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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/09/2025, n. 6718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6718 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10797/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Marazzita, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Tangorra n. 9, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. .IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Roberta Camarda, elettivamente domiciliata in Milano, via Orti n. 14, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia:
1. accogliere la presente opposizione e revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in atti, tanto in fatto quanto in diritto, rendendo inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2022, depositato in cancelleria in data 11 gennaio 2023 portante il n. 801/2023 R.G. 44549/2022 notificato in data 25 gennaio 2023; 2. rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese, anche generali, IVA e CAP, come per legge.
Parte convenuta opposta: IN VIA PRELIMINARE: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 801/2023 del 22 dicembre 2022, pubblicato in data 11/01/2023 ai sensi dell'art.648 c.p.c. NEL MERITO previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte dal Dott. contro Parte_1 [...]
- In via principale: rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il Controparte_1 pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo opposto n. 801/2023 del 22 dicembre 2022, pubblicato in data 11/01/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del Dott. - In subordine: condannare il Dott. Parte_1
a pagare a la somma di euro 96.606,32 oltre agli Parte_1 Controparte_1 interessi di mora ex d.lgs 231/2002 dalla data della domanda al giorno dell'effettivo saldo ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- In ogni caso: condannare d'ufficio il Dott. ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 Parte_1 ultimo comma c.p.c. Condannare il Dott. al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
801/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 22.12.2022 e pubblicato in data 11.01.2023, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 96.606,32, oltre a interessi come Parte_1 da domanda e spese di procedura, a titolo di restituzione della somma versata dalla ricorrente a Pt_1 in virtù della sentenza di primo grado n. 3339/2019 del Tribunale di Milano, poi riformata
[...] integralmente dalla sentenza n. 3373/2021 della Corte d'Appello di Milano.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1 giudizio avanti questo Tribunale chiedendo di accogliere la presente Controparte_1 opposizione e revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula dichiarare che nulla era dovuto alla convenuta, rendendo inefficace il decreto ingiuntivo n. 801/2023 qui opposto;
chiedeva di rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto, salvo ogni altro diritto, con vittoria di spese, anche generali, IVA e CPA, come per legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3373/2021 non si pronunciava neanche genericamente sull'obbligo restitutorio, non essendo questo oggetto di domanda specifica da parte dell'odierna opposta, difettando così di ogni elemento ipoteticamente idoneo a costituire principio di prova scritta utile ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo, che risultava dunque inammissibile e doveva essere revocato.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte da Parte_1
pagina 2 di 5 contro chiedeva, in via principale, di rigettare l'opposizione e Controparte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di condannare a Parte_1 pagare a la somma di euro 96.606,32, oltre agli interessi di mora ex Controparte_1 D.lgs. 231/2002 dalla data della domanda al giorno dell'effettivo saldo, ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso, chiedeva di condannare d'ufficio ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 u.c. c.p.c., Parte_1 nonché condannarlo al pagamento delle spese del presente giudizio. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- il diritto qui fatto valere alla restituzione delle somme pagate da Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado sorgeva direttamente dalla sentenza n. 3373/2021 della Corte d'Appello di Milano, che, riformando integralmente la sentenza di primo grado e facendo venir meno definitivamente e con efficacia ex tunc il titolo delle attribuzioni stabilite dalla prima sentenza, imponeva di porre parte opposta nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con ripristino dello status quo ante.
Con ordinanza in data 22.03.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 26.06.2024 il Giudice, osservato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non poteva essere modificata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva L'opposizione risulta infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito indicati. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3483/2025, pubblicata in data 11.02.2025, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3373/2021 del 18.11.2021 resa inter partes è passata in giudicato. Detta sentenza, accogliendo l'impugnazione esperita da avverso la Controparte_1 sentenza di prime cure del Tribunale di Milano n. 3339/2019 del 3.04.2019, determinava il rigetto delle domande formulate da nel giudizio di primo grado di condanna della società Parte_1 al pagamento dei compensi versati al proprio difensore nel giudizio Controparte_1 instaurato avanti al Tribunale di Roma e definito con sentenza n. 7844/2016. Nel procedimento monitorio l'odierna opposta ha documentato l'avvenuto pagamento in data 19.11.2021 della somma di euro 96.606,32 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3339/2019 e del pedissequo precetto (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), nonché il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3373/2021 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), che, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1
e in riforma della sentenza impugnata n. 3339/2019 del Tribunale di Milano, rigettava la
[...] domanda formulata in quel giudizio da Parte_1
Secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la “causa petendi” e il “petitum”. In particolare, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il pagina 3 di 5 riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione. La preclusione a riesaminare la questione implica dunque il vincolo del giudice a decidere la propria re iudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, con impossibilità di decidere la questione in modo diverso (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5138 del 21.02.2019; Cass. civ., sez. L., n. 9685 del
17.06.2003).
Il passaggio di una sentenza in giudicato produce dunque quale effetto quello di obbligare le parti a osservare quanto statuito dal giudice, verificandosi gli effetti del giudicato sostanziale indicati dall'art. 2909 c.c., in base al quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Gli effetti della cosa giudicata sono soggetti, tra l'altro, a limiti oggettivi che si riferiscono al petitum mediato e immediato e implicano l'impossibilità di rimettere in discussione la cosa giudicata, deducendo eccezioni o difese (di fatto o di diritto) non prese in considerazione nel precedente giudizio, in quanto rigettate o non proposte.
Nella fattispecie di cui è causa parte opponente ha ripercorso gli argomenti posti a fondamento dei giudizi promossi avanti a Tribunale di Milano e, successivamente, alla Corte di Appello e definiti come sopra ricordato: il giudicato formatosi su quelle domande non può essere oggetto di ulteriori accertamenti nel presente giudizio. Parte opponente, a sostegno dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha altresì sostenuto che l'odierna opposta, nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3339/2019, non ha chiesto la restituzione degli importi corrisposti in virtù della sentenza di primo grado, da qui derivando la mancanza di prova certa del credito azionato in via monitoria, oltre che la mancata formazione del giudicato sull'obbligo restitutorio. Tali argomenti non sono condivisibili e vanno rigettati.
Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha insegnato che il debito restitutorio che nasce in esito al giudizio, in relazione alle somme corrisposte in base a sentenza di merito successivamente riformata o cassata, trova titolo nella sentenza di riforma o di cassazione e ha per oggetto l'identica somma – già determinata nell'importo dalla sentenza riformata o cassata – che risulta essere stata effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido ab origine (cfr. Cass. civ., sez. VI-III, n. 7722 del 20.03.2019).
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio è quindi legittimo, avendo Controparte_1 offerto la prova del credito con la produzione sia delle sentenze rese tra le parti e, da ultima, della
[...] sentenza della Corte di Cassazione n. 3483/2025 in data 11.02.2025 resa inter partes, sia dell'avvenuto pagamento, a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 3339/2019, di quanto intimatole. L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'opponente, e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 801/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 22.12.2022 e pubblicato in data
11.01.2023;
pagina 4 di 5 2) condanna l'opponente alla rifusione a favore dell'opposta Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 16.218,45, di cui euro 14.103,00 per compenso di avvocato, euro
2.115,45 per spese generali al 15%, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, 5 settembre 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10797/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Marazzita, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Tangorra n. 9, presso lo studio del suo difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. .IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. Roberta Camarda, elettivamente domiciliata in Milano, via Orti n. 14, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Voglia:
1. accogliere la presente opposizione e revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in atti, tanto in fatto quanto in diritto, rendendo inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2022, depositato in cancelleria in data 11 gennaio 2023 portante il n. 801/2023 R.G. 44549/2022 notificato in data 25 gennaio 2023; 2. rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese, anche generali, IVA e CAP, come per legge.
Parte convenuta opposta: IN VIA PRELIMINARE: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 801/2023 del 22 dicembre 2022, pubblicato in data 11/01/2023 ai sensi dell'art.648 c.p.c. NEL MERITO previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte dal Dott. contro Parte_1 [...]
- In via principale: rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il Controparte_1 pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo opposto n. 801/2023 del 22 dicembre 2022, pubblicato in data 11/01/2023 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del Dott. - In subordine: condannare il Dott. Parte_1
a pagare a la somma di euro 96.606,32 oltre agli Parte_1 Controparte_1 interessi di mora ex d.lgs 231/2002 dalla data della domanda al giorno dell'effettivo saldo ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
- In ogni caso: condannare d'ufficio il Dott. ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 Parte_1 ultimo comma c.p.c. Condannare il Dott. al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
801/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 22.12.2022 e pubblicato in data 11.01.2023, con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 96.606,32, oltre a interessi come Parte_1 da domanda e spese di procedura, a titolo di restituzione della somma versata dalla ricorrente a Pt_1 in virtù della sentenza di primo grado n. 3339/2019 del Tribunale di Milano, poi riformata
[...] integralmente dalla sentenza n. 3373/2021 della Corte d'Appello di Milano.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Parte_1 giudizio avanti questo Tribunale chiedendo di accogliere la presente Controparte_1 opposizione e revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula dichiarare che nulla era dovuto alla convenuta, rendendo inefficace il decreto ingiuntivo n. 801/2023 qui opposto;
chiedeva di rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto, salvo ogni altro diritto, con vittoria di spese, anche generali, IVA e CPA, come per legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rappresentava che:
- la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3373/2021 non si pronunciava neanche genericamente sull'obbligo restitutorio, non essendo questo oggetto di domanda specifica da parte dell'odierna opposta, difettando così di ogni elemento ipoteticamente idoneo a costituire principio di prova scritta utile ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo, che risultava dunque inammissibile e doveva essere revocato.
ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte da Parte_1
pagina 2 di 5 contro chiedeva, in via principale, di rigettare l'opposizione e Controparte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di condannare a Parte_1 pagare a la somma di euro 96.606,32, oltre agli interessi di mora ex Controparte_1 D.lgs. 231/2002 dalla data della domanda al giorno dell'effettivo saldo, ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso, chiedeva di condannare d'ufficio ad una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 u.c. c.p.c., Parte_1 nonché condannarlo al pagamento delle spese del presente giudizio. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- il diritto qui fatto valere alla restituzione delle somme pagate da Controparte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado sorgeva direttamente dalla sentenza n. 3373/2021 della Corte d'Appello di Milano, che, riformando integralmente la sentenza di primo grado e facendo venir meno definitivamente e con efficacia ex tunc il titolo delle attribuzioni stabilite dalla prima sentenza, imponeva di porre parte opposta nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza, con ripristino dello status quo ante.
Con ordinanza in data 22.03.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 26.06.2024 il Giudice, osservato che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non poteva essere modificata, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva L'opposizione risulta infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito indicati. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3483/2025, pubblicata in data 11.02.2025, la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3373/2021 del 18.11.2021 resa inter partes è passata in giudicato. Detta sentenza, accogliendo l'impugnazione esperita da avverso la Controparte_1 sentenza di prime cure del Tribunale di Milano n. 3339/2019 del 3.04.2019, determinava il rigetto delle domande formulate da nel giudizio di primo grado di condanna della società Parte_1 al pagamento dei compensi versati al proprio difensore nel giudizio Controparte_1 instaurato avanti al Tribunale di Roma e definito con sentenza n. 7844/2016. Nel procedimento monitorio l'odierna opposta ha documentato l'avvenuto pagamento in data 19.11.2021 della somma di euro 96.606,32 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio), in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3339/2019 e del pedissequo precetto (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio), nonché il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3373/2021 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), che, in accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1
e in riforma della sentenza impugnata n. 3339/2019 del Tribunale di Milano, rigettava la
[...] domanda formulata in quel giudizio da Parte_1
Secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la “causa petendi” e il “petitum”. In particolare, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il pagina 3 di 5 riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione. La preclusione a riesaminare la questione implica dunque il vincolo del giudice a decidere la propria re iudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, con impossibilità di decidere la questione in modo diverso (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5138 del 21.02.2019; Cass. civ., sez. L., n. 9685 del
17.06.2003).
Il passaggio di una sentenza in giudicato produce dunque quale effetto quello di obbligare le parti a osservare quanto statuito dal giudice, verificandosi gli effetti del giudicato sostanziale indicati dall'art. 2909 c.c., in base al quale “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Gli effetti della cosa giudicata sono soggetti, tra l'altro, a limiti oggettivi che si riferiscono al petitum mediato e immediato e implicano l'impossibilità di rimettere in discussione la cosa giudicata, deducendo eccezioni o difese (di fatto o di diritto) non prese in considerazione nel precedente giudizio, in quanto rigettate o non proposte.
Nella fattispecie di cui è causa parte opponente ha ripercorso gli argomenti posti a fondamento dei giudizi promossi avanti a Tribunale di Milano e, successivamente, alla Corte di Appello e definiti come sopra ricordato: il giudicato formatosi su quelle domande non può essere oggetto di ulteriori accertamenti nel presente giudizio. Parte opponente, a sostegno dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha altresì sostenuto che l'odierna opposta, nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3339/2019, non ha chiesto la restituzione degli importi corrisposti in virtù della sentenza di primo grado, da qui derivando la mancanza di prova certa del credito azionato in via monitoria, oltre che la mancata formazione del giudicato sull'obbligo restitutorio. Tali argomenti non sono condivisibili e vanno rigettati.
Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha insegnato che il debito restitutorio che nasce in esito al giudizio, in relazione alle somme corrisposte in base a sentenza di merito successivamente riformata o cassata, trova titolo nella sentenza di riforma o di cassazione e ha per oggetto l'identica somma – già determinata nell'importo dalla sentenza riformata o cassata – che risulta essere stata effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido ab origine (cfr. Cass. civ., sez. VI-III, n. 7722 del 20.03.2019).
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio è quindi legittimo, avendo Controparte_1 offerto la prova del credito con la produzione sia delle sentenze rese tra le parti e, da ultima, della
[...] sentenza della Corte di Cassazione n. 3483/2025 in data 11.02.2025 resa inter partes, sia dell'avvenuto pagamento, a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n. 3339/2019, di quanto intimatole. L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'opponente, e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 801/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 22.12.2022 e pubblicato in data
11.01.2023;
pagina 4 di 5 2) condanna l'opponente alla rifusione a favore dell'opposta Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 16.218,45, di cui euro 14.103,00 per compenso di avvocato, euro
2.115,45 per spese generali al 15%, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, 5 settembre 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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