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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatrice
Chiara Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5218 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato TUROLLA ROBERTO Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
3) Disporsi l'affidamento in via esclusiva del figlio minore a favore della madre, stante la Persona_1 manifesta inadeguatezza del padre.
4) Disporsi che il diritto di visita e permanenza del figlio minore con il padre, tenga conto delle esigenze del minore di cui al piano genitoriale (v. doc.12) tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia stabile rapporto con lo stesso, oltre ai desiderata che potranno emergere a seguito dell'ascolto del minore.
pagina 1 di 7 5) Condannarsi a corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore CP_1
l'importo di € 500,00, annualmente rivalutabile, oltre alle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Padova ed oltre € 400,00, sempre annualmente rivalutabili, a titolo di concorso al mantenimento della sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario e con pagamento diretto da parte del terzo, datore di lavoro.
6) Con condanna al pagamento di compensi e spese di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] , e nato a [...] Parte_1 CP_1
Ait AA ZL AM AT (Marocco) il 01/01/1979, contraevano matrimonio con rito civile a
Casablanca (Marocco), trascritto nel relativo registro degli atti del Comune di Loreggia, n.17, Parte II,
Serie C, anno 2016.
Dalla loro unione nasceva il figlio il 26.09.2007 in Camposampiero (PD). Persona_1
In data 29.10.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
All'udienza del 06.2.2025 compariva solo parte ricorrente con il rispettivo procuratore, il quale precisava che, da informazioni assunte, il sig. parrebbe lavorare per una ditta di Castelfranco Veneto, CP_1
percependo uno stipendio di circa 1900 euro mensili e si riportava ai propri scritti e conclusioni;
il
Giudice, dunque, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di dava CP_1 atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, nonostante la rituale notifica, e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
1. domanda di separazione
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito è nato a [...]
AA -Marocco, mentre la moglie è nata a [...] -Marocco), appare Controparte_2
necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la
“residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
pagina 2 di 7 Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE) n.
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che Parte_2 precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n.
2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte ricorrente risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie la moglie risiede in Italia, come il marito e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. domanda di affidamento, collocamento, diritto di visita del figlio minore Per_1
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza pagina 3 di 7 giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita e, verosimilmente, frequenta la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Tanto evidenziato, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia si osserva quanto segue. Per_1
In relazione alla richiesta di affidamento, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c.,
l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, salvo che la stessa risulti pregiudizievole per i minori.
pagina 4 di 7 Sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che occorre, “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...)” (Cass. n. 16593/2008, v. anche Cass. n.
5108/2012).
Nel caso de quo, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, dunque, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocamento del minore presso la stessa, in considerazione dell'esigenza di tutelare l'interesse del figlio minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto, “per mantenere le consuetudini Per_1 di vita e le relazioni che in esso si radicano” (Cass. 2013, n. 21334, v. anche Cass. n. 18603/2021).
Invero, l'affidamento condiviso appare soluzione impraticabile in considerazione del contegno assunto dal padre, il quale ha manifestato un totale disinteresse nell'intrattenere un rapporto stabile e significativo con il figlio, non curandosi della sua educazione, istruzione e salute e facendogli altresì mancare qualsivoglia mezzo di sussistenza.
Si accoglie, pertanto, la domanda di affido in via esclusiva del figlio minore Per_1
Quanto al diritto di visita padre-figlio, avuto riguardo all'età del figlio e all'attuale consistenza dei rapporti familiari, appare opportuno stabilirsi che le visite del padre potranno avvenire di comune accordo con il minore, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di quest'ultimo.
3. domanda di mantenimento del figlio minore Per_1
In relazione alla domanda di mantenimento ordinario e straordinario del minore a carico del padre, occorre preliminarmente evidenziare che sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel pagina 5 di 7 caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Bisogna altresì considerare che il figlio minore vivrà con la madre e che, dunque, la lontananza del padre non consentirà allo stesso alcuna forma di mantenimento diretto.
Pertanto, posto che la ricorrente si è sempre fatta carico in maniera pressoché esclusiva del mantenimento e della crescita del minore, valutate le difficoltà economiche della madre e le esigenze di cura, studio e realizzazione del minore, mentre il padre non si è costituito per addurre a sua volta difficoltà di mantenimento, va posto a carico del padre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale al quale ci si richiama integralmente.
3. domanda di mantenimento della sig.ra Parte_1
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento della sig.ra come precisato Parte_1
dalla Suprema Corte in punto di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento (Cass.
n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021), ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., il giudice deve
“determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”.
Nel caso in esame, la moglie ha allegato e dimostrato circostanze specifiche volte a provare le condizioni di estremo bisogno nelle quali versano a seguito dell'allontanamento del marito. Inoltre, ella ha dimostrato di vantare una modestissima capacità lavorativa e reddituale, vivendo, di fatto, grazie all'assegno sociale percepito da sua madre, a differenza del marito, il quale percepisce un reddito da lavoro più cospicuo.
Alla luce, dunque, di una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione e della possibilità per la ricorrente di svolgere una diversa attività lavorativa maggiormente retribuita, si ritiene di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento della sig.ra nella misura di euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Parte_1
Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro andrà richiesto ex art. 473 bis 37 cpc.
pagina 6 di 7
4. spese di lite
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, con pagamento a favore dello Stato, (la ricorrente è in patrocinio a carico dello Stato), in considerazione della soccombenza aggravata dal disinteresse del convenuto dimostrato nei confronti dei propri familiari.
Le spese vengono liquidate nei minimi (stante la semplicità della causa) dello scaglione da 26.001 a
52.000 euro, nella somma di euro 2.356 (di cui euro 851 per studio, 602 fase introduttiva, 903 trattazione), oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre;
4) stabilisce a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) stabilisce che le visite padre al figlio potranno avvenire di comune accordo tra gli stessi;
6) stabilisce a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro
300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
7) Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, con pagamento a favore dello
Stato, liquidate in euro 2.356 (di cui euro 851 per studio, 602 fase introduttiva, 903 trattazione), oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.25
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatrice
Chiara Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5218 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato TUROLLA ROBERTO Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
3) Disporsi l'affidamento in via esclusiva del figlio minore a favore della madre, stante la Persona_1 manifesta inadeguatezza del padre.
4) Disporsi che il diritto di visita e permanenza del figlio minore con il padre, tenga conto delle esigenze del minore di cui al piano genitoriale (v. doc.12) tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia stabile rapporto con lo stesso, oltre ai desiderata che potranno emergere a seguito dell'ascolto del minore.
pagina 1 di 7 5) Condannarsi a corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore CP_1
l'importo di € 500,00, annualmente rivalutabile, oltre alle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Padova ed oltre € 400,00, sempre annualmente rivalutabili, a titolo di concorso al mantenimento della sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico Parte_1 bancario e con pagamento diretto da parte del terzo, datore di lavoro.
6) Con condanna al pagamento di compensi e spese di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] , e nato a [...] Parte_1 CP_1
Ait AA ZL AM AT (Marocco) il 01/01/1979, contraevano matrimonio con rito civile a
Casablanca (Marocco), trascritto nel relativo registro degli atti del Comune di Loreggia, n.17, Parte II,
Serie C, anno 2016.
Dalla loro unione nasceva il figlio il 26.09.2007 in Camposampiero (PD). Persona_1
In data 29.10.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
All'udienza del 06.2.2025 compariva solo parte ricorrente con il rispettivo procuratore, il quale precisava che, da informazioni assunte, il sig. parrebbe lavorare per una ditta di Castelfranco Veneto, CP_1
percependo uno stipendio di circa 1900 euro mensili e si riportava ai propri scritti e conclusioni;
il
Giudice, dunque, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di dava CP_1 atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte resistente, nonostante la rituale notifica, e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
1. domanda di separazione
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito è nato a [...]
AA -Marocco, mentre la moglie è nata a [...] -Marocco), appare Controparte_2
necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione personale, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la
“residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
pagina 2 di 7 Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE) n.
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che Parte_2 precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n.
2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte ricorrente risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie la moglie risiede in Italia, come il marito e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. domanda di affidamento, collocamento, diritto di visita del figlio minore Per_1
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza pagina 3 di 7 giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dalla nascita e, verosimilmente, frequenta la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Tanto evidenziato, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia si osserva quanto segue. Per_1
In relazione alla richiesta di affidamento, va ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c.,
l'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria, salvo che la stessa risulti pregiudizievole per i minori.
pagina 4 di 7 Sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che occorre, “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...)” (Cass. n. 16593/2008, v. anche Cass. n.
5108/2012).
Nel caso de quo, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, dunque, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocamento del minore presso la stessa, in considerazione dell'esigenza di tutelare l'interesse del figlio minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto, “per mantenere le consuetudini Per_1 di vita e le relazioni che in esso si radicano” (Cass. 2013, n. 21334, v. anche Cass. n. 18603/2021).
Invero, l'affidamento condiviso appare soluzione impraticabile in considerazione del contegno assunto dal padre, il quale ha manifestato un totale disinteresse nell'intrattenere un rapporto stabile e significativo con il figlio, non curandosi della sua educazione, istruzione e salute e facendogli altresì mancare qualsivoglia mezzo di sussistenza.
Si accoglie, pertanto, la domanda di affido in via esclusiva del figlio minore Per_1
Quanto al diritto di visita padre-figlio, avuto riguardo all'età del figlio e all'attuale consistenza dei rapporti familiari, appare opportuno stabilirsi che le visite del padre potranno avvenire di comune accordo con il minore, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di quest'ultimo.
3. domanda di mantenimento del figlio minore Per_1
In relazione alla domanda di mantenimento ordinario e straordinario del minore a carico del padre, occorre preliminarmente evidenziare che sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”.
In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel pagina 5 di 7 caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Bisogna altresì considerare che il figlio minore vivrà con la madre e che, dunque, la lontananza del padre non consentirà allo stesso alcuna forma di mantenimento diretto.
Pertanto, posto che la ricorrente si è sempre fatta carico in maniera pressoché esclusiva del mantenimento e della crescita del minore, valutate le difficoltà economiche della madre e le esigenze di cura, studio e realizzazione del minore, mentre il padre non si è costituito per addurre a sua volta difficoltà di mantenimento, va posto a carico del padre l'assegno di mantenimento nella misura di euro 400,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di questo Tribunale al quale ci si richiama integralmente.
3. domanda di mantenimento della sig.ra Parte_1
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento della sig.ra come precisato Parte_1
dalla Suprema Corte in punto di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento (Cass.
n. 605/2017, confermata da Cass. n. 975/2021), ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., il giudice deve
“determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”.
Nel caso in esame, la moglie ha allegato e dimostrato circostanze specifiche volte a provare le condizioni di estremo bisogno nelle quali versano a seguito dell'allontanamento del marito. Inoltre, ella ha dimostrato di vantare una modestissima capacità lavorativa e reddituale, vivendo, di fatto, grazie all'assegno sociale percepito da sua madre, a differenza del marito, il quale percepisce un reddito da lavoro più cospicuo.
Alla luce, dunque, di una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione e della possibilità per la ricorrente di svolgere una diversa attività lavorativa maggiormente retribuita, si ritiene di porre a carico del marito l'assegno di mantenimento della sig.ra nella misura di euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Parte_1
Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro andrà richiesto ex art. 473 bis 37 cpc.
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4. spese di lite
Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, con pagamento a favore dello Stato, (la ricorrente è in patrocinio a carico dello Stato), in considerazione della soccombenza aggravata dal disinteresse del convenuto dimostrato nei confronti dei propri familiari.
Le spese vengono liquidate nei minimi (stante la semplicità della causa) dello scaglione da 26.001 a
52.000 euro, nella somma di euro 2.356 (di cui euro 851 per studio, 602 fase introduttiva, 903 trattazione), oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre;
4) stabilisce a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
400,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
5) stabilisce che le visite padre al figlio potranno avvenire di comune accordo tra gli stessi;
6) stabilisce a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di euro
300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
7) Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, con pagamento a favore dello
Stato, liquidate in euro 2.356 (di cui euro 851 per studio, 602 fase introduttiva, 903 trattazione), oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.25
Il Presidente
Cinzia Balletti
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