Versione
31 luglio 1929
31 luglio 1929
Art. 10.
L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;
il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;
il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio.
L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell' art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 , per l'ordinamento dello stato civile.
L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;
il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;
il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale segui' la celebrazione del matrimonio.
L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell' art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 , per l'ordinamento dello stato civile.
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 31/08/2015, n. 2472Provvedimento: […] Il Ministero dell'interno riferisce che, con istanza del 5 maggio 2011, il signor IA AS, quale legale rappresentante dell'Associazione denominata "Unione Cristiana Pentecostale (UCP)" con sede in Palermo, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1159 del 1929 e dell'art. 10 del regio decreto n. 289 del 1930.Leggi di più...