Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5080/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VALENTINA FEDERIGHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via G. Puccini n. 45, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Capannori fraz. Paganico, Via delle Capanne n. 46B sarà assegnata a che vi abiterà in maniera prioritaria insieme con il figlio Parte_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1
3. La sig.ra sposterà la propria abitazione in altro luogo, precisamente in Comune di Parte_2
Lucca, fra. San Vito, Viale Sardegna n.32, e con ella risiederà ed abiterà in maniera prevalente il figlio minore, Persona_2
Il tutto nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
FIGLIO NE (doc.11) Controparte_1
1
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui egli si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Ferma restando la collocazione prevalente di presso la casa materna e di Persona_2 presso la casa paterna, considerata l'età dei due figli, in particolare la maggiore Persona_1 età di e gli impegni di - di cui i due genitori si fanno carico vicendevolmente - Per_1 Per_2 nonché la vicinanza dei luoghi di residenza, entrambi i figli frequenteranno i propri genitori secondo i propri impegni, mantenendo comunque le abitudini già consolidate.
Per quanto occorrer possa, le parti stabiliscono che pernotterà presso l'abitazione della Per_2 madre durante la settimana, nel periodo scolastico. Sarà la madre ad accompagnarlo a scuola e a riprenderlo in uscita. Dalle 17.30 e per le cene infrasettimanali starà con il padre, presso Per_2
l'abitazione del quale pernotterà il sabato sera, nel periodo scolastico, e in tutti quei giorni in cui la mattina successiva non ci sarà scuola.
Nel periodo di vacanza da scuola pernotterà alternativamente dalla madre e dal padre con cadenza settimanale, ferma restando la partecipazione paritaria dei genitori alle attività in cui il figlio dovrà essere accompagnato.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne le ricorrenze speciali ossia compleanni, feste di laurea et similia i genitori concordano sull'importanza di far sentire la presenza di entrambi.
Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età, agli impegni scolastici ed extra scolastici e alle problematiche legate alla salute.
5. I genitori parteciperanno in maniera prevalente al mantenimento del figlio con essi convivente e, considerando l'intenzione di mantenere le abitudini consolidate nonché di trascorrere con entrambi i figli il tempo in maniera paritaria, il mantenimento è corrisposto in forma diretta.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico per il 60% del Sig.
[...]
e per il 40% della sig.ra così come disciplinate dal protocollo del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Lucca che si allega debitamente sottoscritto e che qui si intende interamente richiamato (doc.12).
Il genitore che non sostiene la spesa si obbliga a rimborsare al genitore che l'ha sostenuta la quota concordato entro il giorno 10 del mese successivo, previa esibizione di documento attestante la spesa.
Le spese straordinarie relative ai figli saranno detraibili ai fini da ciascuno nella misura CP_2 in cui saranno state effettivamente sostenute.
I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative ai figli nella misura del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale relativi anche allo scioglimento della comunione legale dei beni e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi si impegnano ad attuare mediante successivo atto notarile, che intendono stipulare nei termini di cui infra, la sistemazione patrimoniale sotto descritta:
2 7a) La ricorrente , con tutte le garanzie di legge, si impegna a cedere e trasferire, Parte_2 entro 30 giorni dalla data di omologa della separazione, a , i diritti di proprietà Parte_1 pari ad un mezzo sull'unità immobiliare sita in Comune di Capannori, fraz. Paganico, Via delle Capanne n. 46/B, e acquisiti con l'atto rogato dal Notaio già di Lucca Rep. Persona_3
n.165544/racc.20455, registrato a Lucca in data 04/04/2016 al n. 2356 Serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio servizio di pubblicità immobiliare di Lucca in data 05/04/2016 al n. 416 di formalità, di cui al doc.3; nonché i diritti di proprietà pari ad un mezzo sull'appezzamento di terreno pianeggiante, incolto, di forma pressoché rettangolare, con una piccola porzione a larghezza ridotta costituente l'accesso da via delle Capanne, della superficie catastale di mq.1890 sito in Capannori
(LU), fraz. Paganico, Via delle Capanne Snc rappresentato al NCTF del Comune di Capannori al foglio 77; mappale 358, di cui al doc.9.
7b) Le spese per il pubblico contratto che verrà stipulato presso il Notaio di sua scelta, restano a carico del sig. . Parte_1
7c) Conseguentemente, il mutuo ipotecario di cui al rogito Notaio già di Lucca Persona_3
Rep. n.165606/racc.20493, registrato a Lucca in data 28/04/2016 al n. 3005 Serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio servizio di pubblicità immobiliare di Lucca in data 28/04/2016 al n.
6111 Reg. Gen. e al n. 901 Reg. Part. (doc.8), sarà accollato e quindi interamente intestato e sostenuto economicamente dal sig. , che si impegna a comunicare alla Banca tale Parte_1 variazione, e procedere a sua cura e spese a tutti relativi adempimenti. Il ricorrente Parte_1 si impegna ed obbliga comunque a manlevare e rilevare indenne la sig.ra da ogni e Parte_2 qualsiasi richiesta dell'Istituto bancario mutuante.
7d) Il prezzo della cessione è concordato tra le parti in euro 180.000,00.
I ricorrenti dichiarano fin d'ora che il trasferimento dei diritti immobiliari sopra descritto, che verrà attuato in esecuzione del presente atto, costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data
21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive integrazioni.
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE
8) A scioglimento della comunione legale dei beni i ricorrenti si impegnano ed obbligano ad attuare la seguente sistemazione patrimoniale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto di omologa della separazione, presupposto indefettibile ex art. 191 C.C.:
- l'autovettura JEEP OM targata FR 715 BN formalmente intestata a , ma Parte_1 acquistata in regime di comunione legale dei beni, resta attribuita in proprietà esclusiva dello stesso;
- l'autovettura LT TU targata GT 145KV formalmente intestata a , ma Parte_2 acquistata in regime di comunione legale dei beni, resta attribuita in proprietà esclusiva della stessa.
- I ricorrenti si impegnano ed obbligano ad estinguere il conto corrente bancario n. 00002094 presso
Intesa San Paolo Spa, agenzia Capannori, Piazza Aldo Moro, cointestato tra gli stessi, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento dei diritti immobiliari di cui al punto 7). Dal saldo di detto conto, le parti si impegnano a detrarre l'importo di euro 9.000,00 da imputare al solo sig. e Parte_1 dividere il residuo nella misura del 50%.
- Quanto al patrimonio investito, di cui al doc.7, per accordo tra le parti il sig. si impegna Parte_1
a corrispondere alla sig.ra la somma onnicomprensiva di euro 97.000,00 così suddivisa: Pt_2
*quanto ad euro 57.000,00 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
*quanto ad euro 40.000,00 entro il 31.12.2024.
3 - Il sig. , in relazione alla gestione patrimoniale di cui al Foglio n° 200031.FO.101 Parte_1 Con per € 50.000,00, e alla polizza presso Monte dei Paschi di Siena Spa filiale di Altopascio (LU), aventi come obiettivo quello di garantire un capitale per i figli della coppia, si impegna sin da ora a trasferire detto importo in favore di e nella misura del 50% cadauno, Per_1 Persona_2 su conti correnti ad essi unicamente intestati entro 60 giorni dal raggiungimento della maggiore età del figlio minore.
I ricorrenti e dichiarano fin d'ora che anche il trasferimento dei Parte_1 Parte_2 diritti mobiliari sopra descritto, che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della
Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999
e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale normativa e successive.
Con la perfetta attuazione delle condizioni di cui sopra, nei termini concordati e con i necessari presupposti previsti ex lege, i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare avere in ordine al regime di comunione legale dei beni, di aver provveduto alla divisione del patrimonio e conseguentemente di non avere più niente da pretendere l'uno dall'altra in ordine alla predetta comunione.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con annotato il nome del figlio minore, se necessario, ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Vecchiano (PI) il 14/9/2002, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_2 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
4 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Vecchiano (PI) in data 14/9/2002, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vecchiano (PI) all'Atto Numero 27, Parte II,
Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vecchiano (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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