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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1527/2019
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte, Presidente Luciano Guaglione, Consigliere Concetta Potito, Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
tra
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea D'Agosto, ed elettivamente domiciliati come in atti appellanti
e
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni, ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellato
Svolgimento del processo
Il presente procedimento è stato avviato a seguito di atto di citazione proposto da e Parte_1 Pt_2 che hanno chiesto di riformare la sentenza n.
[...]
1957, emessa e pubblicata in data 06-09.09.2019, del Tribunale di Trani, nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6898 dell'anno 2017.
Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno precisato di voler rinunciare agli atti del giudizio.
Motivi della decisione
Affermata la rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti, accettata dall'appellato, va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
In via preliminare, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
pag. 2/3 Sussistono i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c., sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1957, emessa e pubblicata in data 06- 09.09.2019, del Tribunale di Trani, nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6898 dell'anno 2017, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1527/2019
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte, Presidente Luciano Guaglione, Consigliere Concetta Potito, Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
tra
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea D'Agosto, ed elettivamente domiciliati come in atti appellanti
e
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni, ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellato
Svolgimento del processo
Il presente procedimento è stato avviato a seguito di atto di citazione proposto da e Parte_1 Pt_2 che hanno chiesto di riformare la sentenza n.
[...]
1957, emessa e pubblicata in data 06-09.09.2019, del Tribunale di Trani, nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6898 dell'anno 2017.
Si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno precisato di voler rinunciare agli atti del giudizio.
Motivi della decisione
Affermata la rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti, accettata dall'appellato, va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio.
In via preliminare, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
pag. 2/3 Sussistono i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c., sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1957, emessa e pubblicata in data 06- 09.09.2019, del Tribunale di Trani, nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6898 dell'anno 2017, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente Concetta Potito Filippo Labellarte
pag. 3/3