Art. 2.
Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennita' spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni e' anteriore a quest'ultima data.
Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennita' spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni e' anteriore a quest'ultima data.