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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
AT NC, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2021 depositato il 14/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 15/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Oristano ha notificato al sig. Ricorrente_1, titolare della ditta individuale “Società_1”, l'avviso sopraindicato relativo all'anno 2016, con cui ha accertato, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, tramite controlli incrociati;
dai dati comunicati dai clienti tramite l'applicativo Spesometro e, in ultimo, dai dati forniti dalla banca dati Aci-Pra, maggiori ricavi per un totale di euro 290.515,42 , con un'Iva dovuta di euro 63.913,39.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 73/2021, lo ha accolto parzialmente, rideterminando il reddito in €. 143.705.07, compensando le spese.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 contesta la sentenza eccependo la carenza della motivazione relativamente all'irrogazione delle sanzioni e degli interessi.
Al riguardo, si osserva che gli interessi sono stati calcolati nella misura prevista dall'art. 1, comma 1, del D. lgs. n. 471 del 18.12.1997e dall'art. 5 del D.lgs. 471/97 per l'imposta Iva, per cui nessuna attività di valutazione deve essere effettuata dall'ufficio, come specificato nella tabella indicata nell'avviso.
Ugualmente, per le sanzioni, che l'ufficio ha applicato nella misura minima, considerata l'omessa presentazione delle dichiarazioni.
Nel merito, il contribuente eccepisce che oltre i costi già ammessi dal primo giudice, devono essere considerati ulteriori costi relativi a ulteriori riservava di produrre e che non sono state mai prodotte nel corso del giudizio di appello.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che il contribuente ha omesso la tenuta ed esibizione dei registri IVA
d ha omesso la presentazione delle dichiarazioni, legittimando l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, secondo comma del D.P.R. N. 600/1973 con conseguente esclusione - da qui il carattere sanzionatorio della disposizione - della deducibilità dei costi Iva sugli acquisti sostenuti dall'odierno appellante.
I primi giudici hanno ammesso in detrazione ulteriori fatture oltre quelle rilevate dai verificatori e depositate dal contribuente nel corso del processo, pur non essendo state esibite ai verificatori e che l'ufficio, in sede conciliativa, era disponibile ad ammettere, con la riduzione del reddito accertato, come indicato nella sentenza impugnata.
Ulteriori costi non possono essere ammessi, sia perché non esibiti in sede di controllo, sia perché non risultano neppure prodotti in giudizio.
Pertanto, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 5.000, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese €. 5.000, oltre al 15% per spese generali.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TI DO NI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
AT NC, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2021 depositato il 14/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 73/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 15/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200410 2019 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Oristano ha notificato al sig. Ricorrente_1, titolare della ditta individuale “Società_1”, l'avviso sopraindicato relativo all'anno 2016, con cui ha accertato, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, tramite controlli incrociati;
dai dati comunicati dai clienti tramite l'applicativo Spesometro e, in ultimo, dai dati forniti dalla banca dati Aci-Pra, maggiori ricavi per un totale di euro 290.515,42 , con un'Iva dovuta di euro 63.913,39.
Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 73/2021, lo ha accolto parzialmente, rideterminando il reddito in €. 143.705.07, compensando le spese.
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 contesta la sentenza eccependo la carenza della motivazione relativamente all'irrogazione delle sanzioni e degli interessi.
Al riguardo, si osserva che gli interessi sono stati calcolati nella misura prevista dall'art. 1, comma 1, del D. lgs. n. 471 del 18.12.1997e dall'art. 5 del D.lgs. 471/97 per l'imposta Iva, per cui nessuna attività di valutazione deve essere effettuata dall'ufficio, come specificato nella tabella indicata nell'avviso.
Ugualmente, per le sanzioni, che l'ufficio ha applicato nella misura minima, considerata l'omessa presentazione delle dichiarazioni.
Nel merito, il contribuente eccepisce che oltre i costi già ammessi dal primo giudice, devono essere considerati ulteriori costi relativi a ulteriori riservava di produrre e che non sono state mai prodotte nel corso del giudizio di appello.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che il contribuente ha omesso la tenuta ed esibizione dei registri IVA
d ha omesso la presentazione delle dichiarazioni, legittimando l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, secondo comma del D.P.R. N. 600/1973 con conseguente esclusione - da qui il carattere sanzionatorio della disposizione - della deducibilità dei costi Iva sugli acquisti sostenuti dall'odierno appellante.
I primi giudici hanno ammesso in detrazione ulteriori fatture oltre quelle rilevate dai verificatori e depositate dal contribuente nel corso del processo, pur non essendo state esibite ai verificatori e che l'ufficio, in sede conciliativa, era disponibile ad ammettere, con la riduzione del reddito accertato, come indicato nella sentenza impugnata.
Ulteriori costi non possono essere ammessi, sia perché non esibiti in sede di controllo, sia perché non risultano neppure prodotti in giudizio.
Pertanto, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 5.000, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese €. 5.000, oltre al 15% per spese generali.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TI DO NI