Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 2401 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano De Parte_1
Lise e Massimo Caramanica, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Mondragone (CE), alla Via C. Oliveti, n. 19;
-Appellante-
e
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Furio De Palma e Lucia Piscitelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Caserta, alla
Via San Carlo n. 156;
-Appellata-
e
Controparte_3
-Appellata contumace-
OGGETTO: Appello sentenza n. 149/2018 depositata il 29.01.2018 del GdP di
Carinola.
1
22.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la IG.ra proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 149/2018, con la quale il giudice di pace di
Carinola aveva accolto la sua richiesta di risarcimento danni, nei confronti della società per le lesioni che avrebbe subito in conseguenza Controparte_3
del sinistro verificatosi in Mondragone, in data 27.01.2015, ma non avrebbe tenuto conto delle spese mediche riconosciute dal Ctu nel proprio elaborato peritale. In particolare, l'appellante contestava la palese erroneità della sentenza di primo grado, che lo aveva portato a non riconoscere le spese mediche per le riparazioni dentarie previste e ritenute congrue dal Ctu, pertanto, chiedeva il riconoscimento della differenza pari ad € 5.400,00 oltre al danno morale ed esistenziale.
Si costituiva in giudizio la (già ), la Controparte_1 Controparte_2
quale impugnava estensivamente l'avverso gravame, perché ritenuto infondato in fatto e in diritto e, contestualmente, proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza gravata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, la compagnia assicurativa reiterava, in via preliminare,
l'eccezione di improponibilità della domanda e, nel merito, censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del Doblò, ritenendo che il giudice di prime cure avesse mal interpretato la dichiarazione resa dal teste escusso.
La nonostante la regolare notifica, restava contumace. CP_3 CP_3
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza del 22.10.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
2 Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: la IG.ra ha convenuto in giudizio, innanzi al GdP di Carinola, la Parte_1 [...]
, quale compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Doblò tg. CP_2
EH523RY, nonché la società proprietaria, la quale Controparte_3
responsabile civile, al fine di essere risarcita per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 27/01/2015 in Mondragone, che la vedeva coinvolta quale conducente del veicolo Fiat Panda tg. EV836GV.
A sostegno della propria domanda, parte attrice sosteneva che in tale data, alle ore 11,50 circa, nel tenimento del comune di Mondragone, il veicolo Fiat Panda tg. EV836GW, condotto dalla stessa, si trovava fermo al semaforo rosso di via
Volturno, all'incrocio con via Don Adelchi Fantini, quando improvvisamente veniva tamponato dal veicolo Volkswagen Fox tg. DG325JN, di proprietà della e condotto dal IGnor , il quale era stato a sua volta Pt_2 CP_4 Persona_1
tamponato dal Furgone Fiat Doblò tg. EH523RY, di proprietà di Controparte_5
e condotto dal IG. provocando un tamponamento a
[...] Controparte_6
catena.
A causa dell'impatto, la IG.ra avrebbe riportato delle lesioni Parte_1
personali, per cui sarebbe stata trasportata al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Castel Volturno, ove le sarebbe stato diagnosticato un “trauma cranio-facciale con frattura parziale dell'incisivo superiore sinistro e dell'incisivo inferiore destro, trauma contusivo spalla destra” con prognosi di 6 gg. s.c.
Nel giudizio di primo grado veniva escusso un teste di parte attrice e disposta Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice.
In data 29.01.2018 veniva depositata la sentenza n. 149/2018 nella quale veniva disposto che << Nel merito, dalla deposizione del teste e da altri Testimone_1 indizi (cfr. testimonianza raccolta all'udienza del 23.05.16 sui fatti di causa) è emerso che, effettivamente, nelle dedotte circostanze di fatto, mentre la vettura
Fiat Panda guidata da all'intersezione di via Castel Volturno, Parte_3
veniva tamponata da tergo dalla vettura di colore blu, la quale a sua CP_7
3 volta era stata tamponata da un furgone Fiat Doblò delle CP_5
convenuto, mentre era ferma davanti alla lanterna proiettante la luce rossa. Non vi è dubbio, pertanto, che il sinistro va addebitato al convenuto che non si avvedeva dell'arresto della vettura che lo precedeva, causando il sinistro.
Venendo al quantum, per quanto riguarda le lesioni riportate da Parte_3
dalla ctu espletata risulta che la stessa riportò esiti di danni fisici
[...]
compatibili con la dinamica del sinistro di cui si controverte, con un danno biologico valutato nel 1% (pari ad euro 593,00 – età anni 54) oltre a gg. 6 di ITP al 75% (pari ad euro 270,00) e a gg. 30 di ITP al 50% (pari ad euro 900,00). In definitiva all'attore, spettano complessivi euro 1.763,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza>>.
Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene preliminare pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda, reiterata dalla
[...]
con l'appello incidentale, tempestivamente formulato. CP_1
La compagnia assicurativa ha posto, a fondamento di tale eccezione, la mancata integrazione, da parte della della documentazione richiesta dopo il Pt_1 ricevimento della messa in mora, evidenziando che l'istante aveva agito in giudizio pur non essendo decorso il termine di 90 gg dall'invio della richiesta di risarcimento, termine sospeso dalla richiesta di integrazione mai evasa.
Il giudice di primo grado non ha affrontato tale aspetto, limitandosi a riconoscere la procedibilità della domanda, ritenendo assolto l'onere del danneggiato di invio della richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, senza però nulla riferire in merito all'eccepita sospensione dei termini di cui all'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Ciò premesso, seppur è incontestato e comunque documentato che la compagnia assicurativa, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento nell'interesse della abbia richiesto documentazione integrativa e la abbia agito in Pt_1 Pt_1
giudizio senza aver risposto alla suddetta richiesta, circostanza che renderebbe in astratto improcedibile la domanda, per mancato decorso del termine di 90 gg, da intendersi sospeso fino all'inoltro della documentazione integrativa, tuttavia, nel caso in esame, tale eccezione appare infondata, in quanto la richiesta integrativa
4 inoltrata con pec del 23.02.2015, seppur tempestiva, appare una richiesta ingiustificata, tenuto conto che la documentazione de qua era già nella disponibilità della compagnia assicurativa.
Nella richiesta di risarcimento del 05.02.2015, infatti, la già rilasciava Pt_1
dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni obbligatorie e allegava documentazione medica in riferimento alle lesioni riportate. Pertanto, la richiesta integrativa da parte della compagnia assicurativa, non può ritenersi idonea a sospendere il termine di 90 gg previsto per la proponibilità della domanda, essendo una richiesta ingiustificata, dovendosi ritenere la domanda di risarcimento già completa.
Nel merito, si ritiene fondato il motivo di appello censurato dall'appellante principale, mentre appare destituita di fondamento la censura dell'appellante incidentale, relativa al travisamento della dichiarazione testimoniale.
La dichiarazione del teste escusso nell'ambito del giudizio di prime cure, non appare affatto generica, in quanto la teste, IG.ra , escussa Testimone_2 all'udienza del 23.05.2016 riferiva: “adr: l'incidente è avvenuto a Mondragone in via Castel Volturno incrocio via Fantini il 27.01.2015 verso le 12:00 circa;
adr:
Cont un oblò delle Poste ha tamponato una che a sua volta ha tamponato CP_5
una panda;
adr: le auto erano ferme al semaforo rosso;
adr: l'oblò delle poste non si è fermato ed ha tamponato le auto in coda;
adr: nella prima auto c'erano due IGnore ed un ragazzino;
adr: l'attrice era la conducente della panda;
adr: la IG.ra lamentava dolori al collo, al viso soprattutto ai denti e alla Pt_1
spalla; adr: il conducente del furgone delle poste si è fermato ed ha prestato soccorso …”
Dalla lettura delle dichiarazioni rese, si evince che il teste ha ricostruito la situazione fattuale con dovizia di particolari: identificava i veicoli coinvolti, indicandone il modello, non si è limitato a rispondere “si è vero”, ma ha indicato la posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, riferendo anche sulla sua posizione, sulle persone presenti nei veicoli e riferendo anche sulla condotta delle parti dopo il fatto, per cui la sua testimonianza non appare affatto generica, ma, al contrario, risulta abbastanza precisa e ciò induce a deporre per la sua effettiva presenza in
5 loco, nonché per la genuinità delle sue dichiarazioni;
tra l'altro, la dinamica prospettata dal teste trova riscontro anche nella richiesta di risarcimento danni inoltrata dal procuratore della del 05.02.205, nonché nella denuncia di Pt_1
sinistro, allegata alla richiesta di risarcimento, a firma dello stesso conducente dell' . Parte_4
Per le ragioni esposte, la testimonianza della IG.ra , a parere di codesto Tes_2
giudicante, risulta più che idonea a far ritenere provata la dinamica del sinistro, senza che possa ravvisarsi alcun travisamento dei fatti.
Ritenuta provata la dinamica del sinistro, come rappresentata in citazione, non può che confermarsi la pronuncia del giudice di prime cure in punto di accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'oblò, ossia del primo veicolo tamponante, in quanto in caso di tamponamento a catena tra veicoli fermi in colonna, la responsabilità si presume del conducente che ha causato il primo impatto, poiché i veicoli fermi non dovrebbero muoversi e quindi il primo tamponamento è da considerarsi la causa scatenante di tutti i successivi.
Passando a valutare la censura mossa dall'appellante principale in punto di quantum, la stessa appare fondata, in quanto il giudice di prime cure si è limitato a risarcire il danno non patrimoniale da invalidità permanente e temporanea, senza fornire alcuna motivazione in relazione alla mancata liquidazione del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche sostenute e da sostenere.
Si precisa che in primo grado è stata effettuata una ctu medico-legale sulla persona dell'appellante, in cui il Ctu nominato, Dott. alla pag. 3 Persona_2 del proprio elaborato prevedeva una spesa complessiva di € 1.800,00 per la terapia endocanalare, per la ricostruzione e la capsula in lega aurea e porcellana, ma specificava che: “ in accordo con i protocolli terapeutici e considerata la vita media di un siffatto manufatto protesico in anni 10, si ritiene che detto intervento debba ripetersi per altre 3 volte nel corso di vita per un totale di spese sanitarie da sostenere quantizzate in € 5.400,00”. Nella sentenza il giudice di pace ometteva di riconoscere tale somma di € 5.400,00 senza addurre alcuna motivazione.
6 La Cassaizione ha precisato che “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti -dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità>> (Cass. Civ., sez. III, sent. 09/06/2011 n° 12690).
Pertanto, si ritiene di dover liquidare, oltre al danno non patrimoniale già riconosciuto dal giudice di prime cure, anche le spese future probabili, se non certe, legate ai rifacimenti delle cure e dei manufatti protesici applicati per emendare, almeno parzialmente, il danno biologico alla persona che, comunque, sussiste anche quando l'elemento dentario non è andato perso, ma è stato solamente danneggiato dall'azione lesiva. Il medico legale, in questi casi, deve preliminarmente individuare la modalità elettiva di intervento terapeutico, di tipo ricostruttivo e/o protesico, attuabile nella singola fattispecie, al fine di stabilire i costi complessivi delle prestazioni sanitarie necessarie, con adeguata quantificazione del risarcimento globale da corrispondere al leso, in riferimento alla tipologia di intervento terapeutico-riabilitativo concretamente prospettabile ed alla sua riproposizione nel tempo (rinnovi) in funzione della sua durata media prevedibile.
Nel caso di specie, lo stesso Ctu ha previsto le spese future probabili che dovrà sostenere la IG.ra (Cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale) come riportate Pt_1 sopra pedissequamente, tant'è vero che nella parte finale del proprio elaborato affermava: “Spese mediche sostenute e da sostenere risultano essere congrue e adeguate al tariffario nazionale”.
La diversa valutazione che viene fatta alle risultanze della ctu medico-legale, comporta l'accoglimento del motivo principale di appello, oltre alla riforma della sentenza appellata in punto di quantum, con riconoscimento dell'ulteriore somma quantificata dal ctu.
Non si ritiene invece fondata la censura, sempre in punto di quantum, relativa all'omessa liquidazione del danno morale ed esistenziale, in quanto, con riferimento al danno esistenziale, va osservato che il danno biologico tiene già
7 conto di tale componente, mentre, con riguardo al danno morale, nulla è stato correttamente riconosciuto per omessa allegazione dell'attrice. Si precisa che non
è possibile nemmeno far riferimento alle presunzioni, tenuto conto che trattasi di microliesioni.
Per quanto riguarda le spese di lite, non essendo stata formulata un'espressa censura del quantum liquidato in primo grado, si ritiene di dover confermare la sentenza gravata sul punto.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,00 ad €
26.000,00) ed in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014 (data la natura documentale, si sono applicati i valori minimi per la fase sia istruttoria che decisionale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa di appello in oggetto, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza n. 149/2018 del GdP di Carinola condanna la e la Controparte_8 [...]
rispettivamente in persona dei loro legali rapp.ti p.t., in Controparte_3
solido tra loro, al pagamento in favore della IG.ra Parte_1 dell'ulteriore somma di € 5.400,00 da devalutare al momento del sinistro e rivalutare di anno in anno sino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì la e la Controparte_8 Controparte_3
rispettivamente in persona dei loro legali rapp.ti p.t., in solido tra
[...] loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida in € 174,00 per spese ed € 3386,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso il 12/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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