Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1567
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1952
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo sino alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli italiani all'estero per la liquidazione di passivita' arretrate e per l'estinzione anticipata del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione predetta in virtu' della legge 28 giugno 1939, n. 889 .
Detto mutuo sara' ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in 35 anni, e le relative annualita' comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi al saggio vigente al momento della concessione saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa depositi e prestiti.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1952