Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.