Versione
19 gennaio 1951
19 gennaio 1951
Art. 2.
Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennita' spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni e' anteriore a quest'ultima data.
Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennita' spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni e' anteriore a quest'ultima data.