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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9859 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Paolo D'Avino giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 527 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza dell'11.03.2025 tenutasi con la modalità della trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Appio Claudio n. 289 (con domicilio telematico), per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Rachele Ludovici ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Fiuggi (FR), Via San Biagio, n. 6 (con domicilio telematico-
, per procura allegata alla comparsa di Email_1
costituzione e risposta;
convenute
OGGETTO: Adempimento legato. Impugnativa di testamento.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e deducendo di aver lavorato come badante, per Controparte_1 Controparte_2
circa otto anni, presso deceduta in Roma il 24.05.2019; Persona_1
che, con testamento olografo del 2.01.2018, pubblicato in data 10.10.2019
(unitamente ad un precedente testamento olografo del 5.10.2017), a rogito del notaio la de cuius aveva disposto dei propri beni in favore delle nipoti Persona_2
e onerandole, altresì, di un legato in proprio favore;
CP_2 Controparte_1
che le convenute avevano dato parziale esecuzione alle disposizioni della de cuius, consegnandole il quadro e il gatto, ma non la somma di € 100.000,00 oggetto di legato, nonostante la capienza dell'asse ereditario tale da consentire l'adempimento del legato.
Concludeva quindi chiedendo:
“in via principale: condannare in solido tra loro, nella loro qualità di eredi della sig.ra le sigg.re e a corrispondere Persona_1 Controparte_2 Controparte_1
alla sig.ra la somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, Parte_1
dal 25 maggio 19 all'effettivo soddisfo ex artt.1223, 1226 e 2043 c.c.; in via subordinata: condannare in solido le sigg.re e Controparte_2 CP_1
nella loro qualità di eredi della sig.ra a corrispondere ex art.
[...] Persona_1
654 c.c. la somma che sarà rinvenuta o che sarà ritenuta dovuta e/o di giustizia e/o di equità”.
Si costituivano e deducendo che la de cuius, sin dal 2010, CP_1 Controparte_2
aveva manifestato disturbi di memoria;
che dal marzo 2016, la sua condizione psichica si era aggravata, come documentato dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri;
che, nel certificato redatto nell'ottobre del 2017 per la richiesta di invalidità, il medico curante aveva dato atto che la de cuius era “Paziente allettata, con demenza senile, con episodi sincopali e cadute, con pregresso IMA, con esiti di
2 frattura omero sn.”, e la commissione medica le aveva riconosciuto la condizione di
Handicap grave (art. 3 comma 3 della L.104/92); che le condizioni di salute della de cuius avevano subito un ulteriore progressivo peggioramento, tanto che, nell'aprile
2019, era stata dimessa dal Policlinico Gemelli con la diagnosi di “deterioramento cognitivo di grado severo complicato da disturbi del comportamento - leucoencefalopatia vascolare cronica”.
Deducendo quindi l'annullabilità del testamento in quanto redatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere e negando di aver dato parziale esecuzione al testamento di cui non erano a conoscenza, concludevano chiedendo:
“1. accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra Per_1
e per l'effetto annullare il testamento olografo della Sig.ra
[...] Persona_1
datato 2 gennaio 2018 e pubblicato il 10 ottobre 2019, Repertorio n. 5330, Raccolta
n. 3175, con atto del Notaio Dott. in Roma, registrato in Roma Persona_2
in data 14.10.2019 al n. 27803, Serie IT, per incapacità della testatrice per tutte le ragioni esposte e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie”; 2. rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice nell'atto di citazione perché il testamento olografo è carente dei requisiti richiesti dalla legge affinché produca dei validi effetti giuridici;
3. condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge.”.
Respinto il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attrice in corso di causa;
assegnati i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; disposta CTU medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius all'epoca di redazione del testamento, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.03.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 3.06.2025.
<<<<< >>>>>
La de cuius ha redatto due testamenti olografi, l'uno in data 5.10.2017, il secondo in data 2.1.2018, entrambi pubblicati su iniziativa dell'attrice in data 10.10.2019.
3 Con il primo testamento ha così disposto: “Io nella mia piena salute, Persona_1
dichiaro la mia nipote la mia volontà di dare ad nata Controparte_2 Parte_1
in Romania il 22.04.1966, il valore di una stanza, nell'appartamento di Roma, Viale
Medaglie d'Oro 203, dopo la mia morte: si prenderà il mio gattino.” Pt_1
Con il secondo: “Oggi 2 gennaio 2018 decido di lasciare le mie ultime volontà: 1)
l'appartamento di “viale Medaglie D'Oro” sarà diviso tra i nipoti e Controparte_2
: chiedo a loro di dare ad nata in [...] il [...] la CP_1 Parte_1
somma di E.100.000 (centomila euro). si prenderà anche il mio gatto e Pt_1
sceglierà di prendere un quadro dalla mia stanza.
L'attrice agisce in giudizio chiedendo l'adempimento del legato previsto nel secondo testamento.
Le convenute assumono invece l'invalidità di detto testamento, in quanto redatto dalla de cuius in condizioni di incapacità di intendere e di volere e chiedono dichiararsene l'annullamento.
In via preliminare, deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'attrice di inammissibilità della domanda svolta dalle convenute, laddove la stessa, tempestivamente proposta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., pur in assenza di espressa qualificazione in tal senso, deve considerarsi domanda riconvenzionale ammissibile in quanto dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio.
Nel merito, le attrici assumono che la de cuius fosse affetta da demenza senile e leucoencefalopatia vascolare cronica, patologie queste che la rendevano incapace di esprimere una valida volontà testamentaria.
A riprova hanno prodotto: le prescrizioni di farmaci antipsicotici dal 2010 in poi
(docc. 2 e 9); le cartelle cliniche dei ricoveri ospedalieri del marzo 2016 (docc. 3 e 4); la prescrizione medica di ossigeno di agosto 2017 (doc. 7); la domanda di invalidità civile di ottobre 2017 (doc. 5) e il successivo verbale di accertamento della commissione medica - ex Legge 104/1992 - di dicembre 2017 (doc. 6); la lettera di
4 dimissioni ospedaliere di aprile 2019 (doc. 8); il certificato di degenza di maggio
2019 (doc.10).
L'attrice, pur senza produrre altra documentazione medica eventualmente idonea a contrastare le risultanze dei suindicati documenti, sostiene che la de cuius era affetta da malattie soprattutto cardiache dovute all'età, ma non da patologie neurologiche di gravità tali da pregiudicarne la capacità di intendere e volere, non essendo, peraltro, mai stata interdetta, inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
E' stata espletata CTU medica volta a verificare la documentazione medica prodotta e la sussistenza di eventuali patologie neurologiche o altre infermità tali da incidere sulla capacità di autodeterminazione.
Il CTU prof. - coadiuvato nell'espletamento dell'incarico da uno specialista Per_3
in psichiatria, psicologia clinica e geriatria – ha rilevato un evidente deterioramento cognitivo della de cuius manifestatosi già durante il ricovero ospedaliero dell'8.03.2016, in occasione del quale l'anamnesi era stata raccolta dalla badante e da un'amica in quanto la paziente presentava un deficit di memoria a breve termine, era poco lucida, non orientata nel tempo e nello spazio e non era in grado di firmare il consenso personale e informato.
In relazione alla certificazione medica più coeva ai testamenti (datati 5.10.2017 e
2.01.2018), il CTU evidenzia che: 1) la prescrizione, ad agosto 2017, di ossigenoterapia a lungo termine per 24 ore al giorno è indicativa di una grave condizione respiratoria con carenza di ossigenazione;
2) nel certificato per richiesta di invalidità civile, datato 23.10.2017 - ove il medico curante aveva già diagnosticato una “evidente demenza senile” - è indicato un manifesto deterioramento cognitivo senile;
3) dalla lettera di dimissione dal reparto di Geriatria del Policlinico Gemelli, in seguito al ricovero dall'8.4.2019 al 13.4.2019, si evincono gravi condizioni generali ed un deterioramento cognitivo di grado severo complicato da disturbi del comportamento (Cfr. pag. 5 e 6 CTU).
Proseguendo, il CTU rileva che “dai dati “certi” si evince che la sig.ra Persona_1
era sicuramente affetta sin dal 2010 da un disturbo ansioso cronico con necessità di
5 terapia tranquillante, sin dal 2016 da un decadimento cognitivo con disorientamento spazio-temporale e lacune mnesiche, e dal 2019 si ha la contezza che la signora
che allora aveva 94 anni, non era autosufficiente nella ADL e IADL, ed era CP_2
affetta da una certificata demenza grave di origine vascolare con associati disturbi psico-comportamentali.
Evidenzia quindi il CTU che la capacità di compiere atti specifici di disposizione nel paziente affetto da deterioramento cognitivo scema gradualmente nel tempo e che è indubbia l'incapacità di una persona affetta da demenza moderata grave, come nel caso di specie.
Conclude affermando che “Nel caso della signora , a fronte di un Persona_1
decadimento cognitivo di grave entità comprovato da valutazioni specialistiche nel
2019, quadro clinico cronico e permanente, si può presuppore, visti i tempi medi di progressione del deterioramento neuro-cognitivo proprio della demenza, la presenza anche nel 2017 e nel 2018 di un moderato-grave decadimento cognitivo, avuto riguardo anche del quadro di insufficienza respiratoria coevo ai testamenti olografi nonché al grave stato confusionale avvenuto durante il ricovero del 2016” (pag. 9) e che, alla luce dell'insieme dei dati clinici ricavabili dalla documentazione sanitaria prodotta “è possibile ritenere che al momento della formazione dei testamenti olografi del 5.10.2017 e del 2.1.2018 la condizione patologica della disponente sig.ra
era tale da abolire o scemare fortemente le capacità di intendere e di Persona_1
volere” (pag. 10).
Le conclusioni cui perviene il CTU, adeguatamente e logicamente motivate, risultano pienamente condivisibili, trovando riscontro nella documentazione medica prodotta che evidenzia, a partire dal 2010, un progressivo aggravamento delle condizioni neurologiche e quindi delle capacità cognitive della de cuius.
Inoltre, il decadimento cognitivo di grado moderato – grave, riscontrato in basa alla documentazione medica già nell'ottobre 2017 (epoca del primo testamento) ed il carattere degenerativo della malattia, in assenza di documentazione ulteriore che comprovi una diversa condizione fisica della de cuius nel periodo considerato, fa
6 ritenere che, all'epoca di redazione del secondo testamento oggetto di impugnativa, la stessa presentasse un quadro clinico neurologico patologico e persistente, tale da compromettere gravemente le funzioni mentali, le capacità cognitive e comportamentali e quindi la capacità di intendere e di volere.
Ai sensi dell'art. 591, n. 3 c.c., sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In ordine all'onere probatorio posto dalla citata norma, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte precisato che occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale e infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo caso, essendo l'incapacità lo stato normale del soggetto, essa si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053 del 10.10.2018; n. 27351 del 23/12/2014).
Afferma ancora la Cassazione che: “In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione;
posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.” (Ordinanza n. 26873 del
22/10/2019)
Nel caso in esame, la parte convenuta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando, con la documentazione medica prodotta, che la de cuius era affetta da patologie neurodegenerative, risalenti ad epoca precedente alla redazione
7 del testamento, tali da privarla in modo permanente stabile e continuativo della consapevolezza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Parte attrice, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova né indizio che, anche in via presuntiva, possa far ritenere il testamento redatto in un momento di lucido intervallo.
E dunque, l'istruttoria espletata e i numerosi documenti versati in atti, consentono di affermare con certezza che, alla data di redazione del testamento, la de cuius era incapace di intendere e di volere in quanto affetta da un decadimento cognitivo grado moderato - grave nel 2017, aggravatosi in demenza grave certificata nel 2019.
Neppure sono condivisibili i rilievi dell'attrice rispetto alle conclusioni cui perviene il
CTU - sollevati peraltro solo dopo il deposito dell'elaborato peritale definitivo – in difetto anche solo di indicazione di elementi che possano supportare una diversa conclusione.
Da ultimo, in relazione all'asserita parziale esecuzione delle disposizioni testamentarie risultate invalide, si osserva che, sul piano dell'onere probatorio, spetta a colui che invochi in proprio favore il disposto dell'art. 590 c.c. l'onere di provare l'affermata, volontaria esecuzione (Cass. n. 1318/1969; Cass. n. 1392/1963).
In questo caso, l'attrice non ha provato né la dedotta consegna di un gatto e di un quadro da parte delle convenute, né comunque, che i detti beni appartenessero alla de cuius, attesa l'inidoneità delle fotografie prodotte a provare la riconducibilità dei beni alla massa ereditaria (doc. 1 memoria ex art. 183, com. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Ed allora, in accoglimento della domanda delle convenute, il testamento deve essere annullato in quanto redatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice di esecuzione del legato in esso previsto.
Le spese sia della cognizione che della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore indeterminato della causa e delle attività espletate.
Le spese della CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico della parte attrice soccombente.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
• Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta in Roma il 24.05.2019;
• annulla il testamento olografo datato 02.01.2018 e pubblicato in data
10.10.2019, in quanto redatto da in stato di incapacità di Persona_1
intendere e di volere;
• Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio e di quelle del procedimento cautelare, in favore della parte convenuta, nella misura complessiva di € 17.000,00 per compensi (di cui €
12.000,00 per il presente procedimento ed € 5.000,00 per procedimento cautelare di sequestro conservativo), oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA
e CPA come per legge
• pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 12.6.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Elisa De Grossi.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Paolo D'Avino giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 527 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza dell'11.03.2025 tenutasi con la modalità della trattazione scritta e vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Appio Claudio n. 289 (con domicilio telematico), per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentate e difese dall'Avv. Rachele Ludovici ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Fiuggi (FR), Via San Biagio, n. 6 (con domicilio telematico-
, per procura allegata alla comparsa di Email_1
costituzione e risposta;
convenute
OGGETTO: Adempimento legato. Impugnativa di testamento.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 10.03.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e deducendo di aver lavorato come badante, per Controparte_1 Controparte_2
circa otto anni, presso deceduta in Roma il 24.05.2019; Persona_1
che, con testamento olografo del 2.01.2018, pubblicato in data 10.10.2019
(unitamente ad un precedente testamento olografo del 5.10.2017), a rogito del notaio la de cuius aveva disposto dei propri beni in favore delle nipoti Persona_2
e onerandole, altresì, di un legato in proprio favore;
CP_2 Controparte_1
che le convenute avevano dato parziale esecuzione alle disposizioni della de cuius, consegnandole il quadro e il gatto, ma non la somma di € 100.000,00 oggetto di legato, nonostante la capienza dell'asse ereditario tale da consentire l'adempimento del legato.
Concludeva quindi chiedendo:
“in via principale: condannare in solido tra loro, nella loro qualità di eredi della sig.ra le sigg.re e a corrispondere Persona_1 Controparte_2 Controparte_1
alla sig.ra la somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, Parte_1
dal 25 maggio 19 all'effettivo soddisfo ex artt.1223, 1226 e 2043 c.c.; in via subordinata: condannare in solido le sigg.re e Controparte_2 CP_1
nella loro qualità di eredi della sig.ra a corrispondere ex art.
[...] Persona_1
654 c.c. la somma che sarà rinvenuta o che sarà ritenuta dovuta e/o di giustizia e/o di equità”.
Si costituivano e deducendo che la de cuius, sin dal 2010, CP_1 Controparte_2
aveva manifestato disturbi di memoria;
che dal marzo 2016, la sua condizione psichica si era aggravata, come documentato dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri;
che, nel certificato redatto nell'ottobre del 2017 per la richiesta di invalidità, il medico curante aveva dato atto che la de cuius era “Paziente allettata, con demenza senile, con episodi sincopali e cadute, con pregresso IMA, con esiti di
2 frattura omero sn.”, e la commissione medica le aveva riconosciuto la condizione di
Handicap grave (art. 3 comma 3 della L.104/92); che le condizioni di salute della de cuius avevano subito un ulteriore progressivo peggioramento, tanto che, nell'aprile
2019, era stata dimessa dal Policlinico Gemelli con la diagnosi di “deterioramento cognitivo di grado severo complicato da disturbi del comportamento - leucoencefalopatia vascolare cronica”.
Deducendo quindi l'annullabilità del testamento in quanto redatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere e negando di aver dato parziale esecuzione al testamento di cui non erano a conoscenza, concludevano chiedendo:
“1. accertare e dichiarare l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra Per_1
e per l'effetto annullare il testamento olografo della Sig.ra
[...] Persona_1
datato 2 gennaio 2018 e pubblicato il 10 ottobre 2019, Repertorio n. 5330, Raccolta
n. 3175, con atto del Notaio Dott. in Roma, registrato in Roma Persona_2
in data 14.10.2019 al n. 27803, Serie IT, per incapacità della testatrice per tutte le ragioni esposte e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie”; 2. rigettare le richieste istruttorie formulate da parte attrice nell'atto di citazione perché il testamento olografo è carente dei requisiti richiesti dalla legge affinché produca dei validi effetti giuridici;
3. condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge.”.
Respinto il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attrice in corso di causa;
assegnati i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; disposta CTU medico legale volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius all'epoca di redazione del testamento, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.03.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 3.06.2025.
<<<<< >>>>>
La de cuius ha redatto due testamenti olografi, l'uno in data 5.10.2017, il secondo in data 2.1.2018, entrambi pubblicati su iniziativa dell'attrice in data 10.10.2019.
3 Con il primo testamento ha così disposto: “Io nella mia piena salute, Persona_1
dichiaro la mia nipote la mia volontà di dare ad nata Controparte_2 Parte_1
in Romania il 22.04.1966, il valore di una stanza, nell'appartamento di Roma, Viale
Medaglie d'Oro 203, dopo la mia morte: si prenderà il mio gattino.” Pt_1
Con il secondo: “Oggi 2 gennaio 2018 decido di lasciare le mie ultime volontà: 1)
l'appartamento di “viale Medaglie D'Oro” sarà diviso tra i nipoti e Controparte_2
: chiedo a loro di dare ad nata in [...] il [...] la CP_1 Parte_1
somma di E.100.000 (centomila euro). si prenderà anche il mio gatto e Pt_1
sceglierà di prendere un quadro dalla mia stanza.
L'attrice agisce in giudizio chiedendo l'adempimento del legato previsto nel secondo testamento.
Le convenute assumono invece l'invalidità di detto testamento, in quanto redatto dalla de cuius in condizioni di incapacità di intendere e di volere e chiedono dichiararsene l'annullamento.
In via preliminare, deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'attrice di inammissibilità della domanda svolta dalle convenute, laddove la stessa, tempestivamente proposta nel rispetto del termine ex art. 166 c.p.c., pur in assenza di espressa qualificazione in tal senso, deve considerarsi domanda riconvenzionale ammissibile in quanto dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio.
Nel merito, le attrici assumono che la de cuius fosse affetta da demenza senile e leucoencefalopatia vascolare cronica, patologie queste che la rendevano incapace di esprimere una valida volontà testamentaria.
A riprova hanno prodotto: le prescrizioni di farmaci antipsicotici dal 2010 in poi
(docc. 2 e 9); le cartelle cliniche dei ricoveri ospedalieri del marzo 2016 (docc. 3 e 4); la prescrizione medica di ossigeno di agosto 2017 (doc. 7); la domanda di invalidità civile di ottobre 2017 (doc. 5) e il successivo verbale di accertamento della commissione medica - ex Legge 104/1992 - di dicembre 2017 (doc. 6); la lettera di
4 dimissioni ospedaliere di aprile 2019 (doc. 8); il certificato di degenza di maggio
2019 (doc.10).
L'attrice, pur senza produrre altra documentazione medica eventualmente idonea a contrastare le risultanze dei suindicati documenti, sostiene che la de cuius era affetta da malattie soprattutto cardiache dovute all'età, ma non da patologie neurologiche di gravità tali da pregiudicarne la capacità di intendere e volere, non essendo, peraltro, mai stata interdetta, inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
E' stata espletata CTU medica volta a verificare la documentazione medica prodotta e la sussistenza di eventuali patologie neurologiche o altre infermità tali da incidere sulla capacità di autodeterminazione.
Il CTU prof. - coadiuvato nell'espletamento dell'incarico da uno specialista Per_3
in psichiatria, psicologia clinica e geriatria – ha rilevato un evidente deterioramento cognitivo della de cuius manifestatosi già durante il ricovero ospedaliero dell'8.03.2016, in occasione del quale l'anamnesi era stata raccolta dalla badante e da un'amica in quanto la paziente presentava un deficit di memoria a breve termine, era poco lucida, non orientata nel tempo e nello spazio e non era in grado di firmare il consenso personale e informato.
In relazione alla certificazione medica più coeva ai testamenti (datati 5.10.2017 e
2.01.2018), il CTU evidenzia che: 1) la prescrizione, ad agosto 2017, di ossigenoterapia a lungo termine per 24 ore al giorno è indicativa di una grave condizione respiratoria con carenza di ossigenazione;
2) nel certificato per richiesta di invalidità civile, datato 23.10.2017 - ove il medico curante aveva già diagnosticato una “evidente demenza senile” - è indicato un manifesto deterioramento cognitivo senile;
3) dalla lettera di dimissione dal reparto di Geriatria del Policlinico Gemelli, in seguito al ricovero dall'8.4.2019 al 13.4.2019, si evincono gravi condizioni generali ed un deterioramento cognitivo di grado severo complicato da disturbi del comportamento (Cfr. pag. 5 e 6 CTU).
Proseguendo, il CTU rileva che “dai dati “certi” si evince che la sig.ra Persona_1
era sicuramente affetta sin dal 2010 da un disturbo ansioso cronico con necessità di
5 terapia tranquillante, sin dal 2016 da un decadimento cognitivo con disorientamento spazio-temporale e lacune mnesiche, e dal 2019 si ha la contezza che la signora
che allora aveva 94 anni, non era autosufficiente nella ADL e IADL, ed era CP_2
affetta da una certificata demenza grave di origine vascolare con associati disturbi psico-comportamentali.
Evidenzia quindi il CTU che la capacità di compiere atti specifici di disposizione nel paziente affetto da deterioramento cognitivo scema gradualmente nel tempo e che è indubbia l'incapacità di una persona affetta da demenza moderata grave, come nel caso di specie.
Conclude affermando che “Nel caso della signora , a fronte di un Persona_1
decadimento cognitivo di grave entità comprovato da valutazioni specialistiche nel
2019, quadro clinico cronico e permanente, si può presuppore, visti i tempi medi di progressione del deterioramento neuro-cognitivo proprio della demenza, la presenza anche nel 2017 e nel 2018 di un moderato-grave decadimento cognitivo, avuto riguardo anche del quadro di insufficienza respiratoria coevo ai testamenti olografi nonché al grave stato confusionale avvenuto durante il ricovero del 2016” (pag. 9) e che, alla luce dell'insieme dei dati clinici ricavabili dalla documentazione sanitaria prodotta “è possibile ritenere che al momento della formazione dei testamenti olografi del 5.10.2017 e del 2.1.2018 la condizione patologica della disponente sig.ra
era tale da abolire o scemare fortemente le capacità di intendere e di Persona_1
volere” (pag. 10).
Le conclusioni cui perviene il CTU, adeguatamente e logicamente motivate, risultano pienamente condivisibili, trovando riscontro nella documentazione medica prodotta che evidenzia, a partire dal 2010, un progressivo aggravamento delle condizioni neurologiche e quindi delle capacità cognitive della de cuius.
Inoltre, il decadimento cognitivo di grado moderato – grave, riscontrato in basa alla documentazione medica già nell'ottobre 2017 (epoca del primo testamento) ed il carattere degenerativo della malattia, in assenza di documentazione ulteriore che comprovi una diversa condizione fisica della de cuius nel periodo considerato, fa
6 ritenere che, all'epoca di redazione del secondo testamento oggetto di impugnativa, la stessa presentasse un quadro clinico neurologico patologico e persistente, tale da compromettere gravemente le funzioni mentali, le capacità cognitive e comportamentali e quindi la capacità di intendere e di volere.
Ai sensi dell'art. 591, n. 3 c.c., sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
In ordine all'onere probatorio posto dalla citata norma, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha più volte precisato che occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale e infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo caso, essendo l'incapacità lo stato normale del soggetto, essa si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053 del 10.10.2018; n. 27351 del 23/12/2014).
Afferma ancora la Cassazione che: “In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione;
posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.” (Ordinanza n. 26873 del
22/10/2019)
Nel caso in esame, la parte convenuta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, dimostrando, con la documentazione medica prodotta, che la de cuius era affetta da patologie neurodegenerative, risalenti ad epoca precedente alla redazione
7 del testamento, tali da privarla in modo permanente stabile e continuativo della consapevolezza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
Parte attrice, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova né indizio che, anche in via presuntiva, possa far ritenere il testamento redatto in un momento di lucido intervallo.
E dunque, l'istruttoria espletata e i numerosi documenti versati in atti, consentono di affermare con certezza che, alla data di redazione del testamento, la de cuius era incapace di intendere e di volere in quanto affetta da un decadimento cognitivo grado moderato - grave nel 2017, aggravatosi in demenza grave certificata nel 2019.
Neppure sono condivisibili i rilievi dell'attrice rispetto alle conclusioni cui perviene il
CTU - sollevati peraltro solo dopo il deposito dell'elaborato peritale definitivo – in difetto anche solo di indicazione di elementi che possano supportare una diversa conclusione.
Da ultimo, in relazione all'asserita parziale esecuzione delle disposizioni testamentarie risultate invalide, si osserva che, sul piano dell'onere probatorio, spetta a colui che invochi in proprio favore il disposto dell'art. 590 c.c. l'onere di provare l'affermata, volontaria esecuzione (Cass. n. 1318/1969; Cass. n. 1392/1963).
In questo caso, l'attrice non ha provato né la dedotta consegna di un gatto e di un quadro da parte delle convenute, né comunque, che i detti beni appartenessero alla de cuius, attesa l'inidoneità delle fotografie prodotte a provare la riconducibilità dei beni alla massa ereditaria (doc. 1 memoria ex art. 183, com. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Ed allora, in accoglimento della domanda delle convenute, il testamento deve essere annullato in quanto redatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice di esecuzione del legato in esso previsto.
Le spese sia della cognizione che della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore indeterminato della causa e delle attività espletate.
Le spese della CTU medico legale, già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico della parte attrice soccombente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
• Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] Persona_1
e deceduta in Roma il 24.05.2019;
• annulla il testamento olografo datato 02.01.2018 e pubblicato in data
10.10.2019, in quanto redatto da in stato di incapacità di Persona_1
intendere e di volere;
• Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio e di quelle del procedimento cautelare, in favore della parte convenuta, nella misura complessiva di € 17.000,00 per compensi (di cui €
12.000,00 per il presente procedimento ed € 5.000,00 per procedimento cautelare di sequestro conservativo), oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA
e CPA come per legge
• pone a carico di parte attrice le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 12.6.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Elisa De Grossi.
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