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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell'udienza del 22/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2719 /2022 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Cagliari presso lo studio dell'Avv. Sandro Piseddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, opponente
contro
Controparte_1 elettivamente domiciliati in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, difesi e rappresentati dall'avv. Laura Furcas unitamente e all'avvocato Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 settembre 2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 325 2022 000 22897 53 000 notificato in data 5 agosto 2022 relativo CP_ ad un credito vantato dall' per € 5.029,56 a titolo di contributi previdenziali gestione commercianti per il 4° trimestre dell'anno 2019 e per il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 2020. CP_ Parte ricorrente ha sostenuto di non dovere le somme richieste dall' assumendo l'insussistenza dei presupposti sottesi all'obbligo d'iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto: a) ha affermato di svolgere a tempo pieno l'attività di consulente tributarista con studio in Cagliari Via Nazario Sauro
n. 1; b) ha precisato di essere amministratore unico delle società (P.IV ), CP_2 P.IVA_1
(P.IV e (P.IV ), tutte con sede in Cagliari, operanti CP_3 P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
nel settore della ristorazione, ma di aver sempre ed esclusivamente provveduto all'adempimento e all'esercizio delle funzioni attinenti alla rappresentanza legale delle società, nonché all'effettuazione delle verifiche contabili e delle rendicontazioni ai fini del controllo formale dell'andamento societario;
c) ha escluso di aver mai partecipato al lavoro aziendale delle predette società tanto meno con carattere di abitualità e prevalenza, conseguentemente, concludendo per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
CP_ L' si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 24 novembre 2022 sostenendo la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti in forza: a) del suo ruolo di socio e amministratore unico delle società (P.IV , (P.IV CP_2 P.IVA_1 CP_3
) e (P.IV ), tutte con sede in Cagliari, operanti nel settore della P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
ristorazione, attive ed esercenti attività tipicamente commerciale, b) del fatto che i lavoratori alle dipendenze della società ricoprono ruoli che escludono la partecipazione all'attività direzionale, esecutiva ed organizzativa, c) del volume di affari e della organizzazione degli esercizi che presuppone come necessaria una attività di controllo fattivo da parte del socio unico che, anche se socio di srl, si espone indirettamente a importanti responsabilità personali sul piano fiscale per i redditi ricavati dalla partecipazione sociale unica ed ha, conseguentemente, concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa, istruita con prove documentali e con prova testimoniale, all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
2. L'opposizione proposta da è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Parte_1
2.1 In via preliminare, si osserva che l'avviso di addebito impugnato (doc. 1 parte opponente) presenta i requisiti che la legge (art. 30 comma 2 del d.l. 78/2010) prevede debba contenere a pena di nullità, nonché i requisiti integrativi indicati dalla circolare 168/2010 e determina presidenziale CP_1
72/2010, con la conseguenza che deve, pertanto, ritenersi legittimo.
2.2 Quanto al merito, va innanzitutto specificato che emerge dagli atti (docc. 2 e 3 parte opponente) che l'opponente risulta iscritto alla gestione separata alla quale versa i contributi in quanto esercita attività di consulenza tributaria.
In tema di riparto dell'onere della prova in base, all'art. 2697 c.c, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su colui che si afferma titolare del diritto ed intende farlo valere anche se, come nel caso di specie, è convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
L'onere probatorio, quindi, incombe su parte opposta (Cfr. Cass. n. 23600/2009 e conforme orientamento giurisprudenziale successivo).
Per quanto riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la doppia iscrizione «è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio… venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità
o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti [..]» (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del
03/04/2017, n. 8613).
Anche dalla circolare n. 78 del 14.05.2013 emerge che, ai fini dell'iscrizione nella CP_1
Gestione Commercianti, la verifica degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa debba essere basata sull'analisi della fattispecie concreta e di idonei elementi probatori in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed all'abitualità dell'apporto conferito.
Tanto premesso, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. 27 gennaio 2021 n. 1759, si evince che, al fine di valutare la legittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti il giudice, deve accertare che, a norma dell'art. 1, comma 203 della L.
662/1996, i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti: “a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione….(omissis); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza [requisito di cui alla lett. c)].
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali ricade, come detto, a carico dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in CP_1
seno all'impresa, ovviamente senza considerare l'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore per la quale, semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Nel caso di specie l' avrebbe dovuto dimostrare che, nel periodo contributivo portato CP_1 nell'AVA opposto, l'opponente svolgesse per le società (P.IV ), CP_2 P.IVA_1 CP_3 (P.IV ) e (P.IV , di cui era socio e amministratore unico, P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3
attività abituale e prevalente diversa da quella tipica di amministrazione-rappresentanza, propria dell'amministratore-rappresentante della società.
Tale prova non è stata raggiunta.
L'incontestata qualità di amministratore unico dell'opponente in capo alle società e gli altri elementi presuntivi offerti dall' , non sono da soli sufficienti a dimostrare lo svolgimento, da CP_1 parte dell'opponente, di attività commerciale abituale e prevalente per le tre società. L'Istituto opposto, infatti, nulla dice, neppure in sede di allegazione, circa le effettive e concrete attività svolte dall'opponente per le società, ovvero circa l'organizzazione aziendale e la divisione del lavoro all'interno delle stesse, per cui non è in alcun modo possibile valutare la tipologia di attività svolta da onde qualificarla come commerciale o meramente amministrativa e, tanto meno, Parte_1 valutare se l'eventuale attività commerciale si sia svolta in modo abituale e prevalente anche rispetto a quella meramente amministrativa e di rappresentanza.
Una migliore specificazione sarebbe stata tanto più necessaria in quanto risulta, dalla documentazione agli atti, che le società avevano in forza dipendenti in grado di svolgere l'attività operativa.
Peraltro, dalle dichiarazioni dei testi escussi in causa sono emersi elementi contrari alla sussistenza dei presupposti della pretesa dell' . Infatti, i testi sentiti, concordemente, hanno confermato da CP_1
un lato la circostanza che svolgesse solo attività di rappresentanza e di indirizzo Parte_2 politico e di controllo generale dell'azienda e, dall'altro, che l'attività più propriamente operativa fosse svolta dai dipendenti delle società: cfr. dichiarazioni teste udienza del 25 Testimone_1 marzo 2024 “…Sono una dipendente del sig. dal 2014 presso la la società si occupa di Pt_1 CP_4 ristorazione…Io sono cuoca, è un self-service che si trova in Via San Simone presso il Centro CP_4
Commerciale Santa Gilla. Svolgiamo attività di pizzeria, bar e self-service. Il Sig. on ha mai lavorato Pt_1 presso il locale. Siamo in tutto sette dipendenti. Noi dipendenti ci occupiamo di fare gli ordini con i fornitori, io sono stata assunta dal Sig. come gli altri miei colleghi, quando sono stata assunta, io c'erano due Pt_1 amministratori, c'era anche il Sig. che ormai non c'è più. Ci organizziamo tra di noi il lavoro, nessuno Pt_3 ci dà delle direttive, ci prepariamo da soli i piani di ferie e i turni, che consegniamo al consulente del lavoro
. In cucina lavoro solo io e lavoro solo la mattina, la sera c'è un'altra collega , non Persona_1 Per_2 ricordo il cognome, se abbiamo qualche problema ci sostituiamo l'una con altra. Il Sig. ue o tre volte Pt_1 alla settimana, pranza o prende un caffè nel locale, a volte chiede informazioni sulla attività. In caso di malattia ci rivolgiamo al consulente del lavoro…”; dichiarazioni teste udienza del 25 Testimone_2
marzo 2024: “Ho lavorato per la tutto il 2019 eravamo circa 4/5 dipendenti così almeno CP_4
ricordo. Non ricevevamo direttive, ognuno di noi sapeva cosa doveva fare, turni e ferie venivano organizzati di comune accordo da noi dipendenti e venivano comunicati alla SA ER , consulente del lavoro. Ci occupavamo anche degli ordini in quanto avevamo i numeri dei
[...] fornitori. …”; dichiarazioni testeudienza del 6 maggio 2024: “Lavoro per il sig. da Tes_3 Pt_1
circa 9 nove anni, più o meno dal 2015. Mi ha assunto seguito di colloquio, inizialmente ho lavorato Pt_1 come banconiera presso la società e per la in anni differenti […] Quando sono stata assunta CP_3 CP_4 facevo riferimento a e che organizzavano turni e ferie, non so a chi facessero Testimone_2 Persona_3 riferimento loro, non so nemmeno se dovessero fare riferimento a qualcuno. Nel 2019/2020 non ho mai visto il sig. avorare nel locale l'ho visto solo nelle circostanze su cui ho già riferito”. Pt_1
I testi sono stati concordi nel riferire che le attività svolte dall'opponente sono quelle tipiche di rappresentanza e amministrazione che attendono al governo e all'indirizzo generale della società, come controllarne l'andamento e anche fare le assunzioni del personale.
In particolare, tutti i testi escussi hanno dichiarato i testimoni, non ha mai svolto attività di carattere direttivo, organizzativo ed esecutivo presso gli esercizi commerciali operanti nel settore della ristorazione, gestiti dalle predette società e di cui il medesimo è CP_4 CP_5 CP_3
amministratore; hanno riferito, invece, che egli si occupa di contabilità e che l'attività lavorativa delle predette società è stata svolta dai propri dipendenti regolarmente assunti i quali hanno operato sotto la direzione, il controllo e il coordinamento di altri colleghi presenti in ogni singolo punto di ristoro.
Stante quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi e ribadito che non sono emersi in causa elementi, neppure in allegazione, da cui dedurre che abbia svolto attività diverse da quella Parte_1 tipica di rappresentanza e amministrazione e, tanto meno, che l'abbia svolta con l'abitualità e prevalenza, deve necessariamente escludersi il raggiungimento della prova della pretesa avanzata dall' . CP_1
Si ribadisce che l'onere probatorio incombeva all' che non l'ha assolto, avendo portato a CP_1
sostegno della pretesa contributiva generici elementi presuntivi smentiti dalle emergenze di causa.
Non senza ulteriormente considerare che, in caso di dubbio, il rischio di prova incombe sulla parte che ne aveva l'onere e, quindi, sull'ente previdenziale.
Per le motivazioni sopra esposte si deve concludere nessun contributo a titolo di iscrizione alla
Gestione Commercianti è, pertanto, dovuto dall'opponente e, conseguentemente, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato.
CP_
3. Le spese seguono la soccombenza e l' deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, così come liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2022, n. 147 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successivi integrazioni e aggiornamenti), tenendo conto dei valori minimi della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'Avviso di Addebito n. 325 2022 000 22897 53 000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente e CP_1
liquidando l'importo in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Cagliari, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Sotgia