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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione sulla causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BORELLI Parte_1 P.IVA_1
GIORGIO, elettivamente domiciliato in C.SO CANALGRANDE 16, MODENA presso il difensore APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CAMMARERI VITO DANIELE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE 2/B, MILANO presso il difensore APPELLATA
Avverso la sentenza n. 669 del 2023 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 669/2023, pubblicata in data 20/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Dott.ssa Evelina Ticchi nei procedimenti riuniti ed originariamente iscritti rispettivamente ai NN. 3705/2020 e 5361/2020 R.G. pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20 aprile 2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nei giudizi riuniti di primo grado che qui si riportano: Giudizio n. 3705/2020: Nel merito Respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo. Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannarsi al pagamento dell'importo indicato Controparte_1 nel ricordato decreto ingiuntivo oltre interessi commerciali di mora e rivalutazione. In via subordinata Accertare e dichiarare che il debito di ammonta al minor importo che verrà determinato, per effetto della compensazione operata, Controparte_1 oltre interessi, accessori e spese di lite respingendo la promossa opposizione in quanto generica, infondata, pretestuosa, indimostrata ed in considerazione della valenza confessoria della documentazione probatoria allegata al ricorso e a quella ulteriore prodotta nel giudizio a cognizione piena, con applicazione degli interessi commerciali di mora e rivalutazione. In subordine Nella denegata ipotesi dell'accoglimento parziale e/o totale dell'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, condannarsi per le ragioni di cui in narrativa del presente atto e del decreto ingiuntivo, al pagamento di Controparte_1
pagina 1 di 12 quella somma nella diversa misura – minore e/o maggiore – che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta all'Ecc.mo giudicante. Oltre interessi e rivalutazione nella misura ut supra richiesta. In ogni caso Condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il prezzo dei simulatori venduti ad trova origine negli accordi presi in seno al c.d.a. del 11/09/2019 come da documento che si Controparte_1 rammostra – cfr. doc. n. 3) alla presenza della Signora 2) Vero che in sede di C.d.A. del 11.9.2019 fu la sig.ra Per_1
legale rappresentante di , a proporre il prezzo di vendita dei simulatori in questione fra le due società (UM Per_1 CP_1 S.p.A. ed di cui la prima è partecipata dalla seconda); 3) Vero che ancora prima del conferimento, tutto il Controparte_1 materiale in giacenza presso e destinato alla produzione di simulatori era stato inventariato, stimato ed Controparte_1 identificato per l'imminente trasferimento alla neocostituita società, come risulta dalla perizia prodotta per il conferimento in natura che si rammostra (doc. 7); 4) Vero che dalla data del conferimento (30/07/2019) in avanti non Controparte_1 aveva la possibilità di utilizzare alcun materiale per la produzione di simulatori;
5) Vero che il materiale periziato in vista della cessione, valorizzato come corrispettivo della operazione di cessione del ramo di azienda e determinazione della quota di partecipazione societaria di in UM S.p.A. (in allora Formula V S.p.A.), non era più nella disponibilità di CP_1 dal 30/07/2019; 6) Vero che, in forza dei patti parasociali che si rammostrano (cfr. doc. 6) , a far Controparte_1 CP_1 data dal 30/07/2019, perdeva la possibilità di continuare a produrre e vendere i noti simulatori di guida sportiva e perdeva anche il personale addetto alla realizzazione dei simulatori;
7) Vero che in data 5 settembre 2019 la signora ha Per_1 ordinato i simulatori per cui è causa a UM S.p.A. come da doc. che si rammostra (cfr. doc. n. 2) 8) vero che il direttore di produzione presso UM S.p.a., con mail del 06/09/2019 che si rammostra (cfr. all. 9 controparte) ha confermato l'uscita dei simulatori da UM S.p.A. nell'ottobre del 2019; 9) Vero che, come si evince dal verbale del c.d.a. del 14/01/2020 che si rammostra (all. 7 controparte), ad era stato concesso un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni sul CP_1 debito derivante dalla vendita dei simulatori per cui è causa;
10) Dica il teste se abbia fatto pervenire a RU CP_1 osservazioni, nel termine di 15 giorni dal C.d.A. del 14.1.2020, sul debito derivante dalla vendita dei simulatori per cui è causa;
11) Vero che i due simulatori di guida sportiva per cui è causa vennero consegnati nell'ottobre 2019 da RU ad la quale li consegnò al proprio cliente finale di Roma;
12) Vero che i simulatori per cui è causa sono stati Controparte_1 dotati, su richiesta di , di componentistica aggiuntiva per € 6.896,00; 13) Vero che dopo il conferimento del ramo di CP_1 azienda in R.U.M. S.p.A., ordinava a quest'ultima n. 3 ulteriori simulatori che poi avrebbero dovuto Controparte_1 essere consegnati da al Ferrari Store di Milano come da doc. che si rammostra (cfr. doc. 8); 14) Vero che a Controparte_1 fronte della esposizione per il mancato pagamento della fattura di cui al ricorso per cui è causa UM S.p.A. fu costretta ad annullare l'ordine e ciò faceva con comunicazione del 16/03/2020 che si rammostra (doc. 9); 15) Vero che questa fornitura dei tre simulatori per il Ferrari Store di Milano è stata pagata solo parzialmente per l'importo dell'acconto pari al 20% del prezzo totale di € 73.200,00; 16) Vero che RU, volendo ridurre la esposizione maturata, comunicava a Controparte_1 che si sarebbe avvalsa della compensazione ed avrebbe trattenuto l'importo a deconto delle fatture scadute ed impagate come da doc. che si rammostra (cfr. doc. 9); 17) Vero che la somma, pari ad € 73.200,00, relativa all'acconto (per la fornitura dei tre simulatori per il Ferrari Store di Milano, fornitura, poi, annullata) oggetto di compensazione, comunicata in data 16.3.2020, è stata richiesta in pagamento da Evotech a RU con decreto ingiuntivo n. 1817/2020 emesso il 24/06/2020 opposto avanti al Tribunale di Modena da RU (causa n. 5361/2020 RG). Si indicano quali testi, anche a controprova sui capitoli avversari che dovessero esser ammessi, su tutti i capitoli: il sig. presso RU, Testimone_1 Testimone_2 presso RU, presso RU, Dott.ssa di Modena, Dott.ssa di Castelnuovo Controparte_2 Testimone_3 Testimone_4 Rangone;
dott. di Modena. Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione dell'originale del documento ex Testimone_5 adverso prodotto in copia (sub. doc. n. 16), che, prima facie, appare falso: - è incongruente l'indicazione della causale del trasporto – Allestimento Museo Ferrari di – con la teorica destinazione, ossia il Ferrari Sore di Roma;
- è altresì Parte_1 incongruente il peso complessivo indicato (250 Kg) con riferimento al peso di due simulatori (700 Kg). - Sono illeggibili le firme di conducente e destinatario. Giudizio n. 5361/2020: in via principale, pregiudiziale dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto opposto RG 3205/2020 notificato via pec in data 25.06.2020 con ogni consequenziale pronuncia di perenzione ex art. 644 cpc in via pregiudiziale principale di merito Accertata e dichiarata l'assenza in radice dei presupposti di legge per la concedibilità, ex art. 633 co. 2 c.p.c. del decreto ingiuntivo RG 3205/2020 dichiararlo nullo e, conseguentemente revocarlo con ogni consequenziale effetto. Dichiararsi inoltre che RU S.p.A. nulla deve a CP_1 e conseguentemente condannare la stessa al pagamento, a titolo di restituzione o di reintegrazione, di quanto dalla
[...] stessa ricevuto a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (pagamento avvenuto per compensazione con un proprio credito). in gradato subordine ed in via di eccezione riconvenzionale Operate le compensazioni del caso tra le partite dare avere tra e UM PA nonché accertato l'inadempimento CP_1 contrattuale connesso al mancato pagamento di forniture regolarmente eseguite a favore di condannare la CP_1 medesima a pagare RU PA gli importi dovuti e determinati nella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria. in via ulteriormente subordinata Previo accertamento che il credito (asseritamente) vantato da è inferiore a quello monitoriamente azionato, condannare a pagare a RU quanto dalla CP_1 CP_1 stessa ricevuto in eccesso rispetto al suo accertato credito. Senza inversione dell'onere della prova, che incombe su controparte, la quale dovrà provare, rigorosamente, il proprio assunto, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio pagina 2 di 12 formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Dica il teste se, ancora prima del conferimento, perfezionatosi in data 30.07.2019, tutto il materiale in giacenza presso e destinato alla produzione di simulatori era stato Controparte_1 inventariato, stimato ed identificato per l'imminente trasferimento alla neocostituita società, come risulta dalla perizia prodotta per il conferimento in natura che si rammostra (doc. 12); 2) Dica il teste se dalla data del conferimento (30/07/2019) in avanti avesse la possibilità di utilizzare materiale per la produzione di simulatori;
3) Dica Controparte_1 il teste se, in forza dei patti parasociali che si rammostrano (cfr. doc. 13) , a far data dal 30/07/2019, avesse perso la CP_1 possibilità di continuare a produrre e vendere i noti simulatori di guida sportiva ed avesse altresì perso il personale addetto alla realizzazione dei simulatori;
4) Dica il teste se il contratto di vendita in forza del quale RU vendeva ad i CP_1 simulatori oggetto della presente causa sia stato risolto;
5) Dica il teste se la maggiorazione esposta quale causale nella fattura n. 45 del 12.11.2019 di € 44.000,00 sia stata concordata tra le parti;
6) Dica il teste se dopo il conferimento del ramo di azienda in R.U.M. S.p.A., abbia ordinato a RU n. 3 ulteriori simulatori che poi avrebbero dovuto Controparte_1 essere consegnati da al Ferrari Store di Milano;
7) Dica il teste se, a fronte della esposizione per il Controparte_1 mancato pagamento della fattura n. 10/2019 di € 170.800,00 di cui al decreto ingiuntivo n. RG 1955/2020 n. 910/2020 opposto avanti all'Intestato Tribunale (procedimento rubricato al n. 3705/2020 R.G.) e delle altre fatture impagate (n. 5 del 13/02/2020, n. 6 del 13/02/2020, n. 11 del 14/02/2020 e nota di debito n. 5 del 03/03/2020), UM S.p.A. fu costretta ad annullare l'ordine e ciò faceva con comunicazione del 16/03/2020 che si rammostra (doc. 14); 8) Vero che RU, volendo ridurre la esposizione maturata, comunicava in data 16/03/2020 a che si sarebbe avvalsa della Controparte_1 compensazione ed avrebbe trattenuto l'importo a deconto delle fatture scadute ed impagate come da doc. che si rammostra (cfr. doc.14); 9) Dica il teste se abbia provveduto alla emissione di nota di credito relativa all'importo di € CP_1 73.000,00. Si indicano quali testi, anche a controprova sui capitoli avversari che dovessero esser ammessi, su tutti i capitoli: il sig. presso RU, presso RU, presso RU, Dott.ssa di Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2 Testimone_3 Modena, Dott.ssa di Castelnuovo Rangone;
dott. di Modena. Con vittoria di spese e Testimone_4 Testimone_5 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
La società appellata così concludeva: IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da UM PA per tutti i motivi ex ante rappresentati nella propria comparsa di costituzione in ordine alla domanda nuova che introduce un nuovo tema di indagine, non accettando il contraddittorio sullo stesso;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In seguito all'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado (sentenza n. 669/2023, pubblicata in data 20/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Modena – dott.ssa Evelina Ticchi – nei procedimenti riuniti ed originariamente iscritti ai NN. 3705/2020 e 5361/2020, pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data 20/4/2023) nella parte in cui, operata la compensazione, accoglie parzialmente l'opposizione di RU in ordine alla somma di €. 18.415,45=, revocando il decreto ingiuntivo n. 3205/2020; 4) Confermare per la restante parte la sentenza n. 669/2023, pubblicata in data 20/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Modena – dott.ssa Evelina Ticchi –;5) Con distrazione delle spese, che si dichiara di aver anticipato e delle competenze ed onorari, che si dichiara di non aver riscosso, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA: Si ripropongono le conclusioni avanzate nei giudizi riuniti di primo grado che qui si riportano: GIUDIZIO N. 3705/2020: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto alla UM PA per tutte le ragioni svolte nell'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. Dichiarare quindi nullo e/o annullato e/o inefficace e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocarlo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la UM PA alla restituzione della somma pari a Euro 64.005,29= oltre frutti e interessi moratori ex art. 2033 c.c., somma pagata con bonifico del 20/7/2021 da parte di in seguito alla dichiarazione di provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 18/5/2021 e al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
3. Accertare e dichiarare che il credito vantato da UM PA nei confronti di è pari a Euro 6.896,00=, come risulta dalla CP_1 documentazione di provenienza della convenuta opposta (vedi all. 9 dell'atto di citazione);
4. Condannare la UM PA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per “lite temeraria” da liquidarsi in misura pari al credito riconosciuto di Euro 6.896,00= in modo da porlo in compensazione totale. IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DA RU SPA:
5. Rigettare la domanda riconvenzionale svolta da UM PA per “lite temeraria” in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN OGNI CASO: Con distrazione delle spese, che si dichiara di aver anticipato e delle competenze che si dichiara di non aver riscosso. IN VIA ISTRUTTORIA: Per le argomentazioni espresse, si chiede l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che in data 3/10/2019 allo Store Ferrari sito a Roma in via Tomacelli n. 140 sono stati consegnati due simulatori da tramite il sig. che ne ha CP_1 Controparte_3 curato il trasporto tramite autonoleggio, e precisamente simulatore Evotek 027 Serial n. EF55404 e simulatore Evotek 027 Serial n. ES137K04?” 2. “Vero che nella medesima data del 3/10/2019 alla consegna di detti due simulatori presso il negozio Ferrari Roma erano presenti il sig. dipendente UM PA, e il sig. ” 3. “Vero che, in Testimone_6 Parte_2 relazione ai due simulatori di cui è causa la UM emetteva inizialmente fattura n. 7/19 in data 12/9/2019 dell'importo di €. 170.800,00, come da documento che mi si rammostra (vedi all. 11 fascicolo )?” 4. “Vero che, in conseguenza CP_1 dell'emissione della fattura n. 7/19 del 12/9/2019 di cui appena sopra, successivamente a tale data, la sig.ra Persona_2 pagina 3 di 12 accompagnata dal sig. pretendeva ed otteneva un incontro formale tra i soci in Svizzera a Cham per Controparte_3 chiarire la debenza o meno di tale somma?” 5. “Vero che in conseguenza di tale incontro tra i soci la UM, riconoscendo le pretese di , emetteva nota di credito del 26/9/2019 con la quale si annullava la fattura in questione, come documento CP_1 che mi si rammostra (all. 12 fascicolo )?” 6. “Vero che, anche poco prima del conferimento del ramo di azienda la CP_1
aveva venduto a UM alcuni simulatori al prezzo di euro 50.000,00= ciascuno oltre Iva, come da documento che mi CP_1 si rammostra (all. 13 del fascicolo )?” 7. “Vero che sui due simulatori di cui è causa, presso il capannone di CP_1 CP_1 sito a Castelnuovo Rangone in via Della Pace n. 16/B, sono stati applicati dei stickers adesivi Ferrari e degli sponsors in data 30/7/2019 e in data 29/8/2019 da parte del personale del Centro come da fatture che mi si Parte_3 rammostrano (all. 22)?” 8. “Vero che le fatture di cui appena al capitolo precedente sono state pagate dalla ?” 9. CP_1
“Vero che ha chiuso per ferie dal 8 al 26 agosto del 2019?” 10.“ Vero che ha acquistato materiali e CP_1 CP_1 componenti inerenti ai simulatori sino a ottobre 2019, come da documento che mi si rammostra (all.21)?” Si indicano quali testimoni: • Sig. residente in [...] – su tutti i capitoli indicati • Sig. Controparte_3 residente a Soverato (CZ) sui capitoli 1 e 2 • Il legale rappresentante del Centro Grafico G.B. srl con sede a Parte_2 Modena – via Raimondo Dalla Costa n. 190/C – sui capitoli 7 e 8 GIUDIZIO N. 5361/2020: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il contratto di acquisto dei tre simulatori di cui alla fattura n. 12 del 24/2/2020 emessa da UM PA con causale “acconto NR. 3 simulatori per Store Milano” (vedi all. 4 della comparsa di costituzione e risposta o all. 8 del ricorso per decreto ingiuntivo) è risolto e, conseguentemente, condannare la UM PA alla restituzione della somma ricevuta a titolo di anticipo per l'acquisto dei medesimi simulatori – mai consegnati -, pari a Euro 73.200,00=, somma ricevuta tramite bonifico bancario in data 3/2/2020 (vedi all. 3 della comparsa di costituzione e risposta con descrizione causale “Anticipo 3 simulatori Milano” o all. 7 del ricorso per decreto ingiuntivo), oltre interessi moratori dal fatto al saldo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che la è creditrice nei CP_1 confronti di UM PA dell'importo di Euro 44.000,00= di cui alla fattura n. 45 del 12/11/2019 (vedi all. 3 del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo), credito confermato dalla scheda contabile di UM PA (vedi all. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo) e dal bilancio di verifica del 31/12/2019 approvato dall'assemblea dei soci di UM PA (vedi all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo) e, conseguentemente, condannare la UM PA al pagamento della somma di Euro 44.000,00= oltre interessi moratori dalla data della fattura sino al saldo;
IN OGNI CASO: Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1817/2020 del Tribunale di Modena – dott. Ester Russo – emesso in data 24/6/2020 e notificato via pec in data 25/6/2020 – procedimento RG n. 3205/2020 – e per l'effetto condannare la UM PA al pagamento delle somme ingiunte;
IN ORDINE ALL'ECCEZIONE RICONVENZIONALE: Respingere l'eccezione riconvenzionale ex adverso proposta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata ed indimostrata, in fatto ed in diritto, e che esula il tema decisionale del presente giudizio;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso dell'avvocato, oltre al rimborso spese forfettaria, i.v.a. e c.p.a. e successive spese occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.910/2020 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Modena con cui veniva ingiunto il pagamento di € 170.800,00 in favore di
Parte_1
Esponeva nel merito che, a seguito del conferimento di un ramo della propria azienda in favore di (ora per brevità RU s.p.a.), avvenuto il Controparte_4 Parte_1
30.07.2019, erano sorti tra le parti forti contrasti;
in particolare quest'ultima pretendeva il pagamento da parte di , intanto diventata socia al 49% della conferitaria, di € 170.800,00, per due simulatori CP_1 di guida sportiva che la società conferente aveva consegnato ad un cliente di Roma e per i quali RU aveva emesso fattura n. 10/2019, posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. L'opponente contestava che tale somma fosse dovuta, posto che i simulatori erano stati costruiti direttamente da prima del conferimento di azienda e riguardavano un rapporto concluso CP_1 prima di esso, comunque non rientrante nel perimetro del ramo di azienda ceduto (pag. 3 atto di citazione in opposizione). Precisava di aver utilizzato, nella costruzione dei simulatori, materiale proprio e di aver pagato i propri dipendenti sino al momento del conferimento. Solo alcuni componenti mancanti erano stati poi forniti ed assemblati dalla medesima RU.
pagina 4 di 12 Rilevava che in data 06.09.2019 dipendente RU, aveva inviato una mail Testimone_1 all'amministratore RU, chiedendo espressamente di non considerare nel rapporto Controparte_5 con due simulatori. Allegava allo scopo apposito file excel, contenente l'indicazione dei costi CP_1 sostenuti dalla conferitaria per ultimare la lavorazione dei due simulatori, pari ad € 6.896,00. Chiariva altresì che tra le parti era intercorso un accordo di collaborazione con cui era stato concordato che, dopo la cessione del ramo aziendale, i dipendenti avrebbero continuato a lavorare per conto di alla ultimazione dei lavori in corso senza alcun costo. CP_1
D'altra parte, rammentava che già in data 12.09.2019 la RU aveva emesso fattura relativa ai due simulatori, che successivamente aveva annullato a seguito delle contestazioni della legale rappresentante , CP_1 Persona_2
Contestava, infine, il riferimento, per la determinazione del prezzo di quei simulatori, alla delibera assembleare assunta dal Consiglio di amministrazione in data 11.09.2019, che era stata presa successivamente alla costruzione ed ultimazione dei simulatori in questione e non poteva avere effetto retroattivo. Nel giudizio si costituiva insistendo di essere titolare di un credito Parte_1 certo, liquido ed esigibile fondato su di una fattura regolarmente emessa e attinente alla fornitura di due simulatori ordinati da , consegnati e utilizzati da quest'ultima. CP_1
Sosteneva che, per effetto del conferimento, la società opponente aveva perso la possibilità di continuare a produrre e vendere i simulatori di guida sportiva, oltre al personale addetto alla realizzazione di simulatori;
d'altra parte, tutto il materiale di giacenza presso era stato CP_1 inventariato, stimato e identificato per il trasferimento alla R.U.M., sì che la società ricorrente non avrebbe potuto utilizzare alcun materiale per la produzione di simulatori. In definitiva doveva ritenersi, secondo la società opposta, che i simulatori fossero stati prodotti da RU s.p.a. e successivamente ordinati da per consegnarli al cliente finale. CP_1
Negava altresì l'esistenza di un accordo di collaborazione tra le parti, atteso che l'accordo del 30.07.2019, contente la pattuizione di gratuità delle prestazioni dei dipendenti RU, era stato modificato con verbale dell'11.09.2019. Infine, secondo parte opposta, non era più contestabile il prezzo da applicare alle vendite dei simulatori, fissato in € 70.000 dal Consiglio di amministrazione, di comune accordo con la legale rappresentante di
. CP_1
In data 12.10.2022 veniva riunito alla predetta causa il fascicolo R.G. 5361/2020, avente ad oggetto la contestuale opposizione proposta da RU avverso il decreto n. 3205/2020 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 117.200,00 in favore di . CP_1
Quest'ultima aveva agito con procedimento monitorio per ottenere il pagamento di una fattura, emessa a seguito della vendita di sei simulatori in favore di RU, e la restituzione di un acconto a questa versato per l'acquisto di tre simulatori, mai effettivamente consegnati. Nel giudizio di opposizione RU precisava che l'importo di € 44.000, portato dalla fattura n.45 del 12.11.2019, costituiva una maggiorazione non concordata di una fattura regolarmente pagata;
che, in ogni caso, controparte non aveva prodotto gli ordini dei simulatori, né aveva dimostrato le ragioni della maggiorazione richiesta e l'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso. In ogni caso negava fosse esigibile l'importo di € 44.000, perché assorbito per compensazione del maggior credito vantato da RU e portato dal decreto ingiuntivo n. 910/2020.
pagina 5 di 12 Neppure era dovuto, secondo l'opponente, l'ulteriore importo di € 73.200,00 in assenza di prova scritta o riconoscimento di debito, e soprattutto considerato che l'opposta mai aveva richiesto la risoluzione del contratto di compravendita. In via subordinata e di eccezione riconvenzionale domandava di operare le compensazioni tra i rispettivi crediti e debiti vantati dalle parti, nella specie il credito vantato da RU pari a € 170.800,00, come portato dal decreto ingiuntivo n. 910/2020, e l'ulteriore importo pari a € 18.415,45, derivante dalle fatture n. 4 del 13.02.2020, n. 6 del 13.02.2020, n. 11 del 14.02.2020 e nota di addebito 5 del 3.03.2020 emesse dall'opponente e mai saldate da . CP_1
Le cause riunite venivano istruite documentalmente e con escussione testimoniale e le rispettive opposizioni definite con i seguenti passaggi logico giuridici. In primis, l'opposizione proposta da veniva integralmente accolta sul fondamento che la CP_1 creditrice opposta non avesse fornito prova del credito azionato con decreto ingiuntivo, con conseguente condanna alla restituzione delle somme incassate a seguito della esecutività del decreto. L'istruttoria espletata aveva sconfessato l'esistenza di un ordine dei due simulatori da parte di : CP_1 il “Buono Ordine” del 5.09.2019 - rileva il primo giudice - non fa riferimento ai due simulatori, ma riguarda tre simulatori diretti allo Store Ferrari di Milano e altri tre simulatori per cui viene riportata la dizione “da concordarsi” (doc. 2 UM). I simulatori oggetto della presente vertenza, invece, erano diretti allo Store Ferrari di Roma, come confermato dall'opposta a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta (pag. 4 sentenza). Inoltre, in uno scambio di corrispondenza intercorso con la legale rappresentante di RU, un dipendente della medesima società dava atto di un ordine di di n. 6 simulatori (quelli del CP_1
“Buono Ordine” doc. 2/8 RU) e di ulteriori due simulatori espressamente indicati come da “non considerare”. Riteneva il primo giudice che il dipendente si riferisse ai simulatori in contestazione, da non considerare in quanto già prodotti da e soltanto consegnati successivamente al CP_1 conferimento di azienda (pag. 4 sentenza). La medesima circostanza trovava conferma, secondo il Tribunale, nelle escussioni testimoniali e nell'ultimazione dei lavori da parte di UM, quantificata in € 6.896,00; somma indicativa di una mera rifinitura. Il giudicante rilevava altresì che le parti avevano sottoscritto un accordo di collaborazione con cui RU si impegnava a consentire che i dipendenti ceduti continuassero a lavorare senza costo alcuno per alla ultimazione delle lavorazioni. Revocava pertanto il decreto emesso in favore della società CP_1 opposta. Contestualmente giudicava solo parzialmente fondata l'opposizione di RU, atteso che quest'ultima non aveva specificatamente contestato il credito oggetto del monitorio. Quanto alla domanda di restituzione di € 73.200,00, il Tribunale rilevava fosse pacificamente dimostrato in atti che avesse richiesto la fornitura di tre simulatori, avesse bonificato a titolo di CP_1 acconto la somma predetta e UM avesse emesso la relativa fattura. Solo successivamente quest'ultima comunicò a controparte di trattenere la somma ricevuta a titolo compensazione con un asserito maggior credito, senza dare esecuzione al contratto di vendita. La fattura di , per € 44.000,00 d'altro canto, era stata inserita nella scheda contabile e nel CP_1 bilancio di verifica di RU, oggetto di approvazione dell'assemblea dei soci.
pagina 6 di 12 Il giudice di primo grado sosteneva tuttavia che l'opponente, da parte sua, non aveva contestato alcunché rispetto agli importi richiesti con PEC del 16.03.2020, pari ad € 18.415,45, ed oggetto di eccezione riconvenzionale di compensazione da parte di RU. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo n. 5361/2020 e, operata la compensazione, condannava RU al pagamento in favore di di € CP_1
98.784,55 (€ 73.200 + € 44.000 – € 18.415,45) oltre interessi. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1 proponendo sette motivi di gravame. Nel presente giudizio si è costituita domandando di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto e nel merito il suo rigetto. In via incidentale insiste per la riforma della prima decisione nella parte in cui ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da UM. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 03.06.2025.
*** Con il primo motivo (1.1 – 1.2) RU impugna la decisione di prime cure per non aver considerato che, a seguito del conferimento d'azienda, avvenuta tramite aumento di capitale e quindi atto pubblico, era provata la proprietà, in capo alla società conferitaria, di tutti i beni realizzati dalla conferente alla data di elaborazione della perizia di stima o dell'effettivo conferimento. Con la cessione si presume infatti trasferito tutto ciò che alla data di trasferimento è/era nell'azienda ceduta e tale presunzione è opponibile al conferente, su cui grava la prova dell'eventuale esclusione di alcuni beni o contratti dal conferimento, da fornirsi tramite atto pubblico. Non spetterebbe dunque a RU, secondo la difesa appellante, di fornire la prova del proprio credito;
ma proprio la presunzione soprarichiamata imporrebbe di ritenere che: ove si ammettesse che i simulatori non fossero stati ancora definitivamente costruiti alla data del conferimento, oggetto di questo sarebbero i contratti di fornitura di tali simulatori ed i singoli beni necessari per la finalizzazione della costruzione;
nel caso invece in cui i simulatori fossero già stati costruiti verrebbero conferiti esclusivamente i contratti di fornitura. Ancora lamenta la contraddittorietà della decisione per avere dapprima ritenuto che i due simulatori fossero stati realizzati successivamente al conferimento del ramo aziendale e in un secondo momento che fossero già stati realizzati da . CP_1
Insiste che l'art. 2558 c.c. impone di utilizzare la forma scritta per escludere determinati beni e contratti dal patrimonio aziendale, sì che in assenza di un'espressa pattuizione in tal senso, non potrebbe affermarsi l'esclusione di un determinato bene o contratto dalla cessione. Con il secondo motivo (2.1 – 2.2) lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha addossato all'opponente l'onere di fornire prova del proprio credito, sebbene avesse riconosciuto la disponibilità dei simulatori in capo ad e il trasferimento di essi da RU a . CP_1 CP_1
È pacifico infatti, secondo l'appellante, che i simulatori furono costruiti in tutto in parte dopo il conferimento d'azienda; vennero consegnati ad , rispettivamente a settembre e ottobre 2019, e il CP_1 conferimento si svolse senza riserve, sì che doveva dedursi che la consegna avvenne in forza di contratto di compravendita (cfr. pag. 19 – 20 atto di appello). Nega altresì di aver pattuito con l'esclusione dei contratti di fornitura dei due simulatori dal CP_1 conferimento;
né ritiene vi sia prova alcuna che i simulatori fossero stati costruiti in data antecedente il 30/4/2019 – data della perizia di stima -. Pertanto, i contratti di produzione dei due simulatori furono, pagina 7 di 12 secondo l'appellante, necessariamente parte del conferimento d'azienda e il conseguente trasferimento di questi in favore di troverebbe il suo naturale inquadramento nella compravendita, di cui si è CP_1 fornita prova attraverso la fattura che non è stata respinta e verosimilmente è anche stata annotata nei libri contabili (pag. 22 appello). Con il terzo motivo nega che il contratto di fornitura dei due simulatori sia sussumibile nel contratto di carattere personale, escluso, ai sensi dell'art. 2558 c.c., dall'automatico subentro della conferitaria nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa. Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà del ragionamento logico – giuridico adottato dal primo giudice, il quale, pur riconoscendo la consegna dei due simulatori in data successiva al conferimento del ramo aziendale e nonostante la pacifica circostanza che, sia alla data della perizia di stima, che a quella del conferimento, i simulatori non erano stati ancora ultimati, ha escluso che UM avesse fornito prova negativa della loro costruzione da parte della conferente. Con il quinto contesta l'attendibilità del teste perché socio di minoranza e parte del CP_3 management di . Sostiene che ove dalle “prove costituende” si eliminasse la testimonianza del CP_1
Sig. si avrebbe un quadro fattuale completamente diverso in cui risulterebbe pacifico che tutto CP_3
o la maggior parte dei simulatori venne prodotto in data successiva al 30/7/2019 e quindi, de plano, in assenza di altri elementi documentali, idonei a supportare una tesi diversa, il trasferimento (del diritto di proprietà) dei due simulatori non può che essere inquadrato nella compravendita. Quanto all'opposizione proposta avverso il decreto emesso in favore di con il sesto e il settimo CP_1 motivo di gravame rispettivamente lamenta, di aver sempre specificatamente contestato il credito ingiunto pari ad € 44.000; che la scheda contabile contenente il riferimento al predetto debito, non costituisce elemento di prova in quanto semplice bozza di bilancio;
che, infine, la prova per testi, richiesta e non ammessa dal primo giudice, avrebbe potuto dimostrare l'inesistenza della fonte del presente debito. Rileva in ogni caso che, dalla data del conferimento, ogni eventuale credito dell'azienda è stato trasferito in capo alla conferitaria UM, di talché il preteso debito deve intendersi comunque estinto per confusione. Altresì contesta che l'ulteriore credito preteso da , pari ad € 73.200, sia dovuto a prescindere CP_1 dalla dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita, fonte dell'originario pagamento, né che la domanda di risoluzione possa ritenersi implicitamente formulata nella domanda restitutoria.
Prima di procedere all'esame nel merito dei motivi formulati, deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da . CP_1
Ad avviso della Corte, non costituisce infatti domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la prospettazione di UM, avanzata effettivamente in appello per la prima volta, di essere comunque divenuta titolare dei diritti sui due simulatori, poi ceduti alla controparte, a seguito della cessione del ramo aziendale e non, come sostenuto nel giudizio di primo grado, perché costruiti dalla stessa appellante dopo il conferimento. Ciò perché, contrariamente a quanto rilevato dalla società appellata, il fatto costitutivo della domanda avanzata con l'ingiunzione di pagamento rimane sempre la vendita dei simulatori a , dimostrata, CP_1 secondo l'appellante, dal buono ordine, dalla bolla di consegna e dalla relativa fattura n.10/2019 emessa. UM si è quindi limitata ad allegare una differente modalità di acquisto della proprietà dei beni oggetto di contestazione, prima della loro cessione alla controparte, e questo non comporta una domanda nuova, tra le parti. pagina 8 di 12 Entrando ora nel merito del gravame, i motivi attinenti all'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa in favore di UM meritano una trattazione unitaria in quanto strettamente connessi. L'intero gravame si fonda sulla circostanza che il primo giudice ha omesso di considerare, che, a seguito del conferimento aziendale, UM sarebbe comunque divenuta proprietaria dei simulatori, se già realizzati, e/o titolare dei relativi contratti di fornitura, se in corso di costruzione. Così, dal loro trasferimento in capo ad , in data successiva al conferimento, avrebbe dovuto desumersi CP_1
l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti e conseguentemente la dimostrazione del credito preteso dall'appellante. Sul punto va innanzitutto premesso che l'appellante fa mal governo dei principi riconosciuti in materia di prova. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, ove il giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. L'opponente, invece, sostanziale convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, grava, dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Nella fattispecie in decisione è proprio tale onere probatorio che il primo giudice ha ritenuto non essere stato assolto dalla società opposta e, anche nel presente giudizio, non risulta che l'impugnazione proposta sia idonea a superare la statuizione assunta dal giudice del primo grado. Manca invero la dimostrazione della fornitura ad Evotek dei simulatori in contestazione;
fornitura che nel ricorso per decreto ingiuntivo UM aveva documentato con il buono ordine del 5/09/2019; la fattura n. 10/2019 del 4 ottobre 2019 e la bolla di consegna del 4 ottobre 2019. Sul punto già il giudice di primo grado aveva ritenuto non risultasse alcuna prova di un ordine da parte di dei due simulatori, precisando che: “il Buono Ordine del 5/9/2019 non fa riferimento ai due CP_1 simulatori in questione, ma riguarda tre simulatori diretti allo Store di Ferrari di Milano e altri tre simulatori per cui viene riportata la dizione da concordarsi” (pag. 4 sentenza). Anche la bolla di consegna prodotta è stata specificatamente contestata nel giudizio di primo grado dall'opponente, la quale spiegò che i due simulatori non erano stati consegnati da UM ad ma CP_1 erano stati costruiti ed ultimati all'interno dei propri capannoni, rispettivamente nel luglio e nel settembre del 2019. Uno dei due simulatori era stato portato alla Fiera di Bologna e poi ricondotto presso il capannone della , mentre l'altro era rimasto sempre presso la , poi entrambi CP_1 CP_1 erano stati trasportati al Ferrari Store di Roma (cfr. memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.). A riprova delle circostanze allegate, l'allora opponente aveva prodotto il documento di trasporto, dal quale risulta che i simulatori già in data 3/10/2019 - quindi il giorno precedente rispetto all'indicazione della data del documento di controparte - erano stati consegnati presso lo Store Ferrari di Roma;
le fatture di noleggio del veicolo trasportatore di tali due simulatori;
un documento di provenienza di UM nel quale viene rappresentato che un suo dipendente il 3/10/2019 era in trasferta a Roma per installare i due simulatori. Tali allegazioni non sono mai state contestate dall'allora società opposta. Ciò nonostante, nell'attuale giudizio di gravame essa immotivatamente ritiene dimostrato, e ammesso anche dal giudice di primo pagina 9 di 12 grado, che i simulatori fossero stati in tutto o in parte costruiti dopo il conferimento aziendale e consegnati ad in data successiva ad esso. Tanto basterebbe, secondo l'appellante, a dimostrare CP_1
l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti, idoneo a giustificare il preteso credito (pag. 19 atto di appello). In realtà ad avviso della Corte correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non fosse stata fornita prova del titolo dedotto in giudizio, sia perché UM non aveva dimostrato l'esistenza di un effettivo ordine dei due simulatori da parte di , sia perché l'istruttoria espletata aveva appurato CP_1 che fu quest'ultima a costruirli, mentre UM si sarebbe limitata alla loro rifinitura, per € 6.896,00. In conclusione, il Tribunale ha escluso che l'allora opposta abbia fornito prova del titolo del credito fatto valere (pag. 3 sentenza). Le tesi proposte dall'odierno appellante, dunque, erano già state sconfessate nel precedente grado di giudizio e ancora una volta non dimostrano il titolo invocato da UM e rappresentato da un contratto di compravendita tra le parti, che secondo l'appellante risulterebbe dalla fattura n. 10/2019 emessa il 4 ottobre 2019 (pag. 22 atto di appello). Sul punto, basti rammentare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. D'altra parte, a nulla rileva la disciplina richiamata dall'appellante sull'automatica cessione in capo alla conferitaria dei contratti stipulati dalla conferente per l'esercizio dell'azienda, atteso che non vi è prova dell'esistenza di un contratto di fornitura dei due simulatori oggetto di contestazione, né, come già detto, l'appellante ha dimostrato di avere poi effettivamente trasferito gli stessi ad . CP_1
In definitiva, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettava a UM, nella sua qualità di attore sostanziale, fornire dimostrazione del titolo del diritto di credito fatto valere con l'ingiunzione di pagamento. Non può ora l'appellante limitarsi ad affermare che titolo più verosimile del trasferimento dei simulatori sarebbe la compravendita (pag. 18 appello), in primis perché, lo si ripete, non vi è prova alcuna che i simulatori siano stati trasferiti da UM in favore di , e in secondo luogo perché il CP_1 trasferimento di un bene non avviene necessariamente a titolo di compravendita. Quanto detto esclude la rilevanza della disciplina della cessione di azienda, e in particolare dell'art.2558 cc, invocata con il primo motivo di gravame, laddove UM insiste nel sostenere che, ove i simulatori non fossero stati ancora definitivamente costruiti al momento del conferimento, oggetto di trasferimento (unitamente all'azienda) sarebbero stati (ex lege) i contratti di fornitura di tali simulatori ed i singoli beni necessari per la “finalizzazione della costruzione”; ove invece i simulatori non fossero stati costruiti neppure in minima parte, ancora una volta, i contratti di fornitura dei medesimi ed i singoli beni, necessari per la realizzazione dei simulatori;
beni, per di più, facenti parte della perizia di stima;
ove i simulatori fossero stati già interamente costruiti, allora molto più semplicemente i contratti di fornitura (pag. 12 atto di appello). Anche entrando nel merito di tale difesa, la tesi dell'appellante è palesemente infondata. La disciplina dettata dall'art.2556 ss cc che prevede la unitaria cessione dei componenti della azienda,
o di un suo ramo, non comporta affatto che le parti nella loro autonomia negoziale non possano escludere alcuni beni e/o contratti, dalla cessione;
inoltre non richiede la forma scritta a pena di nullità, e quindi per la validità dell'atto (a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni o per la particolare natura dei contratti trasferiti), ma ai fini della opponibilità ai terzi, (vedi cass.12648 del 2015, 18066 del 2016, tra le altre). pagina 10 di 12 Dunque, nulla osta a che le parti provino eventuali accordi di esclusione purchè per iscritto, come è avvenuto in concreto nel caso in esame. Si osserva infatti sul punto, per un primo aspetto, che la perizia di stima non è stata effettuata in base ad un inventario analitico dei beni, ovvero dei contratti in corso, bensì in base ai valori di bilancio, per altro aspetto che è provata (oltre che non contestata) l'esistenza di un accordo di collaborazione tra le parti, secondo il quale , anche successivamente al conferimento d'azienda, avrebbe potuto
CP_1 ultimare le proprie lavorazioni senza alcun costo e facendo ricorso ai dipendenti ceduti (cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione in opposizione di ), il che necessariamente comporta la esclusione
CP_1 di alcuni beni e contratti dalla cessione. Pertanto, anche ammettendo che i simulatori non fossero stati completati al momento della cessione del ramo aziendale - riferisce in giudizio che erano stati costruiti per un 30%, 40% - è Testimone_1 dimostrato in atti che rimase comunque proprietaria di entrambi i beni, senza affatto acquistarli
CP_1 da UM tramite un contratto di compravendita. Gli ultimi due motivi del gravame principale vanno esaminati congiuntamente all'appello incidentale formulato da , perchè attengono tutti all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di
CP_1 quest'ultima: UM contesta la debenza delle somme portate con il decreto ingiuntivo n. 3205/2020, riconosciuta dal precedente giudice, mentre censura la prima decisione per avere accolto
CP_1
l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da UM in relazione ad alcune fatture rimaste impagate. Ora, l'appello principale non può trovare accoglimento, risultando condivisibili le motivazioni esposte nel provvedimento di primo grado. In primis, il credito vantato da di € 44.000 è stato iscritto da UM nel proprio bilancio di CP_1 verifica al 31.12.2019 che, sebbene si diversifichi dal bilancio di esercizio, costituisce un prospetto contabile redatto dalla medesima società debitrice, volto a fornire l'istantanea della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, e che, ai sensi dell'art. 2709 c.c. fa prova contro l'imprenditore, e parte appellante non ha fornito elementi idonei a contrastare la valenza dimostrativa del documento;
anche il capitolo di prova formulato da UM è solo volto a dimostrare che gli importi non erano stati concordati, il che diviene irrilevante, a fronte della accettazione della fattura senza contestazioni. Anche l'acconto di € 73.200,00 pacificamente versato da per l'acquisto di alcuni simulatori mai CP_1 consegnati da UM, costituisce un indebito che parte appellata ha diritto di ripetere. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la domanda di risoluzione del contratto è stata dedotta da , sia come premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, che nel successivo giudizio di CP_1 opposizione azionato da UM. Nel primo ha dichiarato che, a seguito dell'indebito CP_1 trattenimento dell'acconto versato, il contratto era da intendersi risolto. Nella comparsa di costituzione e risposta, poi, ha domandato di accertare la risoluzione del contratto di acquisto dei tre simulatori e il conseguente diritto alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione. Merita invece accoglimento l'appello incidentalmente proposto da , con il quale insiste di avere CP_1 specificatamente contestato le fatture emesse da UM, e poste alla base dell'eccezione di compensazione, sia nel procedimento monitorio azionato, che nel successivo giudizio di opposizione. In effetti, risulta in atti che, con comunicazione del 21.03.2020, il difensore dell'odierna appellata contestò sia la debenza delle fatture emesse dalla controparte, che il prospettato trattenimento delle somme versate da a titolo di acconto per l'acquisto degli altri simulatori. CP_1 pagina 11 di 12 Nella specie, l'odierna appellata negò la debenza delle somme indicante nelle fatture n. 5 e n. 6 del 13.02.2020, perché entrambe riferite ad un contratto di service scaduto il 31.12.2019 e mai rinnovato. Contestò anche nel suo ammontare la fattura n. 11 del 14.02.2020, relativa all'acquisto di volanti di guida, ritenendo che il prezzo imposto da UM per la compravendita fosse superiore alla somma ricevuta da da parte del cliente finale. CP_1
Tali doglianze sono state rappresentate anche nel precedente grado di giudizio, ove ha rilevato CP_1
l'illegittimità della relativa compensazione operata da UM (cfr. comparsa di costituzione, memoria n.1, foglio di precisazione delle conclusioni di – R.G. 5361/2020). CP_1
A fronte di tale puntuale contestazione, UM non ha fornito adeguata prova del proprio credito, essendosi limitata a produrre solo due note proforma (cfr. doc 9 prodotto da UM: fattura PROFORMA n. 5 e 6 del 2020); documentazione, come già detto, non idonea a dimostrare l'esistenza di un credito in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto basta ad escludere la debenza in capo ad CP_1 della somma pretesa, con conseguente condanna di UM per l'intera somma portata nel decreto ingiuntivo n. 3205/2020. La decisione di primo grado va riformata in piccola parte, e anche le spese del grado seguono la soccombenza;
si liquidano in misura prossima al minimo dello scaglione di valore, da individuare in ragione della somma delle domande contrapposte.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 669 del 2023 del Tribunale di Modena, che conferma nel resto:
- Accertata l'inesistenza del credito, pari a € 18.415,45, eccepito in compensazione da Pt_1
condanna quest'ultima al pagamento dell'intera somma di € Parte_1
117.200,00, oltre interessi, in favore di;
CP_1
- Conferma la decisione in punto a spese, e condanna a Parte_1 rifondere a le spese dell'appello, che liquida in € 13.500,00 per compensi, Controparte_1 oltre esborsi, spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione sulla causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 868/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BORELLI Parte_1 P.IVA_1
GIORGIO, elettivamente domiciliato in C.SO CANALGRANDE 16, MODENA presso il difensore APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CAMMARERI VITO DANIELE, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE 2/B, MILANO presso il difensore APPELLATA
Avverso la sentenza n. 669 del 2023 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 669/2023, pubblicata in data 20/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Dott.ssa Evelina Ticchi nei procedimenti riuniti ed originariamente iscritti rispettivamente ai NN. 3705/2020 e 5361/2020 R.G. pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20 aprile 2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nei giudizi riuniti di primo grado che qui si riportano: Giudizio n. 3705/2020: Nel merito Respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo. Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannarsi al pagamento dell'importo indicato Controparte_1 nel ricordato decreto ingiuntivo oltre interessi commerciali di mora e rivalutazione. In via subordinata Accertare e dichiarare che il debito di ammonta al minor importo che verrà determinato, per effetto della compensazione operata, Controparte_1 oltre interessi, accessori e spese di lite respingendo la promossa opposizione in quanto generica, infondata, pretestuosa, indimostrata ed in considerazione della valenza confessoria della documentazione probatoria allegata al ricorso e a quella ulteriore prodotta nel giudizio a cognizione piena, con applicazione degli interessi commerciali di mora e rivalutazione. In subordine Nella denegata ipotesi dell'accoglimento parziale e/o totale dell'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, condannarsi per le ragioni di cui in narrativa del presente atto e del decreto ingiuntivo, al pagamento di Controparte_1
pagina 1 di 12 quella somma nella diversa misura – minore e/o maggiore – che risulterà in corso di causa o che parrà equa e giusta all'Ecc.mo giudicante. Oltre interessi e rivalutazione nella misura ut supra richiesta. In ogni caso Condannare l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il prezzo dei simulatori venduti ad trova origine negli accordi presi in seno al c.d.a. del 11/09/2019 come da documento che si Controparte_1 rammostra – cfr. doc. n. 3) alla presenza della Signora 2) Vero che in sede di C.d.A. del 11.9.2019 fu la sig.ra Per_1
legale rappresentante di , a proporre il prezzo di vendita dei simulatori in questione fra le due società (UM Per_1 CP_1 S.p.A. ed di cui la prima è partecipata dalla seconda); 3) Vero che ancora prima del conferimento, tutto il Controparte_1 materiale in giacenza presso e destinato alla produzione di simulatori era stato inventariato, stimato ed Controparte_1 identificato per l'imminente trasferimento alla neocostituita società, come risulta dalla perizia prodotta per il conferimento in natura che si rammostra (doc. 7); 4) Vero che dalla data del conferimento (30/07/2019) in avanti non Controparte_1 aveva la possibilità di utilizzare alcun materiale per la produzione di simulatori;
5) Vero che il materiale periziato in vista della cessione, valorizzato come corrispettivo della operazione di cessione del ramo di azienda e determinazione della quota di partecipazione societaria di in UM S.p.A. (in allora Formula V S.p.A.), non era più nella disponibilità di CP_1 dal 30/07/2019; 6) Vero che, in forza dei patti parasociali che si rammostrano (cfr. doc. 6) , a far Controparte_1 CP_1 data dal 30/07/2019, perdeva la possibilità di continuare a produrre e vendere i noti simulatori di guida sportiva e perdeva anche il personale addetto alla realizzazione dei simulatori;
7) Vero che in data 5 settembre 2019 la signora ha Per_1 ordinato i simulatori per cui è causa a UM S.p.A. come da doc. che si rammostra (cfr. doc. n. 2) 8) vero che il direttore di produzione presso UM S.p.a., con mail del 06/09/2019 che si rammostra (cfr. all. 9 controparte) ha confermato l'uscita dei simulatori da UM S.p.A. nell'ottobre del 2019; 9) Vero che, come si evince dal verbale del c.d.a. del 14/01/2020 che si rammostra (all. 7 controparte), ad era stato concesso un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni sul CP_1 debito derivante dalla vendita dei simulatori per cui è causa;
10) Dica il teste se abbia fatto pervenire a RU CP_1 osservazioni, nel termine di 15 giorni dal C.d.A. del 14.1.2020, sul debito derivante dalla vendita dei simulatori per cui è causa;
11) Vero che i due simulatori di guida sportiva per cui è causa vennero consegnati nell'ottobre 2019 da RU ad la quale li consegnò al proprio cliente finale di Roma;
12) Vero che i simulatori per cui è causa sono stati Controparte_1 dotati, su richiesta di , di componentistica aggiuntiva per € 6.896,00; 13) Vero che dopo il conferimento del ramo di CP_1 azienda in R.U.M. S.p.A., ordinava a quest'ultima n. 3 ulteriori simulatori che poi avrebbero dovuto Controparte_1 essere consegnati da al Ferrari Store di Milano come da doc. che si rammostra (cfr. doc. 8); 14) Vero che a Controparte_1 fronte della esposizione per il mancato pagamento della fattura di cui al ricorso per cui è causa UM S.p.A. fu costretta ad annullare l'ordine e ciò faceva con comunicazione del 16/03/2020 che si rammostra (doc. 9); 15) Vero che questa fornitura dei tre simulatori per il Ferrari Store di Milano è stata pagata solo parzialmente per l'importo dell'acconto pari al 20% del prezzo totale di € 73.200,00; 16) Vero che RU, volendo ridurre la esposizione maturata, comunicava a Controparte_1 che si sarebbe avvalsa della compensazione ed avrebbe trattenuto l'importo a deconto delle fatture scadute ed impagate come da doc. che si rammostra (cfr. doc. 9); 17) Vero che la somma, pari ad € 73.200,00, relativa all'acconto (per la fornitura dei tre simulatori per il Ferrari Store di Milano, fornitura, poi, annullata) oggetto di compensazione, comunicata in data 16.3.2020, è stata richiesta in pagamento da Evotech a RU con decreto ingiuntivo n. 1817/2020 emesso il 24/06/2020 opposto avanti al Tribunale di Modena da RU (causa n. 5361/2020 RG). Si indicano quali testi, anche a controprova sui capitoli avversari che dovessero esser ammessi, su tutti i capitoli: il sig. presso RU, Testimone_1 Testimone_2 presso RU, presso RU, Dott.ssa di Modena, Dott.ssa di Castelnuovo Controparte_2 Testimone_3 Testimone_4 Rangone;
dott. di Modena. Si chiede che il Giudice ordini l'esibizione dell'originale del documento ex Testimone_5 adverso prodotto in copia (sub. doc. n. 16), che, prima facie, appare falso: - è incongruente l'indicazione della causale del trasporto – Allestimento Museo Ferrari di – con la teorica destinazione, ossia il Ferrari Sore di Roma;
- è altresì Parte_1 incongruente il peso complessivo indicato (250 Kg) con riferimento al peso di due simulatori (700 Kg). - Sono illeggibili le firme di conducente e destinatario. Giudizio n. 5361/2020: in via principale, pregiudiziale dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto opposto RG 3205/2020 notificato via pec in data 25.06.2020 con ogni consequenziale pronuncia di perenzione ex art. 644 cpc in via pregiudiziale principale di merito Accertata e dichiarata l'assenza in radice dei presupposti di legge per la concedibilità, ex art. 633 co. 2 c.p.c. del decreto ingiuntivo RG 3205/2020 dichiararlo nullo e, conseguentemente revocarlo con ogni consequenziale effetto. Dichiararsi inoltre che RU S.p.A. nulla deve a CP_1 e conseguentemente condannare la stessa al pagamento, a titolo di restituzione o di reintegrazione, di quanto dalla
[...] stessa ricevuto a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (pagamento avvenuto per compensazione con un proprio credito). in gradato subordine ed in via di eccezione riconvenzionale Operate le compensazioni del caso tra le partite dare avere tra e UM PA nonché accertato l'inadempimento CP_1 contrattuale connesso al mancato pagamento di forniture regolarmente eseguite a favore di condannare la CP_1 medesima a pagare RU PA gli importi dovuti e determinati nella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria. in via ulteriormente subordinata Previo accertamento che il credito (asseritamente) vantato da è inferiore a quello monitoriamente azionato, condannare a pagare a RU quanto dalla CP_1 CP_1 stessa ricevuto in eccesso rispetto al suo accertato credito. Senza inversione dell'onere della prova, che incombe su controparte, la quale dovrà provare, rigorosamente, il proprio assunto, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio pagina 2 di 12 formale e per testi sui seguenti capitoli: 1) Dica il teste se, ancora prima del conferimento, perfezionatosi in data 30.07.2019, tutto il materiale in giacenza presso e destinato alla produzione di simulatori era stato Controparte_1 inventariato, stimato ed identificato per l'imminente trasferimento alla neocostituita società, come risulta dalla perizia prodotta per il conferimento in natura che si rammostra (doc. 12); 2) Dica il teste se dalla data del conferimento (30/07/2019) in avanti avesse la possibilità di utilizzare materiale per la produzione di simulatori;
3) Dica Controparte_1 il teste se, in forza dei patti parasociali che si rammostrano (cfr. doc. 13) , a far data dal 30/07/2019, avesse perso la CP_1 possibilità di continuare a produrre e vendere i noti simulatori di guida sportiva ed avesse altresì perso il personale addetto alla realizzazione dei simulatori;
4) Dica il teste se il contratto di vendita in forza del quale RU vendeva ad i CP_1 simulatori oggetto della presente causa sia stato risolto;
5) Dica il teste se la maggiorazione esposta quale causale nella fattura n. 45 del 12.11.2019 di € 44.000,00 sia stata concordata tra le parti;
6) Dica il teste se dopo il conferimento del ramo di azienda in R.U.M. S.p.A., abbia ordinato a RU n. 3 ulteriori simulatori che poi avrebbero dovuto Controparte_1 essere consegnati da al Ferrari Store di Milano;
7) Dica il teste se, a fronte della esposizione per il Controparte_1 mancato pagamento della fattura n. 10/2019 di € 170.800,00 di cui al decreto ingiuntivo n. RG 1955/2020 n. 910/2020 opposto avanti all'Intestato Tribunale (procedimento rubricato al n. 3705/2020 R.G.) e delle altre fatture impagate (n. 5 del 13/02/2020, n. 6 del 13/02/2020, n. 11 del 14/02/2020 e nota di debito n. 5 del 03/03/2020), UM S.p.A. fu costretta ad annullare l'ordine e ciò faceva con comunicazione del 16/03/2020 che si rammostra (doc. 14); 8) Vero che RU, volendo ridurre la esposizione maturata, comunicava in data 16/03/2020 a che si sarebbe avvalsa della Controparte_1 compensazione ed avrebbe trattenuto l'importo a deconto delle fatture scadute ed impagate come da doc. che si rammostra (cfr. doc.14); 9) Dica il teste se abbia provveduto alla emissione di nota di credito relativa all'importo di € CP_1 73.000,00. Si indicano quali testi, anche a controprova sui capitoli avversari che dovessero esser ammessi, su tutti i capitoli: il sig. presso RU, presso RU, presso RU, Dott.ssa di Testimone_1 Testimone_2 Controparte_2 Testimone_3 Modena, Dott.ssa di Castelnuovo Rangone;
dott. di Modena. Con vittoria di spese e Testimone_4 Testimone_5 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
La società appellata così concludeva: IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto da UM PA per tutti i motivi ex ante rappresentati nella propria comparsa di costituzione in ordine alla domanda nuova che introduce un nuovo tema di indagine, non accettando il contraddittorio sullo stesso;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In seguito all'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado (sentenza n. 669/2023, pubblicata in data 20/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Modena – dott.ssa Evelina Ticchi – nei procedimenti riuniti ed originariamente iscritti ai NN. 3705/2020 e 5361/2020, pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data 20/4/2023) nella parte in cui, operata la compensazione, accoglie parzialmente l'opposizione di RU in ordine alla somma di €. 18.415,45=, revocando il decreto ingiuntivo n. 3205/2020; 4) Confermare per la restante parte la sentenza n. 669/2023, pubblicata in data 20/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Modena – dott.ssa Evelina Ticchi –;5) Con distrazione delle spese, che si dichiara di aver anticipato e delle competenze ed onorari, che si dichiara di non aver riscosso, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA: Si ripropongono le conclusioni avanzate nei giudizi riuniti di primo grado che qui si riportano: GIUDIZIO N. 3705/2020: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto alla UM PA per tutte le ragioni svolte nell'atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. Dichiarare quindi nullo e/o annullato e/o inefficace e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocarlo perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la UM PA alla restituzione della somma pari a Euro 64.005,29= oltre frutti e interessi moratori ex art. 2033 c.c., somma pagata con bonifico del 20/7/2021 da parte di in seguito alla dichiarazione di provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 18/5/2021 e al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
3. Accertare e dichiarare che il credito vantato da UM PA nei confronti di è pari a Euro 6.896,00=, come risulta dalla CP_1 documentazione di provenienza della convenuta opposta (vedi all. 9 dell'atto di citazione);
4. Condannare la UM PA ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per “lite temeraria” da liquidarsi in misura pari al credito riconosciuto di Euro 6.896,00= in modo da porlo in compensazione totale. IN ORDINE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DA RU SPA:
5. Rigettare la domanda riconvenzionale svolta da UM PA per “lite temeraria” in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN OGNI CASO: Con distrazione delle spese, che si dichiara di aver anticipato e delle competenze che si dichiara di non aver riscosso. IN VIA ISTRUTTORIA: Per le argomentazioni espresse, si chiede l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che in data 3/10/2019 allo Store Ferrari sito a Roma in via Tomacelli n. 140 sono stati consegnati due simulatori da tramite il sig. che ne ha CP_1 Controparte_3 curato il trasporto tramite autonoleggio, e precisamente simulatore Evotek 027 Serial n. EF55404 e simulatore Evotek 027 Serial n. ES137K04?” 2. “Vero che nella medesima data del 3/10/2019 alla consegna di detti due simulatori presso il negozio Ferrari Roma erano presenti il sig. dipendente UM PA, e il sig. ” 3. “Vero che, in Testimone_6 Parte_2 relazione ai due simulatori di cui è causa la UM emetteva inizialmente fattura n. 7/19 in data 12/9/2019 dell'importo di €. 170.800,00, come da documento che mi si rammostra (vedi all. 11 fascicolo )?” 4. “Vero che, in conseguenza CP_1 dell'emissione della fattura n. 7/19 del 12/9/2019 di cui appena sopra, successivamente a tale data, la sig.ra Persona_2 pagina 3 di 12 accompagnata dal sig. pretendeva ed otteneva un incontro formale tra i soci in Svizzera a Cham per Controparte_3 chiarire la debenza o meno di tale somma?” 5. “Vero che in conseguenza di tale incontro tra i soci la UM, riconoscendo le pretese di , emetteva nota di credito del 26/9/2019 con la quale si annullava la fattura in questione, come documento CP_1 che mi si rammostra (all. 12 fascicolo )?” 6. “Vero che, anche poco prima del conferimento del ramo di azienda la CP_1
aveva venduto a UM alcuni simulatori al prezzo di euro 50.000,00= ciascuno oltre Iva, come da documento che mi CP_1 si rammostra (all. 13 del fascicolo )?” 7. “Vero che sui due simulatori di cui è causa, presso il capannone di CP_1 CP_1 sito a Castelnuovo Rangone in via Della Pace n. 16/B, sono stati applicati dei stickers adesivi Ferrari e degli sponsors in data 30/7/2019 e in data 29/8/2019 da parte del personale del Centro come da fatture che mi si Parte_3 rammostrano (all. 22)?” 8. “Vero che le fatture di cui appena al capitolo precedente sono state pagate dalla ?” 9. CP_1
“Vero che ha chiuso per ferie dal 8 al 26 agosto del 2019?” 10.“ Vero che ha acquistato materiali e CP_1 CP_1 componenti inerenti ai simulatori sino a ottobre 2019, come da documento che mi si rammostra (all.21)?” Si indicano quali testimoni: • Sig. residente in [...] – su tutti i capitoli indicati • Sig. Controparte_3 residente a Soverato (CZ) sui capitoli 1 e 2 • Il legale rappresentante del Centro Grafico G.B. srl con sede a Parte_2 Modena – via Raimondo Dalla Costa n. 190/C – sui capitoli 7 e 8 GIUDIZIO N. 5361/2020: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il contratto di acquisto dei tre simulatori di cui alla fattura n. 12 del 24/2/2020 emessa da UM PA con causale “acconto NR. 3 simulatori per Store Milano” (vedi all. 4 della comparsa di costituzione e risposta o all. 8 del ricorso per decreto ingiuntivo) è risolto e, conseguentemente, condannare la UM PA alla restituzione della somma ricevuta a titolo di anticipo per l'acquisto dei medesimi simulatori – mai consegnati -, pari a Euro 73.200,00=, somma ricevuta tramite bonifico bancario in data 3/2/2020 (vedi all. 3 della comparsa di costituzione e risposta con descrizione causale “Anticipo 3 simulatori Milano” o all. 7 del ricorso per decreto ingiuntivo), oltre interessi moratori dal fatto al saldo;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che la è creditrice nei CP_1 confronti di UM PA dell'importo di Euro 44.000,00= di cui alla fattura n. 45 del 12/11/2019 (vedi all. 3 del CP_1 ricorso per decreto ingiuntivo), credito confermato dalla scheda contabile di UM PA (vedi all. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo) e dal bilancio di verifica del 31/12/2019 approvato dall'assemblea dei soci di UM PA (vedi all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo) e, conseguentemente, condannare la UM PA al pagamento della somma di Euro 44.000,00= oltre interessi moratori dalla data della fattura sino al saldo;
IN OGNI CASO: Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1817/2020 del Tribunale di Modena – dott. Ester Russo – emesso in data 24/6/2020 e notificato via pec in data 25/6/2020 – procedimento RG n. 3205/2020 – e per l'effetto condannare la UM PA al pagamento delle somme ingiunte;
IN ORDINE ALL'ECCEZIONE RICONVENZIONALE: Respingere l'eccezione riconvenzionale ex adverso proposta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata ed indimostrata, in fatto ed in diritto, e che esula il tema decisionale del presente giudizio;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso dell'avvocato, oltre al rimborso spese forfettaria, i.v.a. e c.p.a. e successive spese occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.910/2020 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Modena con cui veniva ingiunto il pagamento di € 170.800,00 in favore di
Parte_1
Esponeva nel merito che, a seguito del conferimento di un ramo della propria azienda in favore di (ora per brevità RU s.p.a.), avvenuto il Controparte_4 Parte_1
30.07.2019, erano sorti tra le parti forti contrasti;
in particolare quest'ultima pretendeva il pagamento da parte di , intanto diventata socia al 49% della conferitaria, di € 170.800,00, per due simulatori CP_1 di guida sportiva che la società conferente aveva consegnato ad un cliente di Roma e per i quali RU aveva emesso fattura n. 10/2019, posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento. L'opponente contestava che tale somma fosse dovuta, posto che i simulatori erano stati costruiti direttamente da prima del conferimento di azienda e riguardavano un rapporto concluso CP_1 prima di esso, comunque non rientrante nel perimetro del ramo di azienda ceduto (pag. 3 atto di citazione in opposizione). Precisava di aver utilizzato, nella costruzione dei simulatori, materiale proprio e di aver pagato i propri dipendenti sino al momento del conferimento. Solo alcuni componenti mancanti erano stati poi forniti ed assemblati dalla medesima RU.
pagina 4 di 12 Rilevava che in data 06.09.2019 dipendente RU, aveva inviato una mail Testimone_1 all'amministratore RU, chiedendo espressamente di non considerare nel rapporto Controparte_5 con due simulatori. Allegava allo scopo apposito file excel, contenente l'indicazione dei costi CP_1 sostenuti dalla conferitaria per ultimare la lavorazione dei due simulatori, pari ad € 6.896,00. Chiariva altresì che tra le parti era intercorso un accordo di collaborazione con cui era stato concordato che, dopo la cessione del ramo aziendale, i dipendenti avrebbero continuato a lavorare per conto di alla ultimazione dei lavori in corso senza alcun costo. CP_1
D'altra parte, rammentava che già in data 12.09.2019 la RU aveva emesso fattura relativa ai due simulatori, che successivamente aveva annullato a seguito delle contestazioni della legale rappresentante , CP_1 Persona_2
Contestava, infine, il riferimento, per la determinazione del prezzo di quei simulatori, alla delibera assembleare assunta dal Consiglio di amministrazione in data 11.09.2019, che era stata presa successivamente alla costruzione ed ultimazione dei simulatori in questione e non poteva avere effetto retroattivo. Nel giudizio si costituiva insistendo di essere titolare di un credito Parte_1 certo, liquido ed esigibile fondato su di una fattura regolarmente emessa e attinente alla fornitura di due simulatori ordinati da , consegnati e utilizzati da quest'ultima. CP_1
Sosteneva che, per effetto del conferimento, la società opponente aveva perso la possibilità di continuare a produrre e vendere i simulatori di guida sportiva, oltre al personale addetto alla realizzazione di simulatori;
d'altra parte, tutto il materiale di giacenza presso era stato CP_1 inventariato, stimato e identificato per il trasferimento alla R.U.M., sì che la società ricorrente non avrebbe potuto utilizzare alcun materiale per la produzione di simulatori. In definitiva doveva ritenersi, secondo la società opposta, che i simulatori fossero stati prodotti da RU s.p.a. e successivamente ordinati da per consegnarli al cliente finale. CP_1
Negava altresì l'esistenza di un accordo di collaborazione tra le parti, atteso che l'accordo del 30.07.2019, contente la pattuizione di gratuità delle prestazioni dei dipendenti RU, era stato modificato con verbale dell'11.09.2019. Infine, secondo parte opposta, non era più contestabile il prezzo da applicare alle vendite dei simulatori, fissato in € 70.000 dal Consiglio di amministrazione, di comune accordo con la legale rappresentante di
. CP_1
In data 12.10.2022 veniva riunito alla predetta causa il fascicolo R.G. 5361/2020, avente ad oggetto la contestuale opposizione proposta da RU avverso il decreto n. 3205/2020 con cui veniva ingiunto il pagamento di € 117.200,00 in favore di . CP_1
Quest'ultima aveva agito con procedimento monitorio per ottenere il pagamento di una fattura, emessa a seguito della vendita di sei simulatori in favore di RU, e la restituzione di un acconto a questa versato per l'acquisto di tre simulatori, mai effettivamente consegnati. Nel giudizio di opposizione RU precisava che l'importo di € 44.000, portato dalla fattura n.45 del 12.11.2019, costituiva una maggiorazione non concordata di una fattura regolarmente pagata;
che, in ogni caso, controparte non aveva prodotto gli ordini dei simulatori, né aveva dimostrato le ragioni della maggiorazione richiesta e l'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso. In ogni caso negava fosse esigibile l'importo di € 44.000, perché assorbito per compensazione del maggior credito vantato da RU e portato dal decreto ingiuntivo n. 910/2020.
pagina 5 di 12 Neppure era dovuto, secondo l'opponente, l'ulteriore importo di € 73.200,00 in assenza di prova scritta o riconoscimento di debito, e soprattutto considerato che l'opposta mai aveva richiesto la risoluzione del contratto di compravendita. In via subordinata e di eccezione riconvenzionale domandava di operare le compensazioni tra i rispettivi crediti e debiti vantati dalle parti, nella specie il credito vantato da RU pari a € 170.800,00, come portato dal decreto ingiuntivo n. 910/2020, e l'ulteriore importo pari a € 18.415,45, derivante dalle fatture n. 4 del 13.02.2020, n. 6 del 13.02.2020, n. 11 del 14.02.2020 e nota di addebito 5 del 3.03.2020 emesse dall'opponente e mai saldate da . CP_1
Le cause riunite venivano istruite documentalmente e con escussione testimoniale e le rispettive opposizioni definite con i seguenti passaggi logico giuridici. In primis, l'opposizione proposta da veniva integralmente accolta sul fondamento che la CP_1 creditrice opposta non avesse fornito prova del credito azionato con decreto ingiuntivo, con conseguente condanna alla restituzione delle somme incassate a seguito della esecutività del decreto. L'istruttoria espletata aveva sconfessato l'esistenza di un ordine dei due simulatori da parte di : CP_1 il “Buono Ordine” del 5.09.2019 - rileva il primo giudice - non fa riferimento ai due simulatori, ma riguarda tre simulatori diretti allo Store Ferrari di Milano e altri tre simulatori per cui viene riportata la dizione “da concordarsi” (doc. 2 UM). I simulatori oggetto della presente vertenza, invece, erano diretti allo Store Ferrari di Roma, come confermato dall'opposta a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta (pag. 4 sentenza). Inoltre, in uno scambio di corrispondenza intercorso con la legale rappresentante di RU, un dipendente della medesima società dava atto di un ordine di di n. 6 simulatori (quelli del CP_1
“Buono Ordine” doc. 2/8 RU) e di ulteriori due simulatori espressamente indicati come da “non considerare”. Riteneva il primo giudice che il dipendente si riferisse ai simulatori in contestazione, da non considerare in quanto già prodotti da e soltanto consegnati successivamente al CP_1 conferimento di azienda (pag. 4 sentenza). La medesima circostanza trovava conferma, secondo il Tribunale, nelle escussioni testimoniali e nell'ultimazione dei lavori da parte di UM, quantificata in € 6.896,00; somma indicativa di una mera rifinitura. Il giudicante rilevava altresì che le parti avevano sottoscritto un accordo di collaborazione con cui RU si impegnava a consentire che i dipendenti ceduti continuassero a lavorare senza costo alcuno per alla ultimazione delle lavorazioni. Revocava pertanto il decreto emesso in favore della società CP_1 opposta. Contestualmente giudicava solo parzialmente fondata l'opposizione di RU, atteso che quest'ultima non aveva specificatamente contestato il credito oggetto del monitorio. Quanto alla domanda di restituzione di € 73.200,00, il Tribunale rilevava fosse pacificamente dimostrato in atti che avesse richiesto la fornitura di tre simulatori, avesse bonificato a titolo di CP_1 acconto la somma predetta e UM avesse emesso la relativa fattura. Solo successivamente quest'ultima comunicò a controparte di trattenere la somma ricevuta a titolo compensazione con un asserito maggior credito, senza dare esecuzione al contratto di vendita. La fattura di , per € 44.000,00 d'altro canto, era stata inserita nella scheda contabile e nel CP_1 bilancio di verifica di RU, oggetto di approvazione dell'assemblea dei soci.
pagina 6 di 12 Il giudice di primo grado sosteneva tuttavia che l'opponente, da parte sua, non aveva contestato alcunché rispetto agli importi richiesti con PEC del 16.03.2020, pari ad € 18.415,45, ed oggetto di eccezione riconvenzionale di compensazione da parte di RU. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo n. 5361/2020 e, operata la compensazione, condannava RU al pagamento in favore di di € CP_1
98.784,55 (€ 73.200 + € 44.000 – € 18.415,45) oltre interessi. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1 proponendo sette motivi di gravame. Nel presente giudizio si è costituita domandando di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello proposto e nel merito il suo rigetto. In via incidentale insiste per la riforma della prima decisione nella parte in cui ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da UM. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 03.06.2025.
*** Con il primo motivo (1.1 – 1.2) RU impugna la decisione di prime cure per non aver considerato che, a seguito del conferimento d'azienda, avvenuta tramite aumento di capitale e quindi atto pubblico, era provata la proprietà, in capo alla società conferitaria, di tutti i beni realizzati dalla conferente alla data di elaborazione della perizia di stima o dell'effettivo conferimento. Con la cessione si presume infatti trasferito tutto ciò che alla data di trasferimento è/era nell'azienda ceduta e tale presunzione è opponibile al conferente, su cui grava la prova dell'eventuale esclusione di alcuni beni o contratti dal conferimento, da fornirsi tramite atto pubblico. Non spetterebbe dunque a RU, secondo la difesa appellante, di fornire la prova del proprio credito;
ma proprio la presunzione soprarichiamata imporrebbe di ritenere che: ove si ammettesse che i simulatori non fossero stati ancora definitivamente costruiti alla data del conferimento, oggetto di questo sarebbero i contratti di fornitura di tali simulatori ed i singoli beni necessari per la finalizzazione della costruzione;
nel caso invece in cui i simulatori fossero già stati costruiti verrebbero conferiti esclusivamente i contratti di fornitura. Ancora lamenta la contraddittorietà della decisione per avere dapprima ritenuto che i due simulatori fossero stati realizzati successivamente al conferimento del ramo aziendale e in un secondo momento che fossero già stati realizzati da . CP_1
Insiste che l'art. 2558 c.c. impone di utilizzare la forma scritta per escludere determinati beni e contratti dal patrimonio aziendale, sì che in assenza di un'espressa pattuizione in tal senso, non potrebbe affermarsi l'esclusione di un determinato bene o contratto dalla cessione. Con il secondo motivo (2.1 – 2.2) lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha addossato all'opponente l'onere di fornire prova del proprio credito, sebbene avesse riconosciuto la disponibilità dei simulatori in capo ad e il trasferimento di essi da RU a . CP_1 CP_1
È pacifico infatti, secondo l'appellante, che i simulatori furono costruiti in tutto in parte dopo il conferimento d'azienda; vennero consegnati ad , rispettivamente a settembre e ottobre 2019, e il CP_1 conferimento si svolse senza riserve, sì che doveva dedursi che la consegna avvenne in forza di contratto di compravendita (cfr. pag. 19 – 20 atto di appello). Nega altresì di aver pattuito con l'esclusione dei contratti di fornitura dei due simulatori dal CP_1 conferimento;
né ritiene vi sia prova alcuna che i simulatori fossero stati costruiti in data antecedente il 30/4/2019 – data della perizia di stima -. Pertanto, i contratti di produzione dei due simulatori furono, pagina 7 di 12 secondo l'appellante, necessariamente parte del conferimento d'azienda e il conseguente trasferimento di questi in favore di troverebbe il suo naturale inquadramento nella compravendita, di cui si è CP_1 fornita prova attraverso la fattura che non è stata respinta e verosimilmente è anche stata annotata nei libri contabili (pag. 22 appello). Con il terzo motivo nega che il contratto di fornitura dei due simulatori sia sussumibile nel contratto di carattere personale, escluso, ai sensi dell'art. 2558 c.c., dall'automatico subentro della conferitaria nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa. Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà del ragionamento logico – giuridico adottato dal primo giudice, il quale, pur riconoscendo la consegna dei due simulatori in data successiva al conferimento del ramo aziendale e nonostante la pacifica circostanza che, sia alla data della perizia di stima, che a quella del conferimento, i simulatori non erano stati ancora ultimati, ha escluso che UM avesse fornito prova negativa della loro costruzione da parte della conferente. Con il quinto contesta l'attendibilità del teste perché socio di minoranza e parte del CP_3 management di . Sostiene che ove dalle “prove costituende” si eliminasse la testimonianza del CP_1
Sig. si avrebbe un quadro fattuale completamente diverso in cui risulterebbe pacifico che tutto CP_3
o la maggior parte dei simulatori venne prodotto in data successiva al 30/7/2019 e quindi, de plano, in assenza di altri elementi documentali, idonei a supportare una tesi diversa, il trasferimento (del diritto di proprietà) dei due simulatori non può che essere inquadrato nella compravendita. Quanto all'opposizione proposta avverso il decreto emesso in favore di con il sesto e il settimo CP_1 motivo di gravame rispettivamente lamenta, di aver sempre specificatamente contestato il credito ingiunto pari ad € 44.000; che la scheda contabile contenente il riferimento al predetto debito, non costituisce elemento di prova in quanto semplice bozza di bilancio;
che, infine, la prova per testi, richiesta e non ammessa dal primo giudice, avrebbe potuto dimostrare l'inesistenza della fonte del presente debito. Rileva in ogni caso che, dalla data del conferimento, ogni eventuale credito dell'azienda è stato trasferito in capo alla conferitaria UM, di talché il preteso debito deve intendersi comunque estinto per confusione. Altresì contesta che l'ulteriore credito preteso da , pari ad € 73.200, sia dovuto a prescindere CP_1 dalla dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita, fonte dell'originario pagamento, né che la domanda di risoluzione possa ritenersi implicitamente formulata nella domanda restitutoria.
Prima di procedere all'esame nel merito dei motivi formulati, deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da . CP_1
Ad avviso della Corte, non costituisce infatti domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la prospettazione di UM, avanzata effettivamente in appello per la prima volta, di essere comunque divenuta titolare dei diritti sui due simulatori, poi ceduti alla controparte, a seguito della cessione del ramo aziendale e non, come sostenuto nel giudizio di primo grado, perché costruiti dalla stessa appellante dopo il conferimento. Ciò perché, contrariamente a quanto rilevato dalla società appellata, il fatto costitutivo della domanda avanzata con l'ingiunzione di pagamento rimane sempre la vendita dei simulatori a , dimostrata, CP_1 secondo l'appellante, dal buono ordine, dalla bolla di consegna e dalla relativa fattura n.10/2019 emessa. UM si è quindi limitata ad allegare una differente modalità di acquisto della proprietà dei beni oggetto di contestazione, prima della loro cessione alla controparte, e questo non comporta una domanda nuova, tra le parti. pagina 8 di 12 Entrando ora nel merito del gravame, i motivi attinenti all'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa in favore di UM meritano una trattazione unitaria in quanto strettamente connessi. L'intero gravame si fonda sulla circostanza che il primo giudice ha omesso di considerare, che, a seguito del conferimento aziendale, UM sarebbe comunque divenuta proprietaria dei simulatori, se già realizzati, e/o titolare dei relativi contratti di fornitura, se in corso di costruzione. Così, dal loro trasferimento in capo ad , in data successiva al conferimento, avrebbe dovuto desumersi CP_1
l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti e conseguentemente la dimostrazione del credito preteso dall'appellante. Sul punto va innanzitutto premesso che l'appellante fa mal governo dei principi riconosciuti in materia di prova. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, ove il giudice è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore. L'opponente, invece, sostanziale convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, grava, dunque, sul creditore opposto, il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Nella fattispecie in decisione è proprio tale onere probatorio che il primo giudice ha ritenuto non essere stato assolto dalla società opposta e, anche nel presente giudizio, non risulta che l'impugnazione proposta sia idonea a superare la statuizione assunta dal giudice del primo grado. Manca invero la dimostrazione della fornitura ad Evotek dei simulatori in contestazione;
fornitura che nel ricorso per decreto ingiuntivo UM aveva documentato con il buono ordine del 5/09/2019; la fattura n. 10/2019 del 4 ottobre 2019 e la bolla di consegna del 4 ottobre 2019. Sul punto già il giudice di primo grado aveva ritenuto non risultasse alcuna prova di un ordine da parte di dei due simulatori, precisando che: “il Buono Ordine del 5/9/2019 non fa riferimento ai due CP_1 simulatori in questione, ma riguarda tre simulatori diretti allo Store di Ferrari di Milano e altri tre simulatori per cui viene riportata la dizione da concordarsi” (pag. 4 sentenza). Anche la bolla di consegna prodotta è stata specificatamente contestata nel giudizio di primo grado dall'opponente, la quale spiegò che i due simulatori non erano stati consegnati da UM ad ma CP_1 erano stati costruiti ed ultimati all'interno dei propri capannoni, rispettivamente nel luglio e nel settembre del 2019. Uno dei due simulatori era stato portato alla Fiera di Bologna e poi ricondotto presso il capannone della , mentre l'altro era rimasto sempre presso la , poi entrambi CP_1 CP_1 erano stati trasportati al Ferrari Store di Roma (cfr. memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.). A riprova delle circostanze allegate, l'allora opponente aveva prodotto il documento di trasporto, dal quale risulta che i simulatori già in data 3/10/2019 - quindi il giorno precedente rispetto all'indicazione della data del documento di controparte - erano stati consegnati presso lo Store Ferrari di Roma;
le fatture di noleggio del veicolo trasportatore di tali due simulatori;
un documento di provenienza di UM nel quale viene rappresentato che un suo dipendente il 3/10/2019 era in trasferta a Roma per installare i due simulatori. Tali allegazioni non sono mai state contestate dall'allora società opposta. Ciò nonostante, nell'attuale giudizio di gravame essa immotivatamente ritiene dimostrato, e ammesso anche dal giudice di primo pagina 9 di 12 grado, che i simulatori fossero stati in tutto o in parte costruiti dopo il conferimento aziendale e consegnati ad in data successiva ad esso. Tanto basterebbe, secondo l'appellante, a dimostrare CP_1
l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti, idoneo a giustificare il preteso credito (pag. 19 atto di appello). In realtà ad avviso della Corte correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non fosse stata fornita prova del titolo dedotto in giudizio, sia perché UM non aveva dimostrato l'esistenza di un effettivo ordine dei due simulatori da parte di , sia perché l'istruttoria espletata aveva appurato CP_1 che fu quest'ultima a costruirli, mentre UM si sarebbe limitata alla loro rifinitura, per € 6.896,00. In conclusione, il Tribunale ha escluso che l'allora opposta abbia fornito prova del titolo del credito fatto valere (pag. 3 sentenza). Le tesi proposte dall'odierno appellante, dunque, erano già state sconfessate nel precedente grado di giudizio e ancora una volta non dimostrano il titolo invocato da UM e rappresentato da un contratto di compravendita tra le parti, che secondo l'appellante risulterebbe dalla fattura n. 10/2019 emessa il 4 ottobre 2019 (pag. 22 atto di appello). Sul punto, basti rammentare che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. D'altra parte, a nulla rileva la disciplina richiamata dall'appellante sull'automatica cessione in capo alla conferitaria dei contratti stipulati dalla conferente per l'esercizio dell'azienda, atteso che non vi è prova dell'esistenza di un contratto di fornitura dei due simulatori oggetto di contestazione, né, come già detto, l'appellante ha dimostrato di avere poi effettivamente trasferito gli stessi ad . CP_1
In definitiva, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettava a UM, nella sua qualità di attore sostanziale, fornire dimostrazione del titolo del diritto di credito fatto valere con l'ingiunzione di pagamento. Non può ora l'appellante limitarsi ad affermare che titolo più verosimile del trasferimento dei simulatori sarebbe la compravendita (pag. 18 appello), in primis perché, lo si ripete, non vi è prova alcuna che i simulatori siano stati trasferiti da UM in favore di , e in secondo luogo perché il CP_1 trasferimento di un bene non avviene necessariamente a titolo di compravendita. Quanto detto esclude la rilevanza della disciplina della cessione di azienda, e in particolare dell'art.2558 cc, invocata con il primo motivo di gravame, laddove UM insiste nel sostenere che, ove i simulatori non fossero stati ancora definitivamente costruiti al momento del conferimento, oggetto di trasferimento (unitamente all'azienda) sarebbero stati (ex lege) i contratti di fornitura di tali simulatori ed i singoli beni necessari per la “finalizzazione della costruzione”; ove invece i simulatori non fossero stati costruiti neppure in minima parte, ancora una volta, i contratti di fornitura dei medesimi ed i singoli beni, necessari per la realizzazione dei simulatori;
beni, per di più, facenti parte della perizia di stima;
ove i simulatori fossero stati già interamente costruiti, allora molto più semplicemente i contratti di fornitura (pag. 12 atto di appello). Anche entrando nel merito di tale difesa, la tesi dell'appellante è palesemente infondata. La disciplina dettata dall'art.2556 ss cc che prevede la unitaria cessione dei componenti della azienda,
o di un suo ramo, non comporta affatto che le parti nella loro autonomia negoziale non possano escludere alcuni beni e/o contratti, dalla cessione;
inoltre non richiede la forma scritta a pena di nullità, e quindi per la validità dell'atto (a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni o per la particolare natura dei contratti trasferiti), ma ai fini della opponibilità ai terzi, (vedi cass.12648 del 2015, 18066 del 2016, tra le altre). pagina 10 di 12 Dunque, nulla osta a che le parti provino eventuali accordi di esclusione purchè per iscritto, come è avvenuto in concreto nel caso in esame. Si osserva infatti sul punto, per un primo aspetto, che la perizia di stima non è stata effettuata in base ad un inventario analitico dei beni, ovvero dei contratti in corso, bensì in base ai valori di bilancio, per altro aspetto che è provata (oltre che non contestata) l'esistenza di un accordo di collaborazione tra le parti, secondo il quale , anche successivamente al conferimento d'azienda, avrebbe potuto
CP_1 ultimare le proprie lavorazioni senza alcun costo e facendo ricorso ai dipendenti ceduti (cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione in opposizione di ), il che necessariamente comporta la esclusione
CP_1 di alcuni beni e contratti dalla cessione. Pertanto, anche ammettendo che i simulatori non fossero stati completati al momento della cessione del ramo aziendale - riferisce in giudizio che erano stati costruiti per un 30%, 40% - è Testimone_1 dimostrato in atti che rimase comunque proprietaria di entrambi i beni, senza affatto acquistarli
CP_1 da UM tramite un contratto di compravendita. Gli ultimi due motivi del gravame principale vanno esaminati congiuntamente all'appello incidentale formulato da , perchè attengono tutti all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di
CP_1 quest'ultima: UM contesta la debenza delle somme portate con il decreto ingiuntivo n. 3205/2020, riconosciuta dal precedente giudice, mentre censura la prima decisione per avere accolto
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l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da UM in relazione ad alcune fatture rimaste impagate. Ora, l'appello principale non può trovare accoglimento, risultando condivisibili le motivazioni esposte nel provvedimento di primo grado. In primis, il credito vantato da di € 44.000 è stato iscritto da UM nel proprio bilancio di CP_1 verifica al 31.12.2019 che, sebbene si diversifichi dal bilancio di esercizio, costituisce un prospetto contabile redatto dalla medesima società debitrice, volto a fornire l'istantanea della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, e che, ai sensi dell'art. 2709 c.c. fa prova contro l'imprenditore, e parte appellante non ha fornito elementi idonei a contrastare la valenza dimostrativa del documento;
anche il capitolo di prova formulato da UM è solo volto a dimostrare che gli importi non erano stati concordati, il che diviene irrilevante, a fronte della accettazione della fattura senza contestazioni. Anche l'acconto di € 73.200,00 pacificamente versato da per l'acquisto di alcuni simulatori mai CP_1 consegnati da UM, costituisce un indebito che parte appellata ha diritto di ripetere. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la domanda di risoluzione del contratto è stata dedotta da , sia come premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, che nel successivo giudizio di CP_1 opposizione azionato da UM. Nel primo ha dichiarato che, a seguito dell'indebito CP_1 trattenimento dell'acconto versato, il contratto era da intendersi risolto. Nella comparsa di costituzione e risposta, poi, ha domandato di accertare la risoluzione del contratto di acquisto dei tre simulatori e il conseguente diritto alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione. Merita invece accoglimento l'appello incidentalmente proposto da , con il quale insiste di avere CP_1 specificatamente contestato le fatture emesse da UM, e poste alla base dell'eccezione di compensazione, sia nel procedimento monitorio azionato, che nel successivo giudizio di opposizione. In effetti, risulta in atti che, con comunicazione del 21.03.2020, il difensore dell'odierna appellata contestò sia la debenza delle fatture emesse dalla controparte, che il prospettato trattenimento delle somme versate da a titolo di acconto per l'acquisto degli altri simulatori. CP_1 pagina 11 di 12 Nella specie, l'odierna appellata negò la debenza delle somme indicante nelle fatture n. 5 e n. 6 del 13.02.2020, perché entrambe riferite ad un contratto di service scaduto il 31.12.2019 e mai rinnovato. Contestò anche nel suo ammontare la fattura n. 11 del 14.02.2020, relativa all'acquisto di volanti di guida, ritenendo che il prezzo imposto da UM per la compravendita fosse superiore alla somma ricevuta da da parte del cliente finale. CP_1
Tali doglianze sono state rappresentate anche nel precedente grado di giudizio, ove ha rilevato CP_1
l'illegittimità della relativa compensazione operata da UM (cfr. comparsa di costituzione, memoria n.1, foglio di precisazione delle conclusioni di – R.G. 5361/2020). CP_1
A fronte di tale puntuale contestazione, UM non ha fornito adeguata prova del proprio credito, essendosi limitata a produrre solo due note proforma (cfr. doc 9 prodotto da UM: fattura PROFORMA n. 5 e 6 del 2020); documentazione, come già detto, non idonea a dimostrare l'esistenza di un credito in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto basta ad escludere la debenza in capo ad CP_1 della somma pretesa, con conseguente condanna di UM per l'intera somma portata nel decreto ingiuntivo n. 3205/2020. La decisione di primo grado va riformata in piccola parte, e anche le spese del grado seguono la soccombenza;
si liquidano in misura prossima al minimo dello scaglione di valore, da individuare in ragione della somma delle domande contrapposte.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 669 del 2023 del Tribunale di Modena, che conferma nel resto:
- Accertata l'inesistenza del credito, pari a € 18.415,45, eccepito in compensazione da Pt_1
condanna quest'ultima al pagamento dell'intera somma di € Parte_1
117.200,00, oltre interessi, in favore di;
CP_1
- Conferma la decisione in punto a spese, e condanna a Parte_1 rifondere a le spese dell'appello, che liquida in € 13.500,00 per compensi, Controparte_1 oltre esborsi, spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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