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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 951/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 fesa da
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Bianca Padroni;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 8.08.1998, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 1998, al N. 110, Parte 2, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
l. Le figlie maggiorenni, studentesse„ non economicamente autosufficienti, risiederanno in via alternata rispettivamente presso il domicilio paterno o presso il domicilio materno;
2. La casa familiare, sita in Manziana (RM), Via Fonte della Dolce 19 B, rimane assegnata al già proprietario esclusivo della stessa, con quanto in essa contenuto;
Controparte_1
3. I genitori provvederanno al mantenimento delle figlie, nata a [...] 04 maggio Persona_1
2000 ed nata a Roma il [...] in [...] Persona_2 permanenza delle ragazze presso ciascuno di essi;
4.Le spese straordinarie necessarie per la prole, di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico dì entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
5.Il sig. si obbliga a versare alla signora previa dichiarazione di Controparte_1 Parte_1 equità da parte del Tribunale adito e a titolo di liquidazione in unica soluzione del diritti della stessa signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, l'importo Pt_1 di euro 14.000,00 (quattordicimilaeuro/00). Il versamento della ridetta somma sarà effettuato entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le partì riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in unica soluzione, vita natural durante della signora ed è stata Parte_2 effettuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L 898/70, a tacitazione dì ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, che possa avere causa o comunque essere connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
6.1 coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti;
Si da atto che le parti hanno dichiarato dì prestare piena acquiescenza alla sentenza, rinunciando a qualsiasi impugnazione.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 951/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 fesa da
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Bianca Padroni;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 8.08.1998, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 1998, al N. 110, Parte 2, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
l. Le figlie maggiorenni, studentesse„ non economicamente autosufficienti, risiederanno in via alternata rispettivamente presso il domicilio paterno o presso il domicilio materno;
2. La casa familiare, sita in Manziana (RM), Via Fonte della Dolce 19 B, rimane assegnata al già proprietario esclusivo della stessa, con quanto in essa contenuto;
Controparte_1
3. I genitori provvederanno al mantenimento delle figlie, nata a [...] 04 maggio Persona_1
2000 ed nata a Roma il [...] in [...] Persona_2 permanenza delle ragazze presso ciascuno di essi;
4.Le spese straordinarie necessarie per la prole, di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico dì entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
5.Il sig. si obbliga a versare alla signora previa dichiarazione di Controparte_1 Parte_1 equità da parte del Tribunale adito e a titolo di liquidazione in unica soluzione del diritti della stessa signora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. 898/1970, l'importo Pt_1 di euro 14.000,00 (quattordicimilaeuro/00). Il versamento della ridetta somma sarà effettuato entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le partì riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in unica soluzione, vita natural durante della signora ed è stata Parte_2 effettuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L 898/70, a tacitazione dì ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, che possa avere causa o comunque essere connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
6.1 coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio; Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti;
Si da atto che le parti hanno dichiarato dì prestare piena acquiescenza alla sentenza, rinunciando a qualsiasi impugnazione.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 23.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone