TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2279/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anna Laura Magliulo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2279/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo procuratore in atti (CF: Controparte_1
, rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Catino (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
in virtù di procura del 23.11.2022, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre del Greco
(NA) alla via Salvator Noto n. 32, ( Email_1
– APPELLANTE
contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa in primo grado Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Stefano Liguori (pec: , giusta procura in atti Email_2
, in persona del suo funzionario p.t., con sede in Controparte_3 CP_3
alla Piazza Cota C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Grimaldi
[...]
( ed elett.te dom.to presso il suo studio CodiceFiscale_4 Email_3
in alla via Cavoniello n. 2 ( fax 081/8088863), giusto mandato in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta
1 (C.F.: , in persona del Sindaco p.t., , CP_4 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, dall'Avv. Antonio Sasso, (C.F.:
) C.F._5
Controparte_5
Controparte_6
[...]
- APPELLATI CONTUMACI
-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1792/2022 del 28 ottobre 2022,
a definizione del giudizio R.G. n. 2806/2022;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanzato ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., notificato in data 12.07.2022
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' Controparte_2 [...]
e i , e Controparte_7 Controparte_8 CP_4 CP_6 CP_6 CP_5 impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120219012983357000 relativa ad otto cartelle di pagamento, ovvero le n. 07120110072062005000, 07120120033507723000,
07120120072089375000, 07120150088688713000, 07120150091954023000,
07120170056569812000, 07120180021955902000 e 07120180037670874000, emesse per il mancato pagamenti di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo la debenza del credito Controparte_7 stante l'avvenuta corretta notifica delle cartelle esattoriali opposte, del preavviso di fermo amministrativo prima e dell'intimazione di pagamento poi con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
4. Con sentenza n. 1792/2022 del 28 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Sorrento annullava la intimazione di pagamento n. 07120219012983357000 e condannava l'odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario.
2 5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1
citazione notificato in data, eccependo: (i) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c; (ii) la mancata prescrizione della pretesa in quanto regolarmente interrotta mediante la notifica della cartella esattoriale n. 07120110072062005000 in data 04.01.2012, la n. 07120120033507723000 in data
29.12.2012, la n. 07120120072089375000 in data 29.12.2012, la n. 07120150088688713000 in data
11.12.2015, la n. 07120150091954023000 in data 22.02.2016 , la n. 07120170056569812000 in data
31.10.2017 , la n. 07120180021955902000 in data 23.11.2018 e la n. 07120180037670874000 in data in data 18.01.2020.
6. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la ritualità della procedura seguita CP_4 dal che ritualmente elevava la sanzione amministrativa per l'importo di Euro 108,69, CP_3
recante n. di registro 684/09, ritualmente notificata nella successiva data del 13 giugno 2009, mediante inoltro alla di raccomandata n. 7745450211-27. CP_2
7. Si costituiva il il quale eccepiva (i) l'illegittimità della sentenza Controparte_3 gravata per omessa valutazione della documentazione allegata dall'Ente creditore, (ii) il difetto di legittimazione passiva dell'Ente creditore, (iii) l'inammissibilità della domanda perché venivano fatte valere vicende successive alla notifica del titolo esattoriale.
8. Si costituiva il che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento in quanto “estratto ruolo”.
Tutti gli appellati costituiti chiedevano pertanto la riforma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite.
9. Si costituiva nel presente grado d'appello che eccepiva: (i) l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (ii) l'infondatezza dell' appello essendo le pretese portate dalle cartelle prescritte. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite
10.La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e all'udienza del 31/10/2023 veniva dichiarata la contumacia dei in quanto non costituitisi Controparte_9 nonostante la regolare citazione e rinviata per la decisione all'udienza del 21.01.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti e all'udienza del
14 gennaio 2025 veniva rinviata per le medesime incombenze all'udienza del 9 aprile 2025.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Sorrento è fondato, per le CP_10
ragioni che seguono.
11.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in quanto non costituitosi Controparte_5
nonostante la regolare citazione in giudizio.
3 11.2 Ancora in via preliminare va chiarito che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , risulta infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C. con ordinanza n. Controparte_2
7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art.
434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
11.3. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'impugnazione proposta dall' miri a censurare CP_10
la pronuncia del giudice di prime cure laddove ha ritenuto prescritta la pretesa. Trattasi di motivi specifici, che mirano ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata e che, come tali, rendono il gravame pienamente rispettoso dell'art. 342 c.p.c.
12. La sentenza di prime cure laddove stabilisce <<…non è provato che all'attrice siano state ritualmente notificate le cartelle de quibus, al fine della interruzione della prescrizione”>> non può essere condivisa.
12.2. In entrambi i gradi ha provato l'intervenuta valida notifica Parte_1
delle cartelle di pagamento, peraltro non contestata, ed a poi provato mediante deposito di documentazione, non contestata, di aver notificato atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale: la n. 07120110072062005000 in data 04.01.2012, la n. 07120120033507723000 in data 29.12.2012, la n. 07120120072089375000 in data 29.12.2012, la n. 07120150088688713000 in data 11.12.2015, la n. 07120150091954023000 in data 22.02.2016 , la n. 07120170056569812000 in data 31.10.2017 , la n. 07120180021955902000 in data 23.11.2018 e la n. 07120180037670874000 in data in data 18.01.2020.
12.3. Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va rigettata restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
13. Le spese seguono la soccombenza del doppio grado.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia del Controparte_5
2. accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma dell'impugnata Controparte_7 sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da e condanna quest'ultima a pagare, CP_2 in favore dell' , le spese del primo grado di giudizio, che liquida in Controparte_7
€ 132,50 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Catino;
3. condanna a pagare, in favore dell' , le spese del presente CP_2 Controparte_7 grado d'appello, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%,
IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Catino ex art. 93 c.p.c.;
Si comunichi.
Torre Annunziata, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Anna Laura Magliulo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2279/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Grezar, 14, in persona del suo procuratore in atti (CF: Controparte_1
, rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Catino (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
in virtù di procura del 23.11.2022, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre del Greco
(NA) alla via Salvator Noto n. 32, ( Email_1
– APPELLANTE
contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa in primo grado Controparte_2 C.F._3 dall'avv. Stefano Liguori (pec: , giusta procura in atti Email_2
, in persona del suo funzionario p.t., con sede in Controparte_3 CP_3
alla Piazza Cota C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Grimaldi
[...]
( ed elett.te dom.to presso il suo studio CodiceFiscale_4 Email_3
in alla via Cavoniello n. 2 ( fax 081/8088863), giusto mandato in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta
1 (C.F.: , in persona del Sindaco p.t., , CP_4 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce, dall'Avv. Antonio Sasso, (C.F.:
) C.F._5
Controparte_5
Controparte_6
[...]
- APPELLATI CONTUMACI
-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1792/2022 del 28 ottobre 2022,
a definizione del giudizio R.G. n. 2806/2022;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanzato ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., notificato in data 12.07.2022
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' Controparte_2 [...]
e i , e Controparte_7 Controparte_8 CP_4 CP_6 CP_6 CP_5 impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120219012983357000 relativa ad otto cartelle di pagamento, ovvero le n. 07120110072062005000, 07120120033507723000,
07120120072089375000, 07120150088688713000, 07120150091954023000,
07120170056569812000, 07120180021955902000 e 07120180037670874000, emesse per il mancato pagamenti di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo la debenza del credito Controparte_7 stante l'avvenuta corretta notifica delle cartelle esattoriali opposte, del preavviso di fermo amministrativo prima e dell'intimazione di pagamento poi con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
4. Con sentenza n. 1792/2022 del 28 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Sorrento annullava la intimazione di pagamento n. 07120219012983357000 e condannava l'odierna appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario.
2 5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1
citazione notificato in data, eccependo: (i) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c; (ii) la mancata prescrizione della pretesa in quanto regolarmente interrotta mediante la notifica della cartella esattoriale n. 07120110072062005000 in data 04.01.2012, la n. 07120120033507723000 in data
29.12.2012, la n. 07120120072089375000 in data 29.12.2012, la n. 07120150088688713000 in data
11.12.2015, la n. 07120150091954023000 in data 22.02.2016 , la n. 07120170056569812000 in data
31.10.2017 , la n. 07120180021955902000 in data 23.11.2018 e la n. 07120180037670874000 in data in data 18.01.2020.
6. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la ritualità della procedura seguita CP_4 dal che ritualmente elevava la sanzione amministrativa per l'importo di Euro 108,69, CP_3
recante n. di registro 684/09, ritualmente notificata nella successiva data del 13 giugno 2009, mediante inoltro alla di raccomandata n. 7745450211-27. CP_2
7. Si costituiva il il quale eccepiva (i) l'illegittimità della sentenza Controparte_3 gravata per omessa valutazione della documentazione allegata dall'Ente creditore, (ii) il difetto di legittimazione passiva dell'Ente creditore, (iii) l'inammissibilità della domanda perché venivano fatte valere vicende successive alla notifica del titolo esattoriale.
8. Si costituiva il che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e Controparte_5
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento in quanto “estratto ruolo”.
Tutti gli appellati costituiti chiedevano pertanto la riforma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite.
9. Si costituiva nel presente grado d'appello che eccepiva: (i) l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. (ii) l'infondatezza dell' appello essendo le pretese portate dalle cartelle prescritte. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese di lite
10.La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e all'udienza del 31/10/2023 veniva dichiarata la contumacia dei in quanto non costituitisi Controparte_9 nonostante la regolare citazione e rinviata per la decisione all'udienza del 21.01.2025, senza la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti e all'udienza del
14 gennaio 2025 veniva rinviata per le medesime incombenze all'udienza del 9 aprile 2025.
⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Sorrento è fondato, per le CP_10
ragioni che seguono.
11.1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in quanto non costituitosi Controparte_5
nonostante la regolare citazione in giudizio.
3 11.2 Ancora in via preliminare va chiarito che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , risulta infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C. con ordinanza n. Controparte_2
7675/2019 nella quale si afferma che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art.
434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”.
11.3. Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'impugnazione proposta dall' miri a censurare CP_10
la pronuncia del giudice di prime cure laddove ha ritenuto prescritta la pretesa. Trattasi di motivi specifici, che mirano ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata e che, come tali, rendono il gravame pienamente rispettoso dell'art. 342 c.p.c.
12. La sentenza di prime cure laddove stabilisce <<…non è provato che all'attrice siano state ritualmente notificate le cartelle de quibus, al fine della interruzione della prescrizione”>> non può essere condivisa.
12.2. In entrambi i gradi ha provato l'intervenuta valida notifica Parte_1
delle cartelle di pagamento, peraltro non contestata, ed a poi provato mediante deposito di documentazione, non contestata, di aver notificato atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale: la n. 07120110072062005000 in data 04.01.2012, la n. 07120120033507723000 in data 29.12.2012, la n. 07120120072089375000 in data 29.12.2012, la n. 07120150088688713000 in data 11.12.2015, la n. 07120150091954023000 in data 22.02.2016 , la n. 07120170056569812000 in data 31.10.2017 , la n. 07120180021955902000 in data 23.11.2018 e la n. 07120180037670874000 in data in data 18.01.2020.
12.3. Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va rigettata restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
13. Le spese seguono la soccombenza del doppio grado.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia del Controparte_5
2. accoglie l'appello proposto dall' e, in riforma dell'impugnata Controparte_7 sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da e condanna quest'ultima a pagare, CP_2 in favore dell' , le spese del primo grado di giudizio, che liquida in Controparte_7
€ 132,50 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Catino;
3. condanna a pagare, in favore dell' , le spese del presente CP_2 Controparte_7 grado d'appello, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%,
IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Catino ex art. 93 c.p.c.;
Si comunichi.
Torre Annunziata, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
5