Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 09/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
514/2025 Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In persona del giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80399 del registro di segreteria, da XX (C.F.:
omissis) nato a [...] il omissis e residente in omissis, omissis, omissis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Seminara ed IS TT ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in Siracusa v.le S. AN n. 90;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21;
per l'accertamento del diritto all’integrale rivalutazione della pensione per gli anni 2022-20232024;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Vista l’ordinanza n. 18/2025;
Udito all’odierna udienza l’avv. Flavia Incletolli per l’INPS, nessuno per il ricorrente.…
FATTO
1. L’odierno ricorso è depositato in riassunzione in seguito all’ordinanza n. 10/2024, del giudice monocratico di altra Sezione adito, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, stante la residenza all’estero del ricorrente.
2. Il ricorrente ha adito questo Giudice delle pensioni per il riconoscimento del diritto alla perequazione integrale del trattamento pensionistico in godimento negli anni 2022-2023-2024 ed in subordine ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale «per l'esame della questione di legittimità costituzionale del comma 309 dell'art.
1 della legge n. 197/2022, per violazione degli articoli 3, 36, 38 e 136 della Costituzione».
A sostegno ha evidenziato che la disposizione de qua, prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori (fino al minimo del 32 per cento per gli importi superiori a 10 volte il minimo INPS), determina una limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici, difforme dal principio di ragionevolezza.
3. L’INPS si è costituito rappresentando di aver correttamente applicato le disposizioni dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, richiamando, altresì, le sentenze della Corte costituzionale in particolare le nn. 70/2015, 250/2017 e 234/2020 che avevano respinto le questioni, di analogo tenore, di legittimità di analoghe disposizioni introdotte in precedenza -salvo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018 nella parte in cui stabiliva la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati per «la durata di cinque anni» anziché «per la durata di tre anni» (Corte costituzionale, sentenza n. 234/2020). L’INPS ha concluso chiedendo, dichiarate manifestamente non fondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale e le istanze di rinvio alla Corte costituzionale ex adverso formulate, di rigettare il ricorso e le domande tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
4. Con ordinanza n. 18/2025 il giudizio era stato sospeso, con applicazione dell’art. 107 c.g.c., in attesa della pronuncia e del deposito delle motivazioni della Corte costituzionale adita
(l’udienza di discussione del 29 gennaio 2025) su analoga questione sollevata con ordinanze della Corte dei conti sulla questione di legittimità costituzionale del comma 309 dell’art. 1 della Legge di bilancio per il 2023.
5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 14-2-2025, pubblicata il 19-2-2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Costituzione.
6. Il giudizio non risulta riassunto nei termini di cui agli artt. 107 e 11 c.g.c..
Pertanto, il processo va dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 c.g.c. e le spese restano a carico delle parti. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Alessandra Sanguigni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ND VINICOLA CORTE DEI CONTI 09.12.2025 12:56:15 GMT+01:00