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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9044/2023 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bellotta Federica;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. Molfettini Maximilian;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/9/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1
1 premesso che dalla relazione sentimentale con , Controparte_1 sono nate tre figlie: , il 15/03/2017, , l'08/01/2019 e , il Per_1 Per_2 Per_3
22/09/2020 e che, cessata la convivenza tra i genitori, le minori vivono con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle predette e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento indiretto delle figlie l'importo di euro € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno di tali domande ha dedotto il totale disinteresse mostrato dal resistente rispetto alle figlie, sia sotto il profilo morale, non essendo stato presente neppure in occasione di ricorrenze importanti, quali i compleanni e il ricovero in ospedale della figlia , che materiale, avendo omesso di Per_1 contribuire al loro mantenimento.
2. Nel costituirsi in giudizio si è opposto Controparte_1 all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, invocando l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina del suo diritto di visita per due weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera stante la distanza tra la propria abitazione sita in Partinico e quella delle figlie minori, sita a Palermo.
In subordine, ha chiesto l'attivazione degli incontri con le figlie presso il
Servizio Spazio Neutro del comune di Palermo.
Infine, si è offerto di corrispondere alla ricorrente per il mantenimento indiretto della prole un contributo pari a 300 € mensili in ragione delle sue precarie condizioni economiche.
Ha, altresì, precisato di non riuscire ad incontrare le figlie a causa dell'atteggiamento ostativo della signora che le impedirebbe di avere un Pt_1 rapporto autonomo con le stesse.
3. All'esito dell'audizione delle parti all'udienza del 9.7.2024, con ordinanza del 23/07/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti in via provvisoria e urgente:
“1) dispone che le figlie minori della coppia: (nata il Persona_4
15.3.2017), (nata l'[...]) e (nata il Persona_5 Persona_6
2 22.9.2020) restino affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con attribuzione alla ricorrente del potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) le minori vivranno con la madre;
3) dispone che il padre incontri le figlie presso i locali del Servizio Spazio
Neutro del Comune di Palermo (luogo di residenza delle figlie), con modalità e secondo orari determinati dagli operatori responsabili del predetto Servizio, con onere di relazionare ogni tre mesi a questo Giudice Delegato;
4) preso atto che la sig.ra percepisce per intero l'assegno unico Pt_1 universale per i figli a carico erogato dall' per un ammontare di circa 600,00 CP_2 mensili, pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
5) dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Con la stessa ordinanza è stato, inoltre, disposto l'affidamento delle parti ai
Consultori familiari territorialmente competenti al fine di svolgere un'attività di valutazione, di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali delle parti.
4. Con successiva ordinanza del 18/02/2025, tenuto conto di quanto relazionato dai servizi coinvolti (consultorio familiare di Palermo, Spazio
Neutro di Palermo e Servizi Sociali dei Comuni di Palermo e di Partinico) circa il mancato svolgimento degli incontri protetti tra il sig. e le figlie è CP_1 stato disposto ai sensi dell'art. 473 bis. 23 c.p.c. l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e la percezione integrale da parte della signora
[...]
dell'assegno unico universale per i figli a carico erogato Parte_1 dall' ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021. CP_2
5. Orbene, così succintamente compendiati gli accertamenti disposti nel corso del giudizio, preme rilevare che tutti i servizi incaricati hanno evidenziato
3 un atteggiamento collaborativo e partecipe della signora , descritta come Pt_1
“adeguata nello svolgimento del proprio compito genitoriale”. Sono state considerate “legittime le sue richieste di recupero del ruolo paterno, consapevole della delicata fase evolutiva delle proprie figlie e dell'importanza per loro di una equilibrata bigenitorialità” (cfr. relazione del Consultorio Familiare del
25.1.25).
Di contro, il signor non si è mai presentato agli incontri con le CP_1 figlie adducendo motivazioni relative allo stato di salute o relative alla difficoltà di recarsi a Palermo legata al mancato possesso di una patente di guida e di un'automobile.
Difatti, il servizio Spazio Neutro ha rappresentato che “non emerge da parte del sig. alcuna motivazione necessaria ad avviare la costruzione e il CP_1 consolidamento di una relazione affettiva e di fiducia con le figlie. Oltretutto si ritengono non secondarie le ripercussioni emotive ché la condotta del , CP_1 disdicendo abitualmente l'appuntamento a ridosso dell'incontro concordato, produce nelle figlie, diventando potenzialmente pregiudizievole per il benessere psico-fisico delle stesse” (cfr. relazione del 23.01.2025).
Dall'ultima relazione versata agli atti dal Consultorio Familiare del comune di Partinico è emerso che il “Appare legato affettivamente alle figlie, CP_1 ma è verosimile che non riesca a riallacciare i rapporti con le stesse per mancanza di mezzi socio-culturali-economici.
Si tratta, infatti, di un uomo che tende a deresponsabilizzarsi di fronte agli eventi che lo vedono coinvolto. Ha bisogno di una figura che lo guida nei comportamenti e in tal senso appare fondamentale la presenza dell'attuale compagna del sig. , la quale è un elemento di sostegno per lo stesso, CP_1 sia economico che affettivo. Poi, però, non segue quasi mai i condigli e le indicazioni della compagna. Nei confronti dei Servizi accade la stessa cosa, nel senso che appare collaborativo e ricettivo quando gli operatori gli spiegano
l'importanza di attivarsi per recuperare il rapporto con le figlie, ma di fatto non mette in atto azioni che dimostrino la volontà di ristabilire il legame con le minori.
Alla luce di quanto sopra esposto, secondo il parere delle scriventi il signor
4 sarebbe caratterizzato da sufficienti capacità genitoriali, ma non ha CP_1 una piena responsabilità genitoriale a causa della sua immaturità psico-emotiva
e della sua tendenza a svalutare, le ripercussioni dei suoi agiti. Pertanto appare necessario attivare un percorso di orientamento, responsabilizzazione e sostegno alle competenze genitoriali da parte dei Servizi, al fine di aiutarlo ad espletare appieno la sua funzione genitoriale” (cfr. relazione del Consultorio
Familiare del 6.3.2025).
Orbene, in punto di diritto mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contri- buzione in termini economici al suo mantenimento.
5 In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nella vicenda in disamina, il resistente all'udienza del 9/07/2024 ha dichiarato: “Io non vedo le mie figlie all'incirca da un anno perché la signora
non vuole, mi ha fatto dei problemi sia quando andavo con mio nonno Pt_1 che mi accompagnava perché mi diceva che era troppo anziano, sia quando venivo con la mia compagna. Io non ho la patente di guida, non l'ho mai avuta, mi muovo con il bus. Non ho precedenti penali. In passato versavo qualcosa per il mantenimento delle bambine, nel 2022 e sino all'inizio del 2023 versavo
100,00/150,00 euro al mese. Da quando non lavoro più, se non saltuariamente come muratore, non verso nulla poiché sono in difficoltà” (cfr. verbale di udienza cit.).
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle relazioni dei servizi incaricati sopra citate, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Difatti, la circostanza che il ricorrente si sia sostanzialmente disinteressato delle esigenze quotidiane di vita delle figlie, il cui onere è stato sopportato in maniera esclusiva dalla ricorrente, denota, infatti, evidentemente la sua incapacità di gestire le responsabilità e gli impegni connessi ad un regime di affidamento congiunto.
Appare, dunque, rispondente alle esigenze di , e Per_1 Per_2 Per_3
6 prevedere un regime di affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà in tal modo tutelare più agevolmente e speditamente gli interessi delle minori.
6. Occorre, nel contempo, confermare quanto già disposto in via temporanea e urgente con ordinanza del 23.07.2024, ovvero che
[...]
possa effettuare gli incontri con le figlie , e Controparte_1 Per_1 Per_2
presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla Per_3 presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi, anche in ragione del fatto che le figlie più piccole e non Per_2 Per_3 hanno avuto sino ad ora occasione di instaurare alcun rapporto significativo con il padre e anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri, l'idoneità dello stesso ad avviare e sostenere un percorso volto all'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale.
Va, dunque, demandato agli operatori del predetto Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto ed al carico di lavoro della struttura pubblica, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, con onere di relazionare con cadenza semestrale - e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tutelare.
7. Alla luce di quanto relazionato dai sevizi incaricati, va, nel contempo, dato incarico al Consultorio Familiare di Partinico di attivare un percorso di orientamento, responsabilizzazione e sostegno alle competenze genitoriali del signor per la durata di un anno, con onere di relazionare al Giudice CP_1 tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente, ove ne ravvisino la necessità.
8. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento a vantaggio delle minori, in via generale, deve rilevarsi che l'art. 337 ter co. 6 c.c. codifica il diritto di tutti i figli - ed oggi indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - di essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
Quello del mantenimento è dunque un dovere inderogabile di ogni genitore, che non può dunque esserne esonerato, neppure nei casi di assoluta assenza di mezzi o nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
7 Tale diritto, trattandosi di un diritto personalissimo, non può formare oggetto di rinuncia né di compensazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
La corresponsione di un importo perequativo sarà necessaria nel caso in cui, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi.
La previsione di un assegno periodico, in genere con cadenza mensile, è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi, versando un importo all'altro genitore con il quale il bambino convive in misura prevalente.
La misura dell'assegno indiretto, se non è frutto di accordo tra le parti, è stabilita dal giudice in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio i mezzi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.), unitamente alle sostanze del genitore convivente.
Nella vicenda in esame la ricorrente all'udienza del 09/07/2024 ha dichiarato: “Noi viviamo a Palermo in via Kaggera n. 97 in un appartamento in affitto. Io percepisco l'assegno di inclusione. Per due mesi ho percepito 980,00 euro al mese, quando ho indicato il signor come padre dei miei figli CP_1 ho iniziato a percepire 850,00 euro, percepisco l'assegno unico in totale per complessivi 600,00 euro mensili” (si veda verbale di udienza cit. e documentazione depositata il 24.7.2025).
Il resistente dal canto suo ha riferito: “Io attualmente non lavoro, svolgo dei lavoretti saltuari senza essere messo in regola. Non percepisco assegno di inclusione. Io attualmente risiedo a Partinico in via della Regione n. 104 con la mia attuale compagna e dalla nostra relazione è nata una bambina che ha 2
8 anni. Ogni tanto mi aiuta anche la mia compagna che prende l'assegno di inclusione, viviamo in una casa in affitto e paghiamo un canone mensile di
400,00 euro. Voglio precisare che la signora percepisce l'assegno unico Pt_1 per intero, io non l'ho mai percepito” (si veda verbale di udienza cit.).
ha depositato un documento denominato Controparte_1
“saldo libretto di deposito risparmio Postale” che consta di una sola pagina e non contiene alcun dato (cfr. doc. depositato il 17.2.2025).
Ha, poi, versato in atti l'estratto conto della carta “Postepay” dal quale risultano numerose movimentazioni relative ad addebiti per giochi “on line”
(cfr. doc. depositato il 17.2.2025).
Alla luce dagli scarni elementi acquisiti in ordine alle disponibilità economi- che e alle capacità reddituali delle parti, tenuto conto delle esigenze di minori di età corrispondenti a quella delle figlie della coppia, della domiciliazione esclusiva delle predette presso l'abitazione materna e, nel contempo, del fatto che il resistente deve provvedere al mantenimento anche di un'altra figlia nata da una successiva relazione sentimentale, appare equo stabilire la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore Controparte_1 di in euro 375,00 mensili (euro 125,00 per ciascuna Parte_1 figlia), a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo antecedente quanto già stabilito con l'ordinanza del 23.07.2024.
La superiore somma va versata entro il giorno 5 di ogni mese e dev'essere rivalutata su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n. 16739) e,
d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantifi- cazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore
9 non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza
n. 16739 del 06/08/2020).
Il resistente va, altresì, obbligato a contribuire al 50% delle spese c.d. straor- dinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indi- cate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
9. Va, altresì, confermato – come già disposto con ordinanza del
19/02/2025 – che l'assegno unico universale per le figlie erogato dall' CP_2 venga corrisposto per intero ad , quale genitore presso Parte_1 cui sono collocate le minori e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di queste ultime e ne ha l'affidamento esclusivo.
10. In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano, avuto riguardo all'attività svolta, come in dispositivo disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs.
115/2002, poiché è stata ammessa in via provvisoria al Parte_1 patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati dell'8/06/2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia
10 avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori delle parti: Persona_4
(15/03/2017), (8/01/2019) e
[...] Persona_5 Persona_6
(22/09/2020) alla madre;
Parte_1
2. dispone che il padre incontri le figlie presso i locali del Servizio Spazio
Neutro del Comune di Palermo, con modalità e secondo orari determinati dagli operatori responsabili del predetto Servizio, con onere di relazionare con cadenza semestrale - ovvero anche in data antecedente ove ne ravvisino la necessità - circa l'andamento di tali incontri al
Giudice Tutelare;
3. pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
375,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori , Per_1
e (125,00 euro ciascuna), da rivalutare annualmente Per_2 Per_3 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo pregresso con l'ordinanza del 23.7.2024;
4. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
5. dispone che l' eroghi per intero ad , nata a CP_2 Parte_1
Palermo il 21/03/1993, l'assegno unico universale per le figlie CP_1
11 (15/03/2017), (8/01/2019) e Per_1 Persona_5 Persona_6
(22/09/2020), ai sensi dell'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, quale genitore presso cui sono collocate le minori;
6. incarica il Consultorio Familiare di Partinico di attivare un percorso di orientamento, responsabilizzazione e sostegno alle competenze genitoriali del signor per la durata di un anno, con onere di CP_1 relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente, ove gli operatori ne ravvisino la necessità;
7. condanna a rimborsare alla ricorrente le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
8. dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente procedimento.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e Giudice Relatore.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9044/2023 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bellotta Federica;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. Molfettini Maximilian;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/9/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1
1 premesso che dalla relazione sentimentale con , Controparte_1 sono nate tre figlie: , il 15/03/2017, , l'08/01/2019 e , il Per_1 Per_2 Per_3
22/09/2020 e che, cessata la convivenza tra i genitori, le minori vivono con la madre, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo delle predette e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento indiretto delle figlie l'importo di euro € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno di tali domande ha dedotto il totale disinteresse mostrato dal resistente rispetto alle figlie, sia sotto il profilo morale, non essendo stato presente neppure in occasione di ricorrenze importanti, quali i compleanni e il ricovero in ospedale della figlia , che materiale, avendo omesso di Per_1 contribuire al loro mantenimento.
2. Nel costituirsi in giudizio si è opposto Controparte_1 all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, invocando l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina del suo diritto di visita per due weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera stante la distanza tra la propria abitazione sita in Partinico e quella delle figlie minori, sita a Palermo.
In subordine, ha chiesto l'attivazione degli incontri con le figlie presso il
Servizio Spazio Neutro del comune di Palermo.
Infine, si è offerto di corrispondere alla ricorrente per il mantenimento indiretto della prole un contributo pari a 300 € mensili in ragione delle sue precarie condizioni economiche.
Ha, altresì, precisato di non riuscire ad incontrare le figlie a causa dell'atteggiamento ostativo della signora che le impedirebbe di avere un Pt_1 rapporto autonomo con le stesse.
3. All'esito dell'audizione delle parti all'udienza del 9.7.2024, con ordinanza del 23/07/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti in via provvisoria e urgente:
“1) dispone che le figlie minori della coppia: (nata il Persona_4
15.3.2017), (nata l'[...]) e (nata il Persona_5 Persona_6
2 22.9.2020) restino affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con attribuzione alla ricorrente del potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) le minori vivranno con la madre;
3) dispone che il padre incontri le figlie presso i locali del Servizio Spazio
Neutro del Comune di Palermo (luogo di residenza delle figlie), con modalità e secondo orari determinati dagli operatori responsabili del predetto Servizio, con onere di relazionare ogni tre mesi a questo Giudice Delegato;
4) preso atto che la sig.ra percepisce per intero l'assegno unico Pt_1 universale per i figli a carico erogato dall' per un ammontare di circa 600,00 CP_2 mensili, pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
5) dichiara entrambe le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Con la stessa ordinanza è stato, inoltre, disposto l'affidamento delle parti ai
Consultori familiari territorialmente competenti al fine di svolgere un'attività di valutazione, di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali delle parti.
4. Con successiva ordinanza del 18/02/2025, tenuto conto di quanto relazionato dai servizi coinvolti (consultorio familiare di Palermo, Spazio
Neutro di Palermo e Servizi Sociali dei Comuni di Palermo e di Partinico) circa il mancato svolgimento degli incontri protetti tra il sig. e le figlie è CP_1 stato disposto ai sensi dell'art. 473 bis. 23 c.p.c. l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e la percezione integrale da parte della signora
[...]
dell'assegno unico universale per i figli a carico erogato Parte_1 dall' ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021. CP_2
5. Orbene, così succintamente compendiati gli accertamenti disposti nel corso del giudizio, preme rilevare che tutti i servizi incaricati hanno evidenziato
3 un atteggiamento collaborativo e partecipe della signora , descritta come Pt_1
“adeguata nello svolgimento del proprio compito genitoriale”. Sono state considerate “legittime le sue richieste di recupero del ruolo paterno, consapevole della delicata fase evolutiva delle proprie figlie e dell'importanza per loro di una equilibrata bigenitorialità” (cfr. relazione del Consultorio Familiare del
25.1.25).
Di contro, il signor non si è mai presentato agli incontri con le CP_1 figlie adducendo motivazioni relative allo stato di salute o relative alla difficoltà di recarsi a Palermo legata al mancato possesso di una patente di guida e di un'automobile.
Difatti, il servizio Spazio Neutro ha rappresentato che “non emerge da parte del sig. alcuna motivazione necessaria ad avviare la costruzione e il CP_1 consolidamento di una relazione affettiva e di fiducia con le figlie. Oltretutto si ritengono non secondarie le ripercussioni emotive ché la condotta del , CP_1 disdicendo abitualmente l'appuntamento a ridosso dell'incontro concordato, produce nelle figlie, diventando potenzialmente pregiudizievole per il benessere psico-fisico delle stesse” (cfr. relazione del 23.01.2025).
Dall'ultima relazione versata agli atti dal Consultorio Familiare del comune di Partinico è emerso che il “Appare legato affettivamente alle figlie, CP_1 ma è verosimile che non riesca a riallacciare i rapporti con le stesse per mancanza di mezzi socio-culturali-economici.
Si tratta, infatti, di un uomo che tende a deresponsabilizzarsi di fronte agli eventi che lo vedono coinvolto. Ha bisogno di una figura che lo guida nei comportamenti e in tal senso appare fondamentale la presenza dell'attuale compagna del sig. , la quale è un elemento di sostegno per lo stesso, CP_1 sia economico che affettivo. Poi, però, non segue quasi mai i condigli e le indicazioni della compagna. Nei confronti dei Servizi accade la stessa cosa, nel senso che appare collaborativo e ricettivo quando gli operatori gli spiegano
l'importanza di attivarsi per recuperare il rapporto con le figlie, ma di fatto non mette in atto azioni che dimostrino la volontà di ristabilire il legame con le minori.
Alla luce di quanto sopra esposto, secondo il parere delle scriventi il signor
4 sarebbe caratterizzato da sufficienti capacità genitoriali, ma non ha CP_1 una piena responsabilità genitoriale a causa della sua immaturità psico-emotiva
e della sua tendenza a svalutare, le ripercussioni dei suoi agiti. Pertanto appare necessario attivare un percorso di orientamento, responsabilizzazione e sostegno alle competenze genitoriali da parte dei Servizi, al fine di aiutarlo ad espletare appieno la sua funzione genitoriale” (cfr. relazione del Consultorio
Familiare del 6.3.2025).
Orbene, in punto di diritto mette conto evidenziare che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contri- buzione in termini economici al suo mantenimento.
5 In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nella vicenda in disamina, il resistente all'udienza del 9/07/2024 ha dichiarato: “Io non vedo le mie figlie all'incirca da un anno perché la signora
non vuole, mi ha fatto dei problemi sia quando andavo con mio nonno Pt_1 che mi accompagnava perché mi diceva che era troppo anziano, sia quando venivo con la mia compagna. Io non ho la patente di guida, non l'ho mai avuta, mi muovo con il bus. Non ho precedenti penali. In passato versavo qualcosa per il mantenimento delle bambine, nel 2022 e sino all'inizio del 2023 versavo
100,00/150,00 euro al mese. Da quando non lavoro più, se non saltuariamente come muratore, non verso nulla poiché sono in difficoltà” (cfr. verbale di udienza cit.).
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle relazioni dei servizi incaricati sopra citate, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso. Difatti, la circostanza che il ricorrente si sia sostanzialmente disinteressato delle esigenze quotidiane di vita delle figlie, il cui onere è stato sopportato in maniera esclusiva dalla ricorrente, denota, infatti, evidentemente la sua incapacità di gestire le responsabilità e gli impegni connessi ad un regime di affidamento congiunto.
Appare, dunque, rispondente alle esigenze di , e Per_1 Per_2 Per_3
6 prevedere un regime di affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà in tal modo tutelare più agevolmente e speditamente gli interessi delle minori.
6. Occorre, nel contempo, confermare quanto già disposto in via temporanea e urgente con ordinanza del 23.07.2024, ovvero che
[...]
possa effettuare gli incontri con le figlie , e Controparte_1 Per_1 Per_2
presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo alla Per_3 presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi, anche in ragione del fatto che le figlie più piccole e non Per_2 Per_3 hanno avuto sino ad ora occasione di instaurare alcun rapporto significativo con il padre e anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri, l'idoneità dello stesso ad avviare e sostenere un percorso volto all'instaurazione di un corretto rapporto genitoriale.
Va, dunque, demandato agli operatori del predetto Servizio, in relazione alle esigenze del caso concreto ed al carico di lavoro della struttura pubblica, il compito di fissare il calendario degli incontri predetti, con onere di relazionare con cadenza semestrale - e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tutelare.
7. Alla luce di quanto relazionato dai sevizi incaricati, va, nel contempo, dato incarico al Consultorio Familiare di Partinico di attivare un percorso di orientamento, responsabilizzazione e sostegno alle competenze genitoriali del signor per la durata di un anno, con onere di relazionare al Giudice CP_1 tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente, ove ne ravvisino la necessità.
8. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento a vantaggio delle minori, in via generale, deve rilevarsi che l'art. 337 ter co. 6 c.c. codifica il diritto di tutti i figli - ed oggi indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - di essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
Quello del mantenimento è dunque un dovere inderogabile di ogni genitore, che non può dunque esserne esonerato, neppure nei casi di assoluta assenza di mezzi o nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
7 Tale diritto, trattandosi di un diritto personalissimo, non può formare oggetto di rinuncia né di compensazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
La corresponsione di un importo perequativo sarà necessaria nel caso in cui, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi.
La previsione di un assegno periodico, in genere con cadenza mensile, è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi, versando un importo all'altro genitore con il quale il bambino convive in misura prevalente.
La misura dell'assegno indiretto, se non è frutto di accordo tra le parti, è stabilita dal giudice in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio i mezzi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.), unitamente alle sostanze del genitore convivente.
Nella vicenda in esame la ricorrente all'udienza del 09/07/2024 ha dichiarato: “Noi viviamo a Palermo in via Kaggera n. 97 in un appartamento in affitto. Io percepisco l'assegno di inclusione. Per due mesi ho percepito 980,00 euro al mese, quando ho indicato il signor come padre dei miei figli CP_1 ho iniziato a percepire 850,00 euro, percepisco l'assegno unico in totale per complessivi 600,00 euro mensili” (si veda verbale di udienza cit. e documentazione depositata il 24.7.2025).
Il resistente dal canto suo ha riferito: “Io attualmente non lavoro, svolgo dei lavoretti saltuari senza essere messo in regola. Non percepisco assegno di inclusione. Io attualmente risiedo a Partinico in via della Regione n. 104 con la mia attuale compagna e dalla nostra relazione è nata una bambina che ha 2
8 anni. Ogni tanto mi aiuta anche la mia compagna che prende l'assegno di inclusione, viviamo in una casa in affitto e paghiamo un canone mensile di
400,00 euro. Voglio precisare che la signora percepisce l'assegno unico Pt_1 per intero, io non l'ho mai percepito” (si veda verbale di udienza cit.).
ha depositato un documento denominato Controparte_1
“saldo libretto di deposito risparmio Postale” che consta di una sola pagina e non contiene alcun dato (cfr. doc. depositato il 17.2.2025).
Ha, poi, versato in atti l'estratto conto della carta “Postepay” dal quale risultano numerose movimentazioni relative ad addebiti per giochi “on line”
(cfr. doc. depositato il 17.2.2025).
Alla luce dagli scarni elementi acquisiti in ordine alle disponibilità economi- che e alle capacità reddituali delle parti, tenuto conto delle esigenze di minori di età corrispondenti a quella delle figlie della coppia, della domiciliazione esclusiva delle predette presso l'abitazione materna e, nel contempo, del fatto che il resistente deve provvedere al mantenimento anche di un'altra figlia nata da una successiva relazione sentimentale, appare equo stabilire la misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore Controparte_1 di in euro 375,00 mensili (euro 125,00 per ciascuna Parte_1 figlia), a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando per il periodo antecedente quanto già stabilito con l'ordinanza del 23.07.2024.
La superiore somma va versata entro il giorno 5 di ogni mese e dev'essere rivalutata su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n. 16739) e,
d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il manteni- mento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantifi- cazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore
9 non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza
n. 16739 del 06/08/2020).
Il resistente va, altresì, obbligato a contribuire al 50% delle spese c.d. straor- dinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indi- cate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
9. Va, altresì, confermato – come già disposto con ordinanza del
19/02/2025 – che l'assegno unico universale per le figlie erogato dall' CP_2 venga corrisposto per intero ad , quale genitore presso Parte_1 cui sono collocate le minori e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di queste ultime e ne ha l'affidamento esclusivo.
10. In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano, avuto riguardo all'attività svolta, come in dispositivo disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs.
115/2002, poiché è stata ammessa in via provvisoria al Parte_1 patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati dell'8/06/2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia
10 avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori delle parti: Persona_4
(15/03/2017), (8/01/2019) e
[...] Persona_5 Persona_6
(22/09/2020) alla madre;
Parte_1
2. dispone che il padre incontri le figlie presso i locali del Servizio Spazio
Neutro del Comune di Palermo, con modalità e secondo orari determinati dagli operatori responsabili del predetto Servizio, con onere di relazionare con cadenza semestrale - ovvero anche in data antecedente ove ne ravvisino la necessità - circa l'andamento di tali incontri al
Giudice Tutelare;
3. pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
375,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori , Per_1
e (125,00 euro ciascuna), da rivalutare annualmente Per_2 Per_3 secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo pregresso con l'ordinanza del 23.7.2024;
4. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
5. dispone che l' eroghi per intero ad , nata a CP_2 Parte_1
Palermo il 21/03/1993, l'assegno unico universale per le figlie CP_1
11 (15/03/2017), (8/01/2019) e Per_1 Persona_5 Persona_6
(22/09/2020), ai sensi dell'art. 6 co.4 d.lgs. 230/2021, quale genitore presso cui sono collocate le minori;
6. incarica il Consultorio Familiare di Partinico di attivare un percorso di orientamento, responsabilizzazione e sostegno alle competenze genitoriali del signor per la durata di un anno, con onere di CP_1 relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale ovvero anche in data antecedente, ove gli operatori ne ravvisino la necessità;
7. condanna a rimborsare alla ricorrente le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
8. dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente procedimento.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e Giudice Relatore.
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