Sentenza 12 dicembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA - 30/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
dott. AM AI dott.ssa Paola Briguori dott. Antonio Palazzo dott.ssa RO RR dott.ssa Flavia D’Oro ha pronunciato la seguente Presidente
Consigliere Consigliere
Primo referendario relatore Primo referendario
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60579 del registro di segreteria, promosso da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
PP CO (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
pag. 2 come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
- appellantecontro XXX XXX XXX XXX) nata a XXX) il XXX, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Colucci del Foro di Foggia (c.f.: [...]), con studio in Lucera alla via Federico II, 55 ove elegge domicilio (il numero di fax e l’indirizzo pec: 0881/526476; colucci.michele@avvocatilucera.legalmail.it)
- appellatoavverso la sentenza n. 700/2022, depositata il 12 dicembre 2022, della Sezione Giurisdizionale Corte dei conti per la regione Puglia, notificata in data 22 dicembre 2022 Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza in data 21 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Alessia Spirito, e data per letta la relazione del relatore dr.ssa RO RR, il difensore dell’appellante, avv. Lidia Carcavallo, e l’avv. Francesco Mingiardi, su delega scritta dell’avv. Colucci, per l’appellata;
Ritenuto in
F A T T O
1 . Con la sentenza n. 700/2022 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia accoglieva il ricorso dell’appellata, docente cessata dal servizio per limiti d’età il 31 agosto 2017, proposto per ottenere il diritto alla
pag. 3 pensione di vecchiaia, avendo maturato i presupposti previsti dall’art. 24, comma 7, d.l. 201/2011, convertito con la l. 214/2011.
Alla stessa ricorrente XXX XXX con precedente sentenza era stato rigettato un precedente ricorso, per essere stati ritenuti insussistenti i presupposti per l’accesso alla pensione con il requisito contributivo di soli 15 anni.
Nella stessa sentenza era però richiamato l’art. 24, comma 7, d.l. 201/2011, che prevedeva la possibilità di accedere alla pensione con 5 anni di contribuzione al compimento di 70 anni e 7 mesi, requisito non posseduto alla data di quel ricorso e soprattutto non valutato in assenza di una previa domanda amministrativa di pensione in relazione al raggiungimento dello stesso.
Era presentata, quindi, dalla medesima XXX XX domanda di pensione di vecchiaia in data 20 settembre 2021 e, nel silenzio serbato proposto ricorso giurisdizionale, il giudice di primo grado con la sentenza n.
7 00/2022 accoglieva lo stesso riconoscendo il diritto ad ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 7 marzo 2021, ovvero dal compimento del settantesimo anno di età e sette mesi, con interessi legali sugli arretrati spettanti e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, con rivalutazione monetaria.
2 . Avverso la suddetta sentenza era proposto appello da INPS, che riteneva errata tale decisione, perché il giudice, a fronte dello status di pensionata già dal 2017, aveva riconosciuto all’interessata il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza “dal conseguimento dei requisiti anagrafici dei 70 anni e 7 mesi”, ossia dal marzo 2021, con violazione del quadro normativo di pag. 4 riferimento nonché i principi generali che governano il sistema previdenziale, in particolare riconoscendo il diritto ad un trattamento pensionistico con decorrenza successiva ed alla stregua di requisiti del tutto differenti rispetto a quello già in godimento e liquidato a seguito di istanza accolta.
Il giudice avrebbe così variato il trattamento in godimento di quanto maggiormente conveniente nel tempo.
L’art. 6 della legge n. 155 del 1981 prevede che la pensione di vecchiaia, com’è quella del caso in esame, decorra dal primo giorno del mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti di legge, previa domanda presentata dall’interessato che ha questo specifico onere.
L’art. 18 del DPR n. 488 del 1968 prevedeva, invece, che la decorrenza fosse necessariamente fissata al mese successivo alla presentazione della domanda:
l’innovazione del 1981, quindi, comporterebbe che, fermo restando l’onere di presentare istanza, la decorrenza è subordinata al perfezionamento dei requisiti di legge.
Dovrebbe ritenersi che la domanda di pensione non abbia solo un valore meramente procedimentale, cioè di impulso alla procedura di liquidazione della prestazione previdenziale, ma anche un effetto sostanziale di decorrenza del diritto alla prestazione medesima, con la conseguenza dell’inapplicabilità di eventuali ulteriori disposizioni che, di fatto, vanificherebbero gli effetti sostanziali riconnessi alla prestazione della detta istanza e già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto.
Ciò posto, sarebbe quindi la domanda a individuare il contesto normativo applicabile al caso di specie e, soprattutto, sarebbe la domanda a cristallizzare l’interesse del soggetto assicurato ad accedere alla prestazione di quiescenza:
pag. 5 con la conseguenza che eventuali ulteriori considerazioni personali o mutamenti normativi rimarrebbero irrilevanti e, ad ogni modo, non idonei a scalzare gli effetti della precedente istanza laddove accolta a norma di legge.
Eventuali deroghe dovrebbero, invero, essere oggetto di apposita previsione di legge: come ad esempio, è quanto avvenuto con la previsione contenuta nell’art. 1, comma 188, della legge n. 662 del 1996 in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo laddove è stata prevista la possibilità
(limitata espressamente ai soli dipendenti pubblici), che avessero presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 30 settembre 1996, di revocare la detta richiesta al fine di riconsiderare le conseguenze del proprio operato in relazione alla nuova disciplina del cumulo prevista proprio nella legge n. 662/1996.
Essendo pacificamente la pensione in parola liquidata nel 2017, sarebbe necessario far riferimento alla normativa a quel momento vigente ed alla stregua della quale è stata accolta l’istanza appositamente presentata da controparte.
In conclusione, INPS chiedeva di annullare la sentenza impugnata.
3 . In data 22 ottobre 2024 era depositata comparsa da parte dell’appellata, nella quale innanzitutto era rilevata l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 190 D. Lgs. n. 174 del 26.08.2016.
Tale norma, che disciplina la forma e il contenuto dell’appello, dispone che l’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art.
8 6 e deve essere motivato.
Inoltre, l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame.
pag. 6 Ad avviso dell’appellata, non sarebbero infatti stati specificati i capi della decisione impugnati, limitandosi l’appellante INPS a sostenere che, a fronte dello status di pensionata della XXX già nel 2017, il GUP - valorizzando circostanze successive all’accesso al trattamento di quiescenza - avrebbe riconosciuto all’odierna appellata il diritto ad un trattamento pensionistico con decorrenza successiva ed alla stregua di requisiti del tutto differenti rispetto a quello già in godimento e liquidato a seguito della precedente istanza.
Inoltre, nel merito, secondo l’appellata, nessuna censura potrebbe essere mossa alla sentenza di primo grado, essendo conforme al quadro normativo di riferimento.
L’odierna appellata contestava quanto censurato e dedotto dall’Istituto previdenziale nel ricorso in appello, laddove si sostiene che, essendo la XXX andata in pensione a seguito di apposita istanza regolarmente presentata ed accolta con decorrenza settembre 2017, la pretesa azionata dalla XXX in giudizio ed accolta dal GUP sarebbe volta al riconoscimento di altro e diverso trattamento pensionistico, i cui requisiti si sono perfezionati nel corso del tempo successivo, ossia a norma di legge nel marzo 2021.
In primo luogo si contestava l’inammissibilità del motivo in quanto la domanda amministrativa per l’accesso alla pensione, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non fu accolta con decorrenza settembre 2017 ma fu rigettata dall’I.N.P.S. per mancanza del requisito minimo richiesto dalla legge per la maturazione del diritto a pensione; tale argomento esulerebbe tuttavia dall’oggetto del giudizio di primo grado e quindi dall’accertamento compiuto dal Giudice di prime cure e costituirebbe una censura nuova, formulata per la prima volta in appello, in quanto tale inammissibile.
pag. 7 I motivi di appello devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di primo grado, essendo preclusa alle parti la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di primo grado. Così facendo controparte introduce una “diversa causa petendi”, deducendo un diverso tema di indagine e di decisione, idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia.
Il giudizio di primo grado, invero, veniva promosso dalla XXX avverso il silenzio inadempimento dell’Istituto previdenziale sulla domanda amministrativa di pensione di vecchiaia, avanzata dalla ricorrente in data 2 0.09.2021, per aver raggiunto i requisiti anagrafici previsti dalla legge.
A tal riguardo l’appellata evidenziava che la stessa, già docente di educazione tecnica presso le scuole medie inferiori, cessata dal servizio per limiti di età in data 31 agosto 2017, in data 19.01.2017 trasmetteva all’Istituto previdenziale domanda di pensione diretta ordinaria di anzianità/ vecchiaia, avendo nelle more raggiunto i limiti di età richiesti anche per la pensione di vecchiaia.
La ricorrente, con missiva del 29.04.2017 chiedeva all’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) – Uffici Pensioni:
- sia il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai sensi dell’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232;
- che l’applicazione delle norme sull’abbassamento della contribuzione minima (da 20 anni a 15 anni) per conseguire il trattamento pensionistico previsto dalla deroga contenuta nel D.Lgs n. 503/1992 e dall’opzione contributiva prevista dalla legge n. 335/95, allegando alla stessa il prospetto dei periodi contributivi ed estratto conto.
pag. 8 L’Istituto previdenziale in data 19.10.2017, comunicava alla sig.ra XXX la reiezione dell’istanza prodotta il 19.01.2017, motivando la mancanza del requisito minimo richiesto dalla legge per la maturazione del diritto a pensione
(cfr. doc reiezione in atti).
Avverso il diniego opposto dall’Istituto previdenziale l’odierna appellata, con ricorso depositato in cancelleria il 18.11.2020, riassumeva dinanzi alla Corte dei conti territorialmente competente il giudizio incardinato avanti il giudice del lavoro, dopo che il Tribunale di Foggia – sezione lavoro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Corte dei conti.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare il suo diritto di vedersi riconosciuta la pensione di anzianità, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge
(opzione contributiva NI) per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità contributiva a far data dal 31.08.2017, avendo nelle more raggiunto i limiti anagrafici per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, con condanna dell’INPS a corrispondere la pensione di anzianità/vecchiaia spettante, con decorrenza dal 01.09.2017, nonché i ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e svalutazione come per legge.
La sezione territoriale della Corte dei conti per la Puglia, con sentenza n.
5 38/2021, rigettava il ricorso proposto dalla XXX poiché non sussistevano i presupposti che la legge TO prima, e la legge NI successivamente, che richiedono per l’accesso alla pensione con il requisito contributivo di soli quindici anni.
Di conseguenza, al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni, che aveva comportato la cessazione obbligatoria dal servizio in data 31.08.2017, la ricorrente non aveva ancora maturato il diritto alla pensione secondo quanto pag. 9 disposto dall’art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che al comma 3 prevede che “la pensione di vecchiaia può essere conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui commi 6 e 7” (rispettivamente il requisito anagrafico di 67 anni e il requisito contributivo di 20 anni).
La sig.ra XXX in data 20 settembre 2021, avendo nelle more perfezionato il requisito dell’età anagrafica (per la precisione avendo compiuto anni 71 anni e mezzo), inoltrava telematicamente all’INPS, per il tramite del Patronato INAC (pratica 4409), domanda di pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 24 comma 7 D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L.
2 2.12.2011 n. 214, specificando di aver raggiunto i requisiti anagrafici richiesti dalla norma invocata.
Sennonché, sulla domanda amministrativa l’INPS non si pronunciava entro il termine di 90 giorni, per cui la sig.ra XXX si vedeva costretta ad adire nuovamente la Corte dei conti territorialmente competente, e con ricorso depositato il 28.12.2021 impugnava il silenzio inadempimento dell’Istituto previdenziale, per vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia sussistendo i requisiti anagrafici previsti dalla legge.
Alla stregua della normativa innanzi richiamata sarebbe pertanto errata l’affermazione dell’appellante, secondo cui la decisione di prime cure avrebbe riconosciuto, in capo alla sig.ra XXX, una prestazione di vecchiaia del tutto differente rispetto a quella richiesta ed ottenuta, con una decorrenza individuata al momento del raggiungimento di requisiti contributivi ed anagrafici completamente diversi.
Peraltro, correttamente il giudice di primo grado avrebbe fissato la decorrenza del trattamento pensionistico al 7 marzo 2021 - compimento del settantesimo pag. 10 anno (e sette mesi di età) - epoca in cui si era perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla normativa vigente alla data dell’istanza amministrativa e, stante la sussistenza in capo alla ricorrente dell’ulteriore requisito dell’anzianità contributiva richiesta (minimo effettivo di 5 anni), già conseguito e verificato in precedenza.
Diversamente da quanto censurato dall’appellante, la domanda di pensione presentata dalla XXX al compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia sarebbe conforme a quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 155 del 1 981, che prevede la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti di legge, previa domanda dell’interessato, norma che ha carattere innovativo, e di maggior favore, rispetto alla disposizione dell’art. 18 DPR n. 488 del 1968, statuente la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
In conclusione, l’appellata chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell’ente alle spese del giudizio di gravame con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4 . All’udienza del 21 gennaio 2026 il difensore dell’appellante ribadiva che era stata riconosciuta una pensione ad un soggetto già in pensione e rappresentava che non vi sarebbero stati i requisiti. Infatti, per la norma citata sarebbero stati necessari 20 anni di contribuzione, mentre l’appellata al momento della cessazione dal servizio ne avrebbe avuti 17 e tali rimanevano al 2021, non potendone maturare altri essendo cessata dal servizio. Quindi il giudice sulla base del principio juria novit curia non avrebbe dovuto riconoscere la pensione in assenza dei requisiti, che avrebbe dovuto verificare.
pag. 11 Il difensore dell’appellata si riportava ai propri atti.
Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1 . Innanzitutto, con riferimento al presente appello, occorre rilevare l’ammissibilità dello stesso. Secondo l’appellata vi sarebbe una violazione dell’art. 190 c.g.c. per carenza dei requisiti previsti, ovvero mancata specificazione dei capi impugnati della sentenza, essendosi limitata l’appellante a sostenere che a fronte dello status di pensionata della XXX già nel 2017 il GUP, valorizzando circostanze successive all’accesso al trattamento di quiescenza, avrebbe riconosciuto all’odierna appellata il diritto ad un trattamento pensionistico con decorrenza successiva ed alla stregua di requisiti del tutto differenti rispetto a quello già in godimento e liquidato a seguito della precedente istanza.
Tali considerazioni non sono qui condivise perché dall’atto d’appello si evince la parte di sentenza impugnata e anche le ragioni di detta impugnazione, cioè l’asserita violazione dell’art. 18 DPR n. 488 del 1968, nonché dell’art. 6 della legge n. 155 del 1981 e in generale del quadro normativo per aver riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia all’appellata già titolare di altra tipologia di trattamento pensionistico decorrente da data precedente.
Altro e diverso piano è se il motivo d’impugnazione risulta o meno ammissibile o fondato.
2 . Venendo quindi al merito dell’appello, il collegio ritiene che il motivo proposto sia inammissibile, a fronte dell’art. 193 c.g.c.
Come rileva l’appellata, le ragioni dell’appello di INPS si fondano su fatti pag. 12 non allegati e, conseguentemente, non entrati nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
In quel giudizio l’appellante restava contumace e, per quanto la scelta di non costituirsi rimanga una scelta neutra, fatti o prove che potevano essere dedotti o prodotti in primo grado non possono poi essere dedotti o provati in appello.
Come ritiene la giurisprudenza «in ordine alla produzione documentale di parte appellante, va rilevato che in questo giudizio è precluso al Collegio l’apprezzamento di elementi di prova che l’appellante, in ragione della propria scelta di rimanere contumace in primo grado, ha versato in giudizio soltanto in appello. In tal modo, si è realizzata la violazione dell’art. 194 c.g.c che prevede l’inammissibilità delle prove ed il divieto di produrre documenti per la prima volta in appello, salvo che la parte dimostri non averli potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (App. Sicilia, n. 55/2024).
Anche la giurisprudenza civile osserva che «correttamente poi il giudice d'appello ha evidenziato che sebbene la contumacia costituisca un comportamento "neutro", sicché non potrebbe applicarsi al contumace il principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 24885/14), come del resto ora stabilito dal novellato art. 115 c.p.c., ciò non di meno non può attribuirsi al contumace alcun vantaggio rispetto alla parte costituita, quale ad esempio e nella specie, il diritto di sollevare eccezioni o produrre documenti o chiedere prove solo in grado di appello, in contrasto coi principi sopra rammentati e con gli artt. 345 e 437 c.p.c. (quest'ultimo, di natura speciale inerente il rito del lavoro, di tale tenore ancor prima della novella di cui alla L. n. 69 del 2 009)» (Cass., n. 15032/2018).
pag. 13 Non avendo addotto l’appellante alcuna delle circostanze previste in deroga dall’art. 194 c.g.c., la valutazione di fatti o documenti, che potevano essere allegati e prodotti in primo grado, resta in questa sede preclusa.
Occorre infatti chiarire che il divieto di nova riguarda i fatti nuovi e non solo le domande nuove o le nuove prove. Chiarisce la giurisprudenza della Corte di Cassazione che «invero la questione in parola, sollevata nella specie dalle Amministrazioni pubbliche solo in sede di rinvio, è inammissibile e tale sarebbe stata, peraltro, già in appello, ostandovi il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come già affermato da questa Corte (Cass. 13/10/2015, n.
2 0502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), "è la logica stessa del sistema che esclude che in appello... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)" (Cass.
1 3/10/2015, n. 20502) e tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido con riferimento al giudizio di rinvio (v. anche Cass. 11/01/2016, n. 191 e 5/11/2016, n. 23199» (così Cass. Sez. VI, n. 2529/2018). 1 Pertanto, rimane preclusa a questo Collegio la valutazione della violazione delle norme indicate da INPS, che si fonda sul fatto che l’appellata godesse già di precedente trattamento pensionistico a decorrere dal settembre 2017 e che la pretesa accolta dal giudice di primo grado comporti il riconoscimento di altro e diverso trattamento pensionistico i cui requisiti si sono perfezionati
pag. 14 nel corso del tempo successivo, ossia, a norma di legge, nel marzo 2021. Il
“ fatto” di godere già di un precedente trattamento pensionistico a decorrere dal 2017 poteva essere dedotto nel giudizio di primo grado.
In assenza dell’allegazione di tale fatto ed anche della prova di tale fatto in primo grado, l’appellante contumace non può addurlo in questa sede al fine di rilevare che il giudice di primo grado sarebbe incorso in una violazione di norme.
Peraltro, l’appellante si limita a sostenere che risulti già dagli atti di causa il godimento di altro trattamento pensionistico, senza indicare quali atti.
Tuttavia, in primo grado risulta depositata solo la documentazione da parte dell’appellata, che include la sentenza n. 538/2021 della sezione territoriale per la Puglia della Corte dei conti di rigetto del ricorso volto ad ottenere la pensione e la domanda di pensione presentata nel 2021, nella quale vi è indicazione di godimento della pensione ai superstiti dal 1992.
Inoltre, in sede di udienza l’appellante rilevava un ulteriore fatto, ovvero che l’appellata avesse al momento della cessazione dal servizio maturato solo 17 anni di contribuzione, requisito rimasto inalterato nel 2021 non avendo nelle more svolto attività lavorativa, con errore quindi del giudice di applicazione di una norma che prescrive la necessità di 20 anni di contribuzione per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Anche in tal caso, ove fosse ammissibile in udienza, era dedotto un fatto non dedotto in primo grado dall’appellante contumace in quella sede: aver maturato solo 17 anni di contribuzione. Dato comunque risultante dalla sentenza della Corte dei conti n. 538/2021 depositata in allegato al ricorso di primo grado. Tuttavia, in ogni caso si rileva che il giudice di primo grado pag. 15 faceva applicazione del penultimo ultimo periodo del comma 7 dell’art. 24 d.l.
2 01/2011, dove sono prescritti solo 5 anni di contribuzione come necessari.
Nulla adduceva l’appellante sull’eventuale errata applicazione di tale penultimo periodo.
Non erano dall’appellante rilevati altri profili in sede d’appello, che rimangano quindi preclusi a questo giudice.
3 . In conclusione, essendo inammissibile l’unico motivo d’appello in quanto fondato su nova, si ritiene l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 193 c.g.c.
Le spese vengono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d’appello, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara inammissibile l’appello e compensa le spese.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 21 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
RO RR
(firma digitale)
AM AI
(firma digitale)
DECRETO
Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs. 196/2003, dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
AM AI
pag. 16
“ F.to digitalmente”
02/02/2026 Depositata in Segreteria il Il Dirigente
“ F.to digitalmente”
In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.
02/02/2026 Roma, lì Il Dirigente F.to digitalmente” “