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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3274/2024, promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con l'avv.
[...] P.IVA_1
RO D'AV
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
ha chiesto la condanna Parte_1
di al pagamento della somma di € 15.112,00, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione monetaria, deducendo di agire in via di surroga ex art. 1916 c.c. per il rimborso di tutte le somme erogate per l'indennizzo dell'evento occorso al sig. Parte_2
In sintesi, parte attrice ha allegato:
che in data 26/2/2014 il predetto agente di Polizia Locale Parte_2
presso il Comune di Cividate al Piano, mentre prestava la propria attività lavorativa presso gli uffici comunali, veniva violentemente aggredito e percosso dal convenuto, suo collega di lavoro;
che, in relazione ai fatti anzidetti, con sentenza n. 70/2020 del Tribunale di
Bergamo il convenuto veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
582, commi 1 e 2, 583 e 368 c.p., avvinti dal vincolo della continuazione, e veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita;
che la predetta sentenza, impugnata dal convenuto, veniva confermata nei successivi gradi di giudizio;
che l' ha riconosciuto sussistenti negli eventi descritti tutti i presupposti Pt_1
per il riconoscimento di un regolare infortunio avvenuto in occasione di lavoro, ex D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000;
che l' ha conseguentemente erogato a favore dell'infortunato le Pt_1
prestazioni previdenziali di legge, per un ammontare complessivo di €
15.122,00 (pari a € 6.137,31 per indennizzo del periodo di inabilità temporanea, oltre a € 7.519,77 per indennizzo del danno biologico, oltre a spese per certificazioni e visite mediche e interessi);
pagina 2 di 8 di avere inutilmente inviato regolari diffide al convenuto (v. docc. 15 e 16 att.), il quale neppure ha aderito all'invito alla negoziazione assistita (v. doc. 17 att.).
Il convenuto è rimasto contumace.
In seguito alla riassegnazione del presente fascicolo alla scrivente, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11/9/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 16/10/2025.
* * *
1. La domanda attorea risulta fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova, in via preliminare, compendiare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo all'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. esperita dall'assicuratore sociale.
Come noto, il primo comma della richiamata disposizione codicistica prevede che
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Tale facoltà è prevista anche a favore degli assicuratori sociali, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi l'applicabilità delle norme in materia di assicurazione (e, dunque, gli artt. dal 1882 al 1932 c.c.).
Sicché, con l'esercizio del diritto di surrogazione, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'assicurato nei confronti del responsabile civile e, per l'effetto, il danneggiato perde conseguentemente la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento concernente i danni già indennizzati.
pagina 3 di 8 In altri termini, con l'azione di surrogazione l'assicuratore sociale acquista, pertanto, a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiante nei confronti del responsabile civile: tale sostituzione di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato si determina ope legis (v. Cass. S.U. n. 12566/2018), in modo che il subingresso è condizionato “al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile” (v. Cass. S.U. n. 12565/2018).
L'istituto in esame risponde a una triplice ratio, ossia (i) impedire l'indebita locupletazione della vittima, (ii) salvaguardare la stabilità finanziaria dell'assicuratore sociale grazie al recupero delle somme erogate in presenza di un fatto illecito e (iii) evitare un alleggerimento della posizione debitoria dell'autore del comportamento illecito.
La surrogazione sopra descritta è soggetta a un duplice limite, vale a dire che l'assicuratore non può pretendere dal terzo responsabile né più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, né un danno maggiore di quello effettivamente causato alla vittima, secondo le regole del diritto civile (v. Cass. n. 10374/2021; v. anche Cass. n. 9002/2022: “Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro”).
3. Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Circa la responsabilità del convenuto, parte attrice ha provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 70/2020 del Tribunale di Bergamo, indicata in premessa, con la quale il convenuto è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni pagina 4 di 8 personali perpetrato ai danni dell'assicurato indennizzato avendolo Parte_2
colpito con calci e pugni, oltre che di simulazione di reato e calunnia per avere falsamente incolpato dell'aggressione un soggetto ignoto (v. doc. 9 att.), e ciò per effetto della conferma – per la parte qui d'interesse – della predetta sentenza fatta oggetto di gravame dal convenuto avanti alla Corte di Appello di Brescia (v. doc.
10 att.) e della declaratoria di inammissibilità del ricorso della Corte di Cassazione
(v. doc. 11 att.), come confermato dall'attestazione di irrevocabilità in data
1/6/2023 di cui a pag. 44 del doc. 10 (conformemente a quanto disposto da
Cass. n. 26852/2017).
A mente dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso – per quel che qui rileva – nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, come appunto avvenuto nel caso in esame.
4. Ciò posto in ordine all'an debeatur, in merito al quantum richiesto giova evidenziare che parte attrice ha versato in atti l'attestazione dell'importo erogato sottoscritta dal dirigente della sede dell' di Bergamo (v. doc. 7 att.). Pt_1
Ebbene, sempre come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore (…), poiché Pt_1
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti Pt_1
amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel
pagina 5 di 8 rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”
(v., ex plurimis, Cass. n. 11617/2010): il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha financo puntualizzato che la presenza di contestazioni generiche in ordine al quantum chiesto a titolo di rimborso impone l'accoglimento integrale della domanda dell' fondata sull'attestazione del Pt_1
direttore di sede (v. Cass. n. 23474/2018).
Nel caso di specie, sebbene non si possa far discendere dalla contumacia il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., è qui il caso di rilevare che il convenuto dal canto suo, rimanendo contumace, non ha offerto elementi atti a provare il fatto impeditivo (per superamento del limite del danno civilistico).
Inoltre, parte attrice ha specificato (v. pag. 3 atto di citazione) di avere provveduto a indennizzare i postumi permanenti derivanti dall'infortunio de quo in quanto il grado di menomazione accertato, pari al 5%, è andato a sommarsi – ex art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 38/2000 – a un'inabilità derivante da un pregresso infortunio lavorativo, dando luogo a una valutazione complessiva del
13%, ma che l'importo richiesto nel presente giudizio a titolo di danno biologico
è comunque relativo solo alla liquidazione degli esiti permanenti derivanti dall'evento per cui è causa (v. docc. 4, 5 e 6 att.), documentando i propri assunti circa l'accertamento compiuto in ordine alla sussistenza di un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di 99 giorni dell'infortunato, oltre che di una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, consistente in un “politrauma cranio-facciale con frattura ossa nasale con relativi esiti”, pari al 5% come anzidetto (v. anche, sub docc. 1, 2 e 3 att., documentazione medica atta a suffragare la durata della malattia).
Ancora, quanto alle somme erogate per indennità temporanea e ulteriori spese per certificazioni e visite mediche, si osserva che il consolidato orientamento pagina 6 di 8 della giurisprudenza di legittimità ha parimenti indicato che “l' ha sempre diritto Pt_1
di surrogarsi (…) per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R.
30.6.1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss.
d.P.R. cit.” (v. Cass. n. 14982/2022).
5. Come anzidetto, dunque, l' attore ha diritto a recuperare tutti gli Pt_1
importi riconosciuti all'infortunato, “stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali” (v. Cass. n. 604/2003).
Di talché, alla luce di quanto sopra, la domanda di parte attrice risulta fondata e il convenuto deve essere condannato al pagamento a favore della stessa della somma di € 15.112,00.
Parte attrice ha diritto anche alla richiesta rivalutazione monetaria: invero, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza” (v. Cass. n. 1336/2009): pertanto, l'importo anzidetto dovrà essere rivalutato secondo l'indice ISTAT-
FOI.
Sulla somma così rivalutata spettano altresì all'attrice gli interessi (richiesti) c.d. compensati (v. Cass. n. 23474/2018 cit.) successivi alla data dell'attestazione prodotta (v. doc. 7 att.), in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), detti interessi si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata: così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione pagina 7 di 8 della somma richiesta da parte attrice alla data del 10/5/2024 – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) fino alla data odierna. Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata che risulta conforme ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dunque congrua all'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice della somma di €
15.112,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.397,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3274/2024, promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con l'avv.
[...] P.IVA_1
RO D'AV
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 22/5/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
ha chiesto la condanna Parte_1
di al pagamento della somma di € 15.112,00, oltre interessi Controparte_1
e rivalutazione monetaria, deducendo di agire in via di surroga ex art. 1916 c.c. per il rimborso di tutte le somme erogate per l'indennizzo dell'evento occorso al sig. Parte_2
In sintesi, parte attrice ha allegato:
che in data 26/2/2014 il predetto agente di Polizia Locale Parte_2
presso il Comune di Cividate al Piano, mentre prestava la propria attività lavorativa presso gli uffici comunali, veniva violentemente aggredito e percosso dal convenuto, suo collega di lavoro;
che, in relazione ai fatti anzidetti, con sentenza n. 70/2020 del Tribunale di
Bergamo il convenuto veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
582, commi 1 e 2, 583 e 368 c.p., avvinti dal vincolo della continuazione, e veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita;
che la predetta sentenza, impugnata dal convenuto, veniva confermata nei successivi gradi di giudizio;
che l' ha riconosciuto sussistenti negli eventi descritti tutti i presupposti Pt_1
per il riconoscimento di un regolare infortunio avvenuto in occasione di lavoro, ex D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000;
che l' ha conseguentemente erogato a favore dell'infortunato le Pt_1
prestazioni previdenziali di legge, per un ammontare complessivo di €
15.122,00 (pari a € 6.137,31 per indennizzo del periodo di inabilità temporanea, oltre a € 7.519,77 per indennizzo del danno biologico, oltre a spese per certificazioni e visite mediche e interessi);
pagina 2 di 8 di avere inutilmente inviato regolari diffide al convenuto (v. docc. 15 e 16 att.), il quale neppure ha aderito all'invito alla negoziazione assistita (v. doc. 17 att.).
Il convenuto è rimasto contumace.
In seguito alla riassegnazione del presente fascicolo alla scrivente, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11/9/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 16/10/2025.
* * *
1. La domanda attorea risulta fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova, in via preliminare, compendiare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento relativo all'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. esperita dall'assicuratore sociale.
Come noto, il primo comma della richiamata disposizione codicistica prevede che
“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Tale facoltà è prevista anche a favore degli assicuratori sociali, come si ricava dalla lettura dell'art. 1886 c.c., che estende ai medesimi l'applicabilità delle norme in materia di assicurazione (e, dunque, gli artt. dal 1882 al 1932 c.c.).
Sicché, con l'esercizio del diritto di surrogazione, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dall'assicurato nei confronti del responsabile civile e, per l'effetto, il danneggiato perde conseguentemente la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento concernente i danni già indennizzati.
pagina 3 di 8 In altri termini, con l'azione di surrogazione l'assicuratore sociale acquista, pertanto, a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiante nei confronti del responsabile civile: tale sostituzione di detto assicuratore all'assicurato-danneggiato si determina ope legis (v. Cass. S.U. n. 12566/2018), in modo che il subingresso è condizionato “al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile” (v. Cass. S.U. n. 12565/2018).
L'istituto in esame risponde a una triplice ratio, ossia (i) impedire l'indebita locupletazione della vittima, (ii) salvaguardare la stabilità finanziaria dell'assicuratore sociale grazie al recupero delle somme erogate in presenza di un fatto illecito e (iii) evitare un alleggerimento della posizione debitoria dell'autore del comportamento illecito.
La surrogazione sopra descritta è soggetta a un duplice limite, vale a dire che l'assicuratore non può pretendere dal terzo responsabile né più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, né un danno maggiore di quello effettivamente causato alla vittima, secondo le regole del diritto civile (v. Cass. n. 10374/2021; v. anche Cass. n. 9002/2022: “Il diritto dell'ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest'ultimo, da un lato, e dell'ammontare dell'indennità erogata dal primo, dall'altro”).
3. Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Circa la responsabilità del convenuto, parte attrice ha provato il passaggio in giudicato della sentenza n. 70/2020 del Tribunale di Bergamo, indicata in premessa, con la quale il convenuto è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni pagina 4 di 8 personali perpetrato ai danni dell'assicurato indennizzato avendolo Parte_2
colpito con calci e pugni, oltre che di simulazione di reato e calunnia per avere falsamente incolpato dell'aggressione un soggetto ignoto (v. doc. 9 att.), e ciò per effetto della conferma – per la parte qui d'interesse – della predetta sentenza fatta oggetto di gravame dal convenuto avanti alla Corte di Appello di Brescia (v. doc.
10 att.) e della declaratoria di inammissibilità del ricorso della Corte di Cassazione
(v. doc. 11 att.), come confermato dall'attestazione di irrevocabilità in data
1/6/2023 di cui a pag. 44 del doc. 10 (conformemente a quanto disposto da
Cass. n. 26852/2017).
A mente dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso – per quel che qui rileva – nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, come appunto avvenuto nel caso in esame.
4. Ciò posto in ordine all'an debeatur, in merito al quantum richiesto giova evidenziare che parte attrice ha versato in atti l'attestazione dell'importo erogato sottoscritta dal dirigente della sede dell' di Bergamo (v. doc. 7 att.). Pt_1
Ebbene, sempre come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore (…), poiché Pt_1
l' svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti Pt_1
amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel
pagina 5 di 8 rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede”
(v., ex plurimis, Cass. n. 11617/2010): il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha financo puntualizzato che la presenza di contestazioni generiche in ordine al quantum chiesto a titolo di rimborso impone l'accoglimento integrale della domanda dell' fondata sull'attestazione del Pt_1
direttore di sede (v. Cass. n. 23474/2018).
Nel caso di specie, sebbene non si possa far discendere dalla contumacia il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., è qui il caso di rilevare che il convenuto dal canto suo, rimanendo contumace, non ha offerto elementi atti a provare il fatto impeditivo (per superamento del limite del danno civilistico).
Inoltre, parte attrice ha specificato (v. pag. 3 atto di citazione) di avere provveduto a indennizzare i postumi permanenti derivanti dall'infortunio de quo in quanto il grado di menomazione accertato, pari al 5%, è andato a sommarsi – ex art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 38/2000 – a un'inabilità derivante da un pregresso infortunio lavorativo, dando luogo a una valutazione complessiva del
13%, ma che l'importo richiesto nel presente giudizio a titolo di danno biologico
è comunque relativo solo alla liquidazione degli esiti permanenti derivanti dall'evento per cui è causa (v. docc. 4, 5 e 6 att.), documentando i propri assunti circa l'accertamento compiuto in ordine alla sussistenza di un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di 99 giorni dell'infortunato, oltre che di una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, consistente in un “politrauma cranio-facciale con frattura ossa nasale con relativi esiti”, pari al 5% come anzidetto (v. anche, sub docc. 1, 2 e 3 att., documentazione medica atta a suffragare la durata della malattia).
Ancora, quanto alle somme erogate per indennità temporanea e ulteriori spese per certificazioni e visite mediche, si osserva che il consolidato orientamento pagina 6 di 8 della giurisprudenza di legittimità ha parimenti indicato che “l' ha sempre diritto Pt_1
di surrogarsi (…) per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R.
30.6.1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss.
d.P.R. cit.” (v. Cass. n. 14982/2022).
5. Come anzidetto, dunque, l' attore ha diritto a recuperare tutti gli Pt_1
importi riconosciuti all'infortunato, “stante la certezza e l'automatismo delle prestazioni previdenziali” (v. Cass. n. 604/2003).
Di talché, alla luce di quanto sopra, la domanda di parte attrice risulta fondata e il convenuto deve essere condannato al pagamento a favore della stessa della somma di € 15.112,00.
Parte attrice ha diritto anche alla richiesta rivalutazione monetaria: invero, come puntualizzato dalla Suprema Corte, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza” (v. Cass. n. 1336/2009): pertanto, l'importo anzidetto dovrà essere rivalutato secondo l'indice ISTAT-
FOI.
Sulla somma così rivalutata spettano altresì all'attrice gli interessi (richiesti) c.d. compensati (v. Cass. n. 23474/2018 cit.) successivi alla data dell'attestazione prodotta (v. doc. 7 att.), in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. Seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), detti interessi si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata: così, tenuto conto di questo criterio, – previa devalutazione pagina 7 di 8 della somma richiesta da parte attrice alla data del 10/5/2024 – vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale (da intendersi al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. fino alla data di notifica dell'atto di citazione e successivamente al tasso di cui all'art. 1284, IV comma c.c.) fino alla data odierna. Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma così liquidata complessivamente.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata che risulta conforme ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dunque congrua all'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore di parte attrice della somma di €
15.112,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.397,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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