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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7608 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott.ssa Antonella Marrone Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello in sede di giudizio di rinvio N.G.R. 1187/2025 pendente tra:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05.06.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Tortorella, giusta procura allegata all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Roma in Via Torquato Tasso, n. 39;
APPELLANTE
e
1 A Controparte_1
KAMPALA (Uganda), in persona del pro tempore, domiciliato ex lege CP_2
presso la locale Avvocatura dello Stato o altrimenti rappresentata e difesa a mezzo di proprio funzionario;
APPELLATO CONTUMACE
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
FATTO
, titolare di protezione sussidiaria in , proponeva Parte_1 CP_1
presso la Prefettura i Padova domanda di ricongiungimento familiare CP_3 ex art. 29 bis d.lgs. 286/1998 con la madre, , nata in [...] Persona_1
il 01.12.1962 e residente in [...]. Ottenuto il nulla osta al ricongiungimento in data 20.06.2023, si recava presso l'Ambasciata italiana a Persona_1
Kampala (Uganda) per richiedere il visto d'ingresso in Italia. In data
15.12.2023, l'autorità diplomatica le notificava preavviso di rigetto ex art. 10 d. lgs 286/1998 richiedendo un'integrazione documentale (in particolare,“1.
Modello C3 del familiare in;
2. Prova che non esistono altri figli nel Paese CP_1
d'origine;
3. Prove trasferimenti bancari;
4. Prova che il familiare in sia l'unica CP_1
fonte di sostegno finanziario”). Il 23.02.2024, l emetteva il decreto CP_1
Prot. n. 62/2924, notificato all'interessata in pari data, rifiutando il rilascio di visto di ingresso per motivi familiari in quanto ella “non ha dimostrato con gli opportuni documenti di rientrare tra i familiari stabiliti dall'art. 29 del Decreto Lgs.
28671998 (segnatamente, non risultava provato il fatto che la madre fosse a carico del figlio residente in ) né si sono sottoposti a test DNA”. CP_1
In data 09.08.2024, proponeva ricorso avverso il provvedimento Parte_1
amministrativo dinanzi al Tribunale di Roma.
Il ricorrente deduceva di aver provato il proprio stato di filiazione mediante un certificato di atto notorio, redatto dalla madre dinanzi ad un notaio, che
2 attestava tanto il rapporto di filiazione quanto il fatto che il ricorrente fosse figlio unico;
lamentava inoltre che l'ambasciata non avesse mai, nel corso del procedimento, sollevato la questione circa la mancata dimostrazione del legame di parentela, né richiesto il test DNA, vertendo la richiesta di integrazione documentale unicamente sull'aspetto riguardante la vivenza a carico del figlio;
chiedeva in conclusione che Tribunale accertasse il suo diritto al ricongiungimento con la madre e, per l'effetto, annullasse il provvedimento di diniego del visto formulato nei confronti di quest'ultima.
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata il 29.01.2025, il primo Giudice rigettava la domanda, ritenendo non provato il requisito della vivenza a carico – che il ricorrente aveva inteso dimostrare depositando fotocopie di alcune rimesse – e valutando come assorbita ogni altra questione (“Deve escludersi, infatti, che
abbia dimostrato il presupposto della vivenza a carico, dal Parte_1 momento che le sole rimesse depositate nel presente giudizio (cinque rimesse, di cui una relativa al 2022 e quattro relative al 2023, v. alleg. 7), nonostante la sua permanenza sul territorio italiano risalga al 21 aprile 2016 (data in cui ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale, come da modello C3, v. alleg. 6), non sono sufficienti alla dimostrazione del requisito in esame”).
In data 03.03.2025, proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
pronuncia di primo grado: insisteva che l'atto notorio prodotto valesse ad attestare non soltanto il rapporto di filiazione ma anche la circostanza per cui, in qualità di figlio unico della donna, questi fosse l'unico a potersene prendere cura (“ , la madre, ha dato alla luce il solo figlio Persona_1 Parte_1
che è responsabile di sua madre e che di questa da solo si prende cura”); depositava ulteriori rimesse di denaro inviato alla madre dal luglio del 2024 al febbraio del 2025; chiedeva che, annullato il decreto amministrativo di rigetto, fosse concesso alla madre un visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
La controparte non spiegava difese;
la Procura Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo non dimostrata la vivenza a carico posto che, al di là delle rimesse prodotte, nulla era provato circa eventuali fonti di reddito percepito da Persona_1
3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2025, a seguito di deposito di note di trattazione scritta da parte dell'appellante contenenti precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
L'appello è infondato e, perciò, deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Infatti, come ritenuto in sentenza ed anche dedotto nel parere della Procura
Generale, pur prescindendo dalla prova della filiazione risulta assorbente la mancata prova del requisito della vivenza di a carico di Persona_1
, che deve essere fornita a prescindere dal rapporto di Parte_1
filiazione e dalla circostanza per cui si tratti di figlio unico.
Nell'ambito del processo di appello sono state depositate prove di ulteriori rimesse in denaro effettuate tra il 1 luglio 2024 ed il febbraio 2025, dunque nel corso del giudizio di primo grado, che si aggiungono a quelle già depositate dinanzi al primo Giudice.
Nel dettaglio, quale documento n. 14 allegato all'atto di appello risultano n. 10 ulteriori rimesse in denaro, rispettivamente, del 1 luglio 2024, 4 agosto 2024,
31 agosto 2024, 1 ottobre 2024, 31 ottobre 2024, 13 novembre 2024, 3 dicembre
2024, 1 gennaio 2025, 1 febbraio 2025, 27 febbraio 2025.
Tali ulteriori rimesse, che si aggiungono alle cinque rimesse - di cui una relativa al 2022 e quattro relative al 2023 - già esaminate in primo grado, non sono tuttavia idonee a provare il requisito richiesto della vivenza a carico.
Infatti, a prescindere da tali contributi economici inviati dal ricorrente alla madre nel corso degli anni, che sembrano certamente essersi intensificati durante il giudizio, nulla è stato dedotto o provato in ordine alla condizione di vita di , che peraltro attualmente risulta vivere in Uganda Persona_1
e non già nel suo Paese di origine.
In particolare, nulla si sa circa il luogo ove la donna vive, la eventuale disponibilità di una casa di abitazione o di un luogo che la accolga, l'eventuale svolgimento di attività di lavoro o comunque la percezione di sussidi o redditi diversi dalle somme inviate dal ricorrente, a maggior ragione avendo riguardo
4 alla circostanza per cui tra il 2022 ed il 2023 questi ha contribuito alle necessità della donna in modo davvero limitato.
Le sole rimesse in denaro, peraltro intensificatesi solo dalla metà dell'anno
2024, non sono in altri termini sufficienti a provare la completa vivenza a carico nella misura in cui null'altro sia provato circa le condizioni di vita e la realtà in cui la donna si trova, ben potendo ella stessa essere ad esempio destinataria di misure assistenziali da parte del Paese che attualmente l'accoglie.
Ne consegue il rigetto dell'atto di appello.
Nulla sulle spese, essendo la controparte rimasta contumace nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Dott.ssa Antonella Marrone
La Presidente
Cons. Dott.ssa Anna Maria Pagliari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott.ssa Antonella Marrone Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello in sede di giudizio di rinvio N.G.R. 1187/2025 pendente tra:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05.06.1992, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Tortorella, giusta procura allegata all'atto d'appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, sito in Roma in Via Torquato Tasso, n. 39;
APPELLANTE
e
1 A Controparte_1
KAMPALA (Uganda), in persona del pro tempore, domiciliato ex lege CP_2
presso la locale Avvocatura dello Stato o altrimenti rappresentata e difesa a mezzo di proprio funzionario;
APPELLATO CONTUMACE
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
FATTO
, titolare di protezione sussidiaria in , proponeva Parte_1 CP_1
presso la Prefettura i Padova domanda di ricongiungimento familiare CP_3 ex art. 29 bis d.lgs. 286/1998 con la madre, , nata in [...] Persona_1
il 01.12.1962 e residente in [...]. Ottenuto il nulla osta al ricongiungimento in data 20.06.2023, si recava presso l'Ambasciata italiana a Persona_1
Kampala (Uganda) per richiedere il visto d'ingresso in Italia. In data
15.12.2023, l'autorità diplomatica le notificava preavviso di rigetto ex art. 10 d. lgs 286/1998 richiedendo un'integrazione documentale (in particolare,“1.
Modello C3 del familiare in;
2. Prova che non esistono altri figli nel Paese CP_1
d'origine;
3. Prove trasferimenti bancari;
4. Prova che il familiare in sia l'unica CP_1
fonte di sostegno finanziario”). Il 23.02.2024, l emetteva il decreto CP_1
Prot. n. 62/2924, notificato all'interessata in pari data, rifiutando il rilascio di visto di ingresso per motivi familiari in quanto ella “non ha dimostrato con gli opportuni documenti di rientrare tra i familiari stabiliti dall'art. 29 del Decreto Lgs.
28671998 (segnatamente, non risultava provato il fatto che la madre fosse a carico del figlio residente in ) né si sono sottoposti a test DNA”. CP_1
In data 09.08.2024, proponeva ricorso avverso il provvedimento Parte_1
amministrativo dinanzi al Tribunale di Roma.
Il ricorrente deduceva di aver provato il proprio stato di filiazione mediante un certificato di atto notorio, redatto dalla madre dinanzi ad un notaio, che
2 attestava tanto il rapporto di filiazione quanto il fatto che il ricorrente fosse figlio unico;
lamentava inoltre che l'ambasciata non avesse mai, nel corso del procedimento, sollevato la questione circa la mancata dimostrazione del legame di parentela, né richiesto il test DNA, vertendo la richiesta di integrazione documentale unicamente sull'aspetto riguardante la vivenza a carico del figlio;
chiedeva in conclusione che Tribunale accertasse il suo diritto al ricongiungimento con la madre e, per l'effetto, annullasse il provvedimento di diniego del visto formulato nei confronti di quest'ultima.
L'Amministrazione convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza depositata il 29.01.2025, il primo Giudice rigettava la domanda, ritenendo non provato il requisito della vivenza a carico – che il ricorrente aveva inteso dimostrare depositando fotocopie di alcune rimesse – e valutando come assorbita ogni altra questione (“Deve escludersi, infatti, che
abbia dimostrato il presupposto della vivenza a carico, dal Parte_1 momento che le sole rimesse depositate nel presente giudizio (cinque rimesse, di cui una relativa al 2022 e quattro relative al 2023, v. alleg. 7), nonostante la sua permanenza sul territorio italiano risalga al 21 aprile 2016 (data in cui ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale, come da modello C3, v. alleg. 6), non sono sufficienti alla dimostrazione del requisito in esame”).
In data 03.03.2025, proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1
pronuncia di primo grado: insisteva che l'atto notorio prodotto valesse ad attestare non soltanto il rapporto di filiazione ma anche la circostanza per cui, in qualità di figlio unico della donna, questi fosse l'unico a potersene prendere cura (“ , la madre, ha dato alla luce il solo figlio Persona_1 Parte_1
che è responsabile di sua madre e che di questa da solo si prende cura”); depositava ulteriori rimesse di denaro inviato alla madre dal luglio del 2024 al febbraio del 2025; chiedeva che, annullato il decreto amministrativo di rigetto, fosse concesso alla madre un visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
La controparte non spiegava difese;
la Procura Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello, ritenendo non dimostrata la vivenza a carico posto che, al di là delle rimesse prodotte, nulla era provato circa eventuali fonti di reddito percepito da Persona_1
3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2025, a seguito di deposito di note di trattazione scritta da parte dell'appellante contenenti precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
L'appello è infondato e, perciò, deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Infatti, come ritenuto in sentenza ed anche dedotto nel parere della Procura
Generale, pur prescindendo dalla prova della filiazione risulta assorbente la mancata prova del requisito della vivenza di a carico di Persona_1
, che deve essere fornita a prescindere dal rapporto di Parte_1
filiazione e dalla circostanza per cui si tratti di figlio unico.
Nell'ambito del processo di appello sono state depositate prove di ulteriori rimesse in denaro effettuate tra il 1 luglio 2024 ed il febbraio 2025, dunque nel corso del giudizio di primo grado, che si aggiungono a quelle già depositate dinanzi al primo Giudice.
Nel dettaglio, quale documento n. 14 allegato all'atto di appello risultano n. 10 ulteriori rimesse in denaro, rispettivamente, del 1 luglio 2024, 4 agosto 2024,
31 agosto 2024, 1 ottobre 2024, 31 ottobre 2024, 13 novembre 2024, 3 dicembre
2024, 1 gennaio 2025, 1 febbraio 2025, 27 febbraio 2025.
Tali ulteriori rimesse, che si aggiungono alle cinque rimesse - di cui una relativa al 2022 e quattro relative al 2023 - già esaminate in primo grado, non sono tuttavia idonee a provare il requisito richiesto della vivenza a carico.
Infatti, a prescindere da tali contributi economici inviati dal ricorrente alla madre nel corso degli anni, che sembrano certamente essersi intensificati durante il giudizio, nulla è stato dedotto o provato in ordine alla condizione di vita di , che peraltro attualmente risulta vivere in Uganda Persona_1
e non già nel suo Paese di origine.
In particolare, nulla si sa circa il luogo ove la donna vive, la eventuale disponibilità di una casa di abitazione o di un luogo che la accolga, l'eventuale svolgimento di attività di lavoro o comunque la percezione di sussidi o redditi diversi dalle somme inviate dal ricorrente, a maggior ragione avendo riguardo
4 alla circostanza per cui tra il 2022 ed il 2023 questi ha contribuito alle necessità della donna in modo davvero limitato.
Le sole rimesse in denaro, peraltro intensificatesi solo dalla metà dell'anno
2024, non sono in altri termini sufficienti a provare la completa vivenza a carico nella misura in cui null'altro sia provato circa le condizioni di vita e la realtà in cui la donna si trova, ben potendo ella stessa essere ad esempio destinataria di misure assistenziali da parte del Paese che attualmente l'accoglie.
Ne consegue il rigetto dell'atto di appello.
Nulla sulle spese, essendo la controparte rimasta contumace nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
Dott.ssa Antonella Marrone
La Presidente
Cons. Dott.ssa Anna Maria Pagliari
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