Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 178 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Parte_1 C.F._1
Bazzu, come da procura in atti;
appellante
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pisenti, come da procura in atti;
appellata
OGGETTO: contratto di somministrazione.
All' udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come formulate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1125/2023 pubblicata l'8/11/2023 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda con la quale contestava la debenza delle somme portate dalla fattura n …5595, Parte_1 emessa da per l'importo di euro 6940,1 in sostituzione delle fatture n .. 3179 dell'importo CP_1 di euro 3232,78 e n…88557 dell'importo di euro 5392,39, relative, rispettivamente, ai periodi
25.1.2020-29.8.2020 e 29.8.2020-17.12.2020 osservando che: le fatture erano state emesse sulla base di consumi effettivi rilevati attraverso regolare lettura semestrale del contatore;
l'annullamento delle fatture e l'emissione della fattura oggi contestata erano conseguenti all'espressa domanda
Avverso la sentenza ha proposto appello il con atto notificato a mezzo pec al difensore di Pt_1
in data 9/5/2024, lamentando la violazione della regola sulla ripartizione dell'onere CP_1 probatorio nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato le ulteriori contestazioni sull'assunto che il non avesse provato la non potabilità dell'acqua e il malfunzionamento del contatore, Pt_1
laddove era onere del gestore quello di provare sia l'effettivo consumo che la qualità dell'acqua erogata. Tanto esposto, concludeva per l'accoglimento delle conclusioni assegnate in primo grado.
Ha resistito CP_1
L'appellante, sebbene costituito in giudizio, non è comparso alla prima udienza.
È comparso l'appellato il quale ha eccepito la tardività dell'appello.
La Corte ha quindi rinviato all'udienza del 21.2.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
A tale udienza, presenti entrambe le parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali.
*****
Osserva in via pregiudiziale la Corte come l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale. Per quanto la copia in atti del provvedimento impugnato rechi, sul margine superiore destro, la data di pubblicazione dell'8 novembre 2023, dallo storico del fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito al giudizio e consultabile sul , si evince inequivocabilmente che la sentenza, depositata in minuta dal Pt_2 giudice in data 8/11/2023, è stata in realtà “accettata e lavorata” dalla cancelleria soltanto il giorno successivo, in data 9 novembre 2025. È in questa data che il cancelliere ha compiuto le formalità della pubblicazione, rendendola pertanto conoscibile alle parti, mediante assegnazione di un numero nel registro cronologico e firmandola digitalmente. Dunque, tra le due diverse date, quella indicata erroneamente sul margine della sentenza e quella risultante invece dallo storico del fascicolo, è quest'ultima, del 9 novembre 2023, a dover prevalere come data di pubblicazione della sentenza. Con la conseguenza che l'appello, notificato via PEC al difensore di il 9 maggio 2024, è CP_1
tempestivo.
Per quanto ammissibile, l'impugnazione è infondata nel merito.
Con un motivo sostanzialmente unico lamenta infatti l'errata applicazione della Parte_1 regola dell'onere della prova da parte del tribunale con riferimento alla contestata non potabilità dell'acqua e al cattivo funzionamento del contatore.
Ora, a tale ultimo riguardo, la giurisprudenza richiamata sull'onere del somministrante di provare il funzionamento del contatore (cfr. Cass. sez. 3, ord. nl. 512 del 9/1/20225) va calata nel particolare caso di specie, nel quale la presunzione semplice di veridicità dei dati registrati dal contatore non è stata in alcun modo superata in giudizio.
Non può essere infatti trascurato che l'utente, una volta ricevute le fatture che riportavano consumi effettivamente abnormi rispetto alla media, ha denunciato la presenza di una perdita occulta, documentando anche i costi sostenuti per la sua riparazione, riconducendo così l'origine dell'anomalia dei consumi ad una ben specifica causa.
Circostanza segnalata dall'odierno appellante con apposito reclamo, peraltro accolto da CP_1
che ha infatti provveduto, precedentemente al giudizio, ad annullare le due fatture che riportavano i consumi abnormi, applicare la decurtazione dei costi di fognatura e depurazione secondo la disciplina dell'art. B35.2 del Regolamento e, quindi, riemettere la fattura cumulativa n. 665595 in data 16.4.2021per l'importo di € 6.940,10.
Viceversa, il non ha mai allegato alcun dato sintomatico del cattivo funzionamento del Pt_1
contatore come possibile causa dei consumi anomali. Ipotesi evidentemente diversa rispetto a quella della perdita occulta. Mai si è parlato di misuratore obsoleto, di una sua sostituzione e di una successiva regolarizzazione dei consumi.
Non solo, il rientro dei consumi nella media dopo la riparazione dell'impianto al servizio dell'utenza del , a valle del contatore, è l'evidente conferma che la perdita occulta fosse anche Pt_1
l'unica causa dell'abnormità dei consumi, con conseguente correttezza del comportamento tenuto da che ha rideterminato il corrispettivo dovuto dall'utente al netto dei costi di CP_1
depurazione e fognatura.
Inoltre, la contestazione formulata dal , sul fatto che la fattura fosse emessa sulla base di Pt_1
consumi presunti e non reali, è stata smentita dalla produzione in giudizio delle fotografie delle letture del contatore per l'intero periodo in contestazione.
In conclusione, l'anomalia dei consumi, peraltro puntualmente rilevata dal contatore, a dimostrazione del suo perfetto funzionamento, aveva una diversa origine, poiché dipendeva dalla perdita occulta dell'impianto idrico a valle del contatore in uso al , da lui stesso denunciata in Pt_1 sede di reclamo e accolta da mediante corretta applicazione del criterio di ricalcolo dei CP_1 costi di cui all'art. B.35 del regolamento.
Non miglior sorte merita la diversa censura, con la quale l'appellante lamenta che il Tribunale lo abbia ingiustamente gravato della prova della potabilità dell'acqua fatturata da invocando CP_1
a tali fini la giurisprudenza di legittimità che, a fronte della sola contestazione del debitore, grava il creditore della prova dell'esatto adempimento.
In realtà nel caso di specie, a seguito della richiesta di del corrispettivo per la fornitura di CP_1
acqua potabile, era il debitore che eccepiva la mancanza di tale qualità, e dunque la presenza di vizi nella prestazione, che aveva pertanto l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'eccezione, provvedendo anche a circoscriverli temporalmente.
Viceversa, l'appellante nel primo grado del giudizio si è limitato a dedurre che nel CP_2
dove si troverebbe l'utenza in contestazione, al pari dei ,
[...] Controparte_3 CP_4
, , , l'acqua erogata per buona parte dei mesi estivi è non CP_5 CP_6 CP_7 Pt_3 potabile (addirittura se ne consiglia l'uso per fini igienici solo dopo bollitura), facendo riferimento ad un documento (all. 4), verosimilmente un provvedimento dell'amministrazione che ne interdiceva l'uso per scopi alimentari, in realtà mai prodotto in giudizio.
Ora, posto che l'acqua erogata sino ad una certa data era potabile, non poteva che gravare sull'utente l'allegazione e la prova del momento e della ragione della perdita di tale qualità, mediante produzione delle eventuali ordinanze sindacali che ne avevano interdetto l'uso per scopi alimentari. Sino a tale ordine l'acqua si presume erogata con tutte le qualità promesse, con conseguente diritto del gestore di pretenderne l'intero costo, come ben giudicato dal Tribunale.
In conclusione, l'appello è interamente rigettato.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi del relativo scaglione per la serialità e semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
PQM
la Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1125/2023 del Tribunale Parte_1
di Sassari pubblicata in data 8/11/2023;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari all'udienza dell'11 aprile 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni