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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2182/2024 R.G., avente ad oggetto “Divorzio
congiunto” e promossa
DA
, C.F.: , nato a [...] il [...] , e da Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...] , entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanzetta
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.10.2024.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 9.9.2024, e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto il 13.7.2012.
All'uopo, i ricorrenti esponevano che:
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- a seguito della crisi familiare, con sentenza n. 2005/2023 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale di essi coniugi;
- dalla data della separazione, la convivenza era cessata senza mai riprendere e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, essendo venuta meno ogni comunione sia materiale sia spirituale.
La domanda avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con sentenza n. 2005/2023 pubblicata il 29.12.2023.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 29.11.2023 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni indicate in ricorso, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni, invero, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e possono essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1.- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Atripalda il 13.7.2012 da
e da (Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 Parte_2 di Atripalda anno 2012 atto n.
7- parte II- Serie A), alle condizioni concordate dalle parti;
2.- compensa le spese di lite tra le parti;
3.- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n.
396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Atripalda per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano