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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 412/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Pizzo, Strada Provinciale Pizzo Parte_1
o lo studio dell'avv. Varvaglione Caterina (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 resso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta pro RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/03/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 13.2.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento dell'invalidità totale, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di assistenza molto elevata ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida con permanente incapacità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, pertanto, la stessa, ha diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni, nonché che ha diritto all'assistenza prevista per le persone handicappate che versano in grave difficoltà, (L.104/92, art. 3 comma 3) secondo le misure modalità e decorrenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative;
II) per l'effetto, condannare l' in persona del suo Controparte_1 legale rappre ro il Grande, nr. 21, a corrispondere alla sig.ra , la pensione, l'assegno, e tutti gli altri benefici Parte_2 per legge a lei spettanti, in à scaduti, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali da computarsi dalla domanda al saldo effettivo. III) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, con sede in CP_1
Roma, via Cir rande, nr. 21, al pagamento delle spese e competenze difensive di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. IV) Munire l'emananda sentenza di clausola provvisoria esecuzione.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spe ite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nei limiti che seguono. La ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato la data di decorrenza del riconosciuto beneficio di cui all'art. 1 della legge n.18 del 1980, come risultante dall'espletata CTU. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che<< La Sig.ra è affetta dalle seguenti infermità Parte_1 permanenti: ““Cardiopatia ip se NYHA, Esiti di isterectomia totale. Insufficenza epatica cronica HCV correlata. Lieve insufficienza renale. Brocopatia cronica. Obesità grave con elefantiasi agli arti inferiori e grave difficoltà statico dinamica. A causa e per effetto delle suddette infermità, la capacità a svolgere le funzioni proprie dell'età è da considerare permanentemente ridotta in misura totale (cento/percento) con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto persona impossibilità a deambulare autonomamante senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Per quanto attiene la decorrenza dello stato invalidante, in base alla documentazione sanitaria esaminata e tenendo in considerazione le visite affettuate in precedenza di cui si ha contezza si ritiene che la perizianda fosse affetta dal complesso invalidante attualmente presente dalla data della visita della presente indagine (13.12.2022).>>. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita medico legale del 13.12.2022. Quanto alla decorrenza il CTU ha più volte chiarito che la decorrenza può risalire solo alla data della visita peritale mancando la prova di una decorrenza antecedente. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle delle domande giudiziali. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Pt_2 del requisito sanitario necessario per percepire l'inden
[...] pagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 a decorrere dal 13.12.2022;
- rigetta ogni altra dom
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell Controparte_1
, in persona del legale rappresen
[...]
esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Pizzo, Strada Provinciale Pizzo Parte_1
o lo studio dell'avv. Varvaglione Caterina (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 resso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta pro RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/03/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 13.2.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento dell'invalidità totale, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di assistenza molto elevata ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida con permanente incapacità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che, pertanto, la stessa, ha diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni, nonché che ha diritto all'assistenza prevista per le persone handicappate che versano in grave difficoltà, (L.104/92, art. 3 comma 3) secondo le misure modalità e decorrenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative;
II) per l'effetto, condannare l' in persona del suo Controparte_1 legale rappre ro il Grande, nr. 21, a corrispondere alla sig.ra , la pensione, l'assegno, e tutti gli altri benefici Parte_2 per legge a lei spettanti, in à scaduti, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali da computarsi dalla domanda al saldo effettivo. III) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, con sede in CP_1
Roma, via Cir rande, nr. 21, al pagamento delle spese e competenze difensive di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. IV) Munire l'emananda sentenza di clausola provvisoria esecuzione.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spe ite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nei limiti che seguono. La ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato la data di decorrenza del riconosciuto beneficio di cui all'art. 1 della legge n.18 del 1980, come risultante dall'espletata CTU. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che<< La Sig.ra è affetta dalle seguenti infermità Parte_1 permanenti: ““Cardiopatia ip se NYHA, Esiti di isterectomia totale. Insufficenza epatica cronica HCV correlata. Lieve insufficienza renale. Brocopatia cronica. Obesità grave con elefantiasi agli arti inferiori e grave difficoltà statico dinamica. A causa e per effetto delle suddette infermità, la capacità a svolgere le funzioni proprie dell'età è da considerare permanentemente ridotta in misura totale (cento/percento) con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto persona impossibilità a deambulare autonomamante senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Per quanto attiene la decorrenza dello stato invalidante, in base alla documentazione sanitaria esaminata e tenendo in considerazione le visite affettuate in precedenza di cui si ha contezza si ritiene che la perizianda fosse affetta dal complesso invalidante attualmente presente dalla data della visita della presente indagine (13.12.2022).>>. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo come da elaborato peritale da intendersi in questa sede integralmente trascritto. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita medico legale del 13.12.2022. Quanto alla decorrenza il CTU ha più volte chiarito che la decorrenza può risalire solo alla data della visita peritale mancando la prova di una decorrenza antecedente. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle delle domande giudiziali. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Pt_2 del requisito sanitario necessario per percepire l'inden
[...] pagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80 a decorrere dal 13.12.2022;
- rigetta ogni altra dom
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell Controparte_1
, in persona del legale rappresen
[...]
esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/02/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani