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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/07/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1422/2024
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola, dr. Gennaro Beatrice, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., vertente
T R A
p. iva in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
, CF , C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_1 C.F._2
C.F. , e C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Saviano (NA) al corso Vittorio Emanuele n. C.F._4
31 presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende in virtù di procura Parte_1 in atti;
- OPPONENTI -
E
, CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Uva, presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti, premesso di aver ricevuto atto di precetto per l'importo complessivo di € 110.081,50, proponevano opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo: - che il precetto conteneva un errore di calcolo, per mancata sottrazione dall'importo precettato dell'ulteriore somma di € 28.436,07, riconosciuta come dovuta al correntista opponente dalla sentenza n. 1370/2021 del Tribunale di Nola;
- che
1 l'importo precettato era incerto e non era determinato né determinabile in base agli elementi contenuti nell'atto di precetto;
- che non erano stati notificati né alla società Parte_1 né al suo legale rappresentante il titolo in copia attestata conforme all'originale e il precetto.
[...]
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, di accertare e dichiarare la mancata notificazione del titolo in originale o copia conforme, di dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia e/o nullità del titolo e del precetto, di dichiarare nulla e inefficace l'intimazione di pagamento e di dichiarare che nulla l'opponente doveva in relazione alla somma precettata.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposta, chiedendo al Tribunale di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 18 marzo 2024 il giudice denegava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza, con ordinanza del
31.12.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi degli artt.
187, 189, 281 - quinquies, comma, 1 c.p.c.
All'udienza del 3 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Come già rilevato e osservato nell'ordinanza del 31.12.2024, il presunto errore di calcolo di cui al primo motivo di opposizione non sussiste in quanto dalla lettura della sentenza che costituisce il titolo esecutivo e del precetto (doc. 3 del fascicolo dell'opposta) si desume che la parte opposta ha correttamente sottratto dall'importo della condanna in suo favore (€ 112.157,95)
l'importo della condanna in favore della controparte (€ 11.116,40), sommando poi gli interessi e i compensi.
Per le stesse ragioni è da considerarsi infondato anche il secondo motivo di opposizione, in quanto non sussiste alcuna indeterminatezza o indeterminabilità dell'importo precettato, che è stato chiaramente e correttamente calcolato. Peraltro, va osservato che costituisce principio di diritto consolidato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla
2 indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 11281/93); ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 c.p.c.; non è invece necessario l'indicazione del procedimento logico - giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. civ. sez. III n. 4008/2013).
Passando all'esame del terzo motivo di opposizione, preme rilevare che il titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e il precetto sono stati notificati congiuntamente sia a
[...] sia a in data 13.04.2024 (si veda doc. 3 del fascicolo Parte_1 Parte_1 dell'opposta).
Per i motivi esposti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata in quanto infondata.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.000,00 (valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del grado di complessità della causa), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 1422/2024 promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_3
e nei confronti di , ogni contraria istanza,
[...] Parte_4 CP_1 eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola il 5 luglio 2025
Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE
3
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola, dr. Gennaro Beatrice, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., vertente
T R A
p. iva in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...]
, CF , C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_1 C.F._2
C.F. , e C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Saviano (NA) al corso Vittorio Emanuele n. C.F._4
31 presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende in virtù di procura Parte_1 in atti;
- OPPONENTI -
E
, CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Uva, presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti, premesso di aver ricevuto atto di precetto per l'importo complessivo di € 110.081,50, proponevano opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo: - che il precetto conteneva un errore di calcolo, per mancata sottrazione dall'importo precettato dell'ulteriore somma di € 28.436,07, riconosciuta come dovuta al correntista opponente dalla sentenza n. 1370/2021 del Tribunale di Nola;
- che
1 l'importo precettato era incerto e non era determinato né determinabile in base agli elementi contenuti nell'atto di precetto;
- che non erano stati notificati né alla società Parte_1 né al suo legale rappresentante il titolo in copia attestata conforme all'originale e il precetto.
[...]
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata, di accertare e dichiarare la mancata notificazione del titolo in originale o copia conforme, di dichiarare l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia e/o nullità del titolo e del precetto, di dichiarare nulla e inefficace l'intimazione di pagamento e di dichiarare che nulla l'opponente doveva in relazione alla somma precettata.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposta, chiedendo al Tribunale di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di dichiarare inammissibile o rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 18 marzo 2024 il giudice denegava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza, con ordinanza del
31.12.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi degli artt.
187, 189, 281 - quinquies, comma, 1 c.p.c.
All'udienza del 3 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Come già rilevato e osservato nell'ordinanza del 31.12.2024, il presunto errore di calcolo di cui al primo motivo di opposizione non sussiste in quanto dalla lettura della sentenza che costituisce il titolo esecutivo e del precetto (doc. 3 del fascicolo dell'opposta) si desume che la parte opposta ha correttamente sottratto dall'importo della condanna in suo favore (€ 112.157,95)
l'importo della condanna in favore della controparte (€ 11.116,40), sommando poi gli interessi e i compensi.
Per le stesse ragioni è da considerarsi infondato anche il secondo motivo di opposizione, in quanto non sussiste alcuna indeterminatezza o indeterminabilità dell'importo precettato, che è stato chiaramente e correttamente calcolato. Peraltro, va osservato che costituisce principio di diritto consolidato che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - nel precetto a norma dell'art. 480 cod. proc. civ., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla
2 indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 11281/93); ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma 2 c.p.c.; non è invece necessario l'indicazione del procedimento logico - giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. civ. sez. III n. 4008/2013).
Passando all'esame del terzo motivo di opposizione, preme rilevare che il titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e il precetto sono stati notificati congiuntamente sia a
[...] sia a in data 13.04.2024 (si veda doc. 3 del fascicolo Parte_1 Parte_1 dell'opposta).
Per i motivi esposti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata in quanto infondata.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.000,00 (valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del grado di complessità della causa), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 1422/2024 promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_3
e nei confronti di , ogni contraria istanza,
[...] Parte_4 CP_1 eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola il 5 luglio 2025
Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE
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