Art. 1.
Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112 , e' elevato a lire 120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.
Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112 , e' elevato a lire 120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.