Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’Avv. Ciro Manfredonia, con domicilio eletto in Napoli al Centro Direzionale, Isola E2, Scala A, presso lo studio degli Avv.ti Ciro Sito ed Alfonso Capotorto e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI BOSCOREALE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Boscoreale n.-OMISSIS-recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- nella presente controversia è oggetto di impugnazione l’ordinanza dirigenziale del Comune di Boscoreale n.-OMISSIS-recante l’irrogazione, nei confronti del ricorrente, della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-;
- l’ordinanza di demolizione è stata emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per colpire l’avvenuta edificazione, imputata al ricorrente in qualità di committente e proprietario, di una platea di fondazione di circa 130 mq. con soprastante manufatto di circa 110 mq. completo di tramezzature, intonaco bianco, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni e predisposizione di impianti tecnologici;
Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così riassunte:
a) l’amministrazione comunale ha irrogato la sanzione pecuniaria mediante un atto non riconducibile, anche quanto all’autorità competente (funzionario o agente delegato preposto alla riscossione e non, come nella specie, il caposettore dell’ufficio tecnico comunale), all’esercizio dei poteri di accertamento e riscossione previsti dal regio decreto n. 639/1910 o dall’art. 43 del d.P.R. n. 380/2001. Infatti, è palese che “il provvedimento gravato, essendo del tutto estraneo ai tipi provvedimentali dell’ingiunzione fiscale e della riscossione mediante ruolo previsti dal sopra citato art. 43 Testo Unico Edilizio, è stato adottato in palese carenza di potere ed in assenza dei presupposti previsti dalla legge”;
b) l’ordinanza irrogativa non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dall’art. 7 della legge n. 241/1990;
c) essendo pendente, al momento dell’emissione dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-il sequestro penale sulle opere incise dalla stessa (sequestro preventivo operato dalla Polizia Municipale l’11 aprile 2018 e convalidato dal GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata il successivo 16 aprile), la conseguente sanzione pecuniaria si presentava carente del suo presupposto di legittimità: infatti, essa non poteva essere comminata per nullità del pregresso ordine demolitorio, il quale era privo di un elemento essenziale dell’atto, consistente nella possibilità giuridica dell’oggetto del comando, impedita, appunto, dalla sussistenza del sequestro penale. Inoltre, la sanzione pecuniaria è stata comunque irrogata in difetto della condizione di inottemperanza prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che, per effetto del suddetto sequestro penale, “il ricorrente non aveva la materiale disponibilità dell’immobile al fine di poter dare attuazione al comando imposto con l’ordinanza amministrativa di demolizione”;
Considerato che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) è improprio il richiamo all’esercizio dei poteri di accertamento e riscossione previsti dal regio decreto n. 639/1910 o dall’art. 43 del d.P.R. n. 380/2001, ossia alla tematica dell’ingiunzione fiscale o della riscossione attraverso ruolo, giacché nella presente fattispecie l’amministrazione comunale si è limitata a determinare ed irrogare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, demandando l’eventuale riscossione coattiva ad una fase successiva nel caso di mancato adempimento da parte dell’onerato nel termine assegnato di trenta giorni. Difatti, nella parte finale della seconda pagina della gravata ordinanza si legge il seguente avvertimento: “Trascorso inutilmente il termine sopra stabilito, si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta, mediante iscrizione del debito a ruolo in unica soluzione, secondo le norme vigenti, come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.”. Tanto esclude in radice che possa essere invocata nello specifico l’applicabilità delle procedure amministrative finalizzate alla materiale riscossione delle entrate comunali;
bb) giova osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti, come quello di specie, aventi finalità repressive degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021 n. 6823; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720);
cc) infine, parte ricorrente non fornisce alcun valido elemento di prova in direzione della perdurante sussistenza, fino al momento dell’emissione dell’ordinanza di demolizione e comunque fino all’intervenuto accertamento di inottemperanza (effettuato con verbale della Polizia Municipale notificato all’interessato il 5 febbraio 2020), del riferito sequestro preventivo, il che non consente di appurare l’effettiva incidenza sulla fattispecie del segmento penale. Tuttavia, a prescindere da ciò e quanto al teorico giuridico impedimento ad eseguire la demolizione, il Collegio, pur conoscendo l’indirizzo – pervero minoritario – inaugurato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2337 del 17 maggio 2017 e fatto proprio anche da qualche pronuncia di questo giudice, ritiene di confermare il consolidato orientamento secondo cui il profilo amministrativo e quello penalistico, entrambi connessi e conseguenti alla realizzazione di opere abusive, operano su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali, potendo l’azione amministrativa o quella del privato, per quel che riguarda l’effettiva rimozione del manufatto abusivo, essere poste in essere a conclusione della fase processuale penale o prendendo le iniziative occorrenti per il dissequestro dell’immobile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021 n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 settembre 2020 n. 5442; TAR Sardegna, Sez. I, 11 marzo 2021 n. 172; TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 4 luglio 2017 n. 1776; TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 2 aprile 2015 n. 4970). Ne discende che devono qualificarsi legittimi i provvedimenti demolitori, acquisitivi ed irrogativi di sanzione pecuniaria emessi dall’amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, non costituendo tale evenienza un impedimento assoluto alla demolizione. Invero, il sequestro penale di un immobile abusivo non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, così come, per contro, non giustifica l’inerzia del privato dettata dal mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il privato, che voglia evitare l’effetto ablatorio/sanzionatorio connesso ex lege alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto comunque ad eliminare l’abuso perpetrato: pertanto, deve sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall’art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all’eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell’istanza – di cui nella specie nemmeno si offre dimostrazione – giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l’ordine di demolizione e/o l’avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale unitamente all’irrogazione della sanzione pecuniaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 335; C.G.A. Sicilia, Sez. Giurisd., 18 settembre 2012 n. 768; Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 marzo 2012 n. 1260; TAR Campania Napoli, Sez. II, 24 novembre 2021 n. 7494 e 13 novembre 2017 n. 5353; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2000; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 9 febbraio 2012 n. 693);
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.