Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 marzo 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 maggio 1990 |
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1888 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 21/01/2022), n.1888 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3642-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 53
- 1. TAR Salerno, sez. III, sentenza 24/07/2025, n. 1378Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2025 N. 01378/2025 REG.PROV.COLL. N. 00128/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 128 del 2025, proposto da US OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in SA, via SS. Martiri Salernitani, 31; contro Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- diniego di accesso·
- progressioni verticali·
- giurisdizione amministrativa·
- diploma ISEF·
- ricorso incidentale·
- valutazione titoli·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- art. 116 cod. proc. amm.
Versioni del testo
- Titolo I : Ordinamento dell'educazione fisica
- Art. 1. (Organizzazione dell'insegnamento)
L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed e' impartito distintamente per gli alunni e le alunne. - Art. 2.
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.