Art. 1. (Organizzazione dell'insegnamento)
L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed e' impartito distintamente per gli alunni e le alunne.
L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed e' impartito distintamente per gli alunni e le alunne.