Articolo 7 della Legge 15 aprile 1965, n. 329
Articolo 6
Versione
8 maggio 1965
Art. 7.
Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione dei patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato aggiunto il capitolo n. 116-bis - Spese per liti, arbitraggi, ecc., del medesimo stato di previsione.

Entrata in vigore il 8 maggio 1965