Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 07/04/2026, n. 6277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6277 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12888 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cinque, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della “Comunicazione di non idoneità” emessa il 26.9.2025 da parte della Sottocommissione per la visita medica di revisione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2025/2026 e di ogni altro atto successivo o presupposto, con particolare riferimento alla disposizione tecnica contenuta nel Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n.61772 del 25.2.2016, Allegato n.1, Titolo XI, lettera a) n.87.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza – Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. PE RA;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito. Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
2. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui è stata giudicata “non idonea” ed esclusa dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2025/2026, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente unico motivo, così strutturato:
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti - Violazione e falsa applicazione del D.M. 155 del 17.5.2000.
3. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza istruttoria del 19 novembre 2025, n. 927, la Sezione ha disposto verificazione, affidata alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università La Sapienza di Roma, intesa ad accertare la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione medica concorsuale.
4.1. All’esito della verificazione, l’organo verificatore ha concluso, con relazione depositata il 27 febbraio 2026, per la non inidoneità del ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, ritenuti sussistenti come sopra i presupposti per una sentenza in forma semplificata la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In punto di fatto, l’odierno istante espone di aver presentato domanda per l’ammissione di n.1198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2025/2026.
Il ricorrente riferisce di aver affrontato con profitto le fasi iniziali della procedura selettiva, superando sia le prove di efficienza fisica che i successivi accertamenti attitudinali (test di personalità, questionari e colloqui), venendo inizialmente giudicato idoneo e in linea con il profilo professionale richiesto dal bando.
Tuttavia, nel prosieguo dell’iter concorsuale, segnatamente in sede di visita medica di incorporamento espletata in data 2 settembre 2025, la competente Sottocommissione ha espresso un giudizio di “non idoneità” al servizio nel Corpo, rilevando a carico del candidato la condizione di “ Pregresso pneumotorace spontaneo recidivante sottoposto a trattamento chirurgico di resezione del segmento apicale del lobo polmonare superiore sinistro e pleurectomia subtotale, di cui al titolo XI lettera a), numero 87 dell’allegato 1 al decreto n.61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”
Avverso tale esito, l’interessato ha tempestivamente attivato la procedura di riesame, producendo documentazione sanitaria specialistica a supporto della propria idoneità; cionondimeno, la Sottocommissione medica di revisione, ha confermato il giudizio negativo in capo al ricorrente disponendo, per l’effetto, la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di esclusione ove la sottocommissione ha ritenuto lo stesso essere affetto da “ Pregresso pneumotorace spontaneo recidivante sottoposto a trattamento chirurgico di resezione del segmento apicale del lobo polmonare superiore sinistro e pleurectomia subtotale” di cui al titolo XI lettera a), numero 87 dell’allegato 1 al decreto n. 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”.
Censura la previsione di cui all’art. 87, sostenendo che lo pneumotorace spontaneo, c.d. “primitivo”, ossia non dipendente da patologie sottostanti, quale è stato quello subito dal ricorrente, non sia di per sé una malattia cronica.
Il ricorrente sarebbe pertanto stato dichiarato inidoneo sulla base dell’errato inserimento tra le malattie croniche, all’interno delle direttive tecniche, sostenendo che “ La dicitura utilizzata al punto 87 è in sé in contraddizione con il concetto stesso di cronicità. Si parla di “pneumotorace anche pregresso”. Il termine “pregresso” ha il significato di “fatto compiuto o avvenuto nel passato o svoltosi precedentemente” (Dizionario Garzanti). Dunque, una malattia pregressa fa parte della storia clinica di un paziente, come evento ormai definito. Per cronico di intende invece “in medicina, e nel linguaggio comune, di malattia o condizione morbosa a lento decorso, e quindi con scarsa tendenza a raggiungere l’esito, cioè la guarigione, la morte, o l’adattamento a nuove condizioni di vita, attraverso l’instaurarsi di un nuovo equilibrio: soffrire di bronchite c., essere affetto da asma cronica.” (stessa fonte) Dunque, una malattia cronica è costantemente in corso, perché inguaribile. È chiaro a tutti, pertanto, che una patologia non può essere contemporaneamente “pregressa”, cioè compiuta e definita nel tempo, e “cronica”, cioè senza conclusione”.
6.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni effettuate dalle Commissioni mediche in sede di accertamento dei requisiti psicofisici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Nel caso di specie, al fine di vagliare la fondatezza delle censure mediche, il Collegio ha disposto apposita verificazione tecnica, chiedendo:
- di accertare se il “ pregresso pneumotorace spontaneo recidivante sottoposto a trattamento chirurgico di resezione del segmento apicale del lobo polmonare superiore sinistro e pleurectomia subtotale ” sia una patologia necessariamente cronica o possa manifestarsi anche in forma diversa e se rientri tra le malattie delle pleure o loro esiti.
- sottoporre a visita il ricorrente, verificare se lo stesso sia affetto da tale condizione medica e se tale condizione abbia o meno carattere di malattia croniche di conseguenza rientri o meno tra le cause di inidoneità di cui all’allegato 1 del “ regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.380 e in specie, di cui al punto 11: “a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti; c) I dimorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie ”.
Orbene, l’organismo verificatore, all’esito degli accertamenti eseguiti in contraddittorio tra le parti, ha confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione resistente, affermando con riferimento al primo motivo che:
“ Sulla base della documentazione esaminata è possibile affermare che il pneumotorace spontaneo recidivante sottoposto a trattamento chirurgico di resezione del segmento apicale del lobo polmonare superiore sinistro e pleurectomia subtotale, in data 22 ottobre 2022 rientri tra le malattie delle pleure o loro esiti. In particolare anche come dimostrato dall’esame TC torace effettuato in data 4 agosto 2025, messa a confronto con precedente esame del 2 aprile 2025, siano presenti “... esiti di intervento apicale a sinistra”. Va aggiunto che sulla base dell’esame istologico sul pezzo operatorio effettuato in data 22 ottobre 2022, prelevato durante l’intervento di segmentectomia polmonare pleurectomia sono stati riscontrati “... setti interrotti, formazione di bolle, aree di congestione dei setti, stravasi ematici ed emorragie endoalveolari. Sono presenti focolai sparsi di infiltrazione linfocitaria con qualche eosinofilo. Frammenti di pleura rivestita da mesotelio iperplastico reattivo. Si associa flogosi cronica linfoplasmacellulare con granulociti eosinofili”. Tale reperto è compatibile con una condizione di flogosi cronica di natura verosimilmente allergica ”.
Con riferimento al secondo quesito il verificatore ha quindi affermato che “ in sede di visita medica non sono state evidenziate alterazioni clinico funzionale di particolare rilievo. Tuttavia, dall’esame della documentazione clinica e della TC torace effettuata in data 4 agosto 2025 è possibile affermare che il sig. [ricorrente] è affetto da esiti di patologia della pleura (punto 11, lettera b). Inoltre, non è possibile escludere con certezza, sulla base del referto esame istologico relativo al pezzo operatorio del 22 ottobre 2022, che [ricorrente] possa essere affetto da una patologia cronica pleuro-polmonare. Come anche consigliato dai medici dell’ospedale di Teramo (relazione di degenza in data 20 gennaio 2023) è necessario che il paziente si sottoponga a controlli periodici inclusa visita allergologica ”.
Il verificatore ha pertanto concluso che “ sulla base dell’esame della documentazione e della visita medica è possibile affermare il [ricorrente] è affetto da esiti di pleurectomia apicale sinistra (causa di inidoneità legge 20 ottobre 1999, n.380 e in specie, di cui al punto 11 b Le malattie delle pleure ed i loro esiti). Inoltre, non è possibile escludere con certezza una patologia pleuro-parenchimale cronica, come suggerito dall’esame bioptico sul pezzo operatorio effettuato durante il ricovero presso l’Ospedale di Teramo in data 22 ottobre 2022 ”.
Il ricorso va pertanto respinto posto che, come condivisibilmente affermato dall’organo verificatore, gli esiti del trattamento dello pneumotorace – sussistenti nel ricorrente pacificamente affetto da esiti di pleurectomia apicale sinistra – possono essere ascritti:
-sia al n. 87 della lettera a) del titolo XI decreto n. 61772/2016 tra le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni (circostanza non esclusa dalla verificazione)
- sia – a prescindere dalla loro cronicità – tra le cause di inidoneità di cui alla lettera b) del titolo XI, che fa riferimento – proponendo un elenco meramente esemplificativo e non tassativo – agli esiti delle malattie delle pleure tra cui ben possono rientrare gli esiti dello pneumotorace “ pregresso ”, condizione non contestata e riconosciuta dai referti clinici delle visite mediche disposte dalla commissione, dalle verificazioni e dalla stessa CTP.
Risultano pertanto non persuasive ai fini dell’ammissione del ricorrente le valutazioni mediche effettuate nella CTP prodotta dalla parte ricorrente le quali si focalizzano sulla sola mancata cronicizzazione dello pneumotorace, senza in alcun modo negare che la condizione del ricorrente sia ascrivibile agli esiti dello pneumotorace, anch’essi rientranti autonomamente tra le cause di esclusione di cui al titolo XI (lett. b), confermando testualmente che “la patologia descritta e trattata senza dubbio rientra nelle forme inerenti la “Patologia pleurica e i suoi esiti” (p. 1, CTP).
Il ricorso va pertanto conclusivamente respinto.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ME, Presidente
PE RA, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE RA | AN ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.