da un lato, un immediato afflusso di entrate alle casse dell'ente previdenziale, e, dall'altro, arginare fattori di turbamento del mercato produttivo consentendo all'imprenditore inadempiente, ma che abbia versato i contributi omessi,di continuare ad operare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16370
    Data del deposito : 20 novembre 2002

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