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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18/09/2025 alle ore 9.10, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per ompare l'avv. BANDINELLI JACOPO Parte_1
Per mpare l'avv. PARISSIS MAXIMILIANO CP_1
L'avv. CHIARA MAZZEO personalmente Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 23.7.2025.
Parte opposta conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 23.7.2025.
Parte terza chiamata conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 25.7.2025; chiede che sia espunta dalla nota conclusiva di parte opponente l'epiteto “patetico” alla stessa rivolto;
rinuncia espressamente alla propria domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa e si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate .
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BANDINELLI JACOPO (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. PARISSIS MAXIMILIANO CP_1 P.IVA_1
) C.F._3
PARTE OPPOSTA
AVV. CHIARA MAZZEO (C.F. ) in proprio C.F._4
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 opporsi al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 335/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 19.3.2022 e notificato il 24.3.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 15.327,95, oltre interessi e spese della fase monitoria, vantato dalla opposta in forza di cessione di credito intervenuta pagina 2 di 11 tra l'avv. Chiara Mazzeo (cedente) e (cessionaria) e notificata al debitore il 10.3.2022, Controparte_1 relativamente ad un credito per compensi professionali (quantificato in euro 12.585,25, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4% e spese per la tassazione delle notule) per attività giudiziale in ambito civile e penale e per attività stragiudiziale, svolte dall'avv. Chiara Mazzeo in favore dell'opponente nelle seguenti procedure: a) procedimento penale n. 848/17 RGNR Tribunale di Pistoia;
b) procedimento stragiudiziale diretto allo scioglimento della comunione legale tra c) procedimento per Pt_1 CP_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale di Pistoia RG n. 94/2021; d) esame instaurazione giudizio petitorio in danno di . Persona_1
A sostegno dell'opposizione proposta, l'opponente ha dedotto che, dopo la notificazione del d.i. provvisoriamente esecutivo, ha integralmente corrisposto la somma oggetto di ingiunzione alla parte opposta, al solo fine di evitare pignoramento e riservata ogni azione in opposizione;
ha eccepito la nullità dell'atto di cessione del credito in quanto, essendo intervenuto espressamente pro soluto e a titolo gratuito ed essendo peraltro la cedente coniuge di un socio della società cessionaria, lo stessa integra gli estremi di una donazione e – in quanto tale - è carente dei requisiti di forma necessaria ad substantiam per la validità dell'atto ex art. 782 c.c. ; ha evidenziato che, per giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto ha interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio;
ha eccepito la nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del disposto di cui all'art. 1260 c.c. stante la natura strettamente personale del credito ceduto, scaturendo esso da un rapporto di natura professionale nel corso del quale tra avvocato e assistito sono state trattate questioni personali e riservate;
ha eccepito che per nessuna delle quattro pratiche specifiche svolte dall'avv. Mazzeo risulta presente un contratto di incarico professionale né vi è traccia di un preventivo;
ha dedotto, con particolare riferimento alla prestazione professionale resa nel procedimento 848/17 RGNR dell'Ufficio GIP/GUP Tribunale di Pistoia, che per essa l'avv. Mazzeo aveva consegnato al geometra a notula n. 4 del 1.2.2019 che riassume l'intero Pt_1 compenso dovuto dall'opponente per tale attività di assistenza e che detto credito deve ritenersi soddisfatto dall'avvenuto pagamento di un importo di euro 1.000,00 per il quale non è stata tuttavia mai ricevuta la relativa fattura, asseritamente indicata ex adverso come fattura n. 15/2019; con particolare riferimento all'attività stragiudiziale diretto allo scioglimento della comunione legale tra e ha Pt_1 CP_2 contestato lo svolgimento di qualsiasi specifica attività da parte dell'avv. Mazzeo e, segnatamente, che la stessa abbia avuto autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività giudiziale ed ha, pertanto, dedotto che nessun compenso è dovuto al citato difensore;
in ordine al compenso per l'attività resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale di Pistoia RG n. 94/2021, tassato dall'Ordine degli Avvocati di Pistoia per complessivi euro 6.791,04 comprensivi del rimborso forfetario, ha eccepito l'avvenuto pagamento delle somme di cui alla già citata fattura avv. Mazzeo n. 15/19 tuttavia mai ricevuta, pagina 3 di 11 nonché il pagamento avvenuto a mezzo di assegno bancario del 10.3.2020 tratto sulla Chianti Banca ed intestato all'Avv. Chiara Mazzeo per complessivi euro 1.100,00 e che era riferito ad un pagamento in acconto per l'assistenza nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per quanto concerne i corrispettivi per l'attività di consulenza per la questione delle immissioni di fumo dal fondo del vicino, pur ammettendo di aver consegnato all'avv. Mazzeo la documentazione relativa alla vicenda, ha negato di aver conferito formalmente un incarico di consulenza e che alcun parere, anche solo sommario o orale, è stato reso dal legale sulla vicenda, con la conseguenza che alcun compenso è dovuto;
ha infine contestato il quantum della pretesa avversaria, eccependo la spettanza in favore della cessionaria, che non è avvocato, delle somme richieste a titolo di accessori sul compenso professionale.
L'opponente ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ordinare a in persona del legale rappresentate pro tempore (C.F. ) la Controparte_1 P.IVA_1 prestazione di una cauzione a favore del Sig. (C.F. ) di importo Parte_1 C.F._1 pari a quanto da questi spontaneamente corrisposto al solo fine di evitare il pignoramento a fronte della intervenuta concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 335/2022 del 21.3.2022 o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
IN VIA PRINCIPALE accertare che nulla è dovuto dal Sig. a in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pistoia n. 335/2022 del 21.3.2022; IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi che il Sig. venga riconosciuto debitore nei confronti de Parte_1 CP_1
determinare la minor somma dovuta nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e per
[...]
l'effetto condannare alla restituzione immediata di quanto pagato in eccedenza. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari del procedimento”.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato che il debitore ceduto possa Controparte_1 opporre al cessionario le eccezioni relative al contratto di cessione;
ha dedotto - in ogni caso – la validità del contratto di cessione del credito di cui è causa;
ha dedotto l'infondatezza giuridica della eccezione avversaria di carenza di forma scritta del conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv.
Mazzeo; ha in ogni caso prodotto la documentazione relativa alle pratiche professionale per le quali l'avv.
Mazzeo ha diritto al compenso oggetto della cessione di credito, comprese le procure sottoscritte dal sig. per tutti i procedimenti, tranne che per la pratica stragiudiziale “Cappelli”); con particolare Pt_1 riferimento alla prestazione professionale resa nel procedimento 848/17RGNR dell'Ufficio GIP/GUP
Tribunale di Pistoia, ha dedotto che l'avv. Mazzeo ha svolto la propria attività professionale consistita nella disamina del fascicolo penale 848/2017 RGNR a carico di nell'ambito del quale Controparte_3 [...] risultava parte offesa, nella successiva disamina della richiesta di archiviazione e nella redazione Pt_1 dell'atto di opposizione all'archiviazione, deducendo altresì che per tale attività il difensore non riceveva il saldo del compenso dovuto, ma solo un acconto di euro 500,00 debitamente calcolato e fatturato;
con pagina 4 di 11 particolare riferimento alla attività stragiudiziale di consulenza per la questione delle immissioni di fumo dal fondo del vicino (“pratica ), ha dedotto che l'avv. Chiara Mazzeo si è occupata della Pt_1 Per_1 disamina della vicenda processuale definita con il decreto n.3603/2016, di aver intrapreso successivi contatti con la PM e l'assessore all'urbanistica di Pistoia per verificare la possibilità di una definizione bonaria della relazione di vicinato tra i sig.ri di aver altresì dovuto studiare lo stato dei Pt_1 Per_1 luoghi con conferimento di incarico alla dott.ssa per l'analisi delle esalazioni fumarie, Testimone_1 finalizzato alla promuovenda azione petitoria;
con particolare riferimento all'attività stragiudiziale finalizzata allo scioglimento della comunione legale tra e ha dedotto che l'avv. Mazzeo si è Pt_1 CP_2 occupata, nel 2012, dell'invio alla sig.ra della raccomandata concernente una serie di questioni CP_2 attinenti l'utilizzo dei beni oggetto di comunione legale dei coniugi, di aver provveduto, nel dicembre del
2019, a riavviare la trattativa finalizzata allo scioglimento della comunione legale dei coniugi, avente ad oggetto due immobili dal valore complessivo di euro 1.000.000, prima con l'avv. Cristiano Tasselli, con il quale si sono tenute due sessioni congiunte con i rispettivi clienti nel gennaio del 2020 e poi con l'avv.
Chiara Zoppi, con la quale le trattative si sono interrotte nel marzo 2020, attività quindi in alcun modo attinente al giudizio divorzile avvenuto anni dopo;
con particolare riferimento all'attività giudiziale resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra - Tribunale di Pt_1 CP_2
Pistoia RG n. 94/2021, ha dedotto che l'avv. Mazzeo si è occupata di predisporre il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio che veniva depositato in data 05.01.2021, di aver avviato, a seguito della notifica ricevuta a mani della sig.ra il 18.02.2021, una trattativa finalizzata ad una soluzione CP_2 consensuale del divorzio, che ha comportato n.9 sessioni in studio con il sig. n.2 sessioni in studio Pt_1 con entrambi i coniugi dalla fine di febbraio 2021 al 1.06.2021, oltre ad almeno 30 sessioni telefoniche, lo studio e la valutazione di varie soluzioni fino ad addivenire a quella definitiva depositata il 1.06.2021; in punto di quantum, ha specificato che le spese vive sostenute in euro 98,00 e di contributo unificato per il mutamento del rito in euro 43,00; ha dedotto che controparte ha versato all'avv. Mazzeo solo la somma di
500,00 per la pratica “ e negato che la menzionata professionista abbia ricevuto altri pagamenti CP_3 per le prestazioni professionali di cui è causa, evidenziando che ogni diversa somma versata dal sig. Pt_1 da imputarsi ad ulteriori attività/pratiche che la legale ha svolto per conto dell'attore opponente nel corso degli anni;
che, in particolare, la fattura 15/2019 menzionata dal sig. si riferisce all'attività di Pt_1 consulenza stragiudiziale per lo studio tecnico Dami – Maestripieri – e quindi non personalmente al sig. di cui l'avv. Mazzeo è stata per quindici anni legale di riferimento;
ha ribadito la debenza Parte_1 degli accessori del compenso professionali in quanto rientranti nel credito ceduto.
L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata di cauzione stante la mancanza degli elementi giustificativi della stessa Nel merito: rigettare
l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
In subordine: condannare pagina 5 di 11 il sig. al pagamento a favore della convenuta opposta della somma di euro 15.327,95 , ovvero la diversa Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia In ogni caso con competenze, spese legali, come per Legge.”.
All'udienza del 13.9.2022, parte opponente ha chiesto di dichiarare inammissibili i documenti avversari identificati dalle lettere da g) a i) in quanto illecitamente acquisiti dalla controparte in violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali nonché dell'obbligo di segreto professionale e di riservatezza da parte dell'avv. Chiara Mazzeo, cedente il credito ex adverso azionato in via monitoria. Parte ingiungente si è opposta, evidenziando che i documenti da f) a i) sono documenti giustificativi del credito che il cedente è obbligato ex art. 1262 c.c. a rilasciare al cessionario del credito.
Tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti anche mediante invio in mediazione demandata, rigettata l'istanza di imposizione di cauzione a carico della società opposta, all'udienza è stato autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 7.7.2023 riservata all'udienza del 4.7.2023, il giudice onorario medio tempore assegnatario di questo procedimento, giusta V.T. prot.
373/2023, dopo aver premesso che “essendo la cessione stata effettuata a titolo gratuito si deve ritenere che l'Avv. Chiara Mazzeo, che non risulta essere stata soddisfatta dalla cessionaria nelle sue ragioni creditorie, debba, come peraltro da lei stessa dichiarato nell'atto di cessione, essere a tutt'oggi ritenuta quale effettiva titolare del credito azionato nei confronti del Sig. e ravvisando, pertanto, “un interesse Pt_1 dell'avv. Mazzeo all'esito della presente controversia (..) per ragioni di opportunità”, ha ritenuto “di doverne ordinare la chiamata in causa nel presente giudizio, onerando la parte più diligente di un tale adempimento, da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge”.
A seguito della notificazione dell'atto di chiamata del terzo su ordine del giudice ad opera di parte opponente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2023 si è costituita in giudizio l'avv. Chiara Mazzeo, richiamate le difese svolte dalla opposta in ordine alla eccepita nullità della cessione del credito, ha rilevato come tale eccezione risultasse in ogni caso superata dalla propria costituzione in giudizio;
ha prodotto la documentazione a sostegno dell'avvenuto conferimento degli incarichi professionali di cui è causa e dello svolgimento delle relative prestazioni professionali;
ha contestato l'assunto di parte opponente per cui la fattura registrata n.4/2019 di euro 500,00 sarebbe stata emessa a saldo della attività di assistenza nel procedimento penale n. 848/2917RGNR, costituendo la stessa piuttosto un acconto sulle competenze maturate per tali prestazioni;
ha contestato l'assunto di parte opponente per cui la fattura n. 15 del 2019 di euro 1000,00 sarebbe riferibile 'alla fase stragiudiziale precedente al presente giudizio”, riportando la stessa come causale “attività di consulenza stragiudiziale” ed essendo intestata non al sig. a allo 'Studio tecnico Dami e Maestripieri”; ha dedotto di aver svolto Pt_1 attività di assistenza stragiudiziale nello scioglimento di comunione consistita nell'invio Pt_1 CP_2
– ad inizio 2012 - di raccomandata alla sig.ra con la quale l'odierno opponente intimava alla CP_2 pagina 6 di 11 moglie legalmente separata il rispetto delle condizioni separative relative alla gestione anche economica del patrimonio immobiliare comune, di aver partecipato ad un primo incontro presso lo studio del legale della sig.ra finalizzato a definire bonariamente le suddette questioni, nell'aver – nell'anno 2019 – CP_2 nuovamente contattato il difensore della predetta per avviare una trattativa finalizzata, stavolta, alla divisione del patrimonio immobiliare comune ai sigg.ri e con particolare riferimento CP_2 Pt_1 all'attività giudiziale resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
- Tribunale di Pistoia RG n. 94/2021, ha contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria di CP_2 avvenuto pagamento parziale della somma di euro 1.000,00 di cui all'assegno emesso in favore dell'Avv.
Chiara Mazzeo e prodotto come doc.16, atteso che detto titolo riporta la data del marzo 2020, quando l'attività di assistenza nella procedura divorzile è del gennaio 2021, e che lo stesso fu corrisposto a titolo di acconto per una vicenda estranea al presente giudizio e concernente la pretesa risarcitoria da calunnia avanzata dal sig. ei confronti dei sigg.ri e ha precisato che controparte ha versato Pt_1 CP_4 CP_5 all'avv. Mazzeo solo la somma di 500,00 per la pratica “ e nessun altra somma per le prestazioni CP_3 professionali di cui è causa, evidenziando che ogni diversa somma versata dal sig. da imputarsi ad Pt_1 ulteriori attività/pratiche che la legale ha svolto per conto dell'attore opponente nel corso degli anni;
ha ribadito la debenza degli accessori del compenso professionale maturato in quanto rientranti nel credito ceduto, richiamando sul punto la previsione di cui all'art. 1263 c.c.; infine, ha evidenziato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia ha ritenuto di liquidare alla professionista la minor somma di euro
12.585,25 a fronte dell'importo richiesto di euro 19.896,52 all'esito di una istruttoria sommaria e solo documentale, con la conseguenza che in questa sede avanza domanda in via riconvenzionale per la condanna del sig. l pagamento in proprio favore della differenza dovuta a titolo di onorari per Pt_1
l'attività professionale svolta nel suo interesse, pari a euro 7311,27, oltre agli accessori di legge.
L'avv. Chiara Mazzeo ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
In via di domanda riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento a favore della terza chiamata in Parte_1 causa della somma di euro 7311,27, oltre accessori di legge, a titolo di differenza tra l'importo di cui ha richiesto la tassazione, pari a euro 19.896,52, e quello effettivamente liquidato dall'Ordine di appartenenza, pari a euro 12.585,25. Con vittoria di spese e onorari.”.
All'udienza del 30.1.2024 parte opponente ha contestato quando dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione dell'avv. Mazzeo e, segnatamente, la spettanza dell'ulteriore credito da ella dedotto in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo documenti.
Depositate le note conclusive autorizzate, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è passata in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** pagina 7 di 11 1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità per difetto di forma dell'atto di cessione del credito professionale dedotto in via monitoria, sollevata dall'opponente.
A sostegno di detta eccezione, parte opponente, premesso che detta cessione è intervenuta espressamente pro soluto e a titolo gratuito e che oltretutto la cedente è coniuge di un socio della società cessionaria, assume che tale atto integri una donazione e – in quanto tale - risulta carente dei requisiti di forma necessaria ad substantiam per la sua validità ex art. 782 c.c.
L'eccezione è fondata.
Occorre preliminarmente richiamare i principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la cessione del credito è un negozio a causa variabile (cfr., ex plurimis, Cass. 15955/2005,
17162/2002, 4796/2001), che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica, come per tutti i negozi non formali, il principio della cd. "presunzione della causa", che dunque può anche non essere indicata nello stesso negozio. Il cessionario che agisca nei confronti del debitore è pertanto tenuto a dare solo la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa (ex multis, Cass. 14610/2004 e 4919/1987). D'altro canto, il debitore ceduto - a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (Cass. 13253/2006).
In tal caso, l'accertamento della nullità della cessione ha luogo su domanda del debitore ceduto, che ad esso ha interesse, sicché l'onere della prova dei fatti che giustificano la domanda grava interamente su di lui. (cfr.
Cass. 12322/2007).
Tanto osservato in diritto, si rileva come, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto di cessione dei crediti per compensi professionali di cui è causa stipulato in data
18.2.2022 tra la cedente avv. Chiara Mazzeo e la cessionaria società e notificato ex art. 1262 Controparte_1
c.c. al ceduto opponente in data 10.3.2022 (cfr. doc. 2 fasc. monit.).
In tale contratto le parti prevedono espressamente che la cessione avviene pro soluto (“la cedente (..) non risponde della solvenza del debitore” – cfr. art. 3) e a titolo gratuito (cfr. art. 4).
Orbene, occorre a questo punto rammentare che l'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso) non basta invece a individuare i caratteri della donazione, per la cui esistenza sono necessari, oltre l'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obiettivo, dato al depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto la obbligazione. Si può - pagina 8 di 11 quindi - avere un negozio che, benché gratuito, non è manifestazione di liberalità. L'assenza del corrispettivo - che connota di gratuità il negozio - non ne comporta per ciò solo la nullità come dimostra, ad esempio, l'esperienza dei rapporti negoziali tra società collegate (cfr. Cass. 22567/2015).
Nondimeno, questo giudice che nel caso in esame sia stata data la prova, in via presuntiva ex art. 2729 c.c., che il negozio di cessione stipulato in data 10.3.2022 integri contratto di donazione.
Invero sussistono plurimi elementi di fatto, connotati da gravità precisione e concordanza, che consentono di inferire che l'attribuzione a titolo gratuito del credito vantato dall'avv. Mazzeo in favore della cessionaria opposta sia avvenuta per mero spirito di liberalità, e non assolvendo ad altre funzioni.
In tal senso si richiamano, oltre alla espressa previsione che la cessione è intervenuta a titolo gratuito e pro soluto, l'esistenza (pacifica) di un vincolo coniugale tra il socio di maggioranza della società Controparte_1 sig. e l'avv. Chiara Mazzeo, l'assenza (pacifica) di rapporti negoziali tra cedente e CP_6 Pt_2 cessionario e, non ultimo, l'atteggiamento processuale tenuto da questi ultimi nel presente giudizio.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, si rileva come la cessionaria nei propri scritti difensivi si sia limitata a contestare genericamente la qualificazione dell'atto di cessione in termini di contratto di donazione, senza tuttavia affatto chiarire quale fosse la diversa funzione concretamente assolta dal negozio in parola;
quanto alla cedente, si osserva come, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22.12.2023, essa non abbia neppure genericamente contestato siffatta prospettazione avversaria, limitandosi ad affermare che l'eccezione di nullità poteva ritenersi superata dalla propria costituzione in giudizio.
Pertanto, integrando l'atto di cessione del credito una donazione non di modico valore, risultano violate le forme previste dalla legge per la validità del relativo negozio giuridico (pubblicità dell'atto e presenza dei testimoni ex art. 782 c.c.), talché lo stesso deve essere ritenuto nullo per difetto di forma ad substantiam.
Accertata la nullità dell'atto di cessione del credito va allora ritenuta la carenza in capo alla società cessionaria della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto in via monitoria.
La domanda avanzata dalla società opposta è allora da ritenere infondata e, per l'effetto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
La parte opposta è tenuta a restituire all'opponente quanto da quest'ultimo pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari alla somma di euro 16.581,65, oltre interessi legali a decorrere dal 29.3.2022 sino al momento dell'effettiva restituzione.
2. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Chiara Mazzeo nei confronti del sig. con la quale aveva chiesto il pagamento della somma di euro 7.311,27, oltre accessori di Parte_1 legge, “a titolo di differenza tra l'importo di cui ha richiesto la tassazione, pari a euro 19.896,52, e quello effettivamente liquidato dall'Ordine di appartenenza, pari a euro 12.585,25”.
Occorre a tal proposito in primo luogo evidenziare come l'avv. Chiara Mazzeo, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2023, a seguito della chiamata in causa disposta pagina 9 di 11 dal giudice medio tempore assegnatario del procedimento ai sensi dell'art. 107 c.p.c., dopo aver concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto emesso in favore della cessionaria, non abbia inteso formulare, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'atto di cessione del credito sollevata dalla opponente, domanda di pagamento in suo favore del compenso professionale maturato per le prestazioni effettuate nei confronti del sig. in Parte_1 misura corrispondente all'importo tassato dall'Ordine degli Avvocati di Pistoia o in quella maggiore asseritamente dovutale, limitandosi piuttosto ad avanzare domanda riconvenzionale di pagamento per il solo importo differenziale.
Ciò precisato, si osserva come la terza chiamata avv. Chiara Mazzeo nelle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate depositate in data 20.1.2025 e poi in data 25.7.2025, richiamate all'udienza odierna, non abbia più riproposto la domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta e, all'udienza, ha espressamente dichiarato di rinunciarvi.
Ne consegue che alcuna statuizione deve essere pronunciata in merito a tale domanda.
3. La fondatezza dell'opposizione proposta esclude che nella fattispecie siano ravvisabili i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte opponente.
4. Va ora esaminata la richiesta di cancellazione dell'epiteto “patetico” rivoltole dal difensore di parte opponente in sede di note conclusive, avanzata dalla parte terza chiamata all'udienza odierna.
Si osserva che l'art. 89 co. 2 c.p.c. attribuisce al giudice un concreto potere di controllo, avuto riguardo alla eventuale cancellazione di espressioni sconvenienti, facoltà allo stesso spettante ed esercitabile di ufficio nello svolgimento delle funzioni di verifica dell'osservanza dei precetti dettati dagli artt. 88 ed 89, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6121/1994 e Cass. 9040/1994).
In applicazione delle richiamate disposizioni, pertanto, ritiene questo Giudice di dover ordinare la cancellazione, dalla pagina 11 delle note conclusive di parte opponente del 23.7.2025, della espressione
“patetico” con riferimento alle deduzioni svolte dall'avv. Mazzeo nei di lei scritti difensivi, in quanto oggettivamente sconveniente.
5. Le spese di lite, quanto al rapporto processuale intercorso tra parte opponente e parte opposta, seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta. Si giustifica l'applicazione di compensi inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, stante la non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla presente decisione e la modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Quanto al rapporto processuale intercorso tra parte opponente e parte terza chiamata, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenuto conto che quest'ultima è stata chiamata in giudizio su ordine del giudice e considerato la rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte terza chiamata nei confronti della opposta,
3. ordina la cancellazione, dalla pagina 11 delle note conclusive di parte opponente del 23.7.2025, della espressione “patetico”,
4. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
5. compensa le spese di lite liquidate relativamente al rapporto processuale intercorso tra parte opponente e terza chiamata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 18/09/2025 alle ore 9.10, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per ompare l'avv. BANDINELLI JACOPO Parte_1
Per mpare l'avv. PARISSIS MAXIMILIANO CP_1
L'avv. CHIARA MAZZEO personalmente Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 23.7.2025.
Parte opposta conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 23.7.2025.
Parte terza chiamata conclude come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 25.7.2025; chiede che sia espunta dalla nota conclusiva di parte opponente l'epiteto “patetico” alla stessa rivolto;
rinuncia espressamente alla propria domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa e si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate .
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BANDINELLI JACOPO (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. PARISSIS MAXIMILIANO CP_1 P.IVA_1
) C.F._3
PARTE OPPOSTA
AVV. CHIARA MAZZEO (C.F. ) in proprio C.F._4
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 opporsi al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 335/2022 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 19.3.2022 e notificato il 24.3.2025, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 15.327,95, oltre interessi e spese della fase monitoria, vantato dalla opposta in forza di cessione di credito intervenuta pagina 2 di 11 tra l'avv. Chiara Mazzeo (cedente) e (cessionaria) e notificata al debitore il 10.3.2022, Controparte_1 relativamente ad un credito per compensi professionali (quantificato in euro 12.585,25, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. al 4% e spese per la tassazione delle notule) per attività giudiziale in ambito civile e penale e per attività stragiudiziale, svolte dall'avv. Chiara Mazzeo in favore dell'opponente nelle seguenti procedure: a) procedimento penale n. 848/17 RGNR Tribunale di Pistoia;
b) procedimento stragiudiziale diretto allo scioglimento della comunione legale tra c) procedimento per Pt_1 CP_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale di Pistoia RG n. 94/2021; d) esame instaurazione giudizio petitorio in danno di . Persona_1
A sostegno dell'opposizione proposta, l'opponente ha dedotto che, dopo la notificazione del d.i. provvisoriamente esecutivo, ha integralmente corrisposto la somma oggetto di ingiunzione alla parte opposta, al solo fine di evitare pignoramento e riservata ogni azione in opposizione;
ha eccepito la nullità dell'atto di cessione del credito in quanto, essendo intervenuto espressamente pro soluto e a titolo gratuito ed essendo peraltro la cedente coniuge di un socio della società cessionaria, lo stessa integra gli estremi di una donazione e – in quanto tale - è carente dei requisiti di forma necessaria ad substantiam per la validità dell'atto ex art. 782 c.c. ; ha evidenziato che, per giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto ha interesse a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio;
ha eccepito la nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del disposto di cui all'art. 1260 c.c. stante la natura strettamente personale del credito ceduto, scaturendo esso da un rapporto di natura professionale nel corso del quale tra avvocato e assistito sono state trattate questioni personali e riservate;
ha eccepito che per nessuna delle quattro pratiche specifiche svolte dall'avv. Mazzeo risulta presente un contratto di incarico professionale né vi è traccia di un preventivo;
ha dedotto, con particolare riferimento alla prestazione professionale resa nel procedimento 848/17 RGNR dell'Ufficio GIP/GUP Tribunale di Pistoia, che per essa l'avv. Mazzeo aveva consegnato al geometra a notula n. 4 del 1.2.2019 che riassume l'intero Pt_1 compenso dovuto dall'opponente per tale attività di assistenza e che detto credito deve ritenersi soddisfatto dall'avvenuto pagamento di un importo di euro 1.000,00 per il quale non è stata tuttavia mai ricevuta la relativa fattura, asseritamente indicata ex adverso come fattura n. 15/2019; con particolare riferimento all'attività stragiudiziale diretto allo scioglimento della comunione legale tra e ha Pt_1 CP_2 contestato lo svolgimento di qualsiasi specifica attività da parte dell'avv. Mazzeo e, segnatamente, che la stessa abbia avuto autonoma rilevanza rispetto alla successiva attività giudiziale ed ha, pertanto, dedotto che nessun compenso è dovuto al citato difensore;
in ordine al compenso per l'attività resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale di Pistoia RG n. 94/2021, tassato dall'Ordine degli Avvocati di Pistoia per complessivi euro 6.791,04 comprensivi del rimborso forfetario, ha eccepito l'avvenuto pagamento delle somme di cui alla già citata fattura avv. Mazzeo n. 15/19 tuttavia mai ricevuta, pagina 3 di 11 nonché il pagamento avvenuto a mezzo di assegno bancario del 10.3.2020 tratto sulla Chianti Banca ed intestato all'Avv. Chiara Mazzeo per complessivi euro 1.100,00 e che era riferito ad un pagamento in acconto per l'assistenza nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per quanto concerne i corrispettivi per l'attività di consulenza per la questione delle immissioni di fumo dal fondo del vicino, pur ammettendo di aver consegnato all'avv. Mazzeo la documentazione relativa alla vicenda, ha negato di aver conferito formalmente un incarico di consulenza e che alcun parere, anche solo sommario o orale, è stato reso dal legale sulla vicenda, con la conseguenza che alcun compenso è dovuto;
ha infine contestato il quantum della pretesa avversaria, eccependo la spettanza in favore della cessionaria, che non è avvocato, delle somme richieste a titolo di accessori sul compenso professionale.
L'opponente ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE ordinare a in persona del legale rappresentate pro tempore (C.F. ) la Controparte_1 P.IVA_1 prestazione di una cauzione a favore del Sig. (C.F. ) di importo Parte_1 C.F._1 pari a quanto da questi spontaneamente corrisposto al solo fine di evitare il pignoramento a fronte della intervenuta concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 335/2022 del 21.3.2022 o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
IN VIA PRINCIPALE accertare che nulla è dovuto dal Sig. a in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di Pistoia n. 335/2022 del 21.3.2022; IN VIA SUBORDINATA, nella non creduta ipotesi che il Sig. venga riconosciuto debitore nei confronti de Parte_1 CP_1
determinare la minor somma dovuta nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e per
[...]
l'effetto condannare alla restituzione immediata di quanto pagato in eccedenza. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari del procedimento”.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato che il debitore ceduto possa Controparte_1 opporre al cessionario le eccezioni relative al contratto di cessione;
ha dedotto - in ogni caso – la validità del contratto di cessione del credito di cui è causa;
ha dedotto l'infondatezza giuridica della eccezione avversaria di carenza di forma scritta del conferimento dell'incarico professionale in favore dell'avv.
Mazzeo; ha in ogni caso prodotto la documentazione relativa alle pratiche professionale per le quali l'avv.
Mazzeo ha diritto al compenso oggetto della cessione di credito, comprese le procure sottoscritte dal sig. per tutti i procedimenti, tranne che per la pratica stragiudiziale “Cappelli”); con particolare Pt_1 riferimento alla prestazione professionale resa nel procedimento 848/17RGNR dell'Ufficio GIP/GUP
Tribunale di Pistoia, ha dedotto che l'avv. Mazzeo ha svolto la propria attività professionale consistita nella disamina del fascicolo penale 848/2017 RGNR a carico di nell'ambito del quale Controparte_3 [...] risultava parte offesa, nella successiva disamina della richiesta di archiviazione e nella redazione Pt_1 dell'atto di opposizione all'archiviazione, deducendo altresì che per tale attività il difensore non riceveva il saldo del compenso dovuto, ma solo un acconto di euro 500,00 debitamente calcolato e fatturato;
con pagina 4 di 11 particolare riferimento alla attività stragiudiziale di consulenza per la questione delle immissioni di fumo dal fondo del vicino (“pratica ), ha dedotto che l'avv. Chiara Mazzeo si è occupata della Pt_1 Per_1 disamina della vicenda processuale definita con il decreto n.3603/2016, di aver intrapreso successivi contatti con la PM e l'assessore all'urbanistica di Pistoia per verificare la possibilità di una definizione bonaria della relazione di vicinato tra i sig.ri di aver altresì dovuto studiare lo stato dei Pt_1 Per_1 luoghi con conferimento di incarico alla dott.ssa per l'analisi delle esalazioni fumarie, Testimone_1 finalizzato alla promuovenda azione petitoria;
con particolare riferimento all'attività stragiudiziale finalizzata allo scioglimento della comunione legale tra e ha dedotto che l'avv. Mazzeo si è Pt_1 CP_2 occupata, nel 2012, dell'invio alla sig.ra della raccomandata concernente una serie di questioni CP_2 attinenti l'utilizzo dei beni oggetto di comunione legale dei coniugi, di aver provveduto, nel dicembre del
2019, a riavviare la trattativa finalizzata allo scioglimento della comunione legale dei coniugi, avente ad oggetto due immobili dal valore complessivo di euro 1.000.000, prima con l'avv. Cristiano Tasselli, con il quale si sono tenute due sessioni congiunte con i rispettivi clienti nel gennaio del 2020 e poi con l'avv.
Chiara Zoppi, con la quale le trattative si sono interrotte nel marzo 2020, attività quindi in alcun modo attinente al giudizio divorzile avvenuto anni dopo;
con particolare riferimento all'attività giudiziale resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra - Tribunale di Pt_1 CP_2
Pistoia RG n. 94/2021, ha dedotto che l'avv. Mazzeo si è occupata di predisporre il ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio che veniva depositato in data 05.01.2021, di aver avviato, a seguito della notifica ricevuta a mani della sig.ra il 18.02.2021, una trattativa finalizzata ad una soluzione CP_2 consensuale del divorzio, che ha comportato n.9 sessioni in studio con il sig. n.2 sessioni in studio Pt_1 con entrambi i coniugi dalla fine di febbraio 2021 al 1.06.2021, oltre ad almeno 30 sessioni telefoniche, lo studio e la valutazione di varie soluzioni fino ad addivenire a quella definitiva depositata il 1.06.2021; in punto di quantum, ha specificato che le spese vive sostenute in euro 98,00 e di contributo unificato per il mutamento del rito in euro 43,00; ha dedotto che controparte ha versato all'avv. Mazzeo solo la somma di
500,00 per la pratica “ e negato che la menzionata professionista abbia ricevuto altri pagamenti CP_3 per le prestazioni professionali di cui è causa, evidenziando che ogni diversa somma versata dal sig. Pt_1 da imputarsi ad ulteriori attività/pratiche che la legale ha svolto per conto dell'attore opponente nel corso degli anni;
che, in particolare, la fattura 15/2019 menzionata dal sig. si riferisce all'attività di Pt_1 consulenza stragiudiziale per lo studio tecnico Dami – Maestripieri – e quindi non personalmente al sig. di cui l'avv. Mazzeo è stata per quindici anni legale di riferimento;
ha ribadito la debenza Parte_1 degli accessori del compenso professionali in quanto rientranti nel credito ceduto.
L'opposta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata di cauzione stante la mancanza degli elementi giustificativi della stessa Nel merito: rigettare
l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
In subordine: condannare pagina 5 di 11 il sig. al pagamento a favore della convenuta opposta della somma di euro 15.327,95 , ovvero la diversa Parte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia In ogni caso con competenze, spese legali, come per Legge.”.
All'udienza del 13.9.2022, parte opponente ha chiesto di dichiarare inammissibili i documenti avversari identificati dalle lettere da g) a i) in quanto illecitamente acquisiti dalla controparte in violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali nonché dell'obbligo di segreto professionale e di riservatezza da parte dell'avv. Chiara Mazzeo, cedente il credito ex adverso azionato in via monitoria. Parte ingiungente si è opposta, evidenziando che i documenti da f) a i) sono documenti giustificativi del credito che il cedente è obbligato ex art. 1262 c.c. a rilasciare al cessionario del credito.
Tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti anche mediante invio in mediazione demandata, rigettata l'istanza di imposizione di cauzione a carico della società opposta, all'udienza è stato autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 7.7.2023 riservata all'udienza del 4.7.2023, il giudice onorario medio tempore assegnatario di questo procedimento, giusta V.T. prot.
373/2023, dopo aver premesso che “essendo la cessione stata effettuata a titolo gratuito si deve ritenere che l'Avv. Chiara Mazzeo, che non risulta essere stata soddisfatta dalla cessionaria nelle sue ragioni creditorie, debba, come peraltro da lei stessa dichiarato nell'atto di cessione, essere a tutt'oggi ritenuta quale effettiva titolare del credito azionato nei confronti del Sig. e ravvisando, pertanto, “un interesse Pt_1 dell'avv. Mazzeo all'esito della presente controversia (..) per ragioni di opportunità”, ha ritenuto “di doverne ordinare la chiamata in causa nel presente giudizio, onerando la parte più diligente di un tale adempimento, da effettuarsi nel rispetto dei termini di legge”.
A seguito della notificazione dell'atto di chiamata del terzo su ordine del giudice ad opera di parte opponente, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2023 si è costituita in giudizio l'avv. Chiara Mazzeo, richiamate le difese svolte dalla opposta in ordine alla eccepita nullità della cessione del credito, ha rilevato come tale eccezione risultasse in ogni caso superata dalla propria costituzione in giudizio;
ha prodotto la documentazione a sostegno dell'avvenuto conferimento degli incarichi professionali di cui è causa e dello svolgimento delle relative prestazioni professionali;
ha contestato l'assunto di parte opponente per cui la fattura registrata n.4/2019 di euro 500,00 sarebbe stata emessa a saldo della attività di assistenza nel procedimento penale n. 848/2917RGNR, costituendo la stessa piuttosto un acconto sulle competenze maturate per tali prestazioni;
ha contestato l'assunto di parte opponente per cui la fattura n. 15 del 2019 di euro 1000,00 sarebbe riferibile 'alla fase stragiudiziale precedente al presente giudizio”, riportando la stessa come causale “attività di consulenza stragiudiziale” ed essendo intestata non al sig. a allo 'Studio tecnico Dami e Maestripieri”; ha dedotto di aver svolto Pt_1 attività di assistenza stragiudiziale nello scioglimento di comunione consistita nell'invio Pt_1 CP_2
– ad inizio 2012 - di raccomandata alla sig.ra con la quale l'odierno opponente intimava alla CP_2 pagina 6 di 11 moglie legalmente separata il rispetto delle condizioni separative relative alla gestione anche economica del patrimonio immobiliare comune, di aver partecipato ad un primo incontro presso lo studio del legale della sig.ra finalizzato a definire bonariamente le suddette questioni, nell'aver – nell'anno 2019 – CP_2 nuovamente contattato il difensore della predetta per avviare una trattativa finalizzata, stavolta, alla divisione del patrimonio immobiliare comune ai sigg.ri e con particolare riferimento CP_2 Pt_1 all'attività giudiziale resa nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
- Tribunale di Pistoia RG n. 94/2021, ha contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria di CP_2 avvenuto pagamento parziale della somma di euro 1.000,00 di cui all'assegno emesso in favore dell'Avv.
Chiara Mazzeo e prodotto come doc.16, atteso che detto titolo riporta la data del marzo 2020, quando l'attività di assistenza nella procedura divorzile è del gennaio 2021, e che lo stesso fu corrisposto a titolo di acconto per una vicenda estranea al presente giudizio e concernente la pretesa risarcitoria da calunnia avanzata dal sig. ei confronti dei sigg.ri e ha precisato che controparte ha versato Pt_1 CP_4 CP_5 all'avv. Mazzeo solo la somma di 500,00 per la pratica “ e nessun altra somma per le prestazioni CP_3 professionali di cui è causa, evidenziando che ogni diversa somma versata dal sig. da imputarsi ad Pt_1 ulteriori attività/pratiche che la legale ha svolto per conto dell'attore opponente nel corso degli anni;
ha ribadito la debenza degli accessori del compenso professionale maturato in quanto rientranti nel credito ceduto, richiamando sul punto la previsione di cui all'art. 1263 c.c.; infine, ha evidenziato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia ha ritenuto di liquidare alla professionista la minor somma di euro
12.585,25 a fronte dell'importo richiesto di euro 19.896,52 all'esito di una istruttoria sommaria e solo documentale, con la conseguenza che in questa sede avanza domanda in via riconvenzionale per la condanna del sig. l pagamento in proprio favore della differenza dovuta a titolo di onorari per Pt_1
l'attività professionale svolta nel suo interesse, pari a euro 7311,27, oltre agli accessori di legge.
L'avv. Chiara Mazzeo ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
In via di domanda riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento a favore della terza chiamata in Parte_1 causa della somma di euro 7311,27, oltre accessori di legge, a titolo di differenza tra l'importo di cui ha richiesto la tassazione, pari a euro 19.896,52, e quello effettivamente liquidato dall'Ordine di appartenenza, pari a euro 12.585,25. Con vittoria di spese e onorari.”.
All'udienza del 30.1.2024 parte opponente ha contestato quando dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione dell'avv. Mazzeo e, segnatamente, la spettanza dell'ulteriore credito da ella dedotto in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo documenti.
Depositate le note conclusive autorizzate, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è passata in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** pagina 7 di 11 1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità per difetto di forma dell'atto di cessione del credito professionale dedotto in via monitoria, sollevata dall'opponente.
A sostegno di detta eccezione, parte opponente, premesso che detta cessione è intervenuta espressamente pro soluto e a titolo gratuito e che oltretutto la cedente è coniuge di un socio della società cessionaria, assume che tale atto integri una donazione e – in quanto tale - risulta carente dei requisiti di forma necessaria ad substantiam per la sua validità ex art. 782 c.c.
L'eccezione è fondata.
Occorre preliminarmente richiamare i principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la cessione del credito è un negozio a causa variabile (cfr., ex plurimis, Cass. 15955/2005,
17162/2002, 4796/2001), che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica, come per tutti i negozi non formali, il principio della cd. "presunzione della causa", che dunque può anche non essere indicata nello stesso negozio. Il cessionario che agisca nei confronti del debitore è pertanto tenuto a dare solo la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa (ex multis, Cass. 14610/2004 e 4919/1987). D'altro canto, il debitore ceduto - a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (Cass. 13253/2006).
In tal caso, l'accertamento della nullità della cessione ha luogo su domanda del debitore ceduto, che ad esso ha interesse, sicché l'onere della prova dei fatti che giustificano la domanda grava interamente su di lui. (cfr.
Cass. 12322/2007).
Tanto osservato in diritto, si rileva come, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio, sin dalla fase monitoria, il contratto di cessione dei crediti per compensi professionali di cui è causa stipulato in data
18.2.2022 tra la cedente avv. Chiara Mazzeo e la cessionaria società e notificato ex art. 1262 Controparte_1
c.c. al ceduto opponente in data 10.3.2022 (cfr. doc. 2 fasc. monit.).
In tale contratto le parti prevedono espressamente che la cessione avviene pro soluto (“la cedente (..) non risponde della solvenza del debitore” – cfr. art. 3) e a titolo gratuito (cfr. art. 4).
Orbene, occorre a questo punto rammentare che l'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso) non basta invece a individuare i caratteri della donazione, per la cui esistenza sono necessari, oltre l'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obiettivo, dato al depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto la obbligazione. Si può - pagina 8 di 11 quindi - avere un negozio che, benché gratuito, non è manifestazione di liberalità. L'assenza del corrispettivo - che connota di gratuità il negozio - non ne comporta per ciò solo la nullità come dimostra, ad esempio, l'esperienza dei rapporti negoziali tra società collegate (cfr. Cass. 22567/2015).
Nondimeno, questo giudice che nel caso in esame sia stata data la prova, in via presuntiva ex art. 2729 c.c., che il negozio di cessione stipulato in data 10.3.2022 integri contratto di donazione.
Invero sussistono plurimi elementi di fatto, connotati da gravità precisione e concordanza, che consentono di inferire che l'attribuzione a titolo gratuito del credito vantato dall'avv. Mazzeo in favore della cessionaria opposta sia avvenuta per mero spirito di liberalità, e non assolvendo ad altre funzioni.
In tal senso si richiamano, oltre alla espressa previsione che la cessione è intervenuta a titolo gratuito e pro soluto, l'esistenza (pacifica) di un vincolo coniugale tra il socio di maggioranza della società Controparte_1 sig. e l'avv. Chiara Mazzeo, l'assenza (pacifica) di rapporti negoziali tra cedente e CP_6 Pt_2 cessionario e, non ultimo, l'atteggiamento processuale tenuto da questi ultimi nel presente giudizio.
In particolare, sotto quest'ultimo profilo, si rileva come la cessionaria nei propri scritti difensivi si sia limitata a contestare genericamente la qualificazione dell'atto di cessione in termini di contratto di donazione, senza tuttavia affatto chiarire quale fosse la diversa funzione concretamente assolta dal negozio in parola;
quanto alla cedente, si osserva come, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22.12.2023, essa non abbia neppure genericamente contestato siffatta prospettazione avversaria, limitandosi ad affermare che l'eccezione di nullità poteva ritenersi superata dalla propria costituzione in giudizio.
Pertanto, integrando l'atto di cessione del credito una donazione non di modico valore, risultano violate le forme previste dalla legge per la validità del relativo negozio giuridico (pubblicità dell'atto e presenza dei testimoni ex art. 782 c.c.), talché lo stesso deve essere ritenuto nullo per difetto di forma ad substantiam.
Accertata la nullità dell'atto di cessione del credito va allora ritenuta la carenza in capo alla società cessionaria della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto in via monitoria.
La domanda avanzata dalla società opposta è allora da ritenere infondata e, per l'effetto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
La parte opposta è tenuta a restituire all'opponente quanto da quest'ultimo pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari alla somma di euro 16.581,65, oltre interessi legali a decorrere dal 29.3.2022 sino al momento dell'effettiva restituzione.
2. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Chiara Mazzeo nei confronti del sig. con la quale aveva chiesto il pagamento della somma di euro 7.311,27, oltre accessori di Parte_1 legge, “a titolo di differenza tra l'importo di cui ha richiesto la tassazione, pari a euro 19.896,52, e quello effettivamente liquidato dall'Ordine di appartenenza, pari a euro 12.585,25”.
Occorre a tal proposito in primo luogo evidenziare come l'avv. Chiara Mazzeo, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2023, a seguito della chiamata in causa disposta pagina 9 di 11 dal giudice medio tempore assegnatario del procedimento ai sensi dell'art. 107 c.p.c., dopo aver concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto emesso in favore della cessionaria, non abbia inteso formulare, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dell'atto di cessione del credito sollevata dalla opponente, domanda di pagamento in suo favore del compenso professionale maturato per le prestazioni effettuate nei confronti del sig. in Parte_1 misura corrispondente all'importo tassato dall'Ordine degli Avvocati di Pistoia o in quella maggiore asseritamente dovutale, limitandosi piuttosto ad avanzare domanda riconvenzionale di pagamento per il solo importo differenziale.
Ciò precisato, si osserva come la terza chiamata avv. Chiara Mazzeo nelle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate depositate in data 20.1.2025 e poi in data 25.7.2025, richiamate all'udienza odierna, non abbia più riproposto la domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta e, all'udienza, ha espressamente dichiarato di rinunciarvi.
Ne consegue che alcuna statuizione deve essere pronunciata in merito a tale domanda.
3. La fondatezza dell'opposizione proposta esclude che nella fattispecie siano ravvisabili i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte opponente.
4. Va ora esaminata la richiesta di cancellazione dell'epiteto “patetico” rivoltole dal difensore di parte opponente in sede di note conclusive, avanzata dalla parte terza chiamata all'udienza odierna.
Si osserva che l'art. 89 co. 2 c.p.c. attribuisce al giudice un concreto potere di controllo, avuto riguardo alla eventuale cancellazione di espressioni sconvenienti, facoltà allo stesso spettante ed esercitabile di ufficio nello svolgimento delle funzioni di verifica dell'osservanza dei precetti dettati dagli artt. 88 ed 89, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 6121/1994 e Cass. 9040/1994).
In applicazione delle richiamate disposizioni, pertanto, ritiene questo Giudice di dover ordinare la cancellazione, dalla pagina 11 delle note conclusive di parte opponente del 23.7.2025, della espressione
“patetico” con riferimento alle deduzioni svolte dall'avv. Mazzeo nei di lei scritti difensivi, in quanto oggettivamente sconveniente.
5. Le spese di lite, quanto al rapporto processuale intercorso tra parte opponente e parte opposta, seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta. Si giustifica l'applicazione di compensi inferiori ai medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, stante la non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla presente decisione e la modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Quanto al rapporto processuale intercorso tra parte opponente e parte terza chiamata, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenuto conto che quest'ultima è stata chiamata in giudizio su ordine del giudice e considerato la rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte terza chiamata nei confronti della opposta,
3. ordina la cancellazione, dalla pagina 11 delle note conclusive di parte opponente del 23.7.2025, della espressione “patetico”,
4. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali che liquida in euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
5. compensa le spese di lite liquidate relativamente al rapporto processuale intercorso tra parte opponente e terza chiamata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 maggio 2025
Il giudice
Emanuele Venzo
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