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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6864 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Linda Corrias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Linda Corrias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/05/1998 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Cagliari, anno 1998, numero 137, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e , con Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili.
2) Autorizzare le parti a mantenere residenze separate, nel rispetto reciproco.
Pag. 2 di 3 Part 3) Assegno di mantenimento: nessun assegno è previsto per la sig.ra la quale percepirà il canone di locazione (€ 390,00) dell'immobile in Quartu Sant'Elena (località Pitz'e Serra), a titolo di riequilibrio patrimoniale.
4) Immobili: il Sig. si impegna a trasferire, nell'ambito della Pt_2 Part regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla Sig.ra senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, della proprietà del suddetto appartamento censito al Catasto fabbricati alla Partita 1017330 N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 9, mappale 2175, sub. 115, Via S. Antonio s.n.c. piano T-4, zona censuaria U, Categoria A/3, Classe 3, cons. 3 sup. cast. 49.
L'immobile in Quartu Sant'Elena verrà trasferito integralmente alla sig.ra Part
con atto notarile successivo all'omologa.
Per_ 5) Spese figlia : a carico del sig. le spese straordinarie (mediche, Pt_2 universitarie, affitto Torino), fino a sua autonomia economica;
per quanto Per_ concerne la figlia studentessa universitaria presso l'università di Torino, economicamente non autosufficiente, le spese straordinarie, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le tasse universitarie annuali, nonché il canone di locazione per l'alloggio presso la sede universitaria, dell'importo di € 280,00, sono poste totalmente a carico del Sig. , stante lo stato attuale di Pt_2 Part disoccupazione della Sig.ra fino a quando la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente.
Le parti si riservano di proporre una modifica di tale condizione a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Immobili intestati alla figlia restano nella disponibilità esclusiva di Pt_3 quest'ultima.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6864 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Linda Corrias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Linda Corrias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/05/1998 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Cagliari, anno 1998, numero 137, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e , con Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili.
2) Autorizzare le parti a mantenere residenze separate, nel rispetto reciproco.
Pag. 2 di 3 Part 3) Assegno di mantenimento: nessun assegno è previsto per la sig.ra la quale percepirà il canone di locazione (€ 390,00) dell'immobile in Quartu Sant'Elena (località Pitz'e Serra), a titolo di riequilibrio patrimoniale.
4) Immobili: il Sig. si impegna a trasferire, nell'ambito della Pt_2 Part regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla Sig.ra senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, della proprietà del suddetto appartamento censito al Catasto fabbricati alla Partita 1017330 N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 9, mappale 2175, sub. 115, Via S. Antonio s.n.c. piano T-4, zona censuaria U, Categoria A/3, Classe 3, cons. 3 sup. cast. 49.
L'immobile in Quartu Sant'Elena verrà trasferito integralmente alla sig.ra Part
con atto notarile successivo all'omologa.
Per_ 5) Spese figlia : a carico del sig. le spese straordinarie (mediche, Pt_2 universitarie, affitto Torino), fino a sua autonomia economica;
per quanto Per_ concerne la figlia studentessa universitaria presso l'università di Torino, economicamente non autosufficiente, le spese straordinarie, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le tasse universitarie annuali, nonché il canone di locazione per l'alloggio presso la sede universitaria, dell'importo di € 280,00, sono poste totalmente a carico del Sig. , stante lo stato attuale di Pt_2 Part disoccupazione della Sig.ra fino a quando la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente.
Le parti si riservano di proporre una modifica di tale condizione a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori.
6) Immobili intestati alla figlia restano nella disponibilità esclusiva di Pt_3 quest'ultima.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3