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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.10516/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( , (c.f. ),; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, (c.f.: ), elettivamente C.F._4 Parte_5 C.F._5 domiciliati in Catania, via Musumeci n. 107, presso lo studio dell'avv. Rosaria Anna Borzì che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario Luciano Brancato, per procura in calce alla citazione;
ATTORI CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_6 CP_2 C.F._7
), (c.f. rappresentato e difeso da sé stesso ex
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_8 art. 86 c.p.c., nella qualità di eredi dell'Avv. (c.f. ) deceduto Persona_1 CodiceFiscale_9 in data 19 luglio 2021, tutti elettivamente domiciliati in via Nicola Coviello n. 16, Catania, presso lo studio dell'Avv. , elettivamente domiciliata in VIA NICOLA COVIELLO, 25 Controparte_3
CATANIA, presso lo studio dell'avv. FERRAU' GIOVANNI, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
nato a [...] (U.S.A.) il 23 marzo 1946; Parte_6
(C.F. ); Parte_7 C.F._10
(c.f. ); Parte_8 C.F._11
c.f.: ); Parte_9 C.F._12
CONVENUTI IN FATTO E IN DIRITTO Gli attori, nella qualità di affini di moglie del loro fratello (invero Persona_2 Parte_3 il marito è premorto alla stessa moglie) hanno convenuto in giudizio gli eredi dell'erede testamentario universale ( deceduto) e i figli di (altro fratello di Controparte_3 Persona_3 Parte_3
). Gli attori hanno con tale azione impugnato il testamento della stessa
[...] Persona_2
(moglie del loro fratello premorto alla moglie) sostenendo, che annullato il testamento di Persona_2
1 si aprirebbe la successione legittima di in loro favore, (invero gli attori sono affini della Persona_2 defunta e il marito della stessa (fratello degli attori) è come rilevato premorto alla Persona_2 moglie). Hanno chiesto la divisione dei beni che perverrebbero loro per successione legittima a seguito dell'annullamento del testamento.
Pertanto, la parte attrice, sul ritenuto presupposto che, annullato il testamento di si Persona_2 aprirebbe la successione legittima sull'eredità di rispetto alla quale gli attori si sono Persona_2 qualificati “eredi” è affine degli attori in quanto fratelli del marito Persona_2 Parte_3 premorto alla , unitamente agli altri convenuti , tra i quali per l'appunto Per_2 Parte_3 Parte_7
, avanzando la ulteriore domanda di scioglimento della comunione.
[...]
I convenuti, eredi di costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità della Persona_1 domanda attorea per difetto assoluto di legittimazione attiva, trattandosi di affini, ossia di soggetti che per legge non sono eredi, né chiamati all'eredità di neanche laddove il testamento Persona_2 venisse annullato.
Ciò premesso, sulla scorta della prospettazione dei fatti esposti negli atti introduttivi, e senza potere entrare nel merito dell'eccezione sollevata dai convenuti relativa alla insussistenza della qualità di chiamato nei confronti di un affine in quanto per legge non erede e neppure chiamato all'eredità, va dichiarata l'estinzione del giudizio non avendo la parte attrice ottemperato, per causa alla medesima imputabile, alla notifica della citazione nel termine perentorio assegnatole.
Sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e
l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile”
(Cass. n. 9541 del 07/04/2023).
Trattandosi di termine perentorio non prorogabile, l'unico rimedio attivabile, ove fondato e dovuto ad una causa non imputabile, è la rimessione in termini.
Nella specie, non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini.
Nella specie, tentata la notifica alla residenza anagrafica di , in Acireale, via Sabotino Parte_7
27, non andata a buon fine la parte ha chiesto termine per ripetere la notifica. Concesso all'udienza del
10.2.2025 termine perentorio sino al 30.3.2025, la parte attrice, nel termine assegnato, ha tentato (in data 25.2.2025) una seconda notifica in un altro Comune, ossia Aci Castello, ma alla medesima via
Sabotino 27, che non è andata a buon fine in quanto la detta via è risultata inesistente nel Comune di
2 Aci Castello, come risulta dall'attestazione in calce alla relata di notifica datata 28.2.2025.
Da tale data e sino allo spirare del termine perentorio fissato per il 30.3.2025, nessun'altra attività volta a tentare o quantomeno ad avviare la notifica nel termine perentorio assegnato risulta sia stata compiuta dalla parte attrice che ha vanamente atteso l'odierna udienza.
Il giorno precedente l'odierna udienza, è stata depositata da parte attrice un'istanza, reiterata all'odierna udienza, nella quale ha richiesto la concessione di un nuovo termine perentorio per la notifica a
, senza tuttavia allegare, né documentare in alcun modo la non imputabilità del Parte_7 mancato rispetto del termine perentorio assegnato o eventuali impedimenti volti a giustificare, da un lato, un tentativo di notifica presso un indirizzo inesistente, che non presenta alcun collegamento con la destinataria (utilizzando la via indicata nel certificato di residenza del Comune di Acireale, ma presso un diverso Comune ossia Aci Castello), ossia ad una via inesistente, sia la ulteriore mancata attivazione per ulteriori tentativi di notifica o di una eventuale notifica ex art.143 c.p.c., al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, rimanendo ingiustificatamente inerte per oltre un mese, sino allo spirare del termine perentorio.
La parte convenuta si è fondatamente opposta alla concessione della rimessione in termini al fine di un ulteriore termine per la notifica, trattandosi di un termine perentorio, vanamente decorso, con le conseguenze di legge, non rispettato per causa imputabile alla medesima parte, che ha dapprima tentato una notifica presso un indirizzo del tutto erroneo in quanto inesistente, senza prima accertare, con l'ordinaria diligenza, se esistesse o meno nel Comune di Aci Castello la detta via (tratta invece dal certificato anagrafico del Comune di Acireale), rimanendo inerte per un mese sino allo spirare del termine perentorio, nel quale avrebbe potuto quantomeno attivarsi nell'eseguire una ulteriore notifica.
Sulla scorta delle superiori ragioni, non ricorrendo i presupposti per la rimessione in termini, ai sensi dell'art.307, co.3 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310 ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, visto l'art.307 co.3 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310 ult. co. c.p.c.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( , (c.f. ),; Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
, (c.f.: ), elettivamente C.F._4 Parte_5 C.F._5 domiciliati in Catania, via Musumeci n. 107, presso lo studio dell'avv. Rosaria Anna Borzì che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mario Luciano Brancato, per procura in calce alla citazione;
ATTORI CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_6 CP_2 C.F._7
), (c.f. rappresentato e difeso da sé stesso ex
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_8 art. 86 c.p.c., nella qualità di eredi dell'Avv. (c.f. ) deceduto Persona_1 CodiceFiscale_9 in data 19 luglio 2021, tutti elettivamente domiciliati in via Nicola Coviello n. 16, Catania, presso lo studio dell'Avv. , elettivamente domiciliata in VIA NICOLA COVIELLO, 25 Controparte_3
CATANIA, presso lo studio dell'avv. FERRAU' GIOVANNI, che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
nato a [...] (U.S.A.) il 23 marzo 1946; Parte_6
(C.F. ); Parte_7 C.F._10
(c.f. ); Parte_8 C.F._11
c.f.: ); Parte_9 C.F._12
CONVENUTI IN FATTO E IN DIRITTO Gli attori, nella qualità di affini di moglie del loro fratello (invero Persona_2 Parte_3 il marito è premorto alla stessa moglie) hanno convenuto in giudizio gli eredi dell'erede testamentario universale ( deceduto) e i figli di (altro fratello di Controparte_3 Persona_3 Parte_3
). Gli attori hanno con tale azione impugnato il testamento della stessa
[...] Persona_2
(moglie del loro fratello premorto alla moglie) sostenendo, che annullato il testamento di Persona_2
1 si aprirebbe la successione legittima di in loro favore, (invero gli attori sono affini della Persona_2 defunta e il marito della stessa (fratello degli attori) è come rilevato premorto alla Persona_2 moglie). Hanno chiesto la divisione dei beni che perverrebbero loro per successione legittima a seguito dell'annullamento del testamento.
Pertanto, la parte attrice, sul ritenuto presupposto che, annullato il testamento di si Persona_2 aprirebbe la successione legittima sull'eredità di rispetto alla quale gli attori si sono Persona_2 qualificati “eredi” è affine degli attori in quanto fratelli del marito Persona_2 Parte_3 premorto alla , unitamente agli altri convenuti , tra i quali per l'appunto Per_2 Parte_3 Parte_7
, avanzando la ulteriore domanda di scioglimento della comunione.
[...]
I convenuti, eredi di costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità della Persona_1 domanda attorea per difetto assoluto di legittimazione attiva, trattandosi di affini, ossia di soggetti che per legge non sono eredi, né chiamati all'eredità di neanche laddove il testamento Persona_2 venisse annullato.
Ciò premesso, sulla scorta della prospettazione dei fatti esposti negli atti introduttivi, e senza potere entrare nel merito dell'eccezione sollevata dai convenuti relativa alla insussistenza della qualità di chiamato nei confronti di un affine in quanto per legge non erede e neppure chiamato all'eredità, va dichiarata l'estinzione del giudizio non avendo la parte attrice ottemperato, per causa alla medesima imputabile, alla notifica della citazione nel termine perentorio assegnatole.
Sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte, “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e
l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile”
(Cass. n. 9541 del 07/04/2023).
Trattandosi di termine perentorio non prorogabile, l'unico rimedio attivabile, ove fondato e dovuto ad una causa non imputabile, è la rimessione in termini.
Nella specie, non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini.
Nella specie, tentata la notifica alla residenza anagrafica di , in Acireale, via Sabotino Parte_7
27, non andata a buon fine la parte ha chiesto termine per ripetere la notifica. Concesso all'udienza del
10.2.2025 termine perentorio sino al 30.3.2025, la parte attrice, nel termine assegnato, ha tentato (in data 25.2.2025) una seconda notifica in un altro Comune, ossia Aci Castello, ma alla medesima via
Sabotino 27, che non è andata a buon fine in quanto la detta via è risultata inesistente nel Comune di
2 Aci Castello, come risulta dall'attestazione in calce alla relata di notifica datata 28.2.2025.
Da tale data e sino allo spirare del termine perentorio fissato per il 30.3.2025, nessun'altra attività volta a tentare o quantomeno ad avviare la notifica nel termine perentorio assegnato risulta sia stata compiuta dalla parte attrice che ha vanamente atteso l'odierna udienza.
Il giorno precedente l'odierna udienza, è stata depositata da parte attrice un'istanza, reiterata all'odierna udienza, nella quale ha richiesto la concessione di un nuovo termine perentorio per la notifica a
, senza tuttavia allegare, né documentare in alcun modo la non imputabilità del Parte_7 mancato rispetto del termine perentorio assegnato o eventuali impedimenti volti a giustificare, da un lato, un tentativo di notifica presso un indirizzo inesistente, che non presenta alcun collegamento con la destinataria (utilizzando la via indicata nel certificato di residenza del Comune di Acireale, ma presso un diverso Comune ossia Aci Castello), ossia ad una via inesistente, sia la ulteriore mancata attivazione per ulteriori tentativi di notifica o di una eventuale notifica ex art.143 c.p.c., al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, rimanendo ingiustificatamente inerte per oltre un mese, sino allo spirare del termine perentorio.
La parte convenuta si è fondatamente opposta alla concessione della rimessione in termini al fine di un ulteriore termine per la notifica, trattandosi di un termine perentorio, vanamente decorso, con le conseguenze di legge, non rispettato per causa imputabile alla medesima parte, che ha dapprima tentato una notifica presso un indirizzo del tutto erroneo in quanto inesistente, senza prima accertare, con l'ordinaria diligenza, se esistesse o meno nel Comune di Aci Castello la detta via (tratta invece dal certificato anagrafico del Comune di Acireale), rimanendo inerte per un mese sino allo spirare del termine perentorio, nel quale avrebbe potuto quantomeno attivarsi nell'eseguire una ulteriore notifica.
Sulla scorta delle superiori ragioni, non ricorrendo i presupposti per la rimessione in termini, ai sensi dell'art.307, co.3 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310 ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, visto l'art.307 co.3 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310 ult. co. c.p.c.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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