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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 2937/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Lattarulo come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO
n persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Antonio Miro come da mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Miccolis e Controparte_2 dall'Avv. Gianfranco Iacobino come da mandato in atti
CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Taranto la e , per ivi sentir Controparte_1 Controparte_2 dichiarare la esclusiva responsabilità di quest'ultimo e sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da esso patiti nel sinistro stradale verificatosi in Palagiano (TA) in data
13.01.2022, alle ore 23.15 circa. Deduceva l'attore che, nell'occasione, egli percorreva la Via
Bachelet alla guida della sua autovettura Mercedes GLE, Tg. GE936MV allorquando, dopo aver azionato gli indicatori di direzione, nello svoltare a destra, per immettersi nella strada che
1 conduceva alla Piazza Aldo Moro, veniva attinto dal motoveicolo YAMAHA, Tg. EG92924, di proprietà e condotto da , che tentava di sorpassarlo dalla destra. Controparte_2
Chiedeva, quindi, il ristoro dei danni subiti dalla sua autovettura, che quantificava in complessivi € € 8.384,44 (con IVA) oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione, ii tutto decurtato della somma di € 2.400,00 già corrisposta dalla Compagnia, oltre spese della fase di negoziazione e di lite.
Si costituiva la che contestava la avversa pretesa, ritenendo la Controparte_1 concorsuale responsabilità dei due conducenti nel sinistro ed affermando di aver già corrisposto a ciascuno di essi quanto dovuto secondo rispettiva percentuale di colpa, concludendo per il rigetto della attorea domanda, con rifusione delle spese di lite
Si costituiva il quale spiegava domanda riconvenzionale, Controparte_3 ritenendo a sua volta la responsabilità del sinistro a carico del chiedendone la Parte_1 condanna in solido con la detta Compagnia al risarcimento del danno per le lesioni fisiche subite nel sinistro, come accertate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellaneta, ove era stato trasportato con ambulanza del “118”, e da successiva documentazione medica, quantificato in € 31.540,64, pari al 75% della valutazione complessiva di € 42.054,19, con detrazione della somma di € 9.700,00 già percepita dalla Compagnia e trattenuta a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, e quindi complessivi € 21.840,64 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. Precisava infatti di essere stato risarcito dalla per il CP_4 danno al motoveicolo accettando la definizione concorsuale del 25% a suo carico.
Il Giudice di Pace di Taranto, dichiarava quindi la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Taranto.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Controparte_2 provvedeva ad introdurre il presente giudizio, nel quale le parti reiteravano le rispettive posizioni processuali.
Per tutti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., espletati gli interrogatori formali dei due conducenti, parti prova testimoniale ed acquisiti i file video ritraenti il sinistro, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
Per la ricostruzione della dinamica del sinistro, nel caso di specie, in disparte le dichiarazioni testimoniali (peraltro in parte contraddittorie), appare chiarissima, eloquente e dirimente la
2 visione del video prodotto, ritraente il momento del sinistro. Da esso appare evidente che la
Mercedes condotta dal dopo aver verosimilmente sorpassato la moto (come può Parte_1 evincersi dal fatto che non viaggiava sul margine destro, ma le ruote del lato sinistro erano oltre la linea di mezzeria e che si approssimava alla intersezione a velocità evidentemente non moderata ed adeguata, tanto che sobbalzava vistosamente nel superare l'area sopraelevata con le strisce pedonali) senza aver preventivamente e per tempo azionato gli indicatori di direzione, frenava (si vedono chiaramente accendersi le luci di stop) e bruscamente ed improvvisamente svoltava a destra per immettersi nella via ivi presente, così tagliando la strada percorsa dalla moto condotta dall , che non era affiancata alla auto né intendeva CP_2 superarla, ma percorreva la sua corsia più adiacente al lato destro per andare diritto. Questi, tuttavia, come si vede dal filmato, sopraggiungeva ad una velocità anch'esso certamente non moderata e, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi (considerata anche la presenza della intersezione), tanto che non riusciva a frenare ed arrestare il suo mezzo, andando conseguentemente a collidere violentemente contro la fiancata destra della Mercedes. E' evidente e notorio, infatti, secondo nozioni di comune esperienza, che se avesse viaggiato ad una velocità più moderata (come invece sostiene), sarebbe riuscito a frenare e, quantomeno, a rallentare ulteriormente ed attenuare di molto l'urto ed i danni verificatisi.
Quanto alle prove testimoniali, appare attendibile e conforme alle immagini video quella di
. Risulta invece chiaramente inattendibile la deposizione del teste Testimone_1 Tes_2
avendo questi affermato inveritieramente che il avrebbe “messo la
[...] Parte_1 freccia” ed iniziato la svolta a destra, contraddetto invece palesemente dal filmato, da cui si evince che l'indicazione di direzione non è stato per niente azionato. Nulla invece dice il teste
, limitatosi solo a confermare le circostanze lettegli, ma senza chiarire e Testimone_3 specificare cosa effettivamente lui avesse personalmente visto, sicchè la sua deposizione e del tutto irrilevante.
In sostanza: il deve ritenersi responsabile per aver improvvisamente svoltato a Parte_1 destra senza tenersi preventivamente sul margine destro, senza azionare l'indicatore di direzione per segnalare la manovra di svolta e senza avvedersi di chi proveniva da tergo (in violazione degli artt. 141 e 154 Cod. Str.), così tagliando la strada al motociclo, che sopraggiungeva percorrendo la sua corsia sul margine destro e che così gli finiva addosso: se non avesse tagliato ed intersecato improvvisamente e con tali modalità la traiettoria della moto che andava diritto la collisione non si sarebbe verificata. L' è invece tuttavia CP_2 responsabile per essere sopraggiunto all'incrocio a velocità elevata, non adeguata allo stato dei
3 luoghi ed idonea a consentirgli di mantenere il controllo della moto, tanto da non essere riuscito a rallentare e fermarsi ed essere andato a collidere contro la autovettura (in violazione dell'art. 154 Cod. Str.), causando e subendo conseguentemente maggiori danni.
Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, valutata e comparata la condotta dei due conducenti, appare corretto ed equo attribuire al (che ha certamente tagliato la strada e Parte_1 causato la collisione) una responsabilità maggioritaria del 75% ed all' (per la velocità CP_2 non adeguata) una minoritaria responsabilità del 25%.
Sulla base di tale determinazione di responsabilità, quindi, i danni risarcibili possono così quantificarsi sulla base delle valutazioni operate dai fiduciari della Compagnia convenuta ed accettate dai danneggiati.
Così, risulta essere già stato integralmente e congruamente risarcito con Parte_1 la somma percepita ante causam di € 2.400,00 (persino superiore ad € 2.096,11 pari al 25% di €
8.384,44), oltre ad € 500,00 per compensi legali.
Ad , può invece riconoscersi un danno da quantificarsi secondo di Controparte_2
Milano 2021 (anni 24) così come segue: Danno Biologico per I.P. del 10% € 19.892,00;
Incremento per Sofferenza soggettiva – morale (+ 26%) € 5.142,72; Invalidità Temporanea
Assoluta 35 gg. € 3.465,00; Invalidità Temporanea Parziale al 75% gg. 15 € 1.113,75; Invalidità
Temporanea Parziale al 50% gg. 15 € 742,50; Invalidità Temporanea Parziale al 25% gg. 25 €
618,75; Spese mediche € 1.463,19. Per un totale di € 32.167,29 x 75% = 24.125,47 – 9.700,00 già percepiti ante causam = 14.425,47 oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo come per legge (debito di valore). Con la precisazione che il danno morale è ricompreso nell'incremento per sofferenza computato in aggiunta al danno biologico (di fatto corrispondente quello qui indicato con quello riconosciuto dal medico fiduciario della
Compagnia), non potendo costituire e riconoscersi come un ulteriore incremento (cfr. anche
Cass. n. 25164/2020).
Quanto alle spese di lite, appare equo compensarle quanto al (unica di fatto Parte_1
l'istruttoria) e liquidarle in ragione della soccombenza nei confronti dell , effettiva CP_2 parte vincitrice, in ragione della esigua attività concretamente profusa e dell'importo riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e e della domanda riconvenzionale di questo, ogni diversa Controparte_2
4 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la concorrente responsabilità dei due conducenti nella verificazione del sinistro de quo, ripartendola nella misura del 75% a carico del e del 25% Parte_1
a carico dell . CP_2
2) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da in quanto già risarcito Parte_1 ante causam, per quanto precisato in motivazione, con compensazione delle spese.
3) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_2 condanna e la in solido tra loro, al pagamento e Parte_1 Controparte_1 risarcimento in favore di esso della complessiva somma di 14.425,47, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
4) Condanna i medesimi soccombenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell , che liquida nella misura di € 4.764,00 – di cui € 264,00 per esborsi ed € CP_2
4.500,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 31.01.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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