Articolo 25 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 luglio 1964
Art. 25.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto -legge 8 dicembre 1927, numero 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964