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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1341 R.G.A.C. per l'anno 2016,
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Vico Dolore, presso lo studio dall'Avv.
Italo Lococo che la difende e rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Tropea, alla via F. Barone n. 20 presso lo studio dall'Avv. Fabio Mazzitelli, che la difende e rappresenta nel presente giudizio, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: contratti;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con atto di citazione in rinnovazione la ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare di vantare un credito nei confronti dell' convenuta per la fornitura di divise ospedaliere e per l'effetto ha Controparte_1
chiesto la condanna al pagamento € 42.163,20 oltre interessi moratori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento della sua domanda ha dedotto di essere stata incaricata dall'Ente convenuto di fornire con urgenza divise ospedaliere e che in data
05.02.2014 gli inviava l'offerta n. 22/14.
Ha altresì dedotto che a seguito della fornitura, in data 29.12.2014 veniva emessa la fattura n.
2131/2014 avente per oggetto le divise consegnate con documenti di trasporto n. 654/Z del
15.10.2013 e n. 759/Z del 26.11.2013, n. 191/Z del 24.03.2014 e n. 351/Z del 06.06.2014 per la somma complessiva di € 42.163,20.
Ha dedotto di aver richiesto il pagamento della suddetta somma con missiva raccomandata
A/R del 27.04.2016, rimasta tuttavia inevasa.
In diritto ha argomentato che il contratto di somministrazione ex. Art. 1559 c.c. è il contratto con il quale un parte si obbliga verso il corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose, che nel caso de quo sarebbero le divise per sala operatoria.
Ha specificato che l' si è resa inadempiente al contratto di Parte_3
somministrazione non avendo pagato il prezzo pattuito per i beni forniti. In relazione alla forma del contratto ha precisato che si può perfezionare anche verbalmente o per facta concludentia.
Si è costituita l' , che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della Parte_3
domanda per l'inesistenza dell'ordine di acquisto e del contratto di somministrazione. Sul
punto ha specificato che nessun ufficio, avente un legittimo potere di rappresentanza contrattuale, ha mai effettuato l'ordine di acquisto delle divise ospedaliere alla ditta attrice, né
tantomeno è stato mai stipulato un contratto di fornitura. Ed invero la domanda non è
supportata da alcuna allegazione documentale che attesti l'ordine di acquisto ed il successivo contratto di fornitura. Sul punto ha evidenziato che per giurisprudenza costante, la P.A.,
pagina 2 di 6 anche quando agisce iure privatorum deve porre in essere una procedura che dia evidenza dell'interesse pubblico sotteso alla scelta negoziale operata, nel rispetto dei tradizionali principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Da ciò ne discende che ogni rapporto contrattuale deve essere necessariamente stipulato in forma scritta, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria.
Ha quindi rilevato di non aver mai concluso alcun contratto con la ditta attorea né di aver eseguito alcun ordine.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere esistente il contratto ha in ogni caso dedotto la nullità di esso poiché agli atti non esiste alcuna delibera per indire l'appalto, né la delibera di aggiudicazione, né la stipula del contratto in forma scritta, né tantomeno l'esistenza di copertura finanziaria al fine di evitare l'assunzione di spese eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare di rigettare la domanda poiché
inammissibile ed in via subordinata ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di somministrazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Alla prima udienza del 22.12.2016 il mutato Giudice istruttore, rilevata la nullità dell'atto di citazione per incerta indicazione del Giudice adito, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione e la notifica a parte convenuta.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa, ritenuta istruita senza necessità di disporre i mezzi istruttori articolati dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dal mutato giudice istruttore.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024 dal sottoscritto magistrato,
medio tempore divenuto titolare del presente fascicolo, con la concessione dei termini ex art.
pagina 3 di 6 dell'Ente ospedaliero per una fornitura di camici ospedalieri. Nel caso in esame, non risulta
Part che parte attorea abbia versato in atti i contratti di fornitura intercorsi con l' di Vibo
Valentia, limitandosi ad allegare solo fatture e documenti di trasporto.
Parte Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Le sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici,
debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora l'oggetto dell'attività negoziale del rientri nella disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa. Questo è, in sintesi, l'esito interpretativo cui è giunta la Cassazione giudicando su una controversia tra una Asp e un'azienda farmaceutica per il mancato pagamento della fornitura di medicinali per un importo complessivo di quasi 400 mila euro.” (Cass., sez. III, sent. n. 24640/2016; conf.
Cass., sez. III, ord. n. 16914/2018).
Al riguardo, gli artt. 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (R.D. 18
novembre 1923, n. 2440), nonché l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14,
D.Lgs. n. 50 del 2016), stabiliscono che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere -
inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art.
pagina 4 di 6 contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”, e ciò semplicemente perché “tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, siccome agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (in tal senso, tra le tante, Cass. nn.
1752/2007, 13656/2013, 6555/2014, 5263/2015, 12316/2015).
Né può rilevare nel caso di specie l'allegazione da parte attorea dei documenti di trasporto allegati, due dei quali (n. 654/z e 759/z) riportano una data anteriore ( 15.10.2013 e 26.11.2013)
rispetto alla data di formulazione dell'offerta delle fornitura dei camici ( 05.02.2014) mentre gli altri due, ( 191/z e 351/Z) riportano una firma del tutto illeggibile, che non può in alcun modo ricondursi all'ente convenuto.
Orbene, alla luce della documentazione in atti si può in definitiva concludere che parte attorea non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento( da ultimo Cass.civ. SS.UU. 2001, n. 13533).
Ciò posto, priva di pregio risulta la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria emessa in data 15.06.2018 dal mutato giudice istruttore che invece deve essere valorizzata poiché anche questo Giudicante rileva che l'esame testimoniale richiesto da parte attorea, volto a
Part dimostrare la richiesta urgente di camici da parte dell' è del tutto irrilevante ai fini del pagina 5 di 6 decidere cosi come l'esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., poiché non suffragata dalla prova da parte della di non essere riuscita diversamente ad acquisire tale Parte_4
documentazione per causa ad essa non imputabile ( Cass.civ. n.1484/2014).
In definitiva, la domanda di parte attorea è infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001 e € 52.000 nei valori medi per la fase introduttiva, di studio e di decisione, esclusa la fase istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda per le motivazioni chiarite in parte motiva;
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.810,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 20.02.2025
Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di parte attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate. Giova preliminarmente rilevare in diritto che la fattispecie per cui è causa riguarda l'accertamento di un credito asseritamente vantato dalla società attrice nei confronti
1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conformità con il dettato normativo, nella tradizionale giurisprudenza è pacifico il principio secondo cui “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la sola deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1341 R.G.A.C. per l'anno 2016,
promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Vico Dolore, presso lo studio dall'Avv.
Italo Lococo che la difende e rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Tropea, alla via F. Barone n. 20 presso lo studio dall'Avv. Fabio Mazzitelli, che la difende e rappresenta nel presente giudizio, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: contratti;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Con atto di citazione in rinnovazione la ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare di vantare un credito nei confronti dell' convenuta per la fornitura di divise ospedaliere e per l'effetto ha Controparte_1
chiesto la condanna al pagamento € 42.163,20 oltre interessi moratori. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. A fondamento della sua domanda ha dedotto di essere stata incaricata dall'Ente convenuto di fornire con urgenza divise ospedaliere e che in data
05.02.2014 gli inviava l'offerta n. 22/14.
Ha altresì dedotto che a seguito della fornitura, in data 29.12.2014 veniva emessa la fattura n.
2131/2014 avente per oggetto le divise consegnate con documenti di trasporto n. 654/Z del
15.10.2013 e n. 759/Z del 26.11.2013, n. 191/Z del 24.03.2014 e n. 351/Z del 06.06.2014 per la somma complessiva di € 42.163,20.
Ha dedotto di aver richiesto il pagamento della suddetta somma con missiva raccomandata
A/R del 27.04.2016, rimasta tuttavia inevasa.
In diritto ha argomentato che il contratto di somministrazione ex. Art. 1559 c.c. è il contratto con il quale un parte si obbliga verso il corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore dell'altra parte prestazioni periodiche o continuative di cose, che nel caso de quo sarebbero le divise per sala operatoria.
Ha specificato che l' si è resa inadempiente al contratto di Parte_3
somministrazione non avendo pagato il prezzo pattuito per i beni forniti. In relazione alla forma del contratto ha precisato che si può perfezionare anche verbalmente o per facta concludentia.
Si è costituita l' , che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della Parte_3
domanda per l'inesistenza dell'ordine di acquisto e del contratto di somministrazione. Sul
punto ha specificato che nessun ufficio, avente un legittimo potere di rappresentanza contrattuale, ha mai effettuato l'ordine di acquisto delle divise ospedaliere alla ditta attrice, né
tantomeno è stato mai stipulato un contratto di fornitura. Ed invero la domanda non è
supportata da alcuna allegazione documentale che attesti l'ordine di acquisto ed il successivo contratto di fornitura. Sul punto ha evidenziato che per giurisprudenza costante, la P.A.,
pagina 2 di 6 anche quando agisce iure privatorum deve porre in essere una procedura che dia evidenza dell'interesse pubblico sotteso alla scelta negoziale operata, nel rispetto dei tradizionali principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Da ciò ne discende che ogni rapporto contrattuale deve essere necessariamente stipulato in forma scritta, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria.
Ha quindi rilevato di non aver mai concluso alcun contratto con la ditta attorea né di aver eseguito alcun ordine.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere esistente il contratto ha in ogni caso dedotto la nullità di esso poiché agli atti non esiste alcuna delibera per indire l'appalto, né la delibera di aggiudicazione, né la stipula del contratto in forma scritta, né tantomeno l'esistenza di copertura finanziaria al fine di evitare l'assunzione di spese eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio.
Per tutti questi motivi ha chiesto in via preliminare di rigettare la domanda poiché
inammissibile ed in via subordinata ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto di somministrazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Alla prima udienza del 22.12.2016 il mutato Giudice istruttore, rilevata la nullità dell'atto di citazione per incerta indicazione del Giudice adito, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione e la notifica a parte convenuta.
Concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il deposito delle memorie, la causa, ritenuta istruita senza necessità di disporre i mezzi istruttori articolati dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni dal mutato giudice istruttore.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.09.2024 dal sottoscritto magistrato,
medio tempore divenuto titolare del presente fascicolo, con la concessione dei termini ex art.
pagina 3 di 6 dell'Ente ospedaliero per una fornitura di camici ospedalieri. Nel caso in esame, non risulta
Part che parte attorea abbia versato in atti i contratti di fornitura intercorsi con l' di Vibo
Valentia, limitandosi ad allegare solo fatture e documenti di trasporto.
Parte Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “Le sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici,
debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora l'oggetto dell'attività negoziale del rientri nella disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa. Questo è, in sintesi, l'esito interpretativo cui è giunta la Cassazione giudicando su una controversia tra una Asp e un'azienda farmaceutica per il mancato pagamento della fornitura di medicinali per un importo complessivo di quasi 400 mila euro.” (Cass., sez. III, sent. n. 24640/2016; conf.
Cass., sez. III, ord. n. 16914/2018).
Al riguardo, gli artt. 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (R.D. 18
novembre 1923, n. 2440), nonché l'art. 11, co. 13. D.Lgs. n. 163 del 2006 (oggi, art. 32, co. 14,
D.Lgs. n. 50 del 2016), stabiliscono che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, anche nell'ipotesi in cui questa agisca iure privatorum, debbano essere -
inderogabilmente - stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam); di talché, deve ritenersi escluso che, nella specie, l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art.
pagina 4 di 6 contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto”, e ciò semplicemente perché “tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, siccome agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (in tal senso, tra le tante, Cass. nn.
1752/2007, 13656/2013, 6555/2014, 5263/2015, 12316/2015).
Né può rilevare nel caso di specie l'allegazione da parte attorea dei documenti di trasporto allegati, due dei quali (n. 654/z e 759/z) riportano una data anteriore ( 15.10.2013 e 26.11.2013)
rispetto alla data di formulazione dell'offerta delle fornitura dei camici ( 05.02.2014) mentre gli altri due, ( 191/z e 351/Z) riportano una firma del tutto illeggibile, che non può in alcun modo ricondursi all'ente convenuto.
Orbene, alla luce della documentazione in atti si può in definitiva concludere che parte attorea non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento( da ultimo Cass.civ. SS.UU. 2001, n. 13533).
Ciò posto, priva di pregio risulta la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria emessa in data 15.06.2018 dal mutato giudice istruttore che invece deve essere valorizzata poiché anche questo Giudicante rileva che l'esame testimoniale richiesto da parte attorea, volto a
Part dimostrare la richiesta urgente di camici da parte dell' è del tutto irrilevante ai fini del pagina 5 di 6 decidere cosi come l'esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., poiché non suffragata dalla prova da parte della di non essere riuscita diversamente ad acquisire tale Parte_4
documentazione per causa ad essa non imputabile ( Cass.civ. n.1484/2014).
In definitiva, la domanda di parte attorea è infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001 e € 52.000 nei valori medi per la fase introduttiva, di studio e di decisione, esclusa la fase istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda per le motivazioni chiarite in parte motiva;
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.810,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 20.02.2025
Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di parte attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate. Giova preliminarmente rilevare in diritto che la fattispecie per cui è causa riguarda l'accertamento di un credito asseritamente vantato dalla società attrice nei confronti
1327 c.c. (Cass. 7478/2020; Cass. 20690/2016; Cass. 22994/2015; Cass. n. 12323/2005).
In conformità con il dettato normativo, nella tradizionale giurisprudenza è pacifico il principio secondo cui “i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la sola deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i