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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1437/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025, vertente tra , nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 [...]
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1 [...]
, difesi dall'avv. Viviana Ruta, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/7/2025 i signori e , premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 19/6/1983 ad NI (FR) e di aver avuto, durante la Per_ convivenza, i figli (nata il [...]) ed (nato l'[...]), hanno chiesto che il Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1437/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Minturno (LT) dell'anno 1983 al numero 27, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1437/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025, vertente tra , nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1 [...]
, e nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1 [...]
, difesi dall'avv. Viviana Ruta, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/7/2025 i signori e , premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario il 19/6/1983 ad NI (FR) e di aver avuto, durante la Per_ convivenza, i figli (nata il [...]) ed (nato l'[...]), hanno chiesto che il Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi dalle parti, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1437/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Minturno (LT) dell'anno 1983 al numero 27, parte II, serie B;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi