Articolo 10 della Legge 24 giugno 1929, n. 1159
Articolo 9Articolo 11
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31 luglio 1929
Art. 10.

L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell' art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 , per l'ordinamento dello stato civile.

Entrata in vigore il 31 luglio 1929
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